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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Oreste Carrozza del foro di Reggio Emilia opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni
Per l'opponente: “previa sospensione, dichiarare nullo ed inefficace l'avviso di addebito n. 378 2023 00013990 83 000 formato il 24/11/2023, matricola n.
2766993510, notificato il 29/12/2023 dall' di Reggio Emilia a CP_1 Parte_1
per la riscossione dei contributi previdenziali relativi alla Gestione
[...]
Commercianti, per l'importo totale di € 29.958,66 dal 01/2016 al 12/2022; - con vittoria di spese e compenso di causa”. Per l' : “respingere il ricorso ex adverso proposto, con spese e competenze del CP_1
giudizio come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l per ottenere l'annullamento Parte_1 CP_1
dell'avviso di addebito n. 378 2023 00013990 83 000, relativo all'omesso pagamento di contributi previdenziali, Gestione Commercianti, da gennaio 2016 a dicembre
2022, per la somma di € 29.958,66, notificato il 29/12/2023. (doc. 1 ric.)
La pretesa dell' trae origine dalla posizione di socia della “B.M.G. di RU e CP_1
IC VE e C. s.n.c.”, sita in Ramiseto di Ventasso (RE), per la quale la ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa nel 2014 con cancellazione dall'elenco commercianti e dalla relativa Gestione . (doc. 2 ric.) CP_1
allega che a seguito di un errore materiale, nella dichiarazione dei Parte_1
redditi del 2016 era stata barrata la casella “attività prevalente” e pertanto l' ha CP_1
provveduto a reiscriverla nella Gestione Commercianti.
Secondo l'opponente , tale iscrizione è illegittima, in quanto:
- la ricorrente ha cessato l'attività nella società in data del 31/12/2014;
- i contributi all sono stati versati per errore;
CP_2
- la ricorrente è reiscritta all' come collaboratrice saltuaria ed occasionale per CP_3
il periodo luglio-agosto 2017 (per il quale non è dovuta l'iscrizione all' ); CP_1
- nessuna attività sta prestando o ha prestato dal 01/01/2015 nella suddetta società, essendo solo socia sottoscrittore di quota di capitale e non sussiste, quindi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell' . CP_1
2. Si è costituito l che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto, CP_1
nonostante risulti depositata presso la Camera di Commercio la scrittura privata del
20/12/2014 con la quale i soci VE RU, e CP_4 Parte_1
danno atto che quest'ultima da tale data non avrebbe più prestato attività lavorativa a
Pag. 2 di 5 favore della società; la ricorrente fino al 22/2/2024 ha ricoperto il ruolo di socia amministratrice della BMG snc, nonché quello di responsabile tecnico.
A conferma di ciò, l' a pag. 3 della costituzione ha richiamato quanto CP_1
comunicato dagli Enti ed . CP_3 CP_2
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale la causa viene decisa.
4. Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso che ha cessato la propria attività a favore della BMG nel 2014; Parte_1
come confermato nella scrittura privata datata 20/12/2014 nella quale si legge che la stessa “non presta e non presterà più la propria attività lavorativa a favore della società” - cessando, quindi, di essere socia d'opera per restare solo socia di capitale.
(doc. 2 ric.)
Al riguardo, sono state depositate le dichiarazioni integrative presentate (mod. SP)
2018, 2019, 2020 e 2021 per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, (doc. 3 ric.), nonché l'autocertificazione dei soci VE RU e VE IC e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 4 ric.) con cui è stata choarita la situazione reale.
