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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Cre- Parte_1
scenzo Di Tommaso, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Angelo d'Alife
(CE) alla via S. Maria n. 177;
OPPONENTE
E
sito in Sparanise (CE) alla via Corrado Graziadei Controparte_1
n.92/94, in persona dell'amministratore p.t., e , rappresentati e Controparte_2
difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Della Morte, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Recale (CE) alla via Napoli n. 43;
OPPOSTI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizio- Parte_1
ne avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2023, con il quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere gli ingiungeva di “consegnare le ricevute-quietanze (in originale) delle quote condominiali riscosse, il timbro con denominazione, codice fiscale e indirizzo del
Condominio, il carnet assegni –bancomat dell'Intesa Sanpaolo dedicato al CP_3
[...
, la polizza assicurativa stipulata per il Condominio nonché di corrispondere le spe- se della presente procedura che si liquidano in favore dell'Avv. Della Morte Vincenzo, procuratore antistatario, in € 145,50 per spese ed € 567,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
1
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità della stessa, nonché l'infondatezza della domanda monitoria perché alcuna prova vi sa- rebbe dell'esistenza dei documenti richiesti né che fossero nella disponibilità di
[...]
. Persona_1
Si sono costituiti gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 21.5.2025 per la deci- sione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va premesso che la documentazione nella disponibilità dell'amministratore è documen- tazione che l'amministratore detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante, da rimettere, perciò, a quest'ultimo, al- CP_1
la scadenza del mandato.
Pertanto, in capo all'amministratore uscente sussiste l'obbligo di restituzione prescritto dall'art. 1713, comma 1°, c.c. nonché quello più specificamente prescritto dall'art. 1129 comma 8 c.c., secondo cui "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singo- li condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi".
D'altronde, la mancata disponibilità di siffatta documentazione rischia di riflettersi ne- gativamente sul generale andamento della vita condominiale (notevole difficoltà di rico- struire la complessiva situazione contabile e finanziaria dell'ente onde predisporre il nuovo rendiconto, ripartire le spese ed incassare i contributi, deliberare conseguente- mente su beni e servizi comuni).
Nel caso in cui l'amministratore uscente non consegna tutta la documentazione inerente al Condominio gestito ed in suo possesso, pertanto, il nuovo amministratore nominato nonché i singoli condomini possono agire per ottenere la consegna della detta documen- tazione, purché si tratti o di documentazione della quale sia provata l'esistenza o di do- cumentazione della quale può ragionevolmente presumersi l'esistenza e la disponibilità in capo all'ex amministratore in quanto corrispondente a categorie di documenti la cui tenuta obbligatoria è prescritta dalla legge (ad es. estratti conto, registro di contabilità e relativi documenti giustificativi, documentazione fiscale, registro dell'anagrafe condo- miniale).
2
Nel caso di specie, con riguardo al timbro del l'opposizione risulta fondata. CP_1
Invero, l'esistenza del timbro del non è prescritta dalla legge e non vi è CP_1
prova che, nel caso di specie, all'amministratore uscente fosse stato consegnato il tim- bro del CP_1
Parimenti l'opposizione risulta fondata con riguardo al carnet assegni del conto corrente del in quanto sebbene la tenuta del conto corrente del condominio è pre- CP_1
scritta obbligatoriamente per legge, non vi è prova che l'amministratore uscente fosse in possesso anche del carnet assegni.
Diversamente l'opposizione risulta infondata con riguardo alla carta bancomat collegata al conto corrente condominiale, in quanto dalla documentazione versata in atti da parte opposta, emerge l'esistenza della stessa e l'utilizzo della stessa da parte dell'amministratore uscente.
Parimenti infondata è l'opposizione con riguardo alle ricevute delle quote condominiali riscosse, in quanto trattasi di documentazione contabile che l'amministratore è tenuto a redigere e conservare.
Infine, l'opposizione è infondata con riguardo alla polizza assicurativa inerente al Con- dominio, in quanto l'opponente ha sostanzialmente confermato la sua esistenza, ecce- pendo di averla già consegnata, ma non è stata fornita alcuna prova di tale consegna.
Pertanto, l'opposizione va in parte accolta, nei limiti di quando indicato in parte motiva, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla consegna in favore degli opposti delle ricevute-quietanze delle quote condominiali riscosse, della carta bancomat del conto corrente del Condominio e della polizza assicurativa stipulata per il Condominio.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, vengono compensate per la metà e per la restante metà vengono poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei pa- rametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2023 reso dal Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, così provvede:
a) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto;
3
b) condanna alla consegna alle parti opposte delle quietanze- Parte_1
ricevute relative alle quote condominiali riscosse, della carta bancomat del conto corrente del Condominio e della polizza assicurativa inerente al Condominio;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna la parte opponente alla refusione in favore degli opposti della restante metà delle stesse che liquida, già dimezzate, in € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Della Morte, dichiaratosene anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Cre- Parte_1
scenzo Di Tommaso, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Angelo d'Alife
(CE) alla via S. Maria n. 177;
OPPONENTE
E
sito in Sparanise (CE) alla via Corrado Graziadei Controparte_1
n.92/94, in persona dell'amministratore p.t., e , rappresentati e Controparte_2
difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Della Morte, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Recale (CE) alla via Napoli n. 43;
OPPOSTI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizio- Parte_1
ne avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2023, con il quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere gli ingiungeva di “consegnare le ricevute-quietanze (in originale) delle quote condominiali riscosse, il timbro con denominazione, codice fiscale e indirizzo del
Condominio, il carnet assegni –bancomat dell'Intesa Sanpaolo dedicato al CP_3
[...
