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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 27/05/2025 N. 15089/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL AR IV RICORRENTE contro P. IV ) con il patrocinio dell'avv. DE DONNO ORONZO CP_1 P.IV_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15.3.21,
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento intimato al ricorrente in data 13.05.2024, per tutti i motivi esposti in ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 23/2015, ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel CP_1 posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la convenuta, al risarcimento del danno subito dal ricorrente in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra - in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità - e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra. b) In subordine, accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento intimato al ricorrente in data 13.05.2024, per tutti i motivi esposti in ricorso, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità ri sta ex lege (da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità), nella misura ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del TFR maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, alla udienza del 27.5.25, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso, si rileva quanto segue. Parte ricorrente risulta esser stata assunta alle dipendenze di in data 21/01/2020 CP_1 con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel CCNL Turismo Confesercenti – Pubblici esercizi maggiori – con qualifica di operaio e mansioni di barman e con sede di lavoro presso il ristorante Riad Yacout di via Cadore 25 in Milano. In data 5.4.2024 il lavoratore veniva attinto da una prima contestazione disciplinare del seguente tenore: Egr. Sig Parte_1
Oggetto: isciplinare. Gentile Signor Parte_1 siamo con la contestarle che. nonostante numerose diffide verbali, ancora nelle ultime settimane abbiamo appurato, che nello svolgere il ruolo di barman Lei assume alcol durante il servizio, prepara drink per i suoi colleghi senza autorizzazione e li somministra anche ai clienti senza addebitarli in conto con la complicità di colleghi, che stiamo identificando, con l'evidente scopo di ottenere mance che lei oltretutto omette, come da indicazioni, di consegnare in cassa affinché siano condivise tra tutti i colleghi. Tali risultanze si sono potute verificare solo negli ultimi giorni, previe verifiche del caso fatte a seguito di segnalazioni ricevute. Inoltre, l'azienda le comunica che sta effettuando delle verifiche di giacenza in magazzino cui lei ha accesso e si riserva di effettuarle ulteriori contestazioni all'esito. In ragione di quanto precede, che già assume grave valenza disciplinare, siamo con la presente a concederLe 5 giorni dalla data di ricevimento della presente per dare giustificazione della medesima. Nel caso in cui la Sua giustificazione non giunga, ovvero non sia adeguatamente motivata e supportata da elementi concludenti, saremo costretti ad assumere i provvedimenti disciplinari del caso. Ad esito delle giustificazioni scritte rese dal lavoratore, che contestava comunque la sussistenza dei fatti addebitati, la società comminava 5 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In data 1.5.24, ad esito del rientro in servizio del lavoratore, la datrice emetteva nuova contestazione disciplinare avente il seguente tenore: Oggetto: Controparte_1 Parte_1
Contesta ta Con la presente, ai sensi dell'art. 7 L. 300/70 e del CCNL applicato, siamo spiacenti di doverLe contestare il comportamento tenuto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la nostra società relativo nuovamente agli stessi fatti già contestati con la precedente procedura aperta a suo carico e conclusasi con la comminazione di giorni cinque di sospensione dal servizio con privazione di retribuzione ed anzianità, che le sono stati comunicati con missiva spedita il 30 aprile scorso e che, comunque, le vengono comunicati con la presente in considerazione del fatto che l' non ha ritenuto accogliere le giustificazioni da lei comunicate. Pt_2 Inoltre, lei negli ultimi giorni ha nuovamente bevuto in servizio e. in stato di palese alterazione, ha rifiutato di preparare gli ordinativi dei clienti addirittura imponendo ad un suo collega di portare ad un cliente un ordine diverso senza alcuna giustificazione. Poi, a fronte delle giuste rimostranze del collega, lo ha minacciato gravemente anche di violenza fisica nei suoi confronti. Le rammentiamo che può fornire le Sue osservazioni e giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente. Le comunichiamo, inoltre, che, data la gravità dei fatti contestati, Lei, con decorrenza immediata, è sospeso disciplinarmente per giorni cinque come da sanzione già comminatale e comunicatale e, successivamente, rimarrà sospeso cautelarmente dal servizio, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti in ordine alla presente contestazione, fino a successive comunicazioni che riceverà dall'azienda. Alle giustificazioni rese dal lavoratore (che stigmatizzava la genericità dell'addebito, comunque negando di aver mai serbato alcuna delle condotte cui la contestazione si riferiva) seguiva