I testi escussi hanno confermato tali circostanze, VE RU ha riferito: “…è vero che mia mamma è stata reiscritta alla Gestione Commercianti perché poi le sono arrivate delle ingiunzioni dall' o dall'agenzia delle Entrate. Ci siamo allora CP_1
recati dalla che ci ha detto che avrebbe fatto le verifiche… da me e da CP_5
mia mamma sono state presentate le autocertificazioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al doc. n. 4 che mi viene rammostrato, in quanto mi ricordo di avere presentato tali documenti. Confermo altresì che sono state presentate le dichiarazioni integrative mod. SP 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui al doc. n. 3 che mi viene rammostrato… preciso che mia mamma era stata reiscritta
Pag. 3 di 5 come collaboratrice saltuaria nei mesi di luglio e agosto 2017 perché era il periodo di maggior lavoro e che veniva a fare le pulizie di venerdì e sabato per darci una mano…mia mamma dalla fine dell'anno 2014 non svolge più alcuna attività nella società e che anzi aveva smesso già ad ottobre 2014, quando abbiamo chiuso il negozio di NZ (PR). Per comodità abbiamo aspettato la fine dell'anno per fare tutti i documenti.”; ha dichiarato:“…mia mamma aveva già una certa età e per tale CP_4
motivo ha smesso di lavorare nella nostra società. Abbiamo delegato la
Confesercenti per tutte le incombenze relative alla cancellazione di mia mamma dalla società… mia mamma è stata reiscritta alla Gestione Commercianti perché le sono arrivate delle cartelle dall' che abbiamo dato prontamente alla CP_1
Confesercenti per capire cos'erano… è vero che sono state presentate le autocertificazioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al doc. n. 4 che mi viene rammostrato, in quanto ricordo che le abbiamo consegnate alla per la presentazione. Confermo altresì che sono state presentate le CP_5
dichiarazioni integrative mod. SP 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui al doc. n. 3 che mi viene rammostrato, in quanto abbiamo saputo che c'era stato un errore e che per tale motivo la ha ripresentato tali dichiarazioni… Mia mamma era stata CP_5
reiscritta come collaboratrice saltuaria nei mesi di luglio e agosto 2017 perché nel fine settimana veniva a dare una mano in negozio...è vero che mia mamma da ottobre dell'anno 2014 non svolge più alcuna attività nella società e che a fine 2014 abbiamo fatto i documenti.”
A fronte della contestazioni, l non ha assolto al proprio onere di dimostrare gli CP_1
elementi costitutivi dell'obbligo contributivo e, in particolare, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Pag. 4 di 5 In particolare a tal fine l'iscrizione all' come collaboratrice saltuaria ed CP_3
occasionale per il periodo luglio ed agosto 2017 e il versamento di alcuni contributi non consentono di ritenere provata la pretesa dell' . CP_2 CP_1
5. Pertanto, l'iscrizione di alla Gestione Commercianti deve Parte_1 CP_1
ritenersi illegittima, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
6. Le spese vanno compensate in considerazione degli errori nelle dichiarazioni fiscali in cui è incorsa l'opponente .
PQM
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'Avviso di Addebito n. 378 2023 00013990 83 000 emesso dall' e accerta e CP_1
dichiara che nulla è dovuto all' per le ragioni per le quali è stato emesso il titolo. CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Così deciso in Reggio Emilia, il 10 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Oreste Carrozza del foro di Reggio Emilia opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni
Per l'opponente: “previa sospensione, dichiarare nullo ed inefficace l'avviso di addebito n. 378 2023 00013990 83 000 formato il 24/11/2023, matricola n.
2766993510, notificato il 29/12/2023 dall' di Reggio Emilia a CP_1 Parte_1
per la riscossione dei contributi previdenziali relativi alla Gestione
[...]
Commercianti, per l'importo totale di € 29.958,66 dal 01/2016 al 12/2022; - con vittoria di spese e compenso di causa”. Per l' : “respingere il ricorso ex adverso proposto, con spese e competenze del CP_1
giudizio come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l per ottenere l'annullamento Parte_1 CP_1
dell'avviso di addebito n. 378 2023 00013990 83 000, relativo all'omesso pagamento di contributi previdenziali, Gestione Commercianti, da gennaio 2016 a dicembre
2022, per la somma di € 29.958,66, notificato il 29/12/2023. (doc. 1 ric.)
La pretesa dell' trae origine dalla posizione di socia della “B.M.G. di RU e CP_1
IC VE e C. s.n.c.”, sita in Ramiseto di Ventasso (RE), per la quale la ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa nel 2014 con cancellazione dall'elenco commercianti e dalla relativa Gestione . (doc. 2 ric.) CP_1
allega che a seguito di un errore materiale, nella dichiarazione dei Parte_1
redditi del 2016 era stata barrata la casella “attività prevalente” e pertanto l' ha CP_1
provveduto a reiscriverla nella Gestione Commercianti.
Secondo l'opponente , tale iscrizione è illegittima, in quanto:
- la ricorrente ha cessato l'attività nella società in data del 31/12/2014;
- i contributi all sono stati versati per errore;
CP_2
- la ricorrente è reiscritta all' come collaboratrice saltuaria ed occasionale per CP_3
il periodo luglio-agosto 2017 (per il quale non è dovuta l'iscrizione all' ); CP_1
- nessuna attività sta prestando o ha prestato dal 01/01/2015 nella suddetta società, essendo solo socia sottoscrittore di quota di capitale e non sussiste, quindi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell' . CP_1
2. Si è costituito l che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto, CP_1
nonostante risulti depositata presso la Camera di Commercio la scrittura privata del
20/12/2014 con la quale i soci VE RU, e CP_4 Parte_1
danno atto che quest'ultima da tale data non avrebbe più prestato attività lavorativa a
Pag. 2 di 5 favore della società; la ricorrente fino al 22/2/2024 ha ricoperto il ruolo di socia amministratrice della BMG snc, nonché quello di responsabile tecnico.
