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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/08/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3A/ 11 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASANO MARIA SILVIA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]8/3 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CASANO MARIA SILVIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MIGNANEGO il 13/02/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
10/03/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MIGNANEGO il
13/02/1999 dai Signori
Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) La casa coniugale di Genova, via San Biagio in Polcevera n. 3A/11, condotta in locazione dal signor rimane nella disponibilità dello stesso, che continuerà ad abitarla con la Pt_1
figlia maggiore , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ivi residente. Per_1
2) La signora ha trasferito la propria residenza in un altro immobile sito a Genova, CP_1
Per_ via Ippolito Pindemonte n. 8/3, ove abita con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ivi residente.
3) I genitori provvedono al mantenimento diretto delle figlie per i tempi che le stesse trascorrono presso ciascuno. Le spese straordinarie relative alle figlie, individuate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Genova, saranno suddivise tra i genitori al 50% secondo i criteri ivi indicati.
4) I coniugi non avanzano alcuna richiesta economica in ordine agli alimenti e al mantenimento, atteso che entrambi possono disporre di un autonomo reddito proveniente dalla propria attività lavorativa.
5) I coniugi danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
6) Le spese della separazione rimarranno a a carico esclusivo del signor Parte_1
Spese della presente procedura integralmente a carico esclusivo del signor Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1999, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3A/ 11 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASANO MARIA SILVIA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]8/3 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CASANO MARIA SILVIA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MIGNANEGO il 13/02/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
10/03/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MIGNANEGO il
13/02/1999 dai Signori
Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) La casa coniugale di Genova, via San Biagio in Polcevera n. 3A/11, condotta in locazione dal signor rimane nella disponibilità dello stesso, che continuerà ad abitarla con la Pt_1
figlia maggiore , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ivi residente. Per_1
2) La signora ha trasferito la propria residenza in un altro immobile sito a Genova, CP_1
Per_ via Ippolito Pindemonte n. 8/3, ove abita con la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ivi residente.
3) I genitori provvedono al mantenimento diretto delle figlie per i tempi che le stesse trascorrono presso ciascuno. Le spese straordinarie relative alle figlie, individuate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Genova, saranno suddivise tra i genitori al 50% secondo i criteri ivi indicati.
4) I coniugi non avanzano alcuna richiesta economica in ordine agli alimenti e al mantenimento, atteso che entrambi possono disporre di un autonomo reddito proveniente dalla propria attività lavorativa.
5) I coniugi danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
6) Le spese della separazione rimarranno a a carico esclusivo del signor Parte_1
Spese della presente procedura integralmente a carico esclusivo del signor Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1999, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba