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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4002/2022 R.G. avente ad oggetto mansioni superiori e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Berretta, d'intesa con l'avv. Salvatore Guglielmino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Catania Corso Italia n. 46, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario Controparte_1
pro tempore, cod. fisc. con sede in Catania, via Centuripe n.1/A, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Silvestro Vitale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Catania piazza S. Maria della Guardia n.28, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 18.05.2022, ha Parte_1
esposto:
- che in data 27.12.2000 ha sottoscritto con il un Controparte_1
contratto di lavoro a tempo determinato in forza del quale è stata assunta alle dipendenze del predetto ente per espletare mansioni riconducibili nella 6^ fascia funzionale del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi e di miglioramento fondiario, parametro 157, qualifica di CP_1
“Addetto Amministrativo”, in particolare, occupandosi di “registrazione delle fatture, emissione dei mandati di pagamento e reversali di incasso, verifica di cassa mensile, contabilità relativa alla gestione separata, calcolo annuale delle ritenute d'acconto ai professionisti con incarichi esterni all'Ente, predisposizione degli atti necessari alla redazione della stato patrimoniale dell'Ente, ricognizione della situazione debitoria, ricognizione dei lavori e delle opere in corso di esecuzione e relativa compilazione delle schede”, per come riportato nella delibera n.681/2000;
- che a far data dal mese di novembre 2006 la stessa è stata assegnata allo Staff
Amministrativo – Direzione Affari Generali per eseguire, in aggiunta alle mansioni precedentemente indicate, la “redazione delle bozze di Delibere e Determine da adottare per conto della suddetta Direzione;
redazione delle bozze dei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatrici dei vari appalti;
redazione di bandi e verbali di gara”;
- che dal 2006 sino al 2012 la stessa è stata più volte nominata membro delle Commissioni di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture;
- che con delibera del 18.05.2012 n. 70 il rapporto di lavoro in parola è stato trasformato a tempo indeterminato, restandole conferito dal Direttore Amministrativo, con ordine di servizio del 17.02.2012 prot. n. 628, lo svolgimento di “Compiti di collaborazione per la realizzazione dei programmi di lavoro relative alla predisposizione di atti (Delibere e Determine) afferenti le pratiche del contenzioso nonché la predisposizione degli atti necessari per l'espletamento delle procedure amministrative di gare, contratti e di quant'altro connesso”;
- che, ancora, la stessa, “Oltre allo svolgimento delle suddette attività, sin dal 2014, … ha rivestito numerosi incarichi di particolare rilievo poiché è stata nominata: - Membro del
“gruppo tecnico di lavoro” volto all'individuazione e attuazione delle “possibili misure di finanziamento, messe a disposizione dall'Unione Europea” … - Componente del gruppo di lavoro relativamente al “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione”, con funzioni di supporto periodico al Direttore pro tempore … - Addetta alla gestione di emergenza e primo soccorso …”.
Pagina 2 - che con disposizione di servizio del 12.03.2015 n. 4139 è stata incaricata dalla Direzione
Generale del resistente “di curare, personalmente e prevalentemente, l'attività di CP_1 segreteria del citato Ufficio (gestione delle comunicazioni e dell'agenda del Direttore
Generale, smistamento delle chiamate e della posta personale ed istituzionale a quest'ultimo riservate, coordinamento dei rapporti con i Direttori e gli Uffici di altri Enti” e, far data dal mese di ottobre 2017 (anche se ciò è stato formalizzato solo con Delibera del 31.07.2019 n. 19), in seguito alla costituzione del , ha provveduto a Controparte_2
curare tanto le attività di segreteria della Direzione del quanto le attività Controparte_1
di segreteria della Direzione Generale del , nonché la Controparte_2 corrispondenza dell'Area “Contabilità e Finanze” di tutti i Consorzi di bonifica mandatari;
- che, sin dal 2015, le attività espletate dalla stessa sono riconducibili all'Area A, parametro
184, del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, avendo in carico “la ricezione e dello smistamento di tutta la corrispondenza, sia quella ricevuta a mezzo posta ordinaria che elettronica destinata al proprio datore di lavoro, ossia il
di Catania, della ricezione delle notifiche degli atti giudiziari e/o Controparte_1
stragiudiziali riferite al predetto Ente nonché, come già detto ed in ragione dei compiti negli anni assegnati mediante le determine sopra richiamate …, di quella del
[...]