A conferma di ciò, l' a pag. 3 della costituzione ha richiamato quanto CP_1
comunicato dagli Enti ed . CP_3 CP_2
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale la causa viene decisa.
4. Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso che ha cessato la propria attività a favore della BMG nel 2014; Parte_1
come confermato nella scrittura privata datata 20/12/2014 nella quale si legge che la stessa “non presta e non presterà più la propria attività lavorativa a favore della società” - cessando, quindi, di essere socia d'opera per restare solo socia di capitale.
(doc. 2 ric.)
Al riguardo, sono state depositate le dichiarazioni integrative presentate (mod. SP)
2018, 2019, 2020 e 2021 per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, (doc. 3 ric.), nonché l'autocertificazione dei soci VE RU e VE IC e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 4 ric.) con cui è stata choarita la situazione reale.
I testi escussi hanno confermato tali circostanze, VE RU ha riferito: “…è vero che mia mamma è stata reiscritta alla Gestione Commercianti perché poi le sono arrivate delle ingiunzioni dall' o dall'agenzia delle Entrate. Ci siamo allora CP_1
recati dalla che ci ha detto che avrebbe fatto le verifiche… da me e da CP_5
mia mamma sono state presentate le autocertificazioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al doc. n. 4 che mi viene rammostrato, in quanto mi ricordo di avere presentato tali documenti. Confermo altresì che sono state presentate le dichiarazioni integrative mod. SP 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui al doc. n. 3 che mi viene rammostrato… preciso che mia mamma era stata reiscritta
Pag. 3 di 5 come collaboratrice saltuaria nei mesi di luglio e agosto 2017 perché era il periodo di maggior lavoro e che veniva a fare le pulizie di venerdì e sabato per darci una mano…mia mamma dalla fine dell'anno 2014 non svolge più alcuna attività nella società e che anzi aveva smesso già ad ottobre 2014, quando abbiamo chiuso il negozio di NZ (PR). Per comodità abbiamo aspettato la fine dell'anno per fare tutti i documenti.”; ha dichiarato:“…mia mamma aveva già una certa età e per tale CP_4
motivo ha smesso di lavorare nella nostra società. Abbiamo delegato la
Confesercenti per tutte le incombenze relative alla cancellazione di mia mamma dalla società… mia mamma è stata reiscritta alla Gestione Commercianti perché le sono arrivate delle cartelle dall' che abbiamo dato prontamente alla CP_1
Confesercenti per capire cos'erano… è vero che sono state presentate le autocertificazioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al doc. n. 4 che mi viene rammostrato, in quanto ricordo che le abbiamo consegnate alla per la presentazione. Confermo altresì che sono state presentate le CP_5
dichiarazioni integrative mod. SP 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui al doc. n. 3 che mi viene rammostrato, in quanto abbiamo saputo che c'era stato un errore e che per tale motivo la ha ripresentato tali dichiarazioni… Mia mamma era stata CP_5
reiscritta come collaboratrice saltuaria nei mesi di luglio e agosto 2017 perché nel fine settimana veniva a dare una mano in negozio...è vero che mia mamma da ottobre dell'anno 2014 non svolge più alcuna attività nella società e che a fine 2014 abbiamo fatto i documenti.”
A fronte della contestazioni, l non ha assolto al proprio onere di dimostrare gli CP_1
elementi costitutivi dell'obbligo contributivo e, in particolare, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Pag. 4 di 5 In particolare a tal fine l'iscrizione all' come collaboratrice saltuaria ed CP_3
occasionale per il periodo luglio ed agosto 2017 e il versamento di alcuni contributi non consentono di ritenere provata la pretesa dell' . CP_2 CP_1
5. Pertanto, l'iscrizione di alla Gestione Commercianti deve Parte_1 CP_1
ritenersi illegittima, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
6. Le spese vanno compensate in considerazione degli errori nelle dichiarazioni fiscali in cui è incorsa l'opponente .
PQM
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'Avviso di Addebito n. 378 2023 00013990 83 000 emesso dall' e accerta e CP_1
dichiara che nulla è dovuto all' per le ragioni per le quali è stato emesso il titolo. CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Così deciso in Reggio Emilia, il 10 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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