Art. 1. Articolo unico
L' articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247 , e' sostituito dal seguente:
"Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facolta' di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione".
L' articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247 , e' sostituito dal seguente:
"Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facolta' di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione".