TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6811/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6811/2016 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Cagliari (CA), nella Via Rossini n. 44, presso studio dell'avv. Enrico Abis, C.F.
, che li rappresenta e difende;
C.F._3
ATTORI contro
, con sede principale in 1 Churchill Place Londra (Gran Bretagna) E14 5HP, Controparte_1
e sede secondaria e Direzione Generale in Milano, via della Moscova n. 18, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. , R.E.A. n. 1040254, p. iva P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Rusconi (c.f.: P.IVA_2 C.F._4
(telefax: 02/86913429 – posta elettronica certificata: ed Email_1
Elisabetta Guglielmone (c.f.: ) (telefax: 02/86913429 – posta elettronica C.F._5
certificata: , presso il cui studio in Milano, via San Email_2
Maurilio n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 12 “IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare la nullità del mutuo ipotecario stipulato tra i coniugi e la CA WO in CP_2 data 31 maggio 2002, dichiarandone la rescissione per lesione per i motivi di cui all'espositiva dell'atto introduttivo;
- dichiarare, contestualmente, la nullità dell'atto di compravendita del 31/05/2002, rep. 119339, racc.
n. 23093 (Notaio rogante Dott. ), stipulato tra i coniugi e i sigg. Persona_1 CP_2 [...]
e , per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
1. Parte_3 CP_3
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
IN VIA SUBORDINATA
- rideterminare il valore del quantum debatur, disponendo apposita C.T.U. contabile
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella composizione di legge, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via preliminare e/o pregiudiziale di rito:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario in quanto notificato presso il domicilio eletto e non alla parte personalmente ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'eccezione di nullità svolta da controparte per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. in cui viene asserita la nullità del contratto di compravendita a rogito del Notaio in data 31.05.2002, Rep. 119339, Racc. Persona_1
23093 - in forza del quale è stato acquistato l'immobile oggetto della procedura esecutiva RGE
150/2013 -, e del contratto di mutuo stipulato in pari data con;
Controparte_1
Nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 12 I debitori e hanno tempestivamente introdotto il presente Parte_1 Parte_2 giudizio di merito ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente in forza del contratto di mutuo stipulato in data Controparte_1
31.5.2002 nanti il Notaio dott. per € 103.295,00 della durata di 15 anni. Per_1
Nel caso di specie i debitori hanno allegato una perizia di parte del 3.12.2015 che darebbe atto dell'applicazione di interessi anatocistici ed