Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3081 del 2025, proposto da
LA ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Raio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 519/2024 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro Civile
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. UR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n 519/24 del 20/07/2024 il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, accertava il diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi:
anno 2018/2019: dal 26/11/2018 al 27/11/2018, dal 28/11/2018 al 22/12/2018, dal 24/12/2018 al 27/12/2018, dal 28/12/2018 al 27/01/2019, dal 28/01/2019 al 26/02/2019, dal 27/02/2019 al 28/03/2019, dal 29/03/2019 al 13/04/2019, dal 15/04/2019 al 30/04/2019, dal 01/05/2019 al 30/06/2019, per complessivi 215 giorni di insegnamento;
anno 2019/2020: dal 17/10/2019 al 11/11/2019, dal 12/11/2019 al 25/11/2019, dal 26/11/2019 al 25/01/2020, dal 26/01/2020 al 23/04/2020, dal 24/04/2020 al 06/06/2020, dal 08/06/2020 al 08/06/2020, dal 10/06/2020 al 10/06/2020, dal 24/06/2020 al 26/06/2020, per complessivi 239 giorni di insegnamento;
e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 2.637,74 oltre la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
Espone la ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero che riceveva la notificazione in data 22/07/2024 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero l’emissione dei provvedimenti dei benefici statuiti in condanna e dunque a pagamento del dovuto.
Alla camera di consiglio del 19.3.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dal Ministero resistente, nel mese di ottobre 2025, l’importo lordo di euro 2.396,37, come risulta dal cedolino di ottobre-pagamenti vari, in luogo di euro 2.637,74 oltre la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che ha effettuato solo parzialmente i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto
1) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti concessivi della liquidazione dei benefici statuiti nella sentenza n. 519/24 del Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro,
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.;
4) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento), da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TT | RD GO |
IL SEGRETARIO