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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13101/2023 R.G.
TRA
nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Arzano (NA), alla Via A. Tammaro n. 2, presso lo studio degli avvocati Pasquale De Rosa e Terzo Nicola Malerba, dai quali è rappresentata e difesa, come procura in atti
- ricorrente-
E
con sede legale in Volla (NA) alla via Pietro Nenni n.46 (P.IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e P.IVA_1 CP_2 difesa come in atti
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 parte ricorrete in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.08.2013 al 31.05.2019 e dal 01.11.2019 al 13.03.2022 svolgendo le mansioni di barman unico;
di aver prestato attività lavorativa senza un regolare inquadramento contrattuale per tutto il periodo indicato presso la sede sita in
Casavatore (NA) alla SP1 n.109; di aver svolto le proprie mansioni nel rispetto delle istruzioni e direttive della resistente dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 al 22.30 lavorando altresì nei periodi di festività nonché nel mese di agosto;
di aver percepito la retribuzione in contanti per le mensilità degli anni dedotti dal signor , figlio della Persona_1 titolare della società, sig.ra ; di non aver usufruito delle ferie o di alcuna indennità CP_2 per il lavoro prestato durante le festività, non ricevendo alcuna somma a titolo di TFR o tredicesima mensilità; che il rapporto di lavoro si è interrotto per esclusiva volontà datoriale.
Per tali ragioni ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro chiedendo: l'accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto con qualifica di Operaio e mansione Barman Unico al livello CS del CCNL Pubblici esercizi -
ConfCommercio; il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dall'inquadramento richiesto per complessivi € 163.479,78, oltre € 11.162,33 per 13^ mensilità,
€ 7.899,51 per 14^ mensilità, € 13.107,58 per ferie non godute, € 17.829,49 quale TFR, indennità sostitutiva di preavviso e, per l'effetto, la condanna di parte resistente “ Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 213.478,69, oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente non si è costituita e per tale ragione se ne dichiara la contumacia.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del
14.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive, della 13° mensilità, del TFR nonché di ogni altro emolumento dovuto.
Per tale ragione è necessario soffermarsi preliminarmente sulla nozione di subordinazione e sul regime probatorio nell'accertamento della stessa.
Norma di riferimento è l'articolo 2094 c.c. ove il legislatore ha ritenuto opportuno vincolare la definizione di prestatore di lavoro subordinato alla sussistenza del requisito della eterodeterminazione della sua attività, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, incardinato in un sistema gerarchico che organizzi i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Pag. 2 di 6 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è possibile individuare gli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sulla base della sussistenza di alcune circostanze. La Suprema Corte si è in tal senso espressa affermando
“Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, n.24154; in senso analogo ex multis cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata nonché di quanto previsto dal legislatore all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale in esame grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, per l'effetto dell'accertamento del vincolo della subordinazione non regolarmente contrattualizzato.
Per le ragioni sopra esposte è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, le cui dichiarazione sono in tal sede valutate.
All'udienza del 08.01.2025 la teste ha dichiarato di conoscere la Testimone_1 ricorrente perché dipendente all'interno del bar da lei frequentato. Ha precisato che: “andavo al bar quasi ogni giorno prima di andare a lavorare perché lavoravo a Casavatore. [..] Al bar rimanevo 10-20 minuti a seconda delle occasioni. Nel bar lavorava anche mio cognato che si
Pag. 3 di 6 chiama che si occupava di fare il caffè. Oltre a lui vi era la ricorrente che Persona_2 anche lei era dietro al bancone. Vi era poi una persona alla cassa che credo fosse il titolare. La ricorrente era presente tutti i giorni.”.
Tali circostanze sono poi state oggetto di precisazione dalla medesima teste, la quale ha esposto che “Di solito il pomeriggio passavo dopo pranzo tra le 14 e le 15. La mattina di solito andavo sul preso, intorno alle 8.00. Anche quando ho smesso di lavorare andavo al bar insieme
a mia sorella. Mia sorella continuava a lavorare, ma io andavo con lei al bar e poi mi riaccompagnava a casa. Al bar vi erano sempre le persone che ho detto prima. Mio cognato ha smesso di lavorare per il bar, se non erro, a fine 2020 e da quel momento ho smesso di frequentare il bar”.
Con riferimento al dedotto svolgimento dell'attività lavorativo nel periodo estivo e durante le festività la teste ha dichiarato che: “Io frequentavo il bar anche in estate ed anche ad agosto tranne per l'ultima settimana che facevo di vacanza. Anche in estate ed anche ad agosto vi erano sempre le stesse persone. Oggi abbiamo cambiato bar di riferimento e con mia sorella andiamo a Casoria a via Aldo Moro. Andavo anche la domenica al bar e a volte il sabato ed andavo con mio marito e vi erano sempre le stesse persone a lavorare. Durante le festività non andavo proprio nei giorni festivi, ma nel periodo festivo si e vi erano sempre le stesse persone”.
Parte ricorrente, così come riportato in fatto, ha dedotto di aver prestato attività lavorativo dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 al 22.30 tutti i giorni dal lunedì alla domenica anche nel mese di agosto e nei giorni festivi. Tuttavia, dalla dichiarazione del teste Testimone_2 risulta verificata la presenza sul luogo del lavoro della ricorrente nelle rimanenti esigue fasce orarie della mattia o del pomeriggio per circa 10-20 minuti. Il teste nulla ha dichiarato in termini di sussistenza degli ulteriori rilevanti indici caratterizzanti la subordinazione nel presunto rapporto di lavoro in accertamento. Non è stato possibile alla luce delle informazioni assunte nell'espletamento della teste ritenere provata la soggezione della ricorrente alle direttive del datore nonché al potere disciplinare.
Alla medesima udienza veniva escussa la teste , la quale dichiarava Testimone_3 di lavorare come domestica presso abitazioni private dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e di conoscere la ricorrente perché dipendente del bar ove si recava prima di andare a lavoro per prendere il caffè con la sorella. Ha precisato che: “Ci fermavamo alla dolce sosta perché il cognato di mia sorella, che si chiama lavorava li. Sarà stato il 2013 o il 2014 Persona_2 quando iniziammo a frequentare il bar. Andavo al bar ogni giorno e mi intrattenevo una
Pag. 4 di 6 mezz'ora per fare colazione. Poteva capitare che andassi di pomeriggio, ma non era frequente”.
Ha inoltre esposto che all'interno del locale vi erano presenti: “[…] due o tre persone, ovvero la ricorrente, il sig. ed un altro ragazzo che portava il caffè ai tavoli, ma non ne Per_2 ricordo il nome. Per tutto il tempo in cui ho frequentato il bar vi erano queste tre persone” solo successivamente precisando che “Alla cassa vi era una signora, ma non so chi fosse”.
Con riferimento al presunto svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo estivo e durante le festività la teste ha dichiarato che: “Mi è capitato di andare al bar anche il sabato e la domenica e vi erano le stesse persone a lavorare. In estate frequentavo meno il bar. Non so se ad agosto fosse aperto perché non ricordo con precisione.
Nel periodo festivo come a Natale o Pasqua posso dire che erano aperti nel periodo, ma non so dire rispetto al giorno proprio festivo, ma in questi periodi vi erano sempre le stesse persone”.
Concordemente con la dichiarazione del precedente teste nulla è risultato provato circa la sussistenza degli elementi necessari all'accertamento del vincolo di subordinazione. Le dichiarazioni rese all'udienza del 08.01.2025, caratterizzate da intrinseca generalità circa gli elementi di prova del rapporto di lavoro, risultano altresì non perfettamente concordanti con riferimento alle circostanze di fatto sulla effettiva presenza sul luogo di lavoro dei medesimi soggetti. Sul punto si rileva, altresì, che parte ricorrente ha dichiarato in sede di libero interrogatorio all'udienza del 04.10.2024 che “ lavorava con turni alternativi ai miei e Per_2 quindi non lavoravamo nello stesso momento. Ho lavorato per la resistente dal 2013 al 2019.
Nel primo periodo facevo turni insieme a ed altre due persone di cui non Persona_2 ricordo il nome. Quando sono tornata a lavorare nel 2020 lavoravo al bar da sola”.
Si evidenzia, inoltre, che tali dichiarazioni sono pervenute da soggetti tra i quali intercorrono attuali rapporti di amicizia così come confermato in sede di libero interrogatorio di parte ricorrente e di escussione delle prove testimoniali.
Non essendo stata raggiunta la prova circa la sussistenza degli elementi che consentono di qualificare il rapporto di lavoro come di tipo subordinato, stante l'inidoneità delle risultanze istruttorie a sostenere la fondatezza della domanda, il ricorso deve essere rigettato, dovendo l'insufficienza della prova riverberarsi in danno della parte sulla quale grava il relativo onere.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 15.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13101/2023 R.G.
TRA
nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Arzano (NA), alla Via A. Tammaro n. 2, presso lo studio degli avvocati Pasquale De Rosa e Terzo Nicola Malerba, dai quali è rappresentata e difesa, come procura in atti
- ricorrente-
E
con sede legale in Volla (NA) alla via Pietro Nenni n.46 (P.IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e P.IVA_1 CP_2 difesa come in atti
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 parte ricorrete in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.08.2013 al 31.05.2019 e dal 01.11.2019 al 13.03.2022 svolgendo le mansioni di barman unico;
di aver prestato attività lavorativa senza un regolare inquadramento contrattuale per tutto il periodo indicato presso la sede sita in
Casavatore (NA) alla SP1 n.109; di aver svolto le proprie mansioni nel rispetto delle istruzioni e direttive della resistente dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 al 22.30 lavorando altresì nei periodi di festività nonché nel mese di agosto;
di aver percepito la retribuzione in contanti per le mensilità degli anni dedotti dal signor , figlio della Persona_1 titolare della società, sig.ra ; di non aver usufruito delle ferie o di alcuna indennità CP_2 per il lavoro prestato durante le festività, non ricevendo alcuna somma a titolo di TFR o tredicesima mensilità; che il rapporto di lavoro si è interrotto per esclusiva volontà datoriale.
Per tali ragioni ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro chiedendo: l'accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto con qualifica di Operaio e mansione Barman Unico al livello CS del CCNL Pubblici esercizi -
ConfCommercio; il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dall'inquadramento richiesto per complessivi € 163.479,78, oltre € 11.162,33 per 13^ mensilità,
€ 7.899,51 per 14^ mensilità, € 13.107,58 per ferie non godute, € 17.829,49 quale TFR, indennità sostitutiva di preavviso e, per l'effetto, la condanna di parte resistente “ Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 213.478,69, oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente non si è costituita e per tale ragione se ne dichiara la contumacia.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del
14.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive, della 13° mensilità, del TFR nonché di ogni altro emolumento dovuto.
Per tale ragione è necessario soffermarsi preliminarmente sulla nozione di subordinazione e sul regime probatorio nell'accertamento della stessa.
Norma di riferimento è l'articolo 2094 c.c. ove il legislatore ha ritenuto opportuno vincolare la definizione di prestatore di lavoro subordinato alla sussistenza del requisito della eterodeterminazione della sua attività, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, incardinato in un sistema gerarchico che organizzi i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Pag. 2 di 6 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è possibile individuare gli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sulla base della sussistenza di alcune circostanze. La Suprema Corte si è in tal senso espressa affermando
“Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, n.24154; in senso analogo ex multis cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata nonché di quanto previsto dal legislatore all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale in esame grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, per l'effetto dell'accertamento del vincolo della subordinazione non regolarmente contrattualizzato.
Per le ragioni sopra esposte è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, le cui dichiarazione sono in tal sede valutate.
All'udienza del 08.01.2025 la teste ha dichiarato di conoscere la Testimone_1 ricorrente perché dipendente all'interno del bar da lei frequentato. Ha precisato che: “andavo al bar quasi ogni giorno prima di andare a lavorare perché lavoravo a Casavatore. [..] Al bar rimanevo 10-20 minuti a seconda delle occasioni. Nel bar lavorava anche mio cognato che si
Pag. 3 di 6 chiama che si occupava di fare il caffè. Oltre a lui vi era la ricorrente che Persona_2 anche lei era dietro al bancone. Vi era poi una persona alla cassa che credo fosse il titolare. La ricorrente era presente tutti i giorni.”.
Tali circostanze sono poi state oggetto di precisazione dalla medesima teste, la quale ha esposto che “Di solito il pomeriggio passavo dopo pranzo tra le 14 e le 15. La mattina di solito andavo sul preso, intorno alle 8.00. Anche quando ho smesso di lavorare andavo al bar insieme
a mia sorella. Mia sorella continuava a lavorare, ma io andavo con lei al bar e poi mi riaccompagnava a casa. Al bar vi erano sempre le persone che ho detto prima. Mio cognato ha smesso di lavorare per il bar, se non erro, a fine 2020 e da quel momento ho smesso di frequentare il bar”.
