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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND IP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1945 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 9 aprile 2021 dal Tribunale di Pesaro. Con la sentenza confermata in appello, LI RO è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis, comma 2, cod. pen. in danno di IO RC oltre che dell'illecito amministrativo di cui all'art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. È stata disposta, inoltre, Va sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei. L'imputato è stato condannato infine, in solido con la responsabile civile «ARCA Assicurazioni S.p.A.»: al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite OS MO, AM BA SU AR e NA BI;
al pagamento di una provvisionale di C 280.000,00 in favore di RC, di C 50.000,00 in favore della AR, di C 25.000,00 in favore della BI. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 10 luglio 2016, alle ore 1:30 della notte, sulla strada provinciale n. 92 in località Cerbaia nel Comune di Cartoceto (PU). Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, RO, che si trovava alla guida della Fiat Panda targata EA107GT, dovendo svoltare a sinistra per immettersi in via Metauro, impegnò imprudentemente l'area di incrocio e iniziò la svolta senza prestare la dovuta attenzione;
non si avvide quindi che dalla direzione opposta proveniva il motoveicolo Honda targato RE9358 condotto da OS RC. A causa di ciò la parte anteriore sinistra dell'auto entrò in collisione con la parte laterale sinistra della moto. Nell'incidente RC riportò gravissime lesioni che resero necessaria l'amputazione della gamba sinistra. 3. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore munito di procura speciale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che MO viaggiava a una velocità non prudenziale se si tiene conto dell'ora notturna, della conseguente scarsa visibilità e delle condizioni della strada;
in secondo luogo che, in base alla ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero (fatta propria dalla sentenza di condanna), al momento dell'urto il motoveicolo 2 condotto da RC procedeva al centro della carreggiata e non strettamente a destra come è previsto dall'art. 143 cod. strada. Il difensore sottolinea che l'unico testimone oculare dell'incidente, R.3. Drodwdowski, ha riferito che la moto condotta dalla persona offesa viaggiava a 60/80 centimetri dalla ideale linea di mezzeria e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica quando afferma che, se la persona offesa avesse tenuto la destra, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. A sostegno di tali argomentazioni la difesa rileva che, come emerge dai rilievi eseguiti nell'immediatezza, ciascuna semicarreggiata è larga circa 3 metri e al lato della strada c'è una banchina sterrata larga un paio di metri che la moto avrebbe potuto percorrere per deviare, decelerare e fermarsi. Osserva che, se la moto avesse tenuto la destra, considerata la sua larghezza (circa 70 cm.), per urtarla, l'auto condotta da RO avrebbe dovuto percorrere circa un metro e mezzo in più e, nel tempo necessario, la moto avrebbe potuto superare l'incrocio sicché le traiettorie dei due veicoli non si sarebbero intersecate. Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di questi dati obiettivi e abbia apoditticamente affermato che «data la larghezza contenuta di ciascuna corsia di marcia, quand'anche il motociclista avesse percorso la propria tenendo strettamente la destra (e non posizionandosi al centro di essa), avrebbe potuto trovarsi un metro o poco più verso il margine della strada, ma ciò, oltre a rendere ancora più impossibile l'effettuazione di qualsiasi manovra di emergenza (senza finire fuori strada) non gli avrebbe consentito comunque di evitare l'impatto [...] che si sarebbe concretizzato solo qualche attimo dopo, con modalità analoghe e quindi, del tutto verosimilmente, con [...] analoghe conseguenze lesive» (pag. 14 e 15 della motivazione). 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. per mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili IO RC, AM BA SU AR e NA BI hanno depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 Pf./9 2. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. in base al quale: «qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà». A sostegno della doglianza, la difesa osserva che la persona offesa tenne una condotta non conforme alle disposizioni del codice della strada perché mantenne una velocità non prudenziale in ragione dell'ora notturna della scarsa illuminazione e della presenza di intersezioni e perché non tenne rigorosamente la destra. Con riferimento al secondo profilo, la difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello per escludere l'applicazione dell'attenuante è apodittica (e comunque manifestamente illogica) perché esclude che l'impatto avrebbe potuto essere evitato se RC avesse viaggiato sulla destra, ma non tiene conto delle velocità dei due veicoli, della collocazione del punto di impatto e della limitata larghezza della moto. Non considera dunque che, se RC avesse tenuto la destra, per investirlo, l'auto condotta da RO avrebbe dovuto percorrere un metro e mezzo in più e l'urto avrebbe potuto essere evitato o, comunque, avere conseguenze diverse. 3. Con riferimento all'attenuante prevista dal settimo comma dell'art. 589 bis cod. pen. (che ha la medesima formulazione letterale della attenuante prevista dall'art. 590 bis comma 7), questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare, che l'ampiezza della previsione testuale della disposizione non consente di limitarne l'operatività ai soli casi in cui vi sia concorso di colpa tra il responsabile dell'evento dannoso ed altro utente della strada (che può essere anche persona diversa dalla vittima). L'attenuante in parola, dunque, può operare in ogni caso di concorso di cause esterne alla condotta dell'imputato, anche non costituite da condotte umane, che possano aver contribuito a cagionare l'evento, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., escludono la punibilità (in tal senso: Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, La Rana, Rv. 274504; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep. 2019, Stauber, Rv. 276254; Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559). Nella medesima prospettiva si è sostenuto che l'attenuante in esame fa riferimento ad ogni ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ed è pertanto configurabile in ogni caso in cui sia stato accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173; Sez. 4, n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766). È coerente con questa impostazione l'affermazione del principio, speculare, secondo il quale «la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui 4 all'art. 589 bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima - d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso - dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare)» (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873). 