TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cremona
R.G. N. 508/2024
Verbale della causa tra
( ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
), in persona del Presidente p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 15:00, nella causa in opposizione a provvedimento amministrativo, tra e innanzi al GOP dr. Parte_1 Controparte_1
Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. Milesi, per delega in atti, sono comparsi:
Per parte ricorrente: nessuno compare;
Per parte resistente: nessuno compare;
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 10:00 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 15:30.
pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
( ), con l'Avv. Stefano Ferrari;
Parte_1 C.F._1
e
), in persona del Presidente p.t., con l'Avv. Catia Controparte_1 P.IVA_1
Gatto.
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso notificato alla il Sig. proponeva Controparte_1 Parte_1
impugnazione avverso la nota di avente ad oggetto “PSR 2014/2020- Controparte_1
misura 06.1 (incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori)
– Comunicazione procedimento di decadenza totale, definitivo” prot. n. MI.2024.0030948 del
22/02/2024, notificata in pari data a mezzo mail PEC all'indirizzo con la quale l'autorità regionale ha disposto in via Email_1
definitiva la decadenza totale del ricorrente del contributo a valere sul PSR 2014-2020, Op
6.1.01 a carico dell'azienda agricola del ricorrente ( ), in CodiceFiscale_2
ragione della tutela degli interessi di relativamente al recupero delle Controparte_1
somme erogate “indebitamente percepite”, per un totale di € 20.000. Tanto a seguito dell'emanazione del Decreto Dirigenziale di n. 3618/22 del 18.03.2022 Controparte_1
con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio della qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) rilasciata, con decreto n. 17033/19 del 26.11.2019, al Sig.
il 26.11.2019 e del successivo decreto di conferma Parte_1
dell'annullamento n. 18306/22 del 12.12.2022, notificato il 15.12.2022. Provvedimenti questi ultimi a loro volta emanati sulla base dei risultati comunicati alla CP_1
dalla Guardia di Finanza di Cremona, con nota prot. n. 0690649/21 del CP_1
08.11.21, all'esito dei controlli eseguiti dal 19.01.21 al 5.11.21 a carico dell'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella e semi oleosi condotta dal ricorrente con P.
IVA in Gussola alla Via Dossi n. 4, e riportati nel processo verbale di P.IVA_2
pag. 2 di 9 constatazione redatto dalla GdF in data 05.11.2021, secondo cui il ricorrente ha conseguito la qualifica di IAP grazie alla “presentazione di false fatture e falsa dichiarazione IVA” riuscendo così ad ottenere “indebitamente il contributo di € 20.000,00 di cui all'operazione
6.1.01 di incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori e ad esperire il tentativo di ottenere l'ulteriore contributo di € 95.929,77 di cui all'operazione 4.1.01 di incentivi per gli investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”; contributo quest'ultimo richiesto ed approvato a favore del ricorrente ma non percepito.
Il ricorrente nel proprio ricorso in opposizione eccepiva in via preliminare la necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 CPC per il carattere pregiudiziale del giudizio n. 80/23 pendente dinanzi questo stesso tribunale tra le stesse parti ed avente ad oggetto il Decreto Dirigenziale di n. 3618/22 del 18.03.2022 con il Controparte_1 quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) rilasciata al Sig. e del successivo decreto di Parte_1 conferma dell'annullamento n. 18306/22 del 12.12.2022. Di seguito fondava l'opposizione e la conseguente richiesta di annullamento del provvedimento impugnato eccependo la scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 21nonies L. n. 241/1990, oltre che il mancato del termine di 45 giorni previsto dal comma 4 del par. 27 delle Disposizioni
Attuative del Bando avente ad oggetto “Operazione 6.1.01-incentivi CP_1 CP_1
per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani-programma Parte_2
2014/2020” pubblicato sul BUR n. 52/2015. Nel merito, il ricorrente eccepiva
[...]
sostanzialmente gli stessi motivi di illegittimità già proposti nel procedimento RGN 80/23.
Rilevava, infine, come anche se il provvedimento di annullamento di ufficio impugnato nell'ambito del detto procedimento giudiziale fosse confermato, la revoca definitiva del contributo concesso, oggetto dell'odierna impugnazione, sarebbe comunque illegittima per aver il ricorrente esercitato l'attività di imprenditore agricolo per il tempo necessario a non incorrere nella decadenza, ai sensi del par. 30, lett. g) delle disp. att. del bando per l'operazione 6.1.01. Motivi ritenuti sufficienti a fondare l'istanza di annullamento del provvedimento impugnato.
