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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4135 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20.06.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 16/04/1967 in CASTELLAMMARE di STABIA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 telematicamente oduttivo di lite, dall'avv. Ylenia Zaira ALFANO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA alla via GIUSEPPE COSENZA n.277, elettivamente domicilia RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 alla via G. MEZZACAPO n.221/C presso lo studio dell'avv. Giuseppina MENAFRA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregressi atti impositivi.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 9.7.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1 mazione di pagamento n.071 2024 90197 59968, notificatagli il 31.05.2024, per intervenuta prescrizione dei sette atti impositivi in essa richiamati e delle relative poste contributive, nonché per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti cui rimanda.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla CP_3 avversa iniziativa giudiziale allegando l'inammissibilità del ricorso, la propria carenza di
1 legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione all'esito di ordinanza istruttoria mirata funzionale alla documentata verifica del passaggio in cosa giudicata di pregressa sentenza prodotta dagli enti convenuti.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trazione finale al 20 giugno 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea, inammissibile da un lato ed infondata dall'altro, deve essere rigettata.
Il contenzioso verte su sette atti impositivi ripresi dalla intimazione di pagamento n. 071 2024 90197 59968, notificata il 31 maggio 2024. Assume il ricorrente essere maturata la prescrizione quinquennale in riferimento a tutti e sette gli atti impositivi atteso che l'ultimo atto interruttivo sarebbe da individuarsi proprio nella notifica degli stessi, la più recente delle quali risale al 9 ottobre 2017. Siccome l'intimazione direttamente opposta è stata notificata il 31 maggio 2024, a tale data sarebbe maturato il termine prescrizionale.
Va premesso che gli atti impositivi pregressi sono i seguenti: 071 2013 01248 69888, (dato per) notificato il 5.3.2014;
371 2013 00148 65686, (dato per) notificato il 10.02.2014;
371 2014 00203 13909, (dato per) notificato il 19.02.2015;
371 2015 00071 49738, (dato per) notificato il giorno 01.11.2015;
371 2016 00049 59365, (dato per) notificato il 13.05.2016;
371 2016 00154 81107, (dato per) notificato il giorno 11.11.2016;
371 2017 00068 16318, (dato per) notificato il giorno 09.10.2017.
Le variegate obiezioni di parte resistente muovono da una premessa di fondo. I sette atti impositivi asseritamente prescritti sono stati ripresi in due precedenti intimazioni di pagamento delle quali bisognerebbe tener conto ai fini del calcolo prescrizionale. Non solo. Su dette precedenti intimazioni sarebbe calato il “giudicato” risultando le stesse
“sentenziate” con pronuncia non impugnata e, quindi, divenuta irrevocabile. I dati di riferimento sono i seguenti. Intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 54171, data per notificata il 28 giugno 2023, che recepisce i sei avvisi di addebito per cui è causa, oltre ad un settino avviso di addebito estraneo al presente contenzioso. Intimazione di pagamento n. 071 2018 90399 04585, data per notificata il 25 gennaio 2019, che recepisce la cartella di pagamento e cinque avvisi di addebito (manca quello del 2017). La sentenza evocata è la n. 1828/23, pubblicata il 16 dicembre 2023 a chiusura della controversia n. 4419/23. (3)
Il ricorrente contesta la pregnanza della prospettazione di controparte, essenzialmente valorizzando la mancata dimostrazione documentale del passaggio in giudicato della sentenza n. 1828/23.
2 Il G.U.L., all'indomani della esternazione attorea, ha invitato gli enti convenuti a produrre in giudizio l'eventuale attestato di cancelleria inerente il passaggio in giudicato della citata pronuncia. L'intervento officioso dell'Istruttore è stato formalizzato con ordinanza del 14 gennaio 2025 alla quale si rimanda in via estensiva. Va in questa sede solo ribadito che proprio i principi evocati dall'istante militano in favore della necessità di avere formale contezza del pregresso giudicato, restando prioritario il dovere di evitare potenziali contrasti in pronunciamenti vertenti sulla stessa materia. Dunque.
Risulta per tabulas che la sentenza del 16 dicembre 2023, non impugnata, è passata in giudicato. Le sue statuizioni, pertanto, non sono ulteriormente contestabili. Per come anticipato la sentenza ha ad oggetto l'intimazione di pagamento del 2023 che ricomprende tutti e sei gli avvisi di addebito ripresi anche dall'intimazione di pagamento del 2024, in questa sede indirettamente opposti. Se non che con la pregressa iniziativa giudiziale l'istante non solo limitava l'opposizione indiretta a due soli avvisi di addebito (371 2016 00154 81107; 371 2017 00068 16318), dolendosi della loro prescrizione desunta anche dalla mancata notifica degli stessi, quanto nessun vizio intrinseco vulnerante l'intimazione riteneva di veicolare al Giudice. La questione in fatto è pacifica, oltre che debitamente documentata avendo l'ente previdenziale prodotto anche il ricorso introduttivo del contenzioso n. 4419/23. Nel quale si legge.
… in data 28/06/2023 il signor restava destinatario della notifica della Parte_1 intimazione di pagamento n° 4171.000 da parte dei preposti della
… Nello specifico, con il presente atto si intendono Controparte_1 impugnare esclusivamente gli avvisi di addebito n° 371.2016.00154.81107.000, presuntivamente notificato in data 11/11/2016, per un importo complessivo di euro 2.698,05 (duemilaseicentonovantotto/05) ed avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi e relativi interessi di mora oltre spese di notifica, per l'anno 2015, ente creditore …, CP_2 n° 371.2017.00068.16318.000, presuntivamente notificato in data 09/10/2017, per un importo complessivo di euro 5.419,10 (cinqumilaquattrocentodiciannove/10), ed avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi e relativi interessi di mora oltre spese di notifica, per l'anno 2017 … In via preliminare si evidenzia la mancata e/o irregolare notificazione degli avvisi di addebito nn° 371.2016.0015481107000 e 371.2017.0006816318000 e contenuti nell'intimazione di pagamento n° 071.2023.9018754171000 … Ciò non può non comportare la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa anche la intimazione di pagamento con il presente ricorso impugnata … Ancora in via preliminare si evidenzia la mancata e/o irregolare notificazione degli atti presupposti contenuti negli avvisi di addebito nn° 371.2016.0015481107000 e 371.2017.0006816318000 ed emessi dal , sede di Castellammare di Stabia. Ciò Controparte_2 no atti successivi, ivi compresa anche la intimazione di pagamento con il presente ricorso impugnata … Anche nel caso di produzione in giudizio, da parte dei preposti del Controparte_2
, della documentazione relativa alla notifica
[...] attenta analisi della successiva intimazione di pagamento n° 071.2023.9018754171000 notificata in data 28/06/2023, si evince in maniera puntuale l'estinzione dell'obbligo di pagamento di cui alla pretesa creditoria in essa riportata, - sempre con esclusivo riferimento ai suindicati avvisi di addebito …>
3 Di tal che, la sentenza del Tribunale, doverosamente rispettando la perimetrazione del contenzioso delineata con l'atto introduttivo di lite, affrontava le varie questioni poste muovendo dall'indefettibile presupposto della pregnanza giuridico-processuale dell'intimazione in quella sede direttamente opposta. Senza la quale, evidentemente, nessun approfondimento sarebbe stato possibile, per un verso, ed utile, per altro verso. (4)
Si legge nella citata sentenza del dicembre 2023. Le doglianze del ricorrente in opposizione concernono la mancata -regolare- notifica di due degli atti impositivi portati dalla intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 54171, pervenuta a legale conoscenza del destinatario il 28 giugno 2023, e la conseguente prescrizione delle poste azionate, che, in ogni caso, sarebbero apprezzabili come prescritte anche in caso di comprovato rituale compimento dell'iter notificatorio.>
Non sembrano residuare margini di dubbio sulla perfetta coerenza di tale passaggio motivazionale con l'articolazione del ricorso depositato nel 2023.
Consegue che il passaggio in giudicato della sentenza n.1828/23 definitivamente copre qualsiasi vizio intrinseco inerente l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 54171. Ed invero, a fronte di una iniziativa che non contemplava, né espressamente né incidentalmente, alcun vizio intrinseco si staglia una decisione che muove, per ragioni giuridico-processuali e logico-deduttive, dalla piena valenza dell'atto opposto che di conseguenza consegna alla irrevocabilità della decisione stessa.
Per ragioni del tutto speculari, nessuna questione prescrizionale inerente gli altri quattro avvisi di addebito è giuridicamente possibile sollevare facendo riferimento alla data di notifica dell'intimazione del 2023, atteso che anche in questo caso deve prendersi atto della perimetrazione del pregresso contenzioso e, quindi, della limitazione della eccezione ai due soli atti impositivi di cui si è detto. (5)
Da ultimo va segnalato che la sentenza pregressa ha accertato esplicitamente l'infondatezza della prospettazione attorea, nei seguenti termini. Consegue, alla stregua delle pregresse osservazioni, che l'unica verifica in questa sede possibile concerne l'arco temporale intercorso fra la “regolare” notifica degli originari atti impositivi e la notifica della intimazione volta alla loro ulteriore attualizzazione. … Secondo per l'avviso di addebito del 2017, notificato -ripetesi- il 9 ottobre 2017, non CP_2 maturata la prescrizione alla data di notifica della intimazione in questa sede
“direttamente” opposta -27 o 28 giugno 2023- in quanto nel relativo calcolo si deve tener conto dei periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. L'assunto del resistente è ampiamente condivisibile, le relative obiezioni attoree CP_2 infrangendosi contro il dato normativo letterale. … Diverso discorso deve farsi per l'avviso di addebito del 2016, notificato il giorno 11 novembre 2016. In questo caso, evidentemente, la sospensione non vale ad estendere il quinquennio fino ad impedire la prescrizione. Obietta, tuttavia, che il termine sarebbe stato interrotto da una precedente CP_3 intimazione di pa a sua volta “recuperatoria” dell'atto impositivo del 2016. Trattasi, per la precisione, della “intimazione” n. 071 2018 90399 04585, asseritamente notificata il 25 gennaio 2019. … Nel caso di specie resta documentata una notifica perfezionatasi (= compiutasi) con consegna del plico nelle mani, sembra di capire, del
“portiere” e successiva spedizione di raccomandata informativa al diretto interessato.
4 Un tale sforzo dimostrativo deve ritenersi sufficiente, avuto anche riguardo alla genericità delle contestazioni attoree.
Ed invero, i principi di diritto che regolano la materia, ai quali il G.U.L. ritiene di doversi attenere, sono ricavabili da un vero e proprio sistema ermeneutico che fa capo ad una serie di pronunzie della Corte Regolatrice. Si riportano testualmente i passaggi più significativi di quella a Sez. Un.
< secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.>>
< indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice – su questo specifico segmento della procedura notificatoria – si differenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8 (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che ditale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
… In conclusione, sul punto va formulato il seguente principio di diritto. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.>> Così, in termini, Cass. Sez. UN., n.10012/21 Dunque.
5 Solo in caso di mancata consegna materiale del plico all'interessato, o a persona fisica abilitata per legge a curarne a sua volta la consegna al destinatario, l'ente notificante deve dimostrare, oltre alla spedizione, anche la ricezione della c.d. raccomandata informativa. Nella fattispecie de qua, pertanto, l'onere dimostrativo gravante s è stato assolto CP_3 venendo in rilievo la consegna del plico nelle mani del “portiere” seguita dalla spedizione della raccomandata informativa. Ragione per la quale, deve verificarsi se l'intimazione di pagamento del 2018, validamente notificata a febbraio 2019 con la spedizione della raccomandata informativa, sia realmente idonea ad interrompere il termine prescrizionale. La notifica è intervenuta a distanza di circa due anni e mezzo dal regolare compimento dell'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito del 2016. Inoltre, dal febbraio 2019 al giugno 2023 intercorrono meno di cinque anni. Consegue che nemmeno per l'avviso di addebito del 2016 è maturato il termine prescrizionale, validamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento del 2018.> (6)
Dunque.
L'ineludibile premessa da cui muovere nel presente contesto è costituita dalla circostanza che al 28 giugno 2023, data di notifica della precedente intimazione, si materializzava valido atto interruttivo della prescrizione, e che a quella data nessuna prescrizione vulnerava i sei avvisi di addebito. Tale è la pregnanza del giudicato formatosi sulla sentenza del dicembre 2023.
Tale arresto è di per sé concludente, dovendosi solo per dovere di compiutezza espositiva aggiungere che, in ogni caso e per ragioni similari, l'eventuale dies a quo da prendere a riferimento per la verifica quinquennale sarebbe da individuare nella data di notifica dell'intimazione del 2018, e quindi nel 25 gennaio 2019.
Rimarrebbe escluso da tale tipo di calcolo il solo avviso del 2017, notificato il 9 ottobre 2017, non richiamato nell'intimazione del 2018. In questo caso, oltre alla “copertura” della sentenza del dicembre 2023, andrebbe comunque considerato che conteggiando i dieci mesi di sospensione dovuti alla emergenza pandemica la notifica dell'intimazione del 2024 (31 maggio 2024) è comunque tempestiva.
Ciò vale, rectius: varrebbe anche per la cartella di pagamento del 2013 se non fosse per la inammissibilità del relativo capo di domanda atteso che trattasi di atto impositivo non scrutinabile dal Giudice del Lavoro in quanto attinente posta erariale di spettanza del Controparte_4
In definitiva, essendo intercorso meno di un anno fra la notifica delle due intimazioni di pagamento direttamente opposte con le due successive iniziative giudiziali nessuna prescrizione è paventabile in riferimento ai sei avvisi di addebito indirettamente
“impugnati”. (7)
Quanto ai rilievi attorei concernenti i vizi intrinseci dell'intimazione (del 2024) dovrebbe essere qui sufficiente evidenziare che:
-- trattandosi di vizi formali le connesse obiezioni avrebbero dovuto essere veicolate entro i termini di cui all'art. 617 c.p.c., ampiamente scaduti nel caso di specie (31 maggio 2024-9 luglio 2024);
-- l'intimazione di pagamento risulta esternata su apposito modello ministeriale, utilizzato nella generalità dei casi da CP_3
6 -- l'atto ha prodotto i suoi effetti anche in ottica sostanziale avendo consentito al suo destinatario di muovere le contestazioni asseritamente vulneranti sia l'intimazione, sia i pregressi atti impositivi richiamati.
Sulla prima questione vale la pena di rammentare l'arresto ermeneutico di riferimento. <e' pure possibile che con un unico atto sia proposta l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva vizi forma cartella;
la giurisprudenza legittimità ha consolidato il proprio orientamento (cass. n.15116 e 21080 del 2015; cass. n.6704 2016) secondo cui ciascuna opposizione vale termine …, non dovendo giudizio essere necessariamente unitario, in ragione rinvio alle forme ordinarie operato dal d.l.vo n.46 1999, art. 29, comma 2. ne consegue che, qualora stata depositata entro perentorio quaranta giorni, al 24, 5, ma oltre quello venti all'art. 617 c.p.c. va ritenuta tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia quelle attinenti alla regolarità cartella pagamento notificazione.>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. (6)
La pretesa azionata va, quindi, disattesa.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_5 CP_2 ccezione e dedu
1) dichiara inammissibile il capo di domanda inerente la cartella di pagamento del 2013;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dagli enti convenuti che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti come per Legge, in favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione in favore del solo procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_3
TORRE ANNUNZIATA, 30/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4135 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20.06.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 16/04/1967 in CASTELLAMMARE di STABIA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura CodiceFiscale_1 telematicamente oduttivo di lite, dall'avv. Ylenia Zaira ALFANO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA alla via GIUSEPPE COSENZA n.277, elettivamente domicilia RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 alla via G. MEZZACAPO n.221/C presso lo studio dell'avv. Giuseppina MENAFRA che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregressi atti impositivi.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 9.7.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Parte_1 mazione di pagamento n.071 2024 90197 59968, notificatagli il 31.05.2024, per intervenuta prescrizione dei sette atti impositivi in essa richiamati e delle relative poste contributive, nonché per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti cui rimanda.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Si costituiva tempestivamente anche che a sua volta resisteva alla CP_3 avversa iniziativa giudiziale allegando l'inammissibilità del ricorso, la propria carenza di
1 legittimazione passiva riferita al “merito” dell'iniziativa impositiva, di competenza dell' e l'infondatezza sostanziale delle questioni poste. CP_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione all'esito di ordinanza istruttoria mirata funzionale alla documentata verifica del passaggio in cosa giudicata di pregressa sentenza prodotta dagli enti convenuti.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trazione finale al 20 giugno 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea, inammissibile da un lato ed infondata dall'altro, deve essere rigettata.
