TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalle parti il 23.01.2025 e il
03.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 04 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale dell'anno 2022, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1933, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Giovanni
Amendola n. 31/C, presso lo studio dell'avv. Roberta Sorgi che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, con sede e domicilio eletto in , viale della Vittoria n. 321, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CP_1
Noto, giusta procura ad litem in atti
Controparte_2
(c.f.: ), in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via
V. Villareale n. 6, domicilia ex lege
* RESISTENTI *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022 la sig.ra premetteva Parte_1 di essere “stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 … con decreto di omologa del
Tribunale di Agrigento” del 29.08.2017 e di avere presentato in data 19.12.2020 “istanza per
1 l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.
3 del D.M. 26.09.2016 per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n.8/2017 e ss.mm.ii e del D.P.R.S.
31 agosto 2018 n. 589”.
Deducendo che tale istanza era stata respinta dall' in data 02.11.2021 sul Controparte_3
presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R. 8/2017 e dal D.P.R. n. 589/2018, chiedeva, dunque, al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che la Sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa per le Pt_1
Con persone con disabilità gravissima;
- conseguentemente condannare l' a riconoscere alla
Sig.ra i benefici assistenziali e economici per le persone con disabilità gravissima;
- con Pt_1
vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore … antistatario”.
L' , in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore, si costituiva nel presente giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo depositando in data 08 settembre 2022 memoria difensiva con la quale eccepiva sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, essendo competente a conoscere e a decidere la controversia quello amministrativo che il proprio difetto di legittimazione passiva.
L (p.iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
commissario straordinario legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 23.09.2022 memoria di costituzione con cui deduceva la “giuridica infondatezza delle pretese della ricorrente … in quanto non si trova nelle condizioni di disabilità gravissima normativamente previste”, domandandone il rigetto, con condanna della sig.ra al Pt_1
pagamento delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale, affidata al dott.
Persona_1
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 23.01.2025 e
Cont dalla resistente il 03.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto deve rigettarsi l'istanza formulata dall'avv. Noto nell'interesse dell
[...]
, con le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza depositate il 03 febbraio 2025, CP_3 con cui si chiede al Tribunale di “ordinare al CTU di provvedere alla trasmissione della bozza di
CTU alla PEC del difensore dell' costituito nel presente giudizio indicata in atti: Controparte_3
2 onde consentire all' , parte costituita in Email_1 Controparte_3 giudizio, di trasmettere successivamente al Consulente Tecnico d'Ufficio eventuali osservazioni alla relazione di CTU nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui gli verrà trasmessa a mezzo PEC da parte del CTU, con rinvio ad altra udienza successiva alla scadenza dei termini assegnati con il provvedimento del 24.07.2024 per il deposito della relazione definitiva di CTU”.
Invero, risulta chiaramente indicato nella procura conferita all'avv. Antonino Noto in data
22 agosto 2022 dal Commissario Straordinario dell che quest'ultimo ai fini del Controparte_3 presente giudizio ha espressamente eletto il proprio “domicilio in , Viale della Vittoria CP_1
n. 321, presso la sede legale dell ” e non presso il Controparte_1
nominato difensore.
Ne consegue che deve ritenersi perfettamente valida e conforme all'ordinanza del Giudice del 24.07.2024 la trasmissione della bozza della relazione della consulenza effettuata dal ctu dott. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell Persona_1 Controparte_3
in data 10 dicembre 2024 (v. ricevuta consegna allegata alla ctu Email_2
depositata il 16.01.2025).
3. Sempre prima di esaminare il merito della vertenza processuale che ci occupa è necessario rilevare che è giuridicamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a conoscere e decidere il procedimento de quo, appartenendo essa al Giudice Amministrativo, sollevata dall'
[...]
. Controparte_2
Invero, secondo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo;
bensì, è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale (cfr. Cass. n. 25011 del 25.11.2014).
In buona sostanza, la Legge della Regione Sicilia 01 marzo 2017 n. 4 determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate alla stregua di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 del D.M. del 26.09.2016. Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla stessa, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P.R. n. 545/2017 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
L'accertamento demandato all'ASP competente caso per caso è, quindi, esercizio di mera discrezionalità tecnica, e non di discrezionalità amministrativa. Di guisa che il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo.
Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale
3 derivante dall'accertamento del requisito sanitario disciplinato dalla enunciata legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
4. Va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
resistente (con compensazione delle spese di lite ex Controparte_2
art. 152 disp. att. c.p.c.) in quanto l'erogazione dell'assegno cui aspira la ricorrente è di
Cont competenza esclusiva dell' estraneo essendo rispetto alla ricorrente il “rapporto di provvista” Cont che lega, invece, l' e l' . Controparte_2
5. Venendo al merito della causa, il ricorso si palesa giuridicamente legittimo e fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, a norma del citato art. 3, commi II e III, del D.M. del 26 settembre 2016, richiamato dalla Legge della Regione Sicilia n. 4/2017: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: … c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS)>=4; … i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche” (II comma).
“Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere
a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale” (III comma).
Nella fattispecie il requisito sanitario richiesto dalle disposizioni appena riportate risulta soddisfatto.
Invero, il dott. consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, Persona_1 all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta
4 dell'esame clinico compiuto sulla ricorrente è motivatamente pervenuto a una Parte_1 dirimente conclusione: “Il soggetto in esame risulta pertanto affetto dalle seguenti patologie: -
Demenza vascolare sottocorticale di Alzheimer - stadio terminale con valutazione CDRS= 5. … Il soggetto può essere riconosciuto affetto da Disabilità Gravissima ai sensi della Legge 26.09.2016,
Art. 3, Comma 2, lettera C: “persone con gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) >=4” (v. pag. 4 della relazione ctu).
Con riguardo alla decorrenza, il perito d'ufficio ha verificato che si trova Parte_1 nell'anzidetta condizione a partire dal mese di ottobre dell'anno 2022.
Sicché, nell'ipotesi che ci occupa sussiste il requisito sanitario per accedere al beneficio preteso dalla ricorrente da un momento successivo rispetto a quello in cui è stata inoltrata la relativa domanda amministrativa. Afferma infatti il ctu che “È possibile, pertanto, affermare che il soggetto in esame alla data di presentazione della domanda, 19.12.2020, NON presentasse i requisiti per la concessione dell'indennità per Disabilità Gravissima ai sensi del D.L. 26.09.2016, art. 3 comma 2, lettera i” (v. pag. 4 relazione).
Tale conclusione si rivela incensurabile sul piano metodologico e convincente.
Di conseguenza, deve concludersi nel senso che la ricorrente va Parte_1
riconosciuta come persona in condizioni di disabilità gravissima a partire da ottobre 2022.
6. Tenuto conto della decorrenza del diritto della ricorrente a percepire il beneficio in dibattito, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Infine, le spese della menzionata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a conoscere e definire il procedimento de quo;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell CP_2 Controparte_2
;
[...] CP_2
- dichiara, per le argomentazioni superiormente articolate, il diritto della ricorrente
[...]
a ottenere il beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla Pt_1
5 Legge della Regione Sicilia n. 4/2017 e al D.P.R.S. n. 545/2017 dal mese di ottobre 2022;
- per l'effetto, condanna l' , in persona del commissario straordinario legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle relative somme a favore della sig.ra
[...]
Pt_1
- compensa integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio;
- infine, pone definitivamente a carico della resistente le spese della consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 04/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalle parti il 23.01.2025 e il
03.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 04 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale dell'anno 2022, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1933, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Giovanni
Amendola n. 31/C, presso lo studio dell'avv. Roberta Sorgi che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, con sede e domicilio eletto in , viale della Vittoria n. 321, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CP_1
Noto, giusta procura ad litem in atti
Controparte_2
(c.f.: ), in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via
V. Villareale n. 6, domicilia ex lege
* RESISTENTI *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022 la sig.ra premetteva Parte_1 di essere “stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 … con decreto di omologa del
Tribunale di Agrigento” del 29.08.2017 e di avere presentato in data 19.12.2020 “istanza per
1 l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.
3 del D.M. 26.09.2016 per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n.8/2017 e ss.mm.ii e del D.P.R.S.
31 agosto 2018 n. 589”.
Deducendo che tale istanza era stata respinta dall' in data 02.11.2021 sul Controparte_3
presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R. 8/2017 e dal D.P.R. n. 589/2018, chiedeva, dunque, al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che la Sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa per le Pt_1
Con persone con disabilità gravissima;
- conseguentemente condannare l' a riconoscere alla
Sig.ra i benefici assistenziali e economici per le persone con disabilità gravissima;
- con Pt_1
vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore … antistatario”.
L' , in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore, si costituiva nel presente giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo depositando in data 08 settembre 2022 memoria difensiva con la quale eccepiva sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, essendo competente a conoscere e a decidere la controversia quello amministrativo che il proprio difetto di legittimazione passiva.
L (p.iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
commissario straordinario legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 23.09.2022 memoria di costituzione con cui deduceva la “giuridica infondatezza delle pretese della ricorrente … in quanto non si trova nelle condizioni di disabilità gravissima normativamente previste”, domandandone il rigetto, con condanna della sig.ra al Pt_1
pagamento delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale, affidata al dott.
Persona_1
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 23.01.2025 e
Cont dalla resistente il 03.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto deve rigettarsi l'istanza formulata dall'avv. Noto nell'interesse dell
[...]
, con le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza depositate il 03 febbraio 2025, CP_3 con cui si chiede al Tribunale di “ordinare al CTU di provvedere alla trasmissione della bozza di
CTU alla PEC del difensore dell' costituito nel presente giudizio indicata in atti: Controparte_3
2 onde consentire all' , parte costituita in Email_1 Controparte_3 giudizio, di trasmettere successivamente al Consulente Tecnico d'Ufficio eventuali osservazioni alla relazione di CTU nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui gli verrà trasmessa a mezzo PEC da parte del CTU, con rinvio ad altra udienza successiva alla scadenza dei termini assegnati con il provvedimento del 24.07.2024 per il deposito della relazione definitiva di CTU”.