Costituitasi con deposito di memoria di risposta e fascicolo documentale, la
[...]
preliminarmente rilevava come non fosse necessaria la sospensione del CP_1 presente giudizio, posto che il provvedimento impugnato nell'altro giudizio, all'epoca ancora pendente, non essendo stato né sospeso, né annullato, sarebbe pienamente valido pag. 3 di 9 ed efficace, con ciò rendendo del tutto legittima l'emissione del provvedimento impugnato a tutela delle risorse pubbliche e della necessità di recupero delle somme erogate ed indebitamente trattenute. L'Ente locale, poi, contestava che il mancato rispetto dei termini indicati dal ricorrente non sarebbe rilevante stante la loro inapplicabilità al caso di specie.
Eccepiva, inoltre, che tutte le doglianze sollevate nel procedimento RGN 80/2023 relative ai provvedimenti impugnati in quella sede, hanno nessuna rilevanza nel presente giudizio che riguarda, invece, la legittimità della nota di decadenza del diritto riconosciuto al ricorrente di percepire (rectius trattenere) il contributo erogato in suo favore.
All'esito della delega ricevuta in data 30/03/2024, il giudice fissava per la discussione l'udienza del 16/07/2024, poi rinviata al 10/09/2024, in concomitanza con l'udienza fissata peer il giudizio RGN 80/23. Sciogliendo la riserva assunta, il giudice fissava l'udienza odierna per la discussione orale e la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 429
CPC, concedendo termine per memorie finali, che venivano depositate dal solo ricorrente.
Dopo la discussione, le parti concludevano come in atti e da verbale di udienza.
Diritto.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato come, in pendenza del presente procedimento sia intervenuta in data 17/12/2024 la sentenza che ha definito il giudizio RGN 80/23, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti della Regione che hanno disposto (n. CP_1
3618/22 del 18.03.2022) e confermato (n. 18306/22 del 12.12.2022) l'annullamento d'ufficio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciata, con decreto n.
17033/19 del 26.11.2019, al Sig. il 26.11.2019. Sentenza con la Parte_1 quale è stato rigettato il ricorso e confermato l'annullamento della concessa agevolazione.
Con l'odierna impugnazione il ricorrente contesta la legittimità del successivo e conseguente provvedimento emesso dall' in data 22/02/2024, al fine di CP_2
consentire il recupero delle somme elargite a favore del Sig. sulla base del decreto Pt_1
n. 17033/19 del 26.11.2019, poi annullato in autotutela nel 2022 dall'Ente medesimo.
Allo scopo il ricorrente ripropone, come motivi di illegittimità il ritardo nell'emissione del provvedimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 21nonies, co. 1, della L.
241/1990, ovvero entro dodici mesi dal 26/11/2019, data del decreto di concessione della qualifica di IAP al ricorrente. Il motivo è infondato per i motivi di cui alla sentenza del
17/12/2024 di questo Tribunale che si riportano: “Alla luce dell'indicato, condivisibile,
pag. 4 di 9 orientamento (cfr. CdS nn. 3940/2018 e 651/2023 e TAR Campania n. 44/2019 e Puglia n.
2072/2019), il provvedimento ampliativo che venga emesso dall'Amministrazione non sulla base di un errore imputabile all'amministrazione emittente ma di una falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, dolosa o gravemente colposa, che sia stata accertata dall'Amministrazione procedente con ragionevole fondatezza, potrà essere annullato anche dopo la decorrenza del termine previsto dalla norma richiamata senza che per questo sia necessario attendere un accertamento processuale penale a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. Sul punto sarà però necessario che l'Amministrazione procedente fondi i propri accertamenti su un canone di ragionevolezza, all'esito di adeguata e compiuta istruttoria, a tutela degli opposti interessi. Nel caso di specie non pare revocabile in dubbio che una tale ragionevole valutazione sia stata operata posto che il provvedimento di revoca della concessione della qualifica di IAP è stato emanato sulla base degli esiti dei compiuti e completi accertamenti condotti dalla GdF di Cremona, rimasti sostanzialmente inconfutati, come esaurientemente riportati nel verbale di constatazione del
05.11.2021”.
