Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5078/22 di R.G. avente ad oggetto “nullità negoziale;
assegnazione”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Montemurro e Raffaele Sellitti, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTORE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Brunetti, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione)
, in persona del suo liquidatore p.t. Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cecinato, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione)
CONVENUTI
1
All'udienza del 17.9.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , premettendo che: in virtù dell'atto di assegnazione rogato il 21.5.2021 aveva acquistato in Pt_1
comproprietà con l'ex coniuge l'appartamento sito in Taranto alla via Cripta del Redentore Controparte_1
n.2 appartenente alla per il prezzo di euro 48.299,71; la cessione in comproprietà Controparte_3
derivava dalla titolarità indivisa della quota sociale in capo ai coniugi e dalla formale assegnazione dell'immobile in loro favore, deliberata dall'ente con verbale del 8.8.94; l'iter di assegnazione era irrimediabilmente viziato dal fatto che la non aveva mai presentato domanda per diventare CP_1
socia, come richiesto dall'art.4 dello statuto della cooperativa, né era in possesso dei requisiti per occupare l'immobile, avendolo dismesso sin dall'epoca della separazione, intervenuta nel '99; ha quindi agito in giudizio per sentir dichiarare nulli o annullabili sia l'assegnazione che il trasferimento immobiliare in favore della e, per l'effetto, vedersi attribuire anche la sua quota dominicale. CP_1
C
e la hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, CP_1 Controparte_5
proposta una volta decorsi i termini di decadenza e prescrizione per impugnare l'assegnazione; nel merito,
hanno contestato l'avversa rappresentazione, in contrasto con le risultanze dell'iscrizione (anche) della nel libro dei soci e con le verifiche disposte nel 2015 dall'organo regionale in tema di edilizia CP_1
agevolata, attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla donna per fruire del contributo, quale socia assegnataria della cooperativa;
in ogni caso, hanno eccepito che l'incondizionata adesione del Pt_1
alla stipula della compravendita aveva efficacia sanante di ogni eventuale irregolarità maturata in precedenza.
* * * * * * *
L'impugnativa va rigettata.
2 Il contesta, a monte, la qualità di socio cooperatore della ex moglie ed i requisiti per attribuirle in Pt_1
comproprietà l'immobile.
Sul primo punto, le risultanze di causa evidenziano che l'attore ha formalizzato la richiesta di ammissione a nuovo socio della allegando documentazione che comprovava il possesso dei requisiti soggettivi per CP_2
l'ingresso in cooperativa anche in capo alla , coniuge in regime di comunione legale dei Controparte_1
beni. Ciò ha indotto l'organo amministrativo della a deliberare l'ammissione congiunta CP_2
(decisione che va comunicata agli interessati, ex art.4 dello statuto sociale) ed a iscrivere nel libro dei soci entrambi i coniugi (v. stralcio allegato).
Il lamenta irregolarità procedurali e l'inesistenza del rapporto associativo tra la e la Pt_1 CP_1
cooperativa ma, a ben vedere, avrebbe dovuto segnalare a tempo debito le presunte anomalie e dolersi giudizialmente dell'operato degli amministratori, ritenuto contrario alle regole statutarie e direttamente lesivo dei propri diritti di (unico) socio, entro tre mesi dalle decisioni adottate, culminate con l'assegnazione congiunta dell'appartamento (in godimento) ai “coniugi e soci” disposta dal presidente del consiglio di amministrazione l'8.8.94, su delega dell'organo collegiale.
Lo statuto dell'ente, nel rimandare alle norme codicistiche in tema di s.p.a. “in quanto compatibili” (regola di chiusura di cui alla clausola n.27, in linea con il disposto dell'art.2516 c.c. ante riforma del 2003),
legittimava dunque il socio ad impugnare il deliberato dell'organo amministrativo - elusivo della Pt_1
regola che attribuisce diritti, e quindi assegna il bene, solo al soggetto che ha effettivamente acquisito lo status di socio - a mente degli artt.2388-2377 c.c., ritenuti applicabili ratione temporis in via analogica
(giurisprudenza consolidata sul punto: Cass.20/28359; Cass.00/15786; Cass.96/2850; Cass.90/420;
Cass.88/3544).
L'interessato, non avendo intrapreso alcuna tempestiva iniziativa giudiziale, non può porre in discussione
(dopo ventotto anni) la posizione di socia assegnataria della . CP_1
L'attore ritiene però che i diritti di controparte alla comproprietà dell'alloggio sono cessati una volta
3 lasciata l'abitazione nella disponibilità del marito, in ossequio agli accordi di separazione.
L'assunto non è condivisibile.
La , assegnataria dell'alloggio con contributo agevolato ed in possesso dei requisiti soggettivi per CP_1
accedere al beneficio (v. certificazione rilasciata nel 2015 dall'organo regionale preposto alla verifica, ad integrazione di quella originaria del '95), non risulta essere decaduta dall'attribuzione perché ai fini del diritto all'alloggio sociale era sufficiente che la destinataria al momento dell'iscrizione alla cooperativa avesse il requisito della residenza nel comune dove è sorta la costruzione, secondo il disposto dell'art.95/4
del T.U. n.1165/38 (Cass.97/4257); la parte assegnataria, peraltro, risulta aver osservato il disposto dell'art.12/2 della legge n.1179/65 (la convivenza coniugale in loco è durata un quinquennio, dato non smentito dalla prova testimoniale).
Non rileva ai fini decisori che la abbia inviato la corrispondenza al e che quest'ultimo si CP_2 Pt_1
sia accollato gli oneri economici inerenti l'alloggio sociale. Di contro, è sintomatico che né l'ente proprietario né l'autorità regionale hanno rilevato ragioni di decadenza del diritto collegato all'assegnazione dell'alloggio sociale.
Vi è allora che i titolari della quota sociale unica ed indivisa nonché (co)assegnatari dell'appartamento hanno maturato il diritto all'acquisto in comunione, perfezionato inter partes con l'atto traslativo del
21.5.21, ai sensi dell'art.18 della legge n.179/92.
Le cessione operata dalla Cooperativa edilizia, per quanto evidenziato, è valida ed efficace.
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Di conseguenza, è infondata anche la domanda di . CP_6
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4 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta le domande attrici e, per l'effetto, condanna a rifondere alle parti convenute le Parte_1
competenze di lite, che liquida pro capite in euro 4.203,00 oltre rsg, iva e cap.
Taranto, 8.1.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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