che poi la predetta smista agli Enti mandatari, altresì specificando agli Controparte_2 addetti al protocollo e/o all'ufficio archivio di questi ultimi i consequenziali adempimenti da assumere in ragione della posta ricevuta”;
- che –infruttuosamente- ha avanzato formale richiesta per ottenere, a far data dal 2015, il riconoscimento delle differenze retributive maturate e l'aggiornamento del proprio stipendio in ragione delle mansioni effettivamente espletate.
Su tali premesse, la ricorrente ha testualmente chiesto di “- … dichiarare che … svolge, dal
2015 ad oggi, mansioni corrispondenti a quelle indicate al parametro 184 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- per l'effetto, disapplicata ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, condannare il resistente a CP_1
corrisponder(le) a titolo di differenze retributive maturate dal 2015 ad oggi, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, la somma pari ad € 42.016,76, il tutto per come in narrativa meglio indicato;
- in conseguenza, ordinare al resistente di adottare tutti i consequenziali provvedimenti affinché (la CP_1
stessa) … percepisca, mensilmente, una retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ossia quella riferita ai lavoratori inquadrati nel parametro 184 del
C.C.N.L. applicato in Azienda;
- con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
Pagina 3 In data 11.11.2022 si è ritualmente costituito il depositando Controparte_1
nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha eccepito:
- che lo stesso è un ente di diritto pubblico economico che persegue le finalità statutarie di attuazione dei programmi della Regione Sicilia per la difesa, la conservazione e la tutela del suolo e dell'ambiente nonché per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione, per cui i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, sotto tutti i profili, hanno natura assimilata al rapporto del pubblico impiego con particolare riguardo all'assunzione, all'inquadramento economico e normativo ed alla progressione di carriera;
- che “la ricorrente, non dotata di diploma di laurea, è stata sempre addetta all'Area
“Amministrativo-contabile” Settore “Affari Generali”, svolgendo prevalentemente attività di concetto con iniziativa ed autonomia operativa, ma senza avere mai espletato alcun coordinamento e controllo nei confronti di altro Personale consortile” e “nei limiti sopra indicati, all'istruttoria delle pratiche assegnatele curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali”;
- che, nello specifico, le mansioni in concreto espletate dalla ricorrente “possono essere compendiate nei seguenti incarichi: Ricezione e smistamento della corrispondenza pervenuta per posta cartacea ed elettronica;
Ricezione notifiche degli atti giudiziali e/o stragiudiziali;
Predisposizione delle “bozze” di atti e/o provvedimenti del da CP_1
sottoporre alle figure apicali di suo riferimento (Commissario, Direttore, Capo settore);
Attività di segreteria (unitamente ad altri impiegati) dell'Ufficio del Direttore Generale del
resistente”, per cui sono “sono tutte riconducibili alle funzioni di competenza del CP_1
Settore “Affari Generali”, siccome enucleate da quelle più vaste dell'Area amministrativa- contabile”, di cui al profilo di impiegato di concetto ex parametro 157 classificazione del
Personale CCNL Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
- che, tra l'altro, non corrisponde al vero che la ricorrente abbia svolto incarichi di componente dell'Ufficio di Segreteria del Commissario Straordinario del
[...]