Sempre in via preliminare, il ricorrente ha, inoltre, rilevato il ritardo anche per il mancato rispetto del termine previsto dal par. 27 delle Disp. Att. del Bando di Controparte_1
denominato “Operazione 6.1.01-Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani-programma di sviluppo rurale 2014/2020” che imporrebbe alla di adottare il CP_1
provvedimento o archiviare, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dalla qualifica di IAP. Tanto perché, nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe avvenuto in data
17/05/2023 (cfr. doc. 2 parte ricorrente), mentre l'esito definitivo di decadenza, comunicato con la nota oggetto della presente impugnazione, è stato notificato in data
22/02/2024.
Anche tale motivo non appare meritevole di accoglimento.
Sul punto si rileva come il mancato rispetto del termine indicato dal bando, per il quale non è prevista alcuna misura sanzionatoria, sia teso a tutelare l'affidamento del destinatario del provvedimento, ponendo un limite alla durata del procedimento. Limite che deve comunque confrontarsi con la complessità del procedimento e gli interessi pubblici tutelati dall'azione amministrativa. Infatti, la norma, di rango meramente amministrativo, non può disporre un limite perentorio all'esercizio del potere di revisione della situazione sostanziale da parte della Pubblica Amministrazione posto che tale pag. 5 di 9 esercizio non può prescindere dalla compiuta valutazione degli interessi coinvolti e del relativo consolidamento della situazione soggettiva in capo al singolo, alla luce del parametro costituzionale di ragionevolezza.
Nel caso di specie l'adozione del provvedimento impugnato da parte di
[...]
ha dovuto tenere conto dei tempi necessari alle indagini da parte della GdF, CP_1
prima, e del processo di impugnazione dei provvedimenti di revoca e conferma, poi.
Processo, nell'ambito del quale il giudice adito ha avuto l'opportunità di valutare la legittimità sostanziale dell'atto. Sul punto va, poi, ulteriormente considerato che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione della decadenza, pronunciata all'esito dell'annullamento d'ufficio al fine di consentire il recupero delle somme indebitamente erogate. Potere che per poter essere esercitato legittimamente deve tenere in debito conto le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio dello ius poenitendi.
Nel caso in esame, il lasso temporale trascorso tra la data della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (17.05.23) e la data di comunicazione di decadenza totale definitiva (22/02/24), non appare particolarmente consistente tenuto conto che l' CP_2
Locale ha dovuto opportunamente attendere gli esiti delle valutazioni giudiziali sulle istanze cautelari avanzate dal ricorrente nel giudizio precedente (RGN 80/23). Pertanto, non si ritiene che il tempo trascorso possa aver ingenerato un affidamento pregnante in capo al beneficiario, già a conoscenza della revoca. Tempo che, invece, ha consentito la compiuta e necessaria valutazione dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto, da compiersi mediante un bilanciamento degli interessi coinvolti.
Invero, nei casi in cui un finanziamento pubblico erogato non è dovuto, l'Amministrazione concedente è obbligata alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dal singolo cittadino, proprio in virtù della natura pubblicistica dell'erogazione, ed al fine di scongiurare ingiustificati vantaggi o locupletazioni in favore dei privati.
Ancora una volta infondati, infine, vanno giudicati i motivi di impugnazione, nuovamente proposti dal ricorrente anche nel presente giudizio, relativi alla motivazione dell'atto ed alla legittimità degli accertamenti condotti dalla GdF. Anche al riguardo ci si può limitare a riproporre la motivazione adottata nella sentenza di questo Tribunale che ha confermato la legittimità del decreto di revoca della qualifica di IAP riconosciuta al ricorrente sulla pag. 6 di 9 base di “una errata valutazione da parte della provocata dalla condotta Controparte_1
gravemente colposa, se non dolosa, tenuta dal ricorrente, idonea a trarre in inganno la PA”.
In particolare: “Gli accertamenti condotti dalla GdF di Cremona, sulla base dei documenti acquisiti, della ispezione dei luoghi e delle sommarie informazioni assunte, hanno infatti evidenziato come il provvedimento poi revocato sia stato emesso sulla base di documenti falsi e di dichiarazioni non rispondenti al vero. In particolare, la Gdf, come verbalizzato nell'atto prot. n. 0690649/21 (doc.
11 parte resistente), accertava che presso la sede dell'azienda agricola condotta dal ricorrente, in
Gussola alla Via Dossi n. 4, risultavano esserci solo un immobile in grave stato di abbandono, assenza di beni strumentali all'attività agricola ed un terreno pressoché incolto, privo di manutenzione ed inadatto ad ospitare qualsivoglia coltivazione. I militari, inoltre, accertavano
l'insufficienza di transazioni, peraltro supportate da documentazione contabile poco credibile ed in particolare fatture emesse in numero esiguo a carico di parenti ed amici non esercenti attività agricole o commerciali, emesse tutte nel mese di dicembre di ogni anno;
registrazioni contabili fittiziamente datate e incoerenti con le fatture emesse e ricevute e con le relative dichiarazioni fiscali;
movimentazioni bancarie effettuate ad arte per giustificare operazioni attive e passive in realtà inesistenti e quindi idonee a fondare il sospetto che incassi e pagamenti fossero del tutto fittizi. Accertamenti che portavano i militari operanti ad inoltrare apposita notizia di reato presso la competente Procura della Repubblica ed a concludere gli accertamenti comminando la sanzione di cui all'art. 3, co. 1 L. n. 898/1986 per violazione dell'art. 2, co. 1 della medesima legge in combinato disposto del Reg. UE n. 130/2013 per aver indebitamente percepito aiuti, premi, indennità, restituzioni e contributi erogati a carico dei Parte_3
tramite presentazione alla di false fatture e falsa dichiarazione IVA
[...] Controparte_1 relativa all'esercizio 2018. Accertamenti, rilievi e contestazioni che il ricorrente non ha confutato se non riproponendo la medesima documentazione oggetto degli accertamenti della GdF e già esibita all'Amministrazione procedente e fornendo la medesima versione dei fatti confutata dai militari verificatori, ovvero instando per l'ammissione di mezzi istruttori testimoniali generici e non ammissibili in quanto tendenti a confutare fatti e dichiarazioni accertati in un verbale redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro specifiche funzioni e per questo dotato di fede privilegiata.”
Correttamente, dunque, l'Amministrazione Regionale ha rivalutato la concessione della qualifica di IAP al ricorrente risultato, all'esito degli accertamenti esperiti, privo dei requisiti necessari all'ottenimento della stessa (competenze professionali, tempo dedicato al lavoro di agricoltore e, soprattutto, reddito ricavato dall'attività agricola).
pag. 7 di 9 I militari verificatori hanno infatti evidenziato tutta “…una serie di elementi e prove che consentono di ritenere legittime le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione Regionale opposta e, dunque, infondati i rilievi e le eccezioni avanzate dal ricorrente per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Sig. infatti, per provare la sua professionalità ed il possesso di Pt_1 redditi da attività agricole ha fornito all'Amministrazione Regionale, traendola in errore, una dichiarazione fiscale falsa, ha emesso fatture per operazioni attive inesistenti, intestate a parenti ed amici ai quali poi rimborsava i pagamenti e, infine, ha inscenato coltivazioni ed attività agricole in realtà insufficienti se non del tutto inesistenti”.
Infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione secondo cui anche nella legittima vigenza dell'atto di revoca della qualifica di IAP, al Sig. Parte_4 spetterebbe comunque il contributo erogato per aver quest'ultimo esercitato l'attività di imprenditore agricolo per il tempo “necessario” ai sensi dell'art. 30, lett. g), delle disp. Att. del bando regionale per l'operazione 6.1.01, ovvero sin dal 2017 al 2023.
Circostanza quest'ultima che, invece, è risultata del tutto confutata dall'esito delle accurate indagini svolte dalla GdF nel 2021. Indagini che hanno accertato che l'attività di IAP svolta dal ricorrente fosse del tutto irrilevante e fittizia sin dal 2017.
Alla luce di quanto esposto e considerato, stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione esposti dal ricorrente, il ricorso non merita accoglimento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP Silvestro Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) Rigetta l'opposizione e conferma la legittimità della nota di Controparte_1
avente ad oggetto “PSR 2014/2020-misura 06.1 (incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori) – Comunicazione procedimento di decadenza totale, definitivo” prot. n. MI.2024.0030948 del 22/02/2024, notificata in pari data a mezzo mail
PEC all'indirizzo con la quale l'autorità regionale Email_1
ha disposto in via definitiva la decadenza totale del ricorrente del contributo a valere sul
PSR 2014-2020, Op 6.1.01 a carico dell'azienda agricola del ricorrente (
[...]
), in ragione della tutela degli interessi di C.F._2 Controparte_1
pag. 8 di 9 relativamente al recupero delle somme erogate “indebitamente percepite”, per un totale di
€ 20.000;
2) Condanna il ricorrente, Sig. , alla rifusione delle spese di Parte_1 lite alla che si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Cremona 21.01.2025
Il GOP
Binetti Silvestro
pag. 9 di 9
R.G. N. 508/2024
Verbale della causa tra
( ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
), in persona del Presidente p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 15:00, nella causa in opposizione a provvedimento amministrativo, tra e innanzi al GOP dr. Parte_1 Controparte_1
Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. Milesi, per delega in atti, sono comparsi:
Per parte ricorrente: nessuno compare;
Per parte resistente: nessuno compare;
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 10:00 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 15:30.
pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
( ), con l'Avv. Stefano Ferrari;
Parte_1 C.F._1
e
), in persona del Presidente p.t., con l'Avv. Catia Controparte_1 P.IVA_1
Gatto.
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso notificato alla il Sig. proponeva Controparte_1 Parte_1
impugnazione avverso la nota di avente ad oggetto “PSR 2014/2020- Controparte_1
misura 06.1 (incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori)
– Comunicazione procedimento di decadenza totale, definitivo” prot. n. MI.2024.0030948 del
22/02/2024, notificata in pari data a mezzo mail PEC all'indirizzo con la quale l'autorità regionale ha disposto in via Email_1
definitiva la decadenza totale del ricorrente del contributo a valere sul PSR 2014-2020, Op
6.1.01 a carico dell'azienda agricola del ricorrente ( ), in CodiceFiscale_2
ragione della tutela degli interessi di relativamente al recupero delle Controparte_1
somme erogate “indebitamente percepite”, per un totale di € 20.000. Tanto a seguito dell'emanazione del Decreto Dirigenziale di n. 3618/22 del 18.03.2022 Controparte_1
con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio della qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) rilasciata, con decreto n. 17033/19 del 26.11.2019, al Sig.
il 26.11.2019 e del successivo decreto di conferma Parte_1
dell'annullamento n. 18306/22 del 12.12.2022, notificato il 15.12.2022. Provvedimenti questi ultimi a loro volta emanati sulla base dei risultati comunicati alla CP_1
dalla Guardia di Finanza di Cremona, con nota prot. n. 0690649/21 del CP_1
08.11.21, all'esito dei controlli eseguiti dal 19.01.21 al 5.11.21 a carico dell'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella e semi oleosi condotta dal ricorrente con P.
IVA in Gussola alla Via Dossi n. 4, e riportati nel processo verbale di P.IVA_2
pag. 2 di 9 constatazione redatto dalla GdF in data 05.11.2021, secondo cui il ricorrente ha conseguito la qualifica di IAP grazie alla “presentazione di false fatture e falsa dichiarazione IVA” riuscendo così ad ottenere “indebitamente il contributo di € 20.000,00 di cui all'operazione
6.1.01 di incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori e ad esperire il tentativo di ottenere l'ulteriore contributo di € 95.929,77 di cui all'operazione 4.1.01 di incentivi per gli investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”; contributo quest'ultimo richiesto ed approvato a favore del ricorrente ma non percepito.
Il ricorrente nel proprio ricorso in opposizione eccepiva in via preliminare la necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 CPC per il carattere pregiudiziale del giudizio n. 80/23 pendente dinanzi questo stesso tribunale tra le stesse parti ed avente ad oggetto il Decreto Dirigenziale di n. 3618/22 del 18.03.2022 con il Controparte_1 quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) rilasciata al Sig. e del successivo decreto di Parte_1 conferma dell'annullamento n. 18306/22 del 12.12.2022. Di seguito fondava l'opposizione e la conseguente richiesta di annullamento del provvedimento impugnato eccependo la scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 21nonies L. n. 241/1990, oltre che il mancato del termine di 45 giorni previsto dal comma 4 del par. 27 delle Disposizioni
Attuative del Bando avente ad oggetto “Operazione 6.1.01-incentivi CP_1 CP_1
per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani-programma Parte_2
2014/2020” pubblicato sul BUR n. 52/2015. Nel merito, il ricorrente eccepiva
[...]
sostanzialmente gli stessi motivi di illegittimità già proposti nel procedimento RGN 80/23.
Rilevava, infine, come anche se il provvedimento di annullamento di ufficio impugnato nell'ambito del detto procedimento giudiziale fosse confermato, la revoca definitiva del contributo concesso, oggetto dell'odierna impugnazione, sarebbe comunque illegittima per aver il ricorrente esercitato l'attività di imprenditore agricolo per il tempo necessario a non incorrere nella decadenza, ai sensi del par. 30, lett. g) delle disp. att. del bando per l'operazione 6.1.01. Motivi ritenuti sufficienti a fondare l'istanza di annullamento del provvedimento impugnato.
