TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/04/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8011/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GIGLIO ROBERTO, come Parte_1
da procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. CP_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.24, l'assistibile indicato in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di una prestazione di invalidità ex l. 222/84. CP_1
Non si costituiva l' . CP_1
Ritiene il Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
Poiché è pacifico e documentalmente accertato che in esito alle verifiche amministrative svolte, l' ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta in corso di causa;
ne CP_1 discende che non è necessaria una pronuncia di questo Giudice, non essendovi ragione di intervenire con una pronuncia a definire ciò che già ha trovato composizione
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass Lav. 13.3.99 n. 2268.) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
E detta situazione va rilevata anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. Civ. 26.5.99 n. 5097; id.
6.2.99 n. 1068; id. 11.4.95 n. 4151).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti della fattispecie (carattere sopravvenuto dell'evento generatore;
integrale eliminazione della materia della lite;
situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti), occorre solo precisare che la pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Civ.
8.8.90 n.
8000; id.
2.5.87 n. 4126).
In conclusione , va dichiarata cessata la materia del contendere.
Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94), da valutarsi tenendo anche conto della circostanza di aver dato causa al giudizio .
Nella specie, è indubitabile che l' abbia erogato la prestazione successivamente, e CP_1
quindi in applicazione della soccombenza, le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario
P.Q.M.
1)dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 1800,00 oltre oneri CP_1 accessori com gge,con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 17/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore