Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 20/01/2026, n. 238
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di irregolarità sia stata regolarmente notificata alla destinataria in data 28/6/2018, come da documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, ha affermato che la comunicazione di irregolarità è un atto impugnabile, in quanto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, e che nel caso di specie non è stata impugnata nei termini prescritti.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio

    La Corte ha ritenuto infondata la contestazione, poiché si tratta di tributi non armonizzati (IRPEF, addizionale Comunale all'IRPEF) per i quali non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo né è specificamente previsto per la tipologia di tributi in questione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto infondati gli altri motivi di appello, ritenendo adeguatamente motivato l'atto impugnato che riporta il dettaglio degli importi dovuti, le imposte dovute e gli accessori, nonché gli esiti del controllo automatizzato. Ha anche ritenuto infondata la censura sulla carenza di motivazione per gli interessi, dato il richiamo alle disposizioni normative sul computo degli stessi.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto infondata tale censura, visto il puntuale richiamo, nelle avvertenze allegate alla cartella, alle disposizioni normative sul computo degli stessi.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge.

  • Accolto
    Infondatezza dei motivi di appello

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo infondati i motivi addotti dalla contribuente.

  • Accolto
    Soccombenza dell'appellante

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 20/01/2026, n. 238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 238
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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