, emergendo dalla deliberazione del 31.07.2019 n.19 che siffatto ufficio era Controparte_2
composto da altro personale, senza figurare il nominativo;
Pt_1
- che la determinazione del Direttore Generale del 29.12.2020 n.4 che istituisce la segreteria della Direzione Generale del resistente, inserendovi tra gli altri impiegati anche la CP_1 ricorrente, non attribuisce a quest'ultima alcuna differente e più elevata funzione in quanto le mansioni da svolgere hanno lo stesso contenuto professionale, sostanzialmente sovrapponibile, rispetto a quelle svolte nel Settore “Affari Generali”;
Pagina 4 - che l'assegnazione alla dell'incarico di aggiornamento del sito web o di altro compito Pt_1 non ha implicato l'espletamento di “attività informatica” per la quale occorre specifica attestazione;
- che l'attribuzione del parametro 184 presuppone l'espletamento di una funzione di
“coordinamento e controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto”, mai svolta dalla ricorrente né quest'ultima si è mai occupata di progettazione e direzione lavori, di elaborazione ed attuazione dei piani di sicurezza, di redazione di bilanci, di stesura di contratti, di procedimenti espropriativi né ha espletato il ruolo di responsabile unico del procedimento di esecuzione opere pubbliche e, tanto meno, è in possesso di laurea;
- che, ad ogni modo, i diritti e le pretese creditorie assunti dalla ricorrente, quantomeno sino al dicembre 2016, sono coperti da prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Conseguentemente, il resistente ha chiesto di “dichiarare inammissibili tutte le CP_1 domande proposte con il ricorso … o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
Alla prima udienza, tenutasi il 23.11.2022, è stata tentata tra le parti la definizione bonaria;
quindi, la controversia de qua è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali e, all'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
Innanzi tutto, va rilevato che l'esame delle domande formulate dalla parte ricorrente va condotto tenendo conto che il resistente rientra nella categoria degli enti Controparte_2
pubblici economici regolamentati, finanziati e vigilati dalla Regione Sicilia, come espressamente risulta dalle leggi regionali siciliane n. 106/1977 e n. 49/1981.
Ciò comporta che i rapporti di lavoro intrattenuti da tale ente sono assoggettati alla disciplina privatistica nei limiti della disciplina speciale derogatoria che, ad esempio, all'art. 32 della l.r. n. 45/1995 pone ai Consorzi di Bonifica Siciliana “dalla data di entrata in vigore della legge… divieto di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale” e tale disposizione, poi, è stata ribadita dal legislatore regionale con l'art. 1 comma 10 della l.r.
29.12.2008 n. 25 e confermata dall'art. 1 comma 2 della l. r. n. 14/2010, in un contesto normativo che rimette al legislatore regionale di stabilire la quantità di risorse finanziare tese a dare attuazione, per ciascun periodo di bilancio, al piano straordinario di stabilizzazione
Pagina 5 introdotto dal precedente art. 30 della l.r. n. 45/1995 (art. 36, commi 3 e 4) e alle misure occupazionali-assistenziali previste dall'art. 32 della predetta legge regionale.
Per quanto rileva in questa sede, è assorbente osservare che l'art. 41 del CCNL per dipendenti e miglioramento fondiario prodotto nel fascicolo telematico Controparte_2 di parte resistente, ha imperniato il meccanismo della “promozione” e dell'“assegnazione di mansioni superiori” “in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini
a disimpegnare le superiori mansioni, sia tra profili professionali contigui all'interno dell'area professionale di appartenenza, sia dal profilo professionale più elevato dell'area immediatamente inferiore al profilo professionale meno elevato dell'area professionale immediatamente superiore” secondo criteri selettivi prestabiliti tesi alla formazione di una graduatoria poi oggetto di approvazione da parte degli organi competenti con delibera pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto consortile, precisando inoltre che “Per aver diritto ad essere scrutinati ai fini della promozione o dell'assegnazione di mansioni superiori, i dipendenti devono avere prestato lodevole servizio per almeno un anno nel profilo professionale immediatamente inferiore a quello proprio delle mansioni superiori e devono essere in possesso del titolo di studio richiesto” e che “Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spiegare alcun altro effetto immediato o futuro”.
Dalla consultazione del piano di organizzazione variabile (p.o.v.) resta accertato che la posizione di impiegato direttivo di cui al parametro 184 dell'Area A è suscettibile di essere ricoperta da chi è in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o di titolo equipollente e, quindi, abbia svolto uno specifico percorso formativo che gli abbia consentito di acquisire quella preparazione e quelle cognizioni occorrenti per assolvere le funzioni del profilo professionale in parola ed assumere le correlate responsabilità per gli atti da compiere (v. infra
Titolo II dell'allegato 2 del fascicolo di parte ricorrente), per l'effetto, indirettamente operando una selezione per titoli dei dipendenti che possono ricoprire tale specifico profilo professionale.
