Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1164/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 24/01/2025
È presente, per l'attore, l'avv. ROSAN MARTELLOTTA, nonché la sig.ra AN AR IA. È altresì presente, per i convenuti, l'avv. MARIA ROSARIA VACCARO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Martellotta si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate in atti. L'avv. Vaccaro si riporta all'atto costitutivo, confermando che non vi è contestazione alla domanda avanzata. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1164/2020 vertente
TRA
AN ME LI (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
ROSAN MARTELLOTTA (C.F. ; C.F._3
Attore
E
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
), in proprio e quali eredi di (C.F. C.F._7 Persona_1
, (C.F. , C.F._8 Controparte_5 C.F._9 CP_6
(C.F. , (C.F. , in proprio e C.F._10 Controparte_7 C.F._11 nella qualità di eredi di (C.F. , tutti rappresentati e Persona_2 C.F._12 difesi dall'avv. Mariarosaria Vaccaro (C.F. ); C.F._13
Convenuti
Oggetto: Usucapione Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. AN AR IA ha proposto domanda al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione sugli immobili siti in Guardia Piemontese, identificati al catasto fabbricati al foglio 32, particella 246, sub 3 e sub 4. 1.1. A sostegno della propria domanda, deduce di essere in possesso di una scrittura privata del 06/05/1981 con la quale venne scambiato il bene immobile identificato al foglio n. 32 particella 246 sub 3 con altro fabbricato di sua proprietà e di una ulteriore scrittura pagina 2 di 5 privata del 10/10/1987 con la quale venne acquistato l'immobile identificato al foglio n. 32 particella 246 sub 4. Assume di aver posseduto animo domini pacificamente, pubblicamente e senza soluzione di continuità o interruzione per oltre venti anni i beni in questione. Conclude, quindi, chiedendo di dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti nel Comune di Guardia Piemontese, identificati catastalmente al catasto fabbricati al foglio 32, particella 246, sub 3 e sub 4. 1.2. I convenuti, ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e, all'udienza del 16/09/2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale e, interrotto per il decesso di uno dei convenuti, è stato riassunto nei confronti degli eredi.
1.4. A seguito di rituale riassunzione, si sono costituiti , AR, e CP_1 CP_3 CP_4
, in proprio e nella qualità di eredi di e , e
[...] Persona_3 Persona_1
, e , in proprio e nella qualità di eredi di e CP_7 CP_5 CP_6 Persona_4
i quali hanno dichiarato di non avere nulla a che pretendere in ordine alla Persona_2 domanda formulata dall'attrice e concluso chiedendo dichiarare la maturata usucapione sui beni immobili, identificati catastalmente al Foglio 32, p.lla 246, sub. 3 e 4 del N.C.E.U del Comune di Guardia Piemontese (Cs), ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1158 cod.civ., in favore della sig.ra IA AN AR.
1.5. Sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. L'art. 1158 cod. civ. prevede che «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni». Il possesso rilevante per l'acquisto del diritto di proprietà consiste in un comportamento continuo e non interrotto, non meramente occasionale, pacifico e pubblico, sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, accompagnato dall'intenzione di esercitare su questa il potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (c.d. possesso animo domini) per il tempo necessario richiesto dalla legge. Per potersi applicare l'istituto de quo è richiesta la prova della presenza tanto dell'elemento oggettivo, rappresentato dal c.d. corpus possessionis, ovverosia del potere materiale di fatto esercitato sul bene, quanto dell'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di possedere il bene come proprietario;
elementi, quest'ultimi, che la parte deve provare in riferimento al bene da usucapire [Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 28/01/2000, n. 975 (Rv. 533255 – 01)]. Il decorso del termine ventennale prende avvio con l'acquisto del possesso, non violento o clandestino, e tale situazione di possesso consente, a sua volta, di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus. Sul piano probatorio, poi, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, opera, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" [in tal senso Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 26984 del 2013].
pagina 3 di 5 2.2. Nel caso che ci occupa, ricorrono tutti gli elementi costitutivi del menzionato paradigma normativo. L'attrice ha, infatti, ampiamente provato l'esistenza del possesso animo domini, ultraventennale, pacifico e pubblico, degli immobili contraddistinti al foglio 32, particella 246, sub 3 - sub 4 del Comune di Guardia Piemontese, situati in via Gian Luigi Pascale n. 1/3. Le prove offerte confermano il possesso animo domini. In primo luogo, sono gli stessi convenuti, costituitisi in proprio e quali eredi dei coniugi e dei coniugi Persona_5 ad aver riconosciuto, con dichiarazione contenuta nell'atto di Controparte_8 costituzione del 23/12/2024, di non avere nulla a che pretendere in ordine alla domanda formulata dall'attrice “poiché tali immobili sono posseduti dalla stessa da oltre trent'anni” (cfr. costituzione depositata il 23/12/2024 alla pagina 5) e ad aver concluso per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice sui predetti beni immobili. La dichiarazione di adesione resa in comparsa dai convenuti, contenente affermazioni relative a fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, pur non avendo efficacia di piena confessione, può essere utilizzata dal giudice come elemento indiziario, valutabile agli effetti dell'art. 2729 cod. civ. [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7015 del 08/05/2012 (Rv. 622155 - 01)]. I testimoni, dal canto loro, hanno univocamente confermato l'assunto difensivo di parte attrice. La teste ha riferito di abitare vicino la sig.ra IA e di essersi recata Testimone_1 spesso presso l'abitazione oggetto di giudizio, quasi ogni giorno, aggiungendo di conoscere parte attrice da sempre e di averla vista abitare sempre nello stesso immobile, sicuramente da prima del 1990. Anche la teste ha riferito di abitare a Guardia Piemontese e di conoscere la Testimone_2 sig.ra IA fin da piccola. Ha precisato di essere stata spesso a casa dell'attrice, da lei frequentata sin dal 1991, offrendo anche una precisa descrizione dell'immobile. Riconosciuta la situazione possessoria e non di mera detenzione del bene, e verificato che tale situazione si è protratta per oltre venti anni, deve essere riconosciuto l'intervenuto acquisto in capo all'odierna attrice del diritto di proprietà sui beni indicati.
3. In considerazione della natura del giudizio e della completa adesione dei convenuti alla domanda dell'attrice, si ravvisano le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione in capo a LI AN ME, nata in [...] in data [...] (C.F.
, del seguente bene immobile: unità immobiliare ad uso abitativo C.F._14 situata in Guardia Piemontese (CS), alla via Gian Luigi Pascale n. 1/3, censito al NCEU del suddetto Comune, al foglio di mappa n. 32, particella 246, sub 3 e sub 4.
pagina 4 di 5 Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e catastali di eseguire, con esonero da responsabilità, l'annotazione e/o la trascrizione della presente sentenza e di compiere ogni altra attività di competenza. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 24 gennaio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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