Articolo 5 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1442
Articolo 4Articolo 6
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1 febbraio 1957
Art. 5. Disposizioni tributarie.

Il testo del quarto comma dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario".
Tra il quinto e il sesto comma, dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' inserito il seguente:
"In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale".
Nel testo dell' art. 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , le parole "gennaio" e "febbraio" sono sostituite rispettivamente dalle parole "febbraio" e "marzo".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1957