Nella fattispecie concreta, la ricorrente non ha dato prova –né invero ha dedotto- di aver partecipato ad una procedura selettiva relativa al preteso avanzamento di carriera nel parametro
184 né ha allegato i titoli di studio/formazione conseguiti.
Dall'istruttoria espletata, è emerso che non è laureata bensì in possesso di diploma di Pt_1 ragioniera e l'“ufficio di segreteria del direttore generale”, nell'ambito del quale la stessa assume di aver reso le prestazioni asseritamente ascrivibili nel superiore inquadramento, è stato costituito di fatto, nel 2015, dal direttore del resistente al tempo in carica, CP_1 [...]
, per soddisfare le personali esigenze organizzative, successivamente Persona_1
Pagina 6 condivise, da direttore in carica del “perché Per_2 Controparte_2 era proveniente da Caltagirone per cui non era dell'ambiente catanese, quindi, il direttore viaggiava e quindi necessitava avvalersi di personale in loco …” e, nel mese di dicembre 2020, formalizzato in una determina dallo stesso divenuto nelle more direttore generale Per_1
del ai sensi del nuovo regolamento Controparte_2 [...]
. Tuttavia, il teste ha chiarito che la struttura organizzativa Controparte_2 Per_1 in parola “non era organicamente un ufficio bensì erano ordini di servizio che il direttore poteva fare secondo il regolamento interno del tempo”. Coerentemente, per quanto qui interessa, il teste ha ribadito che, in pianta organica, “formalmente non mi Testimone_1
risulta costituito alcun ufficio di segreteria da parte di anche se si vedevano alcuni Per_1 impiegati come la collaborare con lui e so che, durante la gestione , l'uscere Pt_1 Per_1
portava la posta a e anche le mail di qualsiasi natura indirizzate all'ente erano scaricate Pt_1 da insieme a . L'attuale vicedirettore dell'ente che è il direttore generale del Pt_1 Per_3
si avvale degli uffici previsti in pianta organica e il Commissario Parte_2 Pt_3
Sparta dal mese di gennaio 2023 ha revocato le delibere del commissario di Per_2
istituzione degli staff del commissario precedente costituiti nel 2019, che perciò sono state azzerati e quindi anche l'ufficio di segreteria o staff di fatto esistente al tempo di ”. Per_1
Peraltro, i dati del p.o.v. versato in atti confortano quanto riferito dai predetti testi.
Alla luce di quanto precede, allora, l'eventuale espletamento di fatto, da parte della ricorrente, di mansioni superiori senza aver preso parte ad alcuna specifica procedura selettiva avente ad oggetto la progressione verticale nel parametro 184 (né a monte aver titolo per prendervi parte), oltretutto per una posizione lavorativa inserita nell'ambito di un “ufficio” neppure stabilmente contemplato in pianta organica (e perciò neppure mensionato tra i settori dell'area amministrativa del p.o.v. v. tabella 5) semplicemente perché prescelta intuitu personae da (perché la “conoscevo personalmente”) non potrebbe dar luogo ad Per_1 alcun diritto all'inquadramento stabile nella categoria corrispondente, ma solamente ad eventuali differenze retributive connesse alle mansioni superiori ove effettivamente svolte per il periodo prospettato in ricorso, costituendo ciò uno dei tratti contraddistintivi della permanente specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, giustificata dalla necessità di garantire un tendenziale monitoraggio dell'amministrazione nell'accesso alle qualifiche superiori attraverso l'utilizzo di procedure selettive o concorsuali anche al fine di controllo sulla spesa pubblica.
In concreto, il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico strutturato nell'accertamento
Pagina 7 in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, senza che peraltro possa ritenersi viziata l'indagine in parola ove il giudice non si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dal detto schema procedimentale nel caso in cui risulta comunque che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27.09.2016 n.18943).
Secondo l'esegesi costante della Corte di Cassazione, peraltro, “…l'operazione di sussunzione (de quo) nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo
e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30 dicembre 2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)” (Cass. 03.01.2024 n.
158).
Sul piano probatorio, è onere del lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per l'asserito espletamento di mansioni appartenenti al livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver svolto in concreto (si veda, ex multis, Cass. 21.05.2003, n. 8025) e, dunque, di provare le mansioni effettuate (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Procedendo nella verifica della riconducibilità dell'attività lavorativa espletata da a far Pt_1 data dal 2015 nel preteso parametro 184, si rende necessario ricostruire l'inquadramento del personale dei consorzi di bonifica operato dalla contrattazione collettiva.
