Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2941 del 2023, proposto da
ZI IA Zuppardi, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, non costituito in giudizio;
Per l'ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 228/2022, pubblicata il 24/02/2022, munita di formula esecutiva in data 10/06/2022 e notificata in tale forma il 24/06/2022, pronunciandosi sull’atto di citazione di opposizione a Decreto Ingiuntivo n.r.g. 756/2021, ha definitivamente confermato il Decreto Ingiuntivo n. 21/2021, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore (R.G. 4654/2020), proposto dai sigg.ri CE IA NZ, D'MB IA SA, La UR NN UE e TR EO, rappresentati e difesi dall''avv. ZI IA Zuppardi, dichiarandone l''esecutorietà e condannando il Comune di Scafati al pagamento in favore dell'avv. ZI IA Zuppardi, dichiaratosi antistatario, del pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso 15 %.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Scafati a dare esecuzione, nella parte relativa alle spese di lite, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 228/2022 del 24/02/2022, con la quale il Giudice statuiva: “ Dichiara l’esecutività del decreto ingiuntivo 21/2021. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli opposti che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso 15% con attribuzione al procuratore atistatario ”.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale in data 7.05.2025 la parte ricorrente è stata invitata a integrare la prova della notifica del titolo del quale si chiede l’esecuzione; alla successiva udienza in data 4.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come anticipato, con ordinanza collegiale nr. 3750/2025 pubblicata in data 14.05.2025, è stato disposto quanto segue:
“ Rilevato che, dall’esame della documentazione versata in atti in allegato al ricorso introduttivo, non è possibile rinvenire la prova della notifica in favore dell’ente resistente del titolo azionato (che, pur apparentemente inserita al doc. nr. 1, risulta, in realtà, mancante agli atti del fascicolo digitale) ritenuto, dunque, necessario invitare la parte ricorrente a effettuare il deposito di quanto indicato….” .
Dall’esame del deposito documentale effettuato a cura del ricorrente in data 16.05.2025, in esecuzione di tale ordinanza, emerge che quest’ultimo, anziché fornire la prova di quanto richiesto dal Collegio, ha depositato la notifica in favore del Comune di Scafati del ricorso in ottemperanza.
Ne discende che, in difetto di prova della notifica in favore dell’ente resistente del titolo azionato, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Non occorre procedere al regolamento delle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN Pappalardo, Presidente
IA Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | NN Pappalardo |
IL SEGRETARIO