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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 20/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RIPA NZ, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2098/2023 depositato il 17/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1589/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200003940300000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza, annullare la cartella di pagamento;
condannare l'Ufficio alle spese di entrambi i giudizi, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Resistente/Appellato: rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE avverso la cartella di pagamento n.ro
10620200003940300000 relativa ad IRPEF ed addizionale comunale IRPEF, con connesse sanzioni ed interessi, riguardanti l'anno d'imposta 2015, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972, i cui esiti erano stati asseritamente comunicati in data 29.6.2018.
Lamentava l'inesistenza della rituale notificazione degli atti presupposti della cartella esattoriale, la mancanza di contraddittorio, l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria, la carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi, delle spese e degli oneri aggiuntivi.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa poiché concernenti adempimenti di competenza dell'Ente impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Legittimo e corretto doveva invece ritenersi l'operato dell'Agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Taranto interveniva volontariamente nel giudizio e contestava la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
La adita CGT di 1° gr., con sentenza n. 1589/2022 depositata il 13.12.2022, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese avendo ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso.
Ha appellato la contribuente ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'AGE, da considerarsi illegittimo in mancanza di specifica chiamata in giudizio da parte del Concessionario della riscossione.
Ha, nel merito, riproposto i motivi della Inesistenza della rituale notificazione degli atti presupposti della cartella esattoriale, del difetto di contradditorio, dell'illegittimo disconoscimento del credito IRPEF, della carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità/illegittimità dell'intervento volontario dell'AGE nel giudizio di primo grado.
L'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce infatti che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Ora, a parte la possibilità di applicare in ogni caso, in via residuale, l'art. 105 c.p.c. (“Intervento volontario”, applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), va osservato che il citato art. 14, comma 3, d.lgs.546/1992 consente l'intervento non solo dei soggetti che,
“insieme al ricorrente”, sono destinatari dell'atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque “parti del rapporto tributario controverso”, tra i quali vi è, sicuramente, l'ente impositore in quanto titolare del credito tributario contestato con il ricorso introduttivo.
Nel merito l'appello non è fondato.
Quanto al primo motivo di appello, la parte ha sostenuto che la cartella di pagamento doveva ritenersi nulla in considerazione della inesistenza della notificazione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, atto presupposto ed indispensabile alla sequela procedimentale del procedimento di riscossione, la cui mancanza determinerebbe irrimediabilmente la inesistenza e/o nullità degli atti successivi, ivi compresa la cartella dell'Agente della Riscossione.
Ed ha inoltre osservato che comunque la comunicazione di irregolarità sarebbe un atto non impugnabile in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, per cui non era possibile proporre ricorso per contestarla.
La censura è infondata.
A parte ogni considerazione circa la obbligatorietà, nel caso in esame, della previa comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis dpr 600/73, deve osservarsi che l'affermazione della contribuente circa l'omissione della notifica della comunicazione, come osservato anche dal giudice di prime cure, è smentita dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, da cui risulta che la comunicazione di irregolarità n.
0031130816071 del 12/6/2018, protocollo telematico T170303121538482590000002, codice atto
04676021621, spedita con raccomandata con codice ADERBIS 1600001164507, è stata consegnata a mani della destinataria in data 28/6/2018.
Va poi considerato che la natura dell'atto in questione è tale da ricondurla al novero degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario poiché, come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (vedasi, tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. 5 n. 9910/2025), la comunicazione di irregolarità è idonea a «portare comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992».
L' avviso bonario presupposto, notificato alla ricorrente, era dunque impugnabile e, come sottolineato dal giudice di prime cure, non è stato impugnato nel termine prescritto.
Infondati sono anche gli altri motivi di appello.
Adeguatamente motivato è infatti l'atto impugnato, che riporta il dettaglio degli importi dovuti, secondo le indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, con la descrizione analitica delle imposte dovute e degli accessori, nonché la puntuale indicazione degli esiti del controllo automatizzato, ove è specificato il minor credito della contribuente, tale da consentire l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
Del pari infondata è la contestazione relativa al difetto di contraddittorio, venendo qui in considerazione tributi "non armonizzati" (IRPEF, addiz. Comunale all'IRPEF), per i quali non è rinvenibile ratione temporis, nella legislazione nazionale, alcun obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo né essendo il contraddittorio specificamente previsto per la tipologia di tributi in questione.
Nè è condivisibile la censura sulla supposta carenza della motivazione per gli interessi, visto il puntuale richiamo, nelle avvertenze allegate alla cartella, alle disposizioni normative sul computo degli stessi.
