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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 47528 / 2024 all'udienza del 30/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maraglino Luca - pec: Parte_1
giusta procura a margine del ricorso;
Email_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1 C Iandolo pec: in virtù di procura generale Email_2 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/12/2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data del primo giorno del mese successivo della domanda amministrativa del 06.12.2023, con conferma del parere e la decorrenza espressa in sede di ATP limitatamente al riconoscimento dell'handicap grave, con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Deduceva: - di essere portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. art. 1 L. 18/80;
- che in data 06.12.2023 il ricorrente inoltrava alla sede di competenza istanza CP_1 rivolta ad ottenere i requisiti sopra indicati;
- che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che in sede di ATP il ctu lo riconosceva portatore di handicap grave dalla domanda ma non riconosceva l'invalidità per ottenere l'accompagno;
- che la parte ricorrente in data 29.11.2024 depositava atto di contestazione limitatamente all'indennità di accompagnamento;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso.
Concludeva come sopra.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa.
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente in data 29.11.2024 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 24.12.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo.
Il ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al non bene valutato complessivo stato morboso e riportandosi alle note ctp allegate al ricorso, nonché alle ricadute funzionali.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile.
Per quanto attiene la pretesa, l'accertamento dell'handicap grave è stato riconosciuto con omologa parziale dalla domanda, e tale omologa preclude a questo giudice di rifare accertamento sulla predetta invalidità. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che la ricorrente: “il sig. HA i requisiti stabiliti dalla Legge dell'11.02.1980 Parte_1
n. 18 per la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/07/2024”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara parte ricorrente invalido al 100% con necessità di assistenza continua dal 01/07/2024 ex art. 1 L.18/80 (data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 06.12.2023). Le spese di lite si compensano, stante il riconoscimento successivo del requisito dell'accompagno, avendo la parte ricorrente contestato la perizia del ctu in sede di ATP solo limitatamente al mancato riconoscimento dell'accompagno e chiesto omologa parziale per l'handicap grave, come rilasciata dal Giudice dell'atp. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia con riferimento all'invalidità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara il ricorrente invalido al 100% con necessità di assistenza continua dal
01/07/2024 ex art. 1 L.18/80;
- compensa le spese di lite;
- condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 30.09.2025.
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)