Sedes materiae del sistema di classificazione professionale si rinviene all'art 2 del CCNL per i dipendenti del che suddivide i dipendenti in aree, posizioni Controparte_2 organizzative e profili professionali e, per quanto rileva in questa sede, all'interno dell'“Area
A” si rinvengono collocati gli “Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali
Pagina 8 impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti”.
Nello specifico, il profilo professionale in parola è suddiviso in tre parametri e, più esattamente:
• Parametro 184 a cui appartengono gli “impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni;
parametro 159 per gli impiegati direttivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche”;
• Parametro 159 a cui appartengono “i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni;
parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.
Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali”;
• Parametro 157 a cui appartengono “i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni;
parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.
Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti”.
L'art. 151 racchiude la tabella equiparazione per l'attribuzione, ai dipendenti in servizio alla data del 31 ottobre 2009, del corretto inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale sulla base delle mansioni e della qualifica già riconosciute, ascrivendo nell'area A:
- parametro 184, gli “Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di una semplice
Pagina 9 unità operativa alla quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 1° livello)”;
- parametro 159 gli “Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di una semplice unità operativa alla quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)”, ovvero “al Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni. (ex 6ª f.f., 1° livello)”;
- il parametro 135 “Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 6ª f.f., 2° e 3° livello)”;
- che il parametro 157 compete al “Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159
e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiori a sette anni. (ex 6ª f.f., 1° livello)”;
L'impianto classificatorio di cui alla tabella di equiparazione in parola è stato fedelmente reiterato, senza apportare alcun tipo di aggiunta, all'art. 71 in punto di regolamentazione degli aumenti periodi biennali della retribuzione per l'anzianità di servizio.
Non è secondario precisare che nell'allegato A2 del richiamato CCNL è racchiusa la classificazione del personale in vigore fino al 31.10.2009, restando chiarito che:
- nella “6ª fascia funzionale È inquadrato … il personale con mansioni di concetto e con compiti di collaborazione con il diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro.
In particolare, tale personale, nell'ambito dei suoi compiti, formula proposte circa i criteri operativi da adottare e, con iniziativa ed autonomia operativa, provvede alla istruttoria
Pagina 10 amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica o agraria e alla conseguente definizione degli atti necessari curandone i relativi adempimenti organizzativi”, mentre
- nella “7ª fascia funzionale È inquadrato … il personale con funzioni direttive che, con discrezionalità operativa ed autonomia, ha la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dell'attività istituzionale ordinaria e straordinaria del
, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, al quale risultino addetti CP_1
dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori.
In particolare tale personale provvede alla gestione del settore e collabora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in mancanza, con l'Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavoro, curandone direttamente gli atti di maggiore complessità ed importanza. Ai prestatori di lavoro, sia tecnici che amministrativi, inquadrati nella 7ª f.f, che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è riconosciuta la qualifica di “quadro”.
Oltre ai dipendenti di cui al precedente comma è altresì inquadrato in 7ª f.f. quel personale che, svolgendo le funzioni ed i compiti di cui ai commi 1 e 2 della presente declaratoria con le modalità ivi previste, risponde, a causa della struttura organizzativa del , CP_1
direttamente ad altro personale inquadrato nella stessa 7ª f.f. con la qualifica di “quadro” anziché al dirigente”.
E' appena il caso di notare che la fascia funzionale 6 è stata assorbita per intero nelle declaratorie contenute nell'Area A, laddove la fascia funzionale 7 non è confluita tutta nell'area quadri ma, in parte, anche nell'Area A, secondo l'anzianità di servizio nelle funzioni prestate,
l'autonomia funzionale o meno dell'area in base al coordinamento e controllo esercitato dal dipendente nonché alla presenza di personale di fascia inferiore da gestire sotto la propria responsabilità.