2 comunicazione di licenziamento per giusta causa del 13.5.24 (con decorrenza 1.5.24) ove venivano valorizzate anche le condotte di cui alla precedente contestazione del 5.4.24. Nella presente sede il lavoratore si duole della illegittimità del licenziamento comminatogli sotto molteplici profili. Viene contestata la sussistenza materiale delle condotte -genericamente- descritte nelle contestazioni disciplinari – consistenti in furti di merce, ubriachezza, aggressioni fisiche, appropriazioni indebite – le quali sarebbero del tutto inverosimili, anche in considerazione del fatto che, il lavoratore, in servizio presso dal 2020, mai prima era stato interessato da procedimento CP_1 disciplinare. Secondariamente, viene dedotta la violazione dell'art 7 St. Lav., per essere le contestazioni in questione del tutto prive della indicazione del momento specifico in cui le presunte infrazioni sarebbero state commesse, oltre che non specifiche (riducendosi a riferimenti vaghi a condotte appropriative, rifiuti di preparare ordini, minacce di violenza fisica ed insulti, senza descrizione dettagliata degli episodi richiamati, né delle persone in essi coinvolte). Da ultimo viene comunque esclusa la proporzionalità del provvedimento espulsivo adottato. Il lavoratore lamenta comunque la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto dovutogli (ciò pur a seguito di diffida). Parte convenuta si è costituita in giudizio, ribadendo la correttezza del proprio operato, la proporzionalità e legittimità della sanzione conservativa e di quella espulsiva di licenziamento adottata, dichiarando di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni di pagamento sulla stessa contrattualmente gravanti. Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. In tema di licenziamento disciplinare, com'è noto,“è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza emessa in merito deve essere motivata in modo chiaro e completo, in conformità con le norme di legge vigenti “(così Cass. Civ. sez. lav. , 20/06/2024 , n. 17032). Nel caso di specie si ritiene il ricorso fondato per essere il licenziamento in questione illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 St. Lav., sotto il profilo del difetto dei requisiti di determinatezza, specificità e tempestività della contestazione, la cui estrema genericità è tale da fare assimilare l'ipotesi a quella dell'omessa contestazione, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3 comma II del D.Lgs. n. 23/2015 (per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore). Il licenziamento disciplinare per cui è causa – non essendo oggetto di impugnazione la sanzione conservativa assunta dalla datrice ad esito del primo procedimento disciplinare avviatosi con la contestazione del 5.4.24- appare fondato su una contestazione dell'addebito eccessivamente generica. La genericità della contestazione del 1.5.24 è tale da privare il lavoratore della possibilità di offrire prove a discarico (nelle giustificazioni offerte il lavoratore si limita infatti a negare di aver serbato
3 condotte della tipologia di quelle contestate, evidenziando di non avere gli elementi per essere più specifico) ed il giudicante di delimitare e accertare il fatto (mai compiutamente descritto). Queste le condotte che -testualmente- sono addebitate al lavoratore: lei negli ultimi giorni ha nuovamente bevuto in servizio e, in stato di palese alterazione, ha rifiutato di preparare gli ordinativi dei clienti addirittura imponendo ad un suo collega di portare ad un cliente un ordine diverso senza alcuna giustificazione. Poi, a fronte delle giuste rimostranze del collega, lo ha minacciato gravemente anche di violenza fisica nei suoi confronti. Non risulta chiaro il giorno -o i giorni- nei quali gli avvenimenti tratteggiati nella contestazione avrebbero avuto luogo;
non vengono indicati i soggetti coinvolti negli stessi (quali ordinativi, quali clienti, quale collega) né i contenuti delle asserite minacce (così laconicamente descritte) che il ricorrente avrebbe rivolto ad un collega (non meglio individuato). Non si vede come possa apprezzarsi, a fronte dell'insanabile deficit di allegazione della contestazione stessa, la portata delle condotte che vengono ascritte al lavoratore, che nemmeno è chiaro quando si sarebbero verificate, in che termini, come sarebbero state rilevate (visto che viene fatto riferimento ad un palese stato di alterazione del lavoratore -verosimilmente connesso ad ubriachezza- che qualcuno, non è dato sapere chi, dovrà pur aver notato e riferito alla datrice). Anche qualora dovesse ritenersi, come sostenuto dalla società, che la contestazione sia sufficientemente specifica, risultano comunque del tutto generiche le circostanze capitolate dalla società nella richiesta di prova orale in calce alla memoria;
queste si limitano infatti ad aggiungere ai laconici contenuti descrittivi della contestazione la premessa “vero che a fine aprile-primi giorni di maggio 2024”. Va pertanto ritenuta insussistente la giusta causa invocata dalla convenuta ed il recesso datoriale va dichiarato illegittimo, dovendosi concludere per l'avvenuta dimostrazione in giudizio dell'insussistenza del fatto contestato. All'accertamento consegue, secondo il regime di cui all'articolo 3 comma due del decreto legislativo 23 del 2015, l'annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (e in misura non superiore alle 12 mensilità, per il periodo intercorso tra il licenziamento e la data della presente pronuncia). Ciò poiché la convenuta, come emerge documentalmente, ha alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti ed è quindi soggetta alla c.d. tutela reale (cfr. visura prodotta da parte ricorrente al doc. 8). La pronuncia di reintegra supera la domanda svolta dal ricorrente e finalizzata a vedersi riconosciuto, 'in ogni caso', il trattamento di fine rapporto non corrispostogli ad esito del licenziamento impugnato. La convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
4 1) Visto l'artt. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, annulla il licenziamento intimato dalla convenuta n data 13.5.24 e condanna lla reintegrazione del lavoratore CP_1 CP_1 nonché al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegra;
2) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, spese liquidate in euro 2.500 per compensi oltre spese generali, IV, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 27/05/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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