Con riferimento al dedotto svolgimento dell'attività lavorativo nel periodo estivo e durante le festività la teste ha dichiarato che: “Io frequentavo il bar anche in estate ed anche ad agosto tranne per l'ultima settimana che facevo di vacanza. Anche in estate ed anche ad agosto vi erano sempre le stesse persone. Oggi abbiamo cambiato bar di riferimento e con mia sorella andiamo a Casoria a via Aldo Moro. Andavo anche la domenica al bar e a volte il sabato ed andavo con mio marito e vi erano sempre le stesse persone a lavorare. Durante le festività non andavo proprio nei giorni festivi, ma nel periodo festivo si e vi erano sempre le stesse persone”.
Parte ricorrente, così come riportato in fatto, ha dedotto di aver prestato attività lavorativo dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 al 22.30 tutti i giorni dal lunedì alla domenica anche nel mese di agosto e nei giorni festivi. Tuttavia, dalla dichiarazione del teste Testimone_2 risulta verificata la presenza sul luogo del lavoro della ricorrente nelle rimanenti esigue fasce orarie della mattia o del pomeriggio per circa 10-20 minuti. Il teste nulla ha dichiarato in termini di sussistenza degli ulteriori rilevanti indici caratterizzanti la subordinazione nel presunto rapporto di lavoro in accertamento. Non è stato possibile alla luce delle informazioni assunte nell'espletamento della teste ritenere provata la soggezione della ricorrente alle direttive del datore nonché al potere disciplinare.
Alla medesima udienza veniva escussa la teste , la quale dichiarava Testimone_3 di lavorare come domestica presso abitazioni private dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e di conoscere la ricorrente perché dipendente del bar ove si recava prima di andare a lavoro per prendere il caffè con la sorella. Ha precisato che: “Ci fermavamo alla dolce sosta perché il cognato di mia sorella, che si chiama lavorava li. Sarà stato il 2013 o il 2014 Persona_2 quando iniziammo a frequentare il bar. Andavo al bar ogni giorno e mi intrattenevo una
Pag. 4 di 6 mezz'ora per fare colazione. Poteva capitare che andassi di pomeriggio, ma non era frequente”.
Ha inoltre esposto che all'interno del locale vi erano presenti: “[…] due o tre persone, ovvero la ricorrente, il sig. ed un altro ragazzo che portava il caffè ai tavoli, ma non ne Per_2 ricordo il nome. Per tutto il tempo in cui ho frequentato il bar vi erano queste tre persone” solo successivamente precisando che “Alla cassa vi era una signora, ma non so chi fosse”.
Con riferimento al presunto svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo estivo e durante le festività la teste ha dichiarato che: “Mi è capitato di andare al bar anche il sabato e la domenica e vi erano le stesse persone a lavorare. In estate frequentavo meno il bar. Non so se ad agosto fosse aperto perché non ricordo con precisione.
Nel periodo festivo come a Natale o Pasqua posso dire che erano aperti nel periodo, ma non so dire rispetto al giorno proprio festivo, ma in questi periodi vi erano sempre le stesse persone”.
Concordemente con la dichiarazione del precedente teste nulla è risultato provato circa la sussistenza degli elementi necessari all'accertamento del vincolo di subordinazione. Le dichiarazioni rese all'udienza del 08.01.2025, caratterizzate da intrinseca generalità circa gli elementi di prova del rapporto di lavoro, risultano altresì non perfettamente concordanti con riferimento alle circostanze di fatto sulla effettiva presenza sul luogo di lavoro dei medesimi soggetti. Sul punto si rileva, altresì, che parte ricorrente ha dichiarato in sede di libero interrogatorio all'udienza del 04.10.2024 che “ lavorava con turni alternativi ai miei e Per_2 quindi non lavoravamo nello stesso momento. Ho lavorato per la resistente dal 2013 al 2019.
Nel primo periodo facevo turni insieme a ed altre due persone di cui non Persona_2 ricordo il nome. Quando sono tornata a lavorare nel 2020 lavoravo al bar da sola”.
Si evidenzia, inoltre, che tali dichiarazioni sono pervenute da soggetti tra i quali intercorrono attuali rapporti di amicizia così come confermato in sede di libero interrogatorio di parte ricorrente e di escussione delle prove testimoniali.
Non essendo stata raggiunta la prova circa la sussistenza degli elementi che consentono di qualificare il rapporto di lavoro come di tipo subordinato, stante l'inidoneità delle risultanze istruttorie a sostenere la fondatezza della domanda, il ricorso deve essere rigettato, dovendo l'insufficienza della prova riverberarsi in danno della parte sulla quale grava il relativo onere.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 15.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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