Il contenzioso verte su sette atti impositivi ripresi dalla intimazione di pagamento n. 071 2024 90197 59968, notificata il 31 maggio 2024. Assume il ricorrente essere maturata la prescrizione quinquennale in riferimento a tutti e sette gli atti impositivi atteso che l'ultimo atto interruttivo sarebbe da individuarsi proprio nella notifica degli stessi, la più recente delle quali risale al 9 ottobre 2017. Siccome l'intimazione direttamente opposta è stata notificata il 31 maggio 2024, a tale data sarebbe maturato il termine prescrizionale.
Va premesso che gli atti impositivi pregressi sono i seguenti: 071 2013 01248 69888, (dato per) notificato il 5.3.2014;
371 2013 00148 65686, (dato per) notificato il 10.02.2014;
371 2014 00203 13909, (dato per) notificato il 19.02.2015;
371 2015 00071 49738, (dato per) notificato il giorno 01.11.2015;
371 2016 00049 59365, (dato per) notificato il 13.05.2016;
371 2016 00154 81107, (dato per) notificato il giorno 11.11.2016;
371 2017 00068 16318, (dato per) notificato il giorno 09.10.2017.
Le variegate obiezioni di parte resistente muovono da una premessa di fondo. I sette atti impositivi asseritamente prescritti sono stati ripresi in due precedenti intimazioni di pagamento delle quali bisognerebbe tener conto ai fini del calcolo prescrizionale. Non solo. Su dette precedenti intimazioni sarebbe calato il “giudicato” risultando le stesse
“sentenziate” con pronuncia non impugnata e, quindi, divenuta irrevocabile. I dati di riferimento sono i seguenti. Intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 54171, data per notificata il 28 giugno 2023, che recepisce i sei avvisi di addebito per cui è causa, oltre ad un settino avviso di addebito estraneo al presente contenzioso. Intimazione di pagamento n. 071 2018 90399 04585, data per notificata il 25 gennaio 2019, che recepisce la cartella di pagamento e cinque avvisi di addebito (manca quello del 2017). La sentenza evocata è la n. 1828/23, pubblicata il 16 dicembre 2023 a chiusura della controversia n. 4419/23. (3)
Il ricorrente contesta la pregnanza della prospettazione di controparte, essenzialmente valorizzando la mancata dimostrazione documentale del passaggio in giudicato della sentenza n. 1828/23.
2 Il G.U.L., all'indomani della esternazione attorea, ha invitato gli enti convenuti a produrre in giudizio l'eventuale attestato di cancelleria inerente il passaggio in giudicato della citata pronuncia. L'intervento officioso dell'Istruttore è stato formalizzato con ordinanza del 14 gennaio 2025 alla quale si rimanda in via estensiva. Va in questa sede solo ribadito che proprio i principi evocati dall'istante militano in favore della necessità di avere formale contezza del pregresso giudicato, restando prioritario il dovere di evitare potenziali contrasti in pronunciamenti vertenti sulla stessa materia. Dunque.
Risulta per tabulas che la sentenza del 16 dicembre 2023, non impugnata, è passata in giudicato. Le sue statuizioni, pertanto, non sono ulteriormente contestabili. Per come anticipato la sentenza ha ad oggetto l'intimazione di pagamento del 2023 che ricomprende tutti e sei gli avvisi di addebito ripresi anche dall'intimazione di pagamento del 2024, in questa sede indirettamente opposti. Se non che con la pregressa iniziativa giudiziale l'istante non solo limitava l'opposizione indiretta a due soli avvisi di addebito (371 2016 00154 81107; 371 2017 00068 16318), dolendosi della loro prescrizione desunta anche dalla mancata notifica degli stessi, quanto nessun vizio intrinseco vulnerante l'intimazione riteneva di veicolare al Giudice. La questione in fatto è pacifica, oltre che debitamente documentata avendo l'ente previdenziale prodotto anche il ricorso introduttivo del contenzioso n. 4419/23. Nel quale si legge.
… in data 28/06/2023 il signor restava destinatario della notifica della Parte_1 intimazione di pagamento n° 4171.000 da parte dei preposti della
… Nello specifico, con il presente atto si intendono Controparte_1 impugnare esclusivamente gli avvisi di addebito n° 371.2016.00154.81107.000, presuntivamente notificato in data 11/11/2016, per un importo complessivo di euro 2.698,05 (duemilaseicentonovantotto/05) ed avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi e relativi interessi di mora oltre spese di notifica, per l'anno 2015, ente creditore …, CP_2 n° 371.2017.00068.16318.000, presuntivamente notificato in data 09/10/2017, per un importo complessivo di euro 5.419,10 (cinqumilaquattrocentodiciannove/10), ed avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi e relativi interessi di mora oltre spese di notifica, per l'anno 2017 … In via preliminare si evidenzia la mancata e/o irregolare notificazione degli avvisi di addebito nn° 371.2016.0015481107000 e 371.2017.0006816318000 e contenuti nell'intimazione di pagamento n° 071.2023.9018754171000 … Ciò non può non comportare la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa anche la intimazione di pagamento con il presente ricorso impugnata … Ancora in via preliminare si evidenzia la mancata e/o irregolare notificazione degli atti presupposti contenuti negli avvisi di addebito nn° 371.2016.0015481107000 e 371.2017.0006816318000 ed emessi dal , sede di Castellammare di Stabia. Ciò Controparte_2 no atti successivi, ivi compresa anche la intimazione di pagamento con il presente ricorso impugnata … Anche nel caso di produzione in giudizio, da parte dei preposti del Controparte_2
, della documentazione relativa alla notifica
[...] attenta analisi della successiva intimazione di pagamento n° 071.2023.9018754171000 notificata in data 28/06/2023, si evince in maniera puntuale l'estinzione dell'obbligo di pagamento di cui alla pretesa creditoria in essa riportata, - sempre con esclusivo riferimento ai suindicati avvisi di addebito …>
3 Di tal che, la sentenza del Tribunale, doverosamente rispettando la perimetrazione del contenzioso delineata con l'atto introduttivo di lite, affrontava le varie questioni poste muovendo dall'indefettibile presupposto della pregnanza giuridico-processuale dell'intimazione in quella sede direttamente opposta. Senza la quale, evidentemente, nessun approfondimento sarebbe stato possibile, per un verso, ed utile, per altro verso. (4)
Si legge nella citata sentenza del dicembre 2023. Le doglianze del ricorrente in opposizione concernono la mancata -regolare- notifica di due degli atti impositivi portati dalla intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 54171, pervenuta a legale conoscenza del destinatario il 28 giugno 2023, e la conseguente prescrizione delle poste azionate, che, in ogni caso, sarebbero apprezzabili come prescritte anche in caso di comprovato rituale compimento dell'iter notificatorio.>
Non sembrano residuare margini di dubbio sulla perfetta coerenza di tale passaggio motivazionale con l'articolazione del ricorso depositato nel 2023.
