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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2573/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16300/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Giove 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Giove 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002820 TRIBUTI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1361/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL – cod. fisc. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante ed amministratore Sig. ra Nominativo_1 , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Difensore_2 c.f. CF_Difensore_2, mail pec Email_3 e dall'Avv. Difensore_1, C.F. CF_Difensore_1, Pec: Email_1 per procura speciale in calce in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo 53230002820 del 2023, con cui il Comune di
Roma Capitale, a fronte di un numero di pernotti dichiarati dalla Ricorrente_1 RL (titolare dell'Società_1), di 3.782 notti, ha evidenziato che il numero reale dei pernotti desunto dall'agenzia delle Entrate era pari a
11.014, con una differenza di pernotti di 7.232.
Tale differenza avrebbe determinato uno scarto di euro 43.392,00, tra il contributo versato dalla Ricorrente_1 (pari ad euro 21.282,00, e quello che essa avrebbe dovuto effettivamente corrispondere (pari ad euro
64.674,00).
Secondo la prospettazione della ricorrente l'avviso sarebbe errato avendo, allo scopo, depositato, sub allegato 4, numero dodici prospetti redatti dal programma di gestione delle presenze in albergo, dai quali si evincerebbe che, al netto dei casi di esenzione, il numero complessivo dei pernotti presso l'albergo Des
Hotel di Indirizzo_1 di Roma, per l'anno 2022, è di euro 3.782.
La Ricorrente_1 RL, pertanto, avrebbe corrisposto e versato all'Agenzia delle entrate l'importo corretto, corrispondente ai pernotti, per la tassa di soggiorno di euro 21.282,00.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il Comune di Roma contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 21 del dlgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
Nella specie l'impugnazione è stata avanzata oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 31/10/2023 (art. 21 D.lgs. 546/92).
L'istanza presentata il 20/02/2024 e il successivo diniego del 02/09/2024 non hanno effetto interruttivo o sospensivo dei termini di impugnazione;
pertanto, il ricorso proposto con notifica all'Ente impositore solo il
31/10/2024, pur formalmente diretto contro l'avviso, risulta tardivo e quindi improponibile.
In tale pregiudiziale valutazione resta assorbita ogni altra considerazione in relazione alle questioni di merito, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della
“ragione più liquida” - Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008 -. Sussistono gravi motivi in considerazione della peculiarità della lis e delle ragioni della decisione per dichiarare le spese e le competenze di lite, integralmente, compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16300/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Giove 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Giove 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002820 TRIBUTI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1361/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL – cod. fisc. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante ed amministratore Sig. ra Nominativo_1 , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Difensore_2 c.f. CF_Difensore_2, mail pec Email_3 e dall'Avv. Difensore_1, C.F. CF_Difensore_1, Pec: Email_1 per procura speciale in calce in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo 53230002820 del 2023, con cui il Comune di
Roma Capitale, a fronte di un numero di pernotti dichiarati dalla Ricorrente_1 RL (titolare dell'Società_1), di 3.782 notti, ha evidenziato che il numero reale dei pernotti desunto dall'agenzia delle Entrate era pari a
11.014, con una differenza di pernotti di 7.232.
Tale differenza avrebbe determinato uno scarto di euro 43.392,00, tra il contributo versato dalla Ricorrente_1 (pari ad euro 21.282,00, e quello che essa avrebbe dovuto effettivamente corrispondere (pari ad euro
64.674,00).
Secondo la prospettazione della ricorrente l'avviso sarebbe errato avendo, allo scopo, depositato, sub allegato 4, numero dodici prospetti redatti dal programma di gestione delle presenze in albergo, dai quali si evincerebbe che, al netto dei casi di esenzione, il numero complessivo dei pernotti presso l'albergo Des
Hotel di Indirizzo_1 di Roma, per l'anno 2022, è di euro 3.782.
La Ricorrente_1 RL, pertanto, avrebbe corrisposto e versato all'Agenzia delle entrate l'importo corretto, corrispondente ai pernotti, per la tassa di soggiorno di euro 21.282,00.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il Comune di Roma contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 21 del dlgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
Nella specie l'impugnazione è stata avanzata oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 31/10/2023 (art. 21 D.lgs. 546/92).
L'istanza presentata il 20/02/2024 e il successivo diniego del 02/09/2024 non hanno effetto interruttivo o sospensivo dei termini di impugnazione;
pertanto, il ricorso proposto con notifica all'Ente impositore solo il
31/10/2024, pur formalmente diretto contro l'avviso, risulta tardivo e quindi improponibile.
In tale pregiudiziale valutazione resta assorbita ogni altra considerazione in relazione alle questioni di merito, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della
“ragione più liquida” - Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008 -. Sussistono gravi motivi in considerazione della peculiarità della lis e delle ragioni della decisione per dichiarare le spese e le competenze di lite, integralmente, compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.