Di qui, il presupposto costitutivo per l'inquadramento nel parametro 184 è la compresenza del carattere direttivo delle mansioni espletate, dell'attuazione “in prima persona” di adempimenti di particolare complessità ed importanza della sezione a cui il dipendente è preposto, dell'esercizio di poteri di coordinamento e di controllo di unità operative estesi al personale di concetto addetto a tali unità e del godimento di una discrezionalità operativa, tranne per alcune attività tecniche o amministrative puntualmente individuate ove è sufficiente l'autonomia operativa quando se ne espletano “in via prevalente almeno due”.
Ricostruito il quadro giuridico di riferimento, va rilevato che dalla lettura della delibera del
31.07.2018 n.19, a firma congiunta del vice direttore generale del Controparte_2
e del Commissario Straordinario , risulta “formalizza(ta)
[...] Controparte_3
Pagina 11 l'istituzione dell'ufficio di segreteria a supporto del Commissario del Parte_4 [...]
, con compiti di assistenza materiale e logistica all'attività istituzionale dello Controparte_2 stesso”, individuando, -come si è detto- “su base fiduciaria”, a modifica ed integrazione della disposizione di servizio prot. n.23 dell'11.03.2019 quali componenti, “senza maggiori oneri a carico dei Consorzi”, i dipendenti capi settori quadro A17 e Parte_5 [...]
nonché il dipendente Area A part. 157 mentre, per gli aspetti Parte_6 Persona_4
amministrativi contabili competenti alla gestione commissariale, il supporto resta offerto al
Commissario dallo stesso vice direttore e dal dirigente dell'Area contabilità e Per_1
Finanze, laddove “le attività di segretariato” sono state assegnate, alternativamente, alla ricorrente ed a . Persona_5
Con la determinazione del 29.12.2020 n.4 è stata costituita la segreteria istituzionale della
Direzione generale, della quale fanno parte dipendenti di nomina fiduciaria, tra cui , dando Pt_1 atto che “il personale incaricato di far parte della segreteria istituzionale manterrà la qualifica in atto goduta e l'inquadramento in atto posseduto”.
Dalla deposizione resa dal teste (dal dicembre 2013 fino al Persona_1
18.09.2017 direttore del 9 e dal ottobre 2017, in cui è stato costituito il Controparte_2
, vicedirettore di detto nonché vicedirettore Controparte_2 CP_1
dei singoli consorzi mandatari fino al mese di settembre 2020, in cui assume la carica di direttore generale del ) –della cui attendibilità non sono Controparte_2
emersi motivi per dubitare– si apprende la segreteria in parola, che organicamente non era un vero e proprio ufficio, era “diversificat(a) in base alle mansioni da compiere e non vi era un dipendente sovraordinato rispetto agli altri ma nell'espletare i compiti per il direttore erano tutti uguali;
quindi non coordinava gli addetti all'ufficio di segreteria né quando era “di Pt_1 fatto” né quando era “di diritto””, limitandosi ad abbozzare lettere, determine e note sulle quali il direttore avrebbe dovuto apporre la firma, alla stessa stregua degli altri dipendenti della segreteria in base alla specializzazione, “e ciò perché dopo 10 armi sapevano cosa fare avendolo già a loro spiegato”.
Dagli esempi svolti dal teste sulla tipologia delle bozze di determine predisposte Per_1 dalla emerge che per l'espletamento dell'incombente in parola non erano occorrenti, da Pt_1 parte di quest'ultima, conoscenze particolarmente complesse né di carattere tecnico e tanto meno che la predisposizione di esse richiedesse adempimenti delicati ovvero che l'attività di implicasse il compimento di valutazioni funzionali e/o organizzative, trattandosi di bozze Pt_1
di atti suscettibili di essere sempre modificate, oltretutto allestite in conformità alle istruzioni fornitele in precedenza.
Pagina 12 Coerentemente alle dichiarazioni rese dal teste , il teste ha Per_1 Testimone_1
riferito che non ha operato il coordinamento del protocollo, ma si è occupata di Pt_1
predisporre, secondo prestampati –peraltro aggiornati spesso sulla base delle direttive della
Regione-, le bozze delle delibere e delle determine rimesse al giudizio del Commissario o del direttore che può apportarvi qualunque modifica, senza che entrasse nel merito della Pt_1
decisione che era in capo allo stesso direttore o al dirigente o al Commissario.
Tanto il teste quanto il teste , inoltre, hanno precisato che era compito di Per_1 Tes_1
procedere alla pubblicazione delle delibere e delle determine sul sito dell'ente, sempre Pt_1
senza entrare nel merito del contenuto della decisione incorporata nell'atto né essendo legittimata a valutare né ad approvare l'operato del direttore: il compito di era limitato ad Pt_1 un controllo formale della completezza dell'atto sì da impedirne la pubblicazione sul sito in presenza di evidenti sviste (quali l'omessa indicazione del bilancio di previsione oppure la indicazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione ovvero nella prefazione degli elementi di carattere deliberativo), in quanto la pubblicazione di un atto errato avrebbe determinato di dover procedere ad una successiva nuova pubblicazione dell'atto emendato facendo riferimento all'atto pubblicato con l'errore
Il teste dirigente dell'Area Amministrativa e dalla metà del 2018, anche Testimone_2 del e dal mese di marzo 2023 circa dirigente dell'area Controparte_2
amministrativa di Catania e degli altri Consorzi Mandatari, ha confermato che compito dei dipendenti assegnati alla c.d. segreteria del direttore era quello di effettuare “una verifica formale ad esempio di data ma il merito della discussione era fatto se c'era necessità con il direttore”.
Segnatamente, all'interno di tale ufficio, il personale si è occupato di smistare i documenti
“in carpette a seconda della provenienza e cioè del consorzio che li ha mandati” e il ruolo di era quello di filtrare mail e telefonate dirette al predetto direttore e la stessa, poi, “sulla Pt_1
base delle indicazioni del direttore si interfacciava con i colleghi con cui collaborava con gli uffici di tutti i consorzi e non solo con l'ufficio di segreteria ma non si trattava di un vero coordinamento, in altre parole non era in una posizione simile alla mia”.
Il teste ancora, ha confermato che “ eseguiva la trasmissione dei Tes_2 Pt_1 provvedimenti del direttore all'ufficio competente ed io ho visto che ha preparato le note di trasmissione di documenti già finiti” ed anche le pubblicazioni delle delibere sul sito erano fatte dalla stessa, ma “Dopo la firma del Commissario o del direttore gli atti non erano più oggetto di verifica da parte di ma tale incombente, come ho detto, era fatto prima della firma”. Pt_7
Pagina 13 Alla luce dei quanto precede, resta accertato che non disponesse di iniziativa nella Pt_1
predisposizione di atti né che la stessa, nel collaborare con il direttore, abbia curato direttamente la predisposizione del contenuto degli atti di maggiore complessità ed importanza nella realizzazione dei programmi di lavoro, atteso che i compiti di collaborazione assolti da erano strettamente di segreteria e non divergenti da quelli tipici dei dipendenti di 6° fascia Pt_1
funzionale sopra richiamati: del resto, la richiamata delibera n.19/2019 ha riservato espressamente ai capi settore quadro ed al dirigente dell'area contabilità la collaborazione per le attività più complesse e delicate dell'ufficio di segreteria.
Nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente di aver curato la predisposizione di bozze di contratti, implicanti il possesso di conoscenze giuridiche specialistiche in ambito delle obbligazioni e più in generale attinenti al settore negoziale;
né che abbia redatto bilanci per la predisposizione dei quali occorrono conoscenze economiche specialistiche e neppure che abbia gestito procedimenti espropriativi e tanto meno che la stessa abbia una competenza informatica, documentata da attestati specifici, tale da poter essere “adibita alla cura del centro elaborazione dati”. Invero, dagli atti di causa, resta semplicemente accertato che , Pt_1
diplomata in ragioneria, giorno 3.03.2005 ha preso parte ad un “incontro di lavoro” teso alla
“presentazione e dimostrazione del programma GeDeAs, per la gestone, la rendicontazione e la certificazione dei fondi regionali e la relativa trasmissione dei dati inerenti in automatico verso il BdS n.q. di Cassiere Regionale”: circostanza questa che non solo non dimostra affatto l'utilizzo, da parte della stessa, nell'espletamento delle proprie mansioni, di tale programma e neppure che siffatto programma abbia dato luogo a problematiche connotate da profili di complessità risolte dalla stessa con autonomia operativa né dalle risultanze istruttorie acquisite in atti può affermarsi che la ricorrente si è occupata del funzionamento del sistema informatico dell'ente resistente e/o di applicativi e/o di programmi ovvero di apparecchiature o di impianti.