Costituitasi con deposito di memoria di risposta e fascicolo documentale, la
[...]
preliminarmente rilevava come non fosse necessaria la sospensione del CP_1 presente giudizio, posto che il provvedimento impugnato nell'altro giudizio, all'epoca ancora pendente, non essendo stato né sospeso, né annullato, sarebbe pienamente valido pag. 3 di 9 ed efficace, con ciò rendendo del tutto legittima l'emissione del provvedimento impugnato a tutela delle risorse pubbliche e della necessità di recupero delle somme erogate ed indebitamente trattenute. L'Ente locale, poi, contestava che il mancato rispetto dei termini indicati dal ricorrente non sarebbe rilevante stante la loro inapplicabilità al caso di specie.
Eccepiva, inoltre, che tutte le doglianze sollevate nel procedimento RGN 80/2023 relative ai provvedimenti impugnati in quella sede, hanno nessuna rilevanza nel presente giudizio che riguarda, invece, la legittimità della nota di decadenza del diritto riconosciuto al ricorrente di percepire (rectius trattenere) il contributo erogato in suo favore.
All'esito della delega ricevuta in data 30/03/2024, il giudice fissava per la discussione l'udienza del 16/07/2024, poi rinviata al 10/09/2024, in concomitanza con l'udienza fissata peer il giudizio RGN 80/23. Sciogliendo la riserva assunta, il giudice fissava l'udienza odierna per la discussione orale e la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 429
CPC, concedendo termine per memorie finali, che venivano depositate dal solo ricorrente.
Dopo la discussione, le parti concludevano come in atti e da verbale di udienza.
Diritto.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato come, in pendenza del presente procedimento sia intervenuta in data 17/12/2024 la sentenza che ha definito il giudizio RGN 80/23, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti della Regione che hanno disposto (n. CP_1
3618/22 del 18.03.2022) e confermato (n. 18306/22 del 12.12.2022) l'annullamento d'ufficio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciata, con decreto n.
17033/19 del 26.11.2019, al Sig. il 26.11.2019. Sentenza con la Parte_1 quale è stato rigettato il ricorso e confermato l'annullamento della concessa agevolazione.
Con l'odierna impugnazione il ricorrente contesta la legittimità del successivo e conseguente provvedimento emesso dall' in data 22/02/2024, al fine di CP_2
consentire il recupero delle somme elargite a favore del Sig. sulla base del decreto Pt_1
n. 17033/19 del 26.11.2019, poi annullato in autotutela nel 2022 dall'Ente medesimo.
Allo scopo il ricorrente ripropone, come motivi di illegittimità il ritardo nell'emissione del provvedimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 21nonies, co. 1, della L.
241/1990, ovvero entro dodici mesi dal 26/11/2019, data del decreto di concessione della qualifica di IAP al ricorrente. Il motivo è infondato per i motivi di cui alla sentenza del
17/12/2024 di questo Tribunale che si riportano: “Alla luce dell'indicato, condivisibile,
pag. 4 di 9 orientamento (cfr. CdS nn. 3940/2018 e 651/2023 e TAR Campania n. 44/2019 e Puglia n.
2072/2019), il provvedimento ampliativo che venga emesso dall'Amministrazione non sulla base di un errore imputabile all'amministrazione emittente ma di una falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, dolosa o gravemente colposa, che sia stata accertata dall'Amministrazione procedente con ragionevole fondatezza, potrà essere annullato anche dopo la decorrenza del termine previsto dalla norma richiamata senza che per questo sia necessario attendere un accertamento processuale penale a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. Sul punto sarà però necessario che l'Amministrazione procedente fondi i propri accertamenti su un canone di ragionevolezza, all'esito di adeguata e compiuta istruttoria, a tutela degli opposti interessi. Nel caso di specie non pare revocabile in dubbio che una tale ragionevole valutazione sia stata operata posto che il provvedimento di revoca della concessione della qualifica di IAP è stato emanato sulla base degli esiti dei compiuti e completi accertamenti condotti dalla GdF di Cremona, rimasti sostanzialmente inconfutati, come esaurientemente riportati nel verbale di constatazione del
05.11.2021”.