L'appello va perciò respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 350,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 , procuratore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RIPA NZ, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2098/2023 depositato il 17/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1589/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200003940300000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
accogliere l'appello e, in totale riforma della sentenza, annullare la cartella di pagamento;
condannare l'Ufficio alle spese di entrambi i giudizi, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Resistente/Appellato: rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE avverso la cartella di pagamento n.ro
10620200003940300000 relativa ad IRPEF ed addizionale comunale IRPEF, con connesse sanzioni ed interessi, riguardanti l'anno d'imposta 2015, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972, i cui esiti erano stati asseritamente comunicati in data 29.6.2018.
Lamentava l'inesistenza della rituale notificazione degli atti presupposti della cartella esattoriale, la mancanza di contraddittorio, l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria, la carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi, delle spese e degli oneri aggiuntivi.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa poiché concernenti adempimenti di competenza dell'Ente impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Legittimo e corretto doveva invece ritenersi l'operato dell'Agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Taranto interveniva volontariamente nel giudizio e contestava la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
La adita CGT di 1° gr., con sentenza n. 1589/2022 depositata il 13.12.2022, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese avendo ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso.
Ha appellato la contribuente ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'AGE, da considerarsi illegittimo in mancanza di specifica chiamata in giudizio da parte del Concessionario della riscossione.
Ha, nel merito, riproposto i motivi della Inesistenza della rituale notificazione degli atti presupposti della cartella esattoriale, del difetto di contradditorio, dell'illegittimo disconoscimento del credito IRPEF, della carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità/illegittimità dell'intervento volontario dell'AGE nel giudizio di primo grado.
L'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce infatti che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Ora, a parte la possibilità di applicare in ogni caso, in via residuale, l'art. 105 c.p.c. (“Intervento volontario”, applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), va osservato che il citato art. 14, comma 3, d.lgs.546/1992 consente l'intervento non solo dei soggetti che,
“insieme al ricorrente”, sono destinatari dell'atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque “parti del rapporto tributario controverso”, tra i quali vi è, sicuramente, l'ente impositore in quanto titolare del credito tributario contestato con il ricorso introduttivo.
Nel merito l'appello non è fondato.
Quanto al primo motivo di appello, la parte ha sostenuto che la cartella di pagamento doveva ritenersi nulla in considerazione della inesistenza della notificazione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, atto presupposto ed indispensabile alla sequela procedimentale del procedimento di riscossione, la cui mancanza determinerebbe irrimediabilmente la inesistenza e/o nullità degli atti successivi, ivi compresa la cartella dell'Agente della Riscossione.
Ed ha inoltre osservato che comunque la comunicazione di irregolarità sarebbe un atto non impugnabile in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, per cui non era possibile proporre ricorso per contestarla.
La censura è infondata.
A parte ogni considerazione circa la obbligatorietà, nel caso in esame, della previa comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis dpr 600/73, deve osservarsi che l'affermazione della contribuente circa l'omissione della notifica della comunicazione, come osservato anche dal giudice di prime cure, è smentita dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, da cui risulta che la comunicazione di irregolarità n.
0031130816071 del 12/6/2018, protocollo telematico T170303121538482590000002, codice atto
04676021621, spedita con raccomandata con codice ADERBIS 1600001164507, è stata consegnata a mani della destinataria in data 28/6/2018.
Va poi considerato che la natura dell'atto in questione è tale da ricondurla al novero degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario poiché, come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (vedasi, tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. 5 n. 9910/2025), la comunicazione di irregolarità è idonea a «portare comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992».
L' avviso bonario presupposto, notificato alla ricorrente, era dunque impugnabile e, come sottolineato dal giudice di prime cure, non è stato impugnato nel termine prescritto.
Infondati sono anche gli altri motivi di appello.
Adeguatamente motivato è infatti l'atto impugnato, che riporta il dettaglio degli importi dovuti, secondo le indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, con la descrizione analitica delle imposte dovute e degli accessori, nonché la puntuale indicazione degli esiti del controllo automatizzato, ove è specificato il minor credito della contribuente, tale da consentire l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
Del pari infondata è la contestazione relativa al difetto di contraddittorio, venendo qui in considerazione tributi "non armonizzati" (IRPEF, addiz. Comunale all'IRPEF), per i quali non è rinvenibile ratione temporis, nella legislazione nazionale, alcun obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo né essendo il contraddittorio specificamente previsto per la tipologia di tributi in questione.
Nè è condivisibile la censura sulla supposta carenza della motivazione per gli interessi, visto il puntuale richiamo, nelle avvertenze allegate alla cartella, alle disposizioni normative sul computo degli stessi.
L'appello va perciò respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 350,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 , procuratore antistatario.