, la polizza assicurativa stipulata per il Condominio nonché di corrispondere le spe- se della presente procedura che si liquidano in favore dell'Avv. Della Morte Vincenzo, procuratore antistatario, in € 145,50 per spese ed € 567,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
1
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità della stessa, nonché l'infondatezza della domanda monitoria perché alcuna prova vi sa- rebbe dell'esistenza dei documenti richiesti né che fossero nella disponibilità di
[...]
. Persona_1
Si sono costituiti gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 21.5.2025 per la deci- sione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va premesso che la documentazione nella disponibilità dell'amministratore è documen- tazione che l'amministratore detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante, da rimettere, perciò, a quest'ultimo, al- CP_1
la scadenza del mandato.
Pertanto, in capo all'amministratore uscente sussiste l'obbligo di restituzione prescritto dall'art. 1713, comma 1°, c.c. nonché quello più specificamente prescritto dall'art. 1129 comma 8 c.c., secondo cui "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singo- li condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi".
D'altronde, la mancata disponibilità di siffatta documentazione rischia di riflettersi ne- gativamente sul generale andamento della vita condominiale (notevole difficoltà di rico- struire la complessiva situazione contabile e finanziaria dell'ente onde predisporre il nuovo rendiconto, ripartire le spese ed incassare i contributi, deliberare conseguente- mente su beni e servizi comuni).
Nel caso in cui l'amministratore uscente non consegna tutta la documentazione inerente al Condominio gestito ed in suo possesso, pertanto, il nuovo amministratore nominato nonché i singoli condomini possono agire per ottenere la consegna della detta documen- tazione, purché si tratti o di documentazione della quale sia provata l'esistenza o di do- cumentazione della quale può ragionevolmente presumersi l'esistenza e la disponibilità in capo all'ex amministratore in quanto corrispondente a categorie di documenti la cui tenuta obbligatoria è prescritta dalla legge (ad es. estratti conto, registro di contabilità e relativi documenti giustificativi, documentazione fiscale, registro dell'anagrafe condo- miniale).
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Nel caso di specie, con riguardo al timbro del l'opposizione risulta fondata. CP_1
Invero, l'esistenza del timbro del non è prescritta dalla legge e non vi è CP_1
prova che, nel caso di specie, all'amministratore uscente fosse stato consegnato il tim- bro del CP_1
Parimenti l'opposizione risulta fondata con riguardo al carnet assegni del conto corrente del in quanto sebbene la tenuta del conto corrente del condominio è pre- CP_1
scritta obbligatoriamente per legge, non vi è prova che l'amministratore uscente fosse in possesso anche del carnet assegni.
Diversamente l'opposizione risulta infondata con riguardo alla carta bancomat collegata al conto corrente condominiale, in quanto dalla documentazione versata in atti da parte opposta, emerge l'esistenza della stessa e l'utilizzo della stessa da parte dell'amministratore uscente.
Parimenti infondata è l'opposizione con riguardo alle ricevute delle quote condominiali riscosse, in quanto trattasi di documentazione contabile che l'amministratore è tenuto a redigere e conservare.
Infine, l'opposizione è infondata con riguardo alla polizza assicurativa inerente al Con- dominio, in quanto l'opponente ha sostanzialmente confermato la sua esistenza, ecce- pendo di averla già consegnata, ma non è stata fornita alcuna prova di tale consegna.
Pertanto, l'opposizione va in parte accolta, nei limiti di quando indicato in parte motiva, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla consegna in favore degli opposti delle ricevute-quietanze delle quote condominiali riscosse, della carta bancomat del conto corrente del Condominio e della polizza assicurativa stipulata per il Condominio.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, vengono compensate per la metà e per la restante metà vengono poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei pa- rametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2023 reso dal Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, così provvede:
a) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto;
3
b) condanna alla consegna alle parti opposte delle quietanze- Parte_1
ricevute relative alle quote condominiali riscosse, della carta bancomat del conto corrente del Condominio e della polizza assicurativa inerente al Condominio;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna la parte opponente alla refusione in favore degli opposti della restante metà delle stesse che liquida, già dimezzate, in € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Della Morte, dichiaratosene anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
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