Sempre in via preliminare, il ricorrente ha, inoltre, rilevato il ritardo anche per il mancato rispetto del termine previsto dal par. 27 delle Disp. Att. del Bando di Controparte_1
denominato “Operazione 6.1.01-Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani-programma di sviluppo rurale 2014/2020” che imporrebbe alla di adottare il CP_1
provvedimento o archiviare, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dalla qualifica di IAP. Tanto perché, nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe avvenuto in data
17/05/2023 (cfr. doc. 2 parte ricorrente), mentre l'esito definitivo di decadenza, comunicato con la nota oggetto della presente impugnazione, è stato notificato in data
22/02/2024.
Anche tale motivo non appare meritevole di accoglimento.
Sul punto si rileva come il mancato rispetto del termine indicato dal bando, per il quale non è prevista alcuna misura sanzionatoria, sia teso a tutelare l'affidamento del destinatario del provvedimento, ponendo un limite alla durata del procedimento. Limite che deve comunque confrontarsi con la complessità del procedimento e gli interessi pubblici tutelati dall'azione amministrativa. Infatti, la norma, di rango meramente amministrativo, non può disporre un limite perentorio all'esercizio del potere di revisione della situazione sostanziale da parte della Pubblica Amministrazione posto che tale pag. 5 di 9 esercizio non può prescindere dalla compiuta valutazione degli interessi coinvolti e del relativo consolidamento della situazione soggettiva in capo al singolo, alla luce del parametro costituzionale di ragionevolezza.
Nel caso di specie l'adozione del provvedimento impugnato da parte di
[...]
ha dovuto tenere conto dei tempi necessari alle indagini da parte della GdF, CP_1
prima, e del processo di impugnazione dei provvedimenti di revoca e conferma, poi.
Processo, nell'ambito del quale il giudice adito ha avuto l'opportunità di valutare la legittimità sostanziale dell'atto. Sul punto va, poi, ulteriormente considerato che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione della decadenza, pronunciata all'esito dell'annullamento d'ufficio al fine di consentire il recupero delle somme indebitamente erogate. Potere che per poter essere esercitato legittimamente deve tenere in debito conto le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio dello ius poenitendi.
Nel caso in esame, il lasso temporale trascorso tra la data della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (17.05.23) e la data di comunicazione di decadenza totale definitiva (22/02/24), non appare particolarmente consistente tenuto conto che l' CP_2
Locale ha dovuto opportunamente attendere gli esiti delle valutazioni giudiziali sulle istanze cautelari avanzate dal ricorrente nel giudizio precedente (RGN 80/23). Pertanto, non si ritiene che il tempo trascorso possa aver ingenerato un affidamento pregnante in capo al beneficiario, già a conoscenza della revoca. Tempo che, invece, ha consentito la compiuta e necessaria valutazione dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto, da compiersi mediante un bilanciamento degli interessi coinvolti.
Invero, nei casi in cui un finanziamento pubblico erogato non è dovuto, l'Amministrazione concedente è obbligata alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dal singolo cittadino, proprio in virtù della natura pubblicistica dell'erogazione, ed al fine di scongiurare ingiustificati vantaggi o locupletazioni in favore dei privati.
Ancora una volta infondati, infine, vanno giudicati i motivi di impugnazione, nuovamente proposti dal ricorrente anche nel presente giudizio, relativi alla motivazione dell'atto ed alla legittimità degli accertamenti condotti dalla GdF. Anche al riguardo ci si può limitare a riproporre la motivazione adottata nella sentenza di questo Tribunale che ha confermato la legittimità del decreto di revoca della qualifica di IAP riconosciuta al ricorrente sulla pag. 6 di 9 base di “una errata valutazione da parte della provocata dalla condotta Controparte_1
gravemente colposa, se non dolosa, tenuta dal ricorrente, idonea a trarre in inganno la PA”.
In particolare: “Gli accertamenti condotti dalla GdF di Cremona, sulla base dei documenti acquisiti, della ispezione dei luoghi e delle sommarie informazioni assunte, hanno infatti evidenziato come il provvedimento poi revocato sia stato emesso sulla base di documenti falsi e di dichiarazioni non rispondenti al vero. In particolare, la Gdf, come verbalizzato nell'atto prot. n. 0690649/21 (doc.
