Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1473/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1473/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni
amministrative”, emessa all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza del 22.1.2025, e vertente
TRA
Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentate pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge, tel. 081
4979111 – Fax 081 5525515 – PEC: Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Modena (MO) alla via San Carlo n. 8/20, P. Controparte_1
IVA: , in persona del Procuratore Speciale c.f. P.IVA_2 CP_2
, nato a [...] il [...], autorizzato CodiceFiscale_1
giusta procura speciale del 22.09.2021 a ministero del Notaio Persona_1
(Rep. n. 49235/14840 - all. 1), nonché , c.f. Controparte_3 [...]
, Direttore della filiale di di Nola, C.F._2 Controparte_1
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure rilasciate su foglio separato (all. A), dall'Avv. Fabio Preziosi, c.f.
[...]
, e dall'Avv. Federica Sandulli, c.f. , C.F._3 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC:
e Email_2
dove i predetti difensori Email_3
dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come ai propri rispettivi atti, ed in particolare alle note depositate ai fini della trattazione scritta per l'udienza di discussione del 22.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.4.2022 il
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore esponeva che, in data 18.9.2017, la CP_4
trattaria dell'assegno bancario n. 9200814236-03, emesso per € 3.800,00, 3
aveva ad essa comunicato l'accertamento di un'infrazione ex art. 49, c. 5, d.l.
231/2007 - per assegno sopra soglia e privo della clausola di non trasferibilità
- realizzata dalla Controparte_5
In data 30.11.2017, la Controparte_6
, con PEC prot. n. 189142 del 30.11.2017, aveva quindi
[...]
indicato ad essa istante i dati anagrafici dei Sigg. Persona_2
rappresentante legale della società Servizi Assicurativi s.r.l., giratario per l'incasso, e , titolare pro - tempore della filiale Controparte_3 CP_5
– Nola.
[...]
A seguito di tale segnalazione, la Parte_1
aveva instaurato il procedimento sanzionatorio, con atto prot. n. 16393
[...]
del 31.01.2018 nei confronti della in solido con il Sig. CP_5 CP
per la violazione dell'art. 51, comma 1, D.L. n. 231/2007, essendo stata omessa la segnalazione dell'infrazione relativa all'assegno n. 9200814236-03
e pertanto notificava la contestazione, in data 1.2.2018, a mezzo PEC e con raccomandata A/R, in data 6.2.2018, sottoscritta dal Sig. e, dunque, CP
correttamente notificata ai sensi dell'art. 14. L. 689/1981.
Successivamente, in data 15.1.2020, la Parte_1
aveva emesso il decreto di ingiunzione n. 734132/2020 per il
[...]
pagamento, da parte del Sig. e della della somma CP Controparte_5
di euro 3.000,00 per la condotta illecita sopra indicata.
Avverso tale decreto era stata proposta opposizione ex art. 22 della L.
689/1981 dinanzi il Tribunale di Nola, da parte della che aveva CP_5
eccepito la nullità del decreto, in quanto emesso in violazione del termine biennale ex artt. 69, c. 2, d.l. 231/2007 e 14, d.lgs. 681/1989. 4
Con la sentenza n. 349/2022 pronunciata all'esito dell'udienza di
discussione del 15.2.2022, detto giudice aveva accolto l'opposizione,
annullando il decreto ingiuntivo n. 734132/2020 e condannando il
[...]
al pagamento di spese ed onorari di lite, Parte_1
liquidati in complessivi € 1.762,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15% sui compensi), IVA e CPA.
Avverso detta decisione, quindi, con il ricorso introduttivo del
5.4.2022 sopra citato, proponeva appello il
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello
la in persona del legale rappresentate pro tempore, e Controparte_1
chiedendo, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, la Controparte_3
riforma della gravata decisione, con condannare dell'appellato al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con salvezza di ogni altro diritto.
Con comparsa del 3.10.2022 si costituivano gli appellati i quali, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedevano il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della gravata decisione;
in via gradata chiedevano, in accoglimento degli altri motivi di opposizione già proposti in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale di Nola, di annullare, ovvero revocare, il decreto sanzionatorio n. 734132/A/NA notificato il 15 gennaio 2020 dal Controparte_7
di con condannare in ogni caso della parte
[...] Pt_1
appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Il giudizio quindi, all'esito della trattazione scritta disposta con decreto del 3.1.2025 per l'udienza di discussione del 22.1.2025 - ai sensi dell'art. 5
127ter c.p.c. - nonché del deposito delle relative note di entrambe le parti costituite, veniva quindi decisa come di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate.
Orbene, con un unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'illegittimità della gravata decisione del Tribunale di Nola per la erronea interpretazione dell'art. 69, comma 2, del D.lgs m 231/2007, secondo il quale
“il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni,
decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione
procedente”.