Invero, risulta chiaramente indicato nella procura conferita all'avv. Antonino Noto in data
22 agosto 2022 dal Commissario Straordinario dell che quest'ultimo ai fini del Controparte_3 presente giudizio ha espressamente eletto il proprio “domicilio in , Viale della Vittoria CP_1
n. 321, presso la sede legale dell ” e non presso il Controparte_1
nominato difensore.
Ne consegue che deve ritenersi perfettamente valida e conforme all'ordinanza del Giudice del 24.07.2024 la trasmissione della bozza della relazione della consulenza effettuata dal ctu dott. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell Persona_1 Controparte_3
in data 10 dicembre 2024 (v. ricevuta consegna allegata alla ctu Email_2
depositata il 16.01.2025).
3. Sempre prima di esaminare il merito della vertenza processuale che ci occupa è necessario rilevare che è giuridicamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a conoscere e decidere il procedimento de quo, appartenendo essa al Giudice Amministrativo, sollevata dall'
[...]
. Controparte_2
Invero, secondo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo;
bensì, è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale (cfr. Cass. n. 25011 del 25.11.2014).
In buona sostanza, la Legge della Regione Sicilia 01 marzo 2017 n. 4 determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate alla stregua di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 del D.M. del 26.09.2016. Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla stessa, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P.R. n. 545/2017 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
L'accertamento demandato all'ASP competente caso per caso è, quindi, esercizio di mera discrezionalità tecnica, e non di discrezionalità amministrativa. Di guisa che il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo.
Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale
3 derivante dall'accertamento del requisito sanitario disciplinato dalla enunciata legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
4. Va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
resistente (con compensazione delle spese di lite ex Controparte_2
art. 152 disp. att. c.p.c.) in quanto l'erogazione dell'assegno cui aspira la ricorrente è di
Cont competenza esclusiva dell' estraneo essendo rispetto alla ricorrente il “rapporto di provvista” Cont che lega, invece, l' e l' . Controparte_2
5. Venendo al merito della causa, il ricorso si palesa giuridicamente legittimo e fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, a norma del citato art. 3, commi II e III, del D.M. del 26 settembre 2016, richiamato dalla Legge della Regione Sicilia n. 4/2017: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: … c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS)>=4; … i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche” (II comma).
“Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere
a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale” (III comma).
Nella fattispecie il requisito sanitario richiesto dalle disposizioni appena riportate risulta soddisfatto.
Invero, il dott. consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, Persona_1 all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta
4 dell'esame clinico compiuto sulla ricorrente è motivatamente pervenuto a una Parte_1 dirimente conclusione: “Il soggetto in esame risulta pertanto affetto dalle seguenti patologie: -
Demenza vascolare sottocorticale di Alzheimer - stadio terminale con valutazione CDRS= 5. … Il soggetto può essere riconosciuto affetto da Disabilità Gravissima ai sensi della Legge 26.09.2016,
Art. 3, Comma 2, lettera C: “persone con gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) >=4” (v. pag. 4 della relazione ctu).
Con riguardo alla decorrenza, il perito d'ufficio ha verificato che si trova Parte_1 nell'anzidetta condizione a partire dal mese di ottobre dell'anno 2022.
Sicché, nell'ipotesi che ci occupa sussiste il requisito sanitario per accedere al beneficio preteso dalla ricorrente da un momento successivo rispetto a quello in cui è stata inoltrata la relativa domanda amministrativa. Afferma infatti il ctu che “È possibile, pertanto, affermare che il soggetto in esame alla data di presentazione della domanda, 19.12.2020, NON presentasse i requisiti per la concessione dell'indennità per Disabilità Gravissima ai sensi del D.L. 26.09.2016, art. 3 comma 2, lettera i” (v. pag. 4 relazione).
Tale conclusione si rivela incensurabile sul piano metodologico e convincente.
Di conseguenza, deve concludersi nel senso che la ricorrente va Parte_1
riconosciuta come persona in condizioni di disabilità gravissima a partire da ottobre 2022.
6. Tenuto conto della decorrenza del diritto della ricorrente a percepire il beneficio in dibattito, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Infine, le spese della menzionata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a conoscere e definire il procedimento de quo;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell CP_2 Controparte_2
;
[...] CP_2
- dichiara, per le argomentazioni superiormente articolate, il diritto della ricorrente
[...]
a ottenere il beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla Pt_1
5 Legge della Regione Sicilia n. 4/2017 e al D.P.R.S. n. 545/2017 dal mese di ottobre 2022;
- per l'effetto, condanna l' , in persona del commissario straordinario legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle relative somme a favore della sig.ra
[...]
Pt_1
- compensa integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio;
- infine, pone definitivamente a carico della resistente le spese della consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 04/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
6