Consegue che il passaggio in giudicato della sentenza n.1828/23 definitivamente copre qualsiasi vizio intrinseco inerente l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 54171. Ed invero, a fronte di una iniziativa che non contemplava, né espressamente né incidentalmente, alcun vizio intrinseco si staglia una decisione che muove, per ragioni giuridico-processuali e logico-deduttive, dalla piena valenza dell'atto opposto che di conseguenza consegna alla irrevocabilità della decisione stessa.
Per ragioni del tutto speculari, nessuna questione prescrizionale inerente gli altri quattro avvisi di addebito è giuridicamente possibile sollevare facendo riferimento alla data di notifica dell'intimazione del 2023, atteso che anche in questo caso deve prendersi atto della perimetrazione del pregresso contenzioso e, quindi, della limitazione della eccezione ai due soli atti impositivi di cui si è detto. (5)
Da ultimo va segnalato che la sentenza pregressa ha accertato esplicitamente l'infondatezza della prospettazione attorea, nei seguenti termini. Consegue, alla stregua delle pregresse osservazioni, che l'unica verifica in questa sede possibile concerne l'arco temporale intercorso fra la “regolare” notifica degli originari atti impositivi e la notifica della intimazione volta alla loro ulteriore attualizzazione. … Secondo per l'avviso di addebito del 2017, notificato -ripetesi- il 9 ottobre 2017, non CP_2 maturata la prescrizione alla data di notifica della intimazione in questa sede
“direttamente” opposta -27 o 28 giugno 2023- in quanto nel relativo calcolo si deve tener conto dei periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. L'assunto del resistente è ampiamente condivisibile, le relative obiezioni attoree CP_2 infrangendosi contro il dato normativo letterale. … Diverso discorso deve farsi per l'avviso di addebito del 2016, notificato il giorno 11 novembre 2016. In questo caso, evidentemente, la sospensione non vale ad estendere il quinquennio fino ad impedire la prescrizione. Obietta, tuttavia, che il termine sarebbe stato interrotto da una precedente CP_3 intimazione di pa a sua volta “recuperatoria” dell'atto impositivo del 2016. Trattasi, per la precisione, della “intimazione” n. 071 2018 90399 04585, asseritamente notificata il 25 gennaio 2019. … Nel caso di specie resta documentata una notifica perfezionatasi (= compiutasi) con consegna del plico nelle mani, sembra di capire, del
“portiere” e successiva spedizione di raccomandata informativa al diretto interessato.
4 Un tale sforzo dimostrativo deve ritenersi sufficiente, avuto anche riguardo alla genericità delle contestazioni attoree.
Ed invero, i principi di diritto che regolano la materia, ai quali il G.U.L. ritiene di doversi attenere, sono ricavabili da un vero e proprio sistema ermeneutico che fa capo ad una serie di pronunzie della Corte Regolatrice. Si riportano testualmente i passaggi più significativi di quella a Sez. Un.
< secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.>>
< indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice – su questo specifico segmento della procedura notificatoria – si differenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8 (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che ditale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
… In conclusione, sul punto va formulato il seguente principio di diritto. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.>> Così, in termini, Cass. Sez. UN., n.10012/21 Dunque.
5 Solo in caso di mancata consegna materiale del plico all'interessato, o a persona fisica abilitata per legge a curarne a sua volta la consegna al destinatario, l'ente notificante deve dimostrare, oltre alla spedizione, anche la ricezione della c.d. raccomandata informativa. Nella fattispecie de qua, pertanto, l'onere dimostrativo gravante s è stato assolto CP_3 venendo in rilievo la consegna del plico nelle mani del “portiere” seguita dalla spedizione della raccomandata informativa. Ragione per la quale, deve verificarsi se l'intimazione di pagamento del 2018, validamente notificata a febbraio 2019 con la spedizione della raccomandata informativa, sia realmente idonea ad interrompere il termine prescrizionale. La notifica è intervenuta a distanza di circa due anni e mezzo dal regolare compimento dell'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito del 2016. Inoltre, dal febbraio 2019 al giugno 2023 intercorrono meno di cinque anni. Consegue che nemmeno per l'avviso di addebito del 2016 è maturato il termine prescrizionale, validamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento del 2018.> (6)
Dunque.