Nella specie, la aveva avviato il procedimento Parte_2
sanzionatorio a seguito della ricezione della comunicazione n. 189142/2017
con la quale la Controparte_8
, aveva segnalato i nominativi degli incolpati dell'infrazione ex
[...]
art. 49, c.5., D.lgs. 231/20071.
A dire quindi dell'appellante, il Tribunale aveva fatto erroneamente decorrere il già menzionato termine di due anni dalla data di tale ricezione di tale comunicazione (30.11.2017), ritenendo quindi lo stesso scaduto ancor prima la adottasse il provvedimento finale costituito dal decreto di CP_7
ingiunzione n. 734132/2020 del 15.1.2020.
Secondo l'appellante tale conclusione doveva ritenersi erronea in quanto la comunicazione della non era una “contestazione” ai sensi del P_
citato articolo, ma solo una segnalazione. 6
Nella specie, infatti, la era l'organo Parte_1
preposto alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando dunque in sé sia tale potere che quello sanzionatorio conclusivo del procedimento amministrativo.
In conseguenza, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante decreto, ai sensi del citato articolo, avrebbe dovuto
Cont ritenersi decorrente, nel caso di specie, dalla data in cui la aveva notificato la contestazione all'autore dell'illecito - 1.2.2018 - con conseguente scadenza solo in data 1.2.2020 (e quindi in epoca antecedente all'emissione dell'ingiunzione, avvenuta con atto emesso e notificato il 15.1.2020.
Orbene, la Corte ritiene sul punto di condividere l'assunto di parte appellata, che pone in evidenza come la piana interpretazione dell'art. 69 del
D.lgs. 231/20071 - secondo il quale “il termine per la conclusione del
procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della
contestazione notificata all'amministrazione procedente” - imponga di ritenere, considerata la ratio allo stesso sottesa, che la disposizione debba intendersi come limite temporale all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione titolare dello stesso.
Tale limite risulta ovviamente correlato al momento in cui detta
Amministrazione sia posta in condizione di esercitare tale potere, avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile.
Nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, è evidente che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia 7
avuto compiuta conoscenza della violazione.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
“Nella fattispecie, dalla documentazione depositata in allegato al
ricorso risulta che la banca trattaria, aveva provveduto alla CP_4
segnalazione della infrazione riscontrata alla RTS in data 18.9.2017 (all. 3,
segnalazione della UBI recante data 18.9.2017; all. 2, comunicazione della
RTS del 9.11.2017 con cui l'ente rappresenta di avere avuto contezza della
violazione giusta segnalazione di altro istituto di credito del 18.9.2017).
A tale data deve ritenersi, dunque, intervenuta la “ricezione della
contestazione notificata all'amministrazione procedente” ex art. 69, comma
II, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 90, e da tale data deve ritenersi decorrente quindi il termine biennale
per la conclusione del procedimento sanzionatorio: ed invero, da un lato, non
risulta intervenuta la proroga semestrale prevista nella richiamata norma
(non avendo il ricorrente formulato istanza di audizione nelle note difensive
inviate alla amministrazione, all. 6) e, dall'altro, l' attività di istruzione posta
in essere dal procedente in epoca successiva (mediante la richiesta Parte_1
di informazioni all'istituto opponente) non assume alcuna efficacia ai fini
dello spostamento in avanti del dies a quo del termine biennale.
Ad abundantiam, si osserva che alla medesima conclusione si
perverrebbe an-che laddove si facesse decorrere il termine biennale –
secondo quanto prospettato da parte ricorrente nelle note di trattazione
scritta - dalla comunicazione informativa della odierna opponente
(contenente le informazioni relative alla negoziazione del titolo in oggetto, e
recante la data del 30.11.2017: all. 5). 8
Da ciò consegue che il provvedimento, notificato in data 15 gennaio
2020, è illegittimo per violazione del termine ex art. 69, comma 2 d. lgs.
231/2007; tale motivazione conduce all'annullamento del provvedimento, con
assorbimento di ogni ulteriore doglianza, pur proposta”.
A fronte di tale esaustiva e logica motivazione, parte appellante si è
limitata a richiamare le argomentazioni già dedotte in primo grado ed a sottolineare l'assenza di precedenti giurisprudenziali, senza fornire alcun concreto elemento atto a contrastare la ricostruzione testé effettuata.
Essendo quindi risultate infondate le censure alla gravata decisione,
l'appello va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, e si liquidano in favore degli appellati
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e P_ CP
, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di
[...]
riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene inoltre liquidato per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentate pro
[...]
tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 5.4.2022, dal
[...]
Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e di Controparte_1 CP
, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 349/2022
[...]
pronunciata all'udienza di discussione del 15.2.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna il Parte_1
in persona del legale rappresentate
[...]
pro tempore, al pagamento in favore degli appellati P_
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e
[...] CP
,di spese e competenze di lite relative al presente grado di
[...]
giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di 10
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 22.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo