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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA De Bonis, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 787/2025 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C. Massimo Oriolo ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Villa d'Agri, alla via Aldo
Moro n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del in carica, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal CP_2
Dott. Francesco Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc, ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come
[...] in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.03.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato immesso in ruolo nella scuola secondaria di I grado con decorrenza giuridica ed economica dal 01.10.1992; che dal 01.09.1993, a seguito di superamento di concorso, aveva effettuato il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado;
che con i decreti di ricostruzione di carriera n. 586/2021 e 157/2022 l' Controparte_3 di Potenza aveva effettuato la ricostruzione di carriera ritenendo di non poter riconoscere come utile ai fini giuridici ed economici il servizio reso nell'a.s.
1991/1992 sul posto di sostegno per carenza del titolo di specializzazione.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato di parte datoriale e in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che ai fini della ricostruzione di carriera il servizio reso dal ricorrente nell'a.s. 1991/1992 sul posto di sostegno è da considerare utile ai fini della ricostruzione di carriera;
di annullare e/o disapplicare, per l'effetto, i decreti di ricostruzione di carriera adottati dall'Ambito di Potenza dell'USR prot. 586/21 e 157/2022 nella parte CP_3 in cui non è stato valutato ai fini giuridici ed economici il servizio reso dalla ricorrente nell'a.s. 1991/1992 su posto di sostengo privo del relativo titolo di specializzazione;
con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, e domandava, nel merito, di respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 21 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente - docente di ruolo di scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado dall'01/09/1993 (a seguito di superamento di concorso) e immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/1992, attualmente in servizio presso il
[...]
– rivendica il diritto al Controparte_4 riconoscimento del servizio preruolo reso nell'a.s. 1991/1992 sul posto di sostegno senza titolo di specializzazione, invece negato nel decreto di ricostruzione di carriera n. 586 del 31.12.2021 e n. 157 del 08.03.2022, dei quali invoca la disapplicazione.
Avverso le rivendicazioni attoree insorge l'Amministrazione e, nel sostenere la legittimità del proprio operato, deduce che la normativa applicabile ratione temporis e, quindi, il sistema normativo in vigore prima dell'intervento della legge n. 124 del 1999 consentiva la valutazione del servizio "preruolo" su posti di sostegno soltanto se prestato nel possesso del titolo di specializzazione. Sulla base di tale premessa, afferma, quindi, il carattere innovativo della disposizione contenuta nell'art. 7 c. 2 della L. n. 124 del 1999, limitandone l'applicazione ai servizi non di ruolo prestati, in assenza del titolo di specializzazione, negli anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.
Sulla questione oggetto del presente giudizio ed attinente alla portata - innovativa ovvero interpretativa-retroattiva - della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 124/1999 è intervenuta la Suprema Corte che, nell'escluderne la portata innovativa, ha sancito il diritto al riconoscimento del servizio preruolo svolto come docente di sostegno senza specializzazione, con il seguente principio: “L'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla
3 disciplina dettata dal predetto d.lgs.” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
16174 del 17.06.2019).
Per quanto sopra, in conformità al richiamato orientamento e in accoglimento del ricorso, accertata incidentalmente in parte qua la illegittimità del decreto n 586 del 31.12.2021 e n. 157 del 08.03.2022, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio reso nell'a.s. 1991/1992 in qualità di docente impiegato su posto di sostegno in assenza del titolo di specializzazione, nonché il diritto alla valutabilità del predetto servizio ai fini giuridici ed economici, con condanna dell'Amministrazione convenuta ad ogni conseguente adempimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto contro della bassa complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in esame, espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 18.03.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata incidentalmente in parte qua la illegittimità del decreto n 586 del 31.12.2021 e n. 157 del 08.03.2022, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio reso nell'a.s. 1991/1992 in qualità di docente impiegato su posto di sostegno in assenza del titolo di specializzazione, nonché il diritto alla valutabilità del predetto servizio ai fini giuridici ed economici, con condanna dell'Amministrazione convenuta ad ogni conseguente adempimento;
2) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente
4 in € 1.100,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 21 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa SA De Bonis
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