4. La motivazione fornita dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza dell'attenuante fa buon governo di questi principi. La sentenza impugnata spiega, infatti, che la larghezza contenuta della semicarreggiata avrebbe consentito alla moto condotta da RC di trovarsi circa un metro più a destra del punto in cui avvenne l'impatto e questo non avrebbe potuto incidere in termini significativi sul verificarsi dell'evento. Così argomentando la sentenza ha valutato che il punto d'urto deve essere collocato nella semic:arreggiata percorsa dalla moto, 60 o forse 80 centimetri oltre la ideale linea di mezzeria, e che, percorrendo una strada di campagna male illuminata in orario notturno, il conducente della moto non poteva tenersi troppo vicino al margine destro della carreggiata. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver ritenuto che non fosse esigibile da parte della persona offesa una condotta di guida significativamente diversa rispetto a quella concretamente tenuta e, quindi, che la causazione del sinistro sia dovuta integralmente alla grave condotta di guida dell'imputato che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, non vide la moto, non si fermò prima di iniziare la svolta a sinistra e non eseguì la svolta perpendicolarmente, ma trasversalmente. La regola della destra rigorosa, peraltro, non implica che vi sia obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata, atteso che in molte circostanze questo può essere fonte di pericolo (sul tema, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell'investimento di un pedone, cfr.: Sez. 4, n. 15373 del 15/02/2005, Romano, Rv. 231548; Sez. 4, n. 4494 del 11/12/1990, Camerini, Rv. 187534). Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato, inoltre, nell'aver ritenuto non imprudente, la velocità mantenuta dalla moto che stava percorrendo un tratto di strada rettilineo. Tale velocità, infatti, secondo quanto accertato in giudizio, era «cili quasi un terzo inferiore rispetto a quella massima consentita» (così testualmente, pag. 14 della motivazione). 5 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, le parti civili si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta (in tal senso, da ultime, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore delle parti civili. Così deciso il 28 novembre 2023 -
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1945 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 9 aprile 2021 dal Tribunale di Pesaro. Con la sentenza confermata in appello, LI RO è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis, comma 2, cod. pen. in danno di IO RC oltre che dell'illecito amministrativo di cui all'art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. È stata disposta, inoltre, Va sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei. L'imputato è stato condannato infine, in solido con la responsabile civile «ARCA Assicurazioni S.p.A.»: al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite OS MO, AM BA SU AR e NA BI;
al pagamento di una provvisionale di C 280.000,00 in favore di RC, di C 50.000,00 in favore della AR, di C 25.000,00 in favore della BI. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 10 luglio 2016, alle ore 1:30 della notte, sulla strada provinciale n. 92 in località Cerbaia nel Comune di Cartoceto (PU). Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, RO, che si trovava alla guida della Fiat Panda targata EA107GT, dovendo svoltare a sinistra per immettersi in via Metauro, impegnò imprudentemente l'area di incrocio e iniziò la svolta senza prestare la dovuta attenzione;
non si avvide quindi che dalla direzione opposta proveniva il motoveicolo Honda targato RE9358 condotto da OS RC. A causa di ciò la parte anteriore sinistra dell'auto entrò in collisione con la parte laterale sinistra della moto. Nell'incidente RC riportò gravissime lesioni che resero necessaria l'amputazione della gamba sinistra. 3. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore munito di procura speciale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che MO viaggiava a una velocità non prudenziale se si tiene conto dell'ora notturna, della conseguente scarsa visibilità e delle condizioni della strada;
in secondo luogo che, in base alla ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero (fatta propria dalla sentenza di condanna), al momento dell'urto il motoveicolo 2 condotto da RC procedeva al centro della carreggiata e non strettamente a destra come è previsto dall'art. 143 cod. strada. Il difensore sottolinea che l'unico testimone oculare dell'incidente, R.3. Drodwdowski, ha riferito che la moto condotta dalla persona offesa viaggiava a 60/80 centimetri dalla ideale linea di mezzeria e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica quando afferma che, se la persona offesa avesse tenuto la destra, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. A sostegno di tali argomentazioni la difesa rileva che, come emerge dai rilievi eseguiti nell'immediatezza, ciascuna semicarreggiata è larga circa 3 metri e al lato della strada c'è una banchina sterrata larga un paio di metri che la moto avrebbe potuto percorrere per deviare, decelerare e fermarsi. Osserva che, se la moto avesse tenuto la destra, considerata la sua larghezza (circa 70 cm.), per urtarla, l'auto condotta da RO avrebbe dovuto percorrere circa un metro e mezzo in più e, nel tempo necessario, la moto avrebbe potuto superare l'incrocio sicché le traiettorie dei due veicoli non si sarebbero intersecate. Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di questi dati obiettivi e abbia apoditticamente affermato che «data la larghezza contenuta di ciascuna corsia di marcia, quand'anche il motociclista avesse percorso la propria tenendo strettamente la destra (e non posizionandosi al centro di essa), avrebbe potuto trovarsi un metro o poco più verso il margine della strada, ma ciò, oltre a rendere ancora più impossibile l'effettuazione di qualsiasi manovra di emergenza (senza finire fuori strada) non gli avrebbe consentito comunque di evitare l'impatto [...] che si sarebbe concretizzato solo qualche attimo dopo, con modalità analoghe e quindi, del tutto verosimilmente, con [...] analoghe conseguenze lesive» (pag. 14 e 15 della motivazione). 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. per mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili IO RC, AM BA SU AR e NA BI hanno depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 Pf./9 2. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 590 bis, comma 7, cod. pen. in base al quale: «qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà». A sostegno della doglianza, la difesa osserva che la persona offesa tenne una condotta non conforme alle disposizioni del codice della strada perché mantenne una velocità non prudenziale in ragione dell'ora notturna della scarsa illuminazione e della presenza di intersezioni e perché non tenne rigorosamente la destra. Con riferimento al secondo profilo, la difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello per escludere l'applicazione dell'attenuante è apodittica (e comunque manifestamente illogica) perché esclude che l'impatto avrebbe potuto essere evitato se RC avesse viaggiato sulla destra, ma non tiene conto delle velocità dei due veicoli, della collocazione del punto di impatto e della limitata larghezza della moto. Non considera dunque che, se RC avesse tenuto la destra, per investirlo, l'auto condotta da RO avrebbe dovuto percorrere un metro e mezzo in più e l'urto avrebbe potuto essere evitato o, comunque, avere conseguenze diverse. 3. Con riferimento all'attenuante prevista dal settimo comma dell'art. 589 bis cod. pen. (che ha la medesima formulazione letterale della attenuante prevista dall'art. 590 bis comma 7), questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare, che l'ampiezza della previsione testuale della disposizione non consente di limitarne l'operatività ai soli casi in cui vi sia concorso di colpa tra il responsabile dell'evento dannoso ed altro utente della strada (che può essere anche persona diversa dalla vittima). L'attenuante in parola, dunque, può operare in ogni caso di concorso di cause esterne alla condotta dell'imputato, anche non costituite da condotte umane, che possano aver contribuito a cagionare l'evento, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., escludono la punibilità (in tal senso: Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, La Rana, Rv. 274504; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep. 2019, Stauber, Rv. 276254; Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559). Nella medesima prospettiva si è sostenuto che l'attenuante in esame fa riferimento ad ogni ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ed è pertanto configurabile in ogni caso in cui sia stato accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173; Sez. 4, n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766). È coerente con questa impostazione l'affermazione del principio, speculare, secondo il quale «la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui 4 all'art. 589 bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima - d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso - dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare)» (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873). 4. La motivazione fornita dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza dell'attenuante fa buon governo di questi principi. La sentenza impugnata spiega, infatti, che la larghezza contenuta della semicarreggiata avrebbe consentito alla moto condotta da RC di trovarsi circa un metro più a destra del punto in cui avvenne l'impatto e questo non avrebbe potuto incidere in termini significativi sul verificarsi dell'evento. Così argomentando la sentenza ha valutato che il punto d'urto deve essere collocato nella semic:arreggiata percorsa dalla moto, 60 o forse 80 centimetri oltre la ideale linea di mezzeria, e che, percorrendo una strada di campagna male illuminata in orario notturno, il conducente della moto non poteva tenersi troppo vicino al margine destro della carreggiata. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver ritenuto che non fosse esigibile da parte della persona offesa una condotta di guida significativamente diversa rispetto a quella concretamente tenuta e, quindi, che la causazione del sinistro sia dovuta integralmente alla grave condotta di guida dell'imputato che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, non vide la moto, non si fermò prima di iniziare la svolta a sinistra e non eseguì la svolta perpendicolarmente, ma trasversalmente. La regola della destra rigorosa, peraltro, non implica che vi sia obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata, atteso che in molte circostanze questo può essere fonte di pericolo (sul tema, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell'investimento di un pedone, cfr.: Sez. 4, n. 15373 del 15/02/2005, Romano, Rv. 231548; Sez. 4, n. 4494 del 11/12/1990, Camerini, Rv. 187534). Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato, inoltre, nell'aver ritenuto non imprudente, la velocità mantenuta dalla moto che stava percorrendo un tratto di strada rettilineo. Tale velocità, infatti, secondo quanto accertato in giudizio, era «cili quasi un terzo inferiore rispetto a quella massima consentita» (così testualmente, pag. 14 della motivazione). 5 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, le parti civili si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta (in tal senso, da ultime, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore delle parti civili. Così deciso il 28 novembre 2023 -