Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10704 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN D E DE POR ITA ANOLAC 1 07 0 4 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4504/00 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 28310 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/05/02 Dott. Paolo STILE Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA AL AT e difeso dall'avvocato MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 822/99 del Tribunale di NAPOLI, 1979 -1- depositata il 23/02/99 R.G.N. 45541/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli, NS AS conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno lamentando la mancata corresponsione dell'indennità di accompagnamento nella stessa misura prevista per gli invalidi di guerra, comprensiva dell'integrazione, a norma dell'art. 1 1. n. 18 del 1980 e della 1. n. 392 del 1984, e chiedendo la condanna del Ministero a corrispondere le differenze a tale titolo spettanti. Il Pretore rigettava la domanda con sentenza in data 11.5.1995, che era appellata dal AS. Costituitosi in giudizio il Ministero appellato, il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 23.2.1999 dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo che i suoi motivi difettassero della necessaria specificità, poiché mancavano rilievi critici nei confronti della decisione impugnata e la parte si era limitata ad uno scarno e generico riferimento alle tesi già esposte nel primo grado del giudizio. va Ricorre per cassazione il AS. Il Ministero dell'Interno si limitava a depositare atto di costituzione nel procedimento di cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando che, quando, come nella specie, dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto di appello risulti in maniera chiara la volontà dell'appellante di sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado circa la natura di un rapporto e i diritti e gli obblighi che ne derivano, il giudice di secondo grado deve riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente. 3 Deve in via pregiudiziale rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché il difensore della parte non è munito di idonea procura speciale a norma dell'art. 365 c.p.c. E' opportuno premettere che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la specialità della procura ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento sia ad uno specifico processo, sia a una determinato grado di esso, ossia il giudizio di legittimità, con la conseguenza che la procura deve essere rilasciata in data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso, e, se conferita con atto separato, deve contenere anche l'indicazione della sentenza che si intende impugnare (Cass. 19 maggio 1998 n. 4996, Cass. 3 settembre 1998 n. 8739, 4 marzo 2000 n. 2444, 9 febbraio 2001 n. 1861, 4 aprile 2001 n. 4983, 5 agosto 2000 n. 10319). Nella specie viene fatta valere una procura notarile alle liti che contiene il riferimento anche al giudizio contro il Ministero dell'Interno "per il riconoscimento e l'adeguamento della indennità di accompagnamento a quella percepita dai grandi invalidi di guerra”, ma certo non si riferisce specificamente al ricorso per cassazione, peraltro non menzionato, essendo stata rilasciata il 28.9.1990, e quindi ben prima della emanazione delle sentenze sia di primo che di secondo grado. Può essere opportuno anche precisare che il difensore della parte non ha dichiarato di cumulare la posizione di rappresentante sostanziale della stessa e che, del resto, nessun elemento della menzionata procura autorizza l'ipotesi che con la stessa sia stato investito il legale designato anche della qualità di rappresentante della parte sul piano sostanziale: privo di rilievo in tal senso appare di per sé l'impiego della dizione "in proprio", nella frase “perché lo rappresenti, assista e difenda in proprio, nei giudizi contro il Ministero dell'Interno". Lo conferma il seguito della procura, che, dopo l'indicazione dell'oggetto dei giudizi, fa riferimento all'esercizio di facoltà di tipo processuale ("all'uopo il suddetto mandante conferisce al procuratore come sopra nominato le più ampie e generali facoltà fino alla finale esecuzione della sentenza, autorizzando a proporre ogni domanda, azione, eccezione e difesa (…..))" E' appena il caso di sottolineare l'irrilevanza della circostanza nell'intestazione del ricorso si parli di procura in calce e che, di fatto, la procura notarile sia stata allegata al ricorso e notificata unitamente allo ste ciò non è certo sufficiente ai fini della qualificazione della procura stessa procura in calce ai sensi di legge;
è determinante comunque il fatto che essa stata rilasciata ben prima dell'emanazione della sentenza impugnata e che quinė 0 3 : debba positivamente escludersi la riferibilità della stessa allo specifico giudizio 3 di cassazione. Le spese del giudizio restano irripetibili, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 7 maggio 2002 km Rive r IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE S e flerтей Rah IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22.186.2002 Puuli IL CANCELLIERECANCELLIERE 5