11 parte resistente), accertava che presso la sede dell'azienda agricola condotta dal ricorrente, in
Gussola alla Via Dossi n. 4, risultavano esserci solo un immobile in grave stato di abbandono, assenza di beni strumentali all'attività agricola ed un terreno pressoché incolto, privo di manutenzione ed inadatto ad ospitare qualsivoglia coltivazione. I militari, inoltre, accertavano
l'insufficienza di transazioni, peraltro supportate da documentazione contabile poco credibile ed in particolare fatture emesse in numero esiguo a carico di parenti ed amici non esercenti attività agricole o commerciali, emesse tutte nel mese di dicembre di ogni anno;
registrazioni contabili fittiziamente datate e incoerenti con le fatture emesse e ricevute e con le relative dichiarazioni fiscali;
movimentazioni bancarie effettuate ad arte per giustificare operazioni attive e passive in realtà inesistenti e quindi idonee a fondare il sospetto che incassi e pagamenti fossero del tutto fittizi. Accertamenti che portavano i militari operanti ad inoltrare apposita notizia di reato presso la competente Procura della Repubblica ed a concludere gli accertamenti comminando la sanzione di cui all'art. 3, co. 1 L. n. 898/1986 per violazione dell'art. 2, co. 1 della medesima legge in combinato disposto del Reg. UE n. 130/2013 per aver indebitamente percepito aiuti, premi, indennità, restituzioni e contributi erogati a carico dei Parte_3
tramite presentazione alla di false fatture e falsa dichiarazione IVA
[...] Controparte_1 relativa all'esercizio 2018. Accertamenti, rilievi e contestazioni che il ricorrente non ha confutato se non riproponendo la medesima documentazione oggetto degli accertamenti della GdF e già esibita all'Amministrazione procedente e fornendo la medesima versione dei fatti confutata dai militari verificatori, ovvero instando per l'ammissione di mezzi istruttori testimoniali generici e non ammissibili in quanto tendenti a confutare fatti e dichiarazioni accertati in un verbale redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro specifiche funzioni e per questo dotato di fede privilegiata.”
Correttamente, dunque, l'Amministrazione Regionale ha rivalutato la concessione della qualifica di IAP al ricorrente risultato, all'esito degli accertamenti esperiti, privo dei requisiti necessari all'ottenimento della stessa (competenze professionali, tempo dedicato al lavoro di agricoltore e, soprattutto, reddito ricavato dall'attività agricola).
pag. 7 di 9 I militari verificatori hanno infatti evidenziato tutta “…una serie di elementi e prove che consentono di ritenere legittime le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione Regionale opposta e, dunque, infondati i rilievi e le eccezioni avanzate dal ricorrente per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Sig. infatti, per provare la sua professionalità ed il possesso di Pt_1 redditi da attività agricole ha fornito all'Amministrazione Regionale, traendola in errore, una dichiarazione fiscale falsa, ha emesso fatture per operazioni attive inesistenti, intestate a parenti ed amici ai quali poi rimborsava i pagamenti e, infine, ha inscenato coltivazioni ed attività agricole in realtà insufficienti se non del tutto inesistenti”.
Infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione secondo cui anche nella legittima vigenza dell'atto di revoca della qualifica di IAP, al Sig. Parte_4 spetterebbe comunque il contributo erogato per aver quest'ultimo esercitato l'attività di imprenditore agricolo per il tempo “necessario” ai sensi dell'art. 30, lett. g), delle disp. Att. del bando regionale per l'operazione 6.1.01, ovvero sin dal 2017 al 2023.
Circostanza quest'ultima che, invece, è risultata del tutto confutata dall'esito delle accurate indagini svolte dalla GdF nel 2021. Indagini che hanno accertato che l'attività di IAP svolta dal ricorrente fosse del tutto irrilevante e fittizia sin dal 2017.
Alla luce di quanto esposto e considerato, stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione esposti dal ricorrente, il ricorso non merita accoglimento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP Silvestro Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) Rigetta l'opposizione e conferma la legittimità della nota di Controparte_1
avente ad oggetto “PSR 2014/2020-misura 06.1 (incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori) – Comunicazione procedimento di decadenza totale, definitivo” prot. n. MI.2024.0030948 del 22/02/2024, notificata in pari data a mezzo mail
PEC all'indirizzo con la quale l'autorità regionale Email_1
ha disposto in via definitiva la decadenza totale del ricorrente del contributo a valere sul
PSR 2014-2020, Op 6.1.01 a carico dell'azienda agricola del ricorrente (
[...]
), in ragione della tutela degli interessi di C.F._2 Controparte_1
pag. 8 di 9 relativamente al recupero delle somme erogate “indebitamente percepite”, per un totale di
€ 20.000;
2) Condanna il ricorrente, Sig. , alla rifusione delle spese di Parte_1 lite alla che si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Cremona 21.01.2025
Il GOP
Binetti Silvestro
pag. 9 di 9