L'ineludibile premessa da cui muovere nel presente contesto è costituita dalla circostanza che al 28 giugno 2023, data di notifica della precedente intimazione, si materializzava valido atto interruttivo della prescrizione, e che a quella data nessuna prescrizione vulnerava i sei avvisi di addebito. Tale è la pregnanza del giudicato formatosi sulla sentenza del dicembre 2023.
Tale arresto è di per sé concludente, dovendosi solo per dovere di compiutezza espositiva aggiungere che, in ogni caso e per ragioni similari, l'eventuale dies a quo da prendere a riferimento per la verifica quinquennale sarebbe da individuare nella data di notifica dell'intimazione del 2018, e quindi nel 25 gennaio 2019.
Rimarrebbe escluso da tale tipo di calcolo il solo avviso del 2017, notificato il 9 ottobre 2017, non richiamato nell'intimazione del 2018. In questo caso, oltre alla “copertura” della sentenza del dicembre 2023, andrebbe comunque considerato che conteggiando i dieci mesi di sospensione dovuti alla emergenza pandemica la notifica dell'intimazione del 2024 (31 maggio 2024) è comunque tempestiva.
Ciò vale, rectius: varrebbe anche per la cartella di pagamento del 2013 se non fosse per la inammissibilità del relativo capo di domanda atteso che trattasi di atto impositivo non scrutinabile dal Giudice del Lavoro in quanto attinente posta erariale di spettanza del Controparte_4
In definitiva, essendo intercorso meno di un anno fra la notifica delle due intimazioni di pagamento direttamente opposte con le due successive iniziative giudiziali nessuna prescrizione è paventabile in riferimento ai sei avvisi di addebito indirettamente
“impugnati”. (7)
Quanto ai rilievi attorei concernenti i vizi intrinseci dell'intimazione (del 2024) dovrebbe essere qui sufficiente evidenziare che:
-- trattandosi di vizi formali le connesse obiezioni avrebbero dovuto essere veicolate entro i termini di cui all'art. 617 c.p.c., ampiamente scaduti nel caso di specie (31 maggio 2024-9 luglio 2024);
-- l'intimazione di pagamento risulta esternata su apposito modello ministeriale, utilizzato nella generalità dei casi da CP_3
6 -- l'atto ha prodotto i suoi effetti anche in ottica sostanziale avendo consentito al suo destinatario di muovere le contestazioni asseritamente vulneranti sia l'intimazione, sia i pregressi atti impositivi richiamati.
Sulla prima questione vale la pena di rammentare l'arresto ermeneutico di riferimento. <e' pure possibile che con un unico atto sia proposta l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva vizi forma cartella;
la giurisprudenza legittimità ha consolidato il proprio orientamento (cass. n.15116 e 21080 del 2015; cass. n.6704 2016) secondo cui ciascuna opposizione vale termine …, non dovendo giudizio essere necessariamente unitario, in ragione rinvio alle forme ordinarie operato dal d.l.vo n.46 1999, art. 29, comma 2. ne consegue che, qualora stata depositata entro perentorio quaranta giorni, al 24, 5, ma oltre quello venti all'art. 617 c.p.c. va ritenuta tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia quelle attinenti alla regolarità cartella pagamento notificazione.>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. (6)
La pretesa azionata va, quindi, disattesa.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_5 CP_2 ccezione e dedu
1) dichiara inammissibile il capo di domanda inerente la cartella di pagamento del 2013;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dagli enti convenuti che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti come per Legge, in favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione in favore del solo procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_3
TORRE ANNUNZIATA, 30/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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