Semplicemente, dalle testimonianze raccolte è emerso che la ricorrente era dotata di una conoscenza informatica di base tale da consentirle di utilizzare la posta elettronica, internet e i programmi di scrittura per la stesura delle bozze degli atti sopra detti nonché di curare gli adempimenti delle pratiche assegnate già definite da altro personale (avvalendosi, se del caso, come per la pubblicazione delle delibere e dei bandi, di software richiedente la compilazione delle varie voci) e quindi di compiere mansioni senza responsabilità organizzative. Non diversamente, la nomina a referente per l'aggiornamento del sito web disposta con delibera del
26.10.2020 n.1142, invero circoscritta unicamente all'“assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità legale e diffusione delle informazioni”, non è sufficiente a dimostrare che la ricorrente ha assunto, in prima persona, particolari responsabilità risolvendosi in un
Pagina 14 adempimento esecutivo da attuarsi fruttando conoscenze informatiche di base, peraltro sotto il controllo del direttore generale e del responsabile della trasparenza.
Né si ravvisa in capo a discrezionalità organizzativa nel scaricare e smistare la posta Pt_1
elettronica, dovendosi limitare, in base all'oggetto /argomento, a consegnarla materialmente agli addetti al protocollo per la successiva protocollazione ovvero a trasmetterla alle varie aree di competenza, senza operare apprezzamenti sul merito del contenuto di essa né intaccare le prerogative valutative dei dirigenti delle aree a cui l'atto era comunicato, stante che il capo dell'area di competenza, ove ritenesse erroneamente pervenutogli l'atto, era legittimato a restituirlo indietro.
In senso contrario, non rileva la comunicazione di servizi del 5.01.2021 n.7 dando atto unicamente che era tenuta a verificare la corrispondenza del Pt_1 Controparte_2
e dei Consorzi mandatari ad esso accorparti al solo fine di “segnalare” quella Controparte_2
in cui erano indicati particolari adempimenti, anche nei confronti degli enti e/o degli organi di controllo, senza tuttavia dover compiere siffatti adempimenti, rimessi ad altri dipendenti.
Parimenti, non vi è prova che , alla stessa stregua di un dipendente della 7° fascia Pt_1 funzionale, abbia avuto in carico “la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dell'attività istituzionale ordinaria e straordinaria del , CP_1
dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, al quale risultino addetti dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori” (rectius di 6° fascia funzionale) né invero che abbia anche soltanto coordinato altri dipendenti con mansioni di concetto (e, quindi, in base al p.o.v. ex 6° fascia funzionale), laddove, un eventuale coordinamento di dipendenti con mansioni meramente esecutive, quale è il personale ausiliario di 3° fascia funzionale indicato nell'all. n.4 ter 1 del p.o.v. e citato genericamente dal teste sarebbe privo di pregio atteso che, a Per_1
mente delle declaratorie della contrattazione collettiva sopra richiamata, l'attività di coordinamento e di controllo assume una valenza qualificante solo se indirizzata ad “unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto”, ossia appartenenti all'ex 6° fascia funzionale poi confluita nei parametri 134, 157 e, in parte, 159 (così, sul punto, nell'esaminare una vicenda analoga, Corte di Appello Palermo Sez. Lav. sent. 29.09.2020
n.692).
Ancora, priva di incidenza decisoria è la circostanza che con delibera del 27.03.2014 n.42 la ricorrente sia stata inserita tra “le figure di addetti alla gestione emergenza e primo soccorso”, atteso che il parametro 184 compete a coloro che abbiano partecipato alla “elaborazione ed attuazione di piani di sicurezza” ed al contempo abbiano svolto una delle predette ulteriori incombenze indicate dalle parti sociali.
Pagina 15 In considerazione di quanto precede, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'oggetto e del valore dichiarato della causa, dell'intervenuto espletamento di istruttoria orale, dell'attività difensiva in concreto compiuta, oltre ancora quanto statuito dagli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
RIGETTA il ricorso
CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
che liquida in euro 4.600,00, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per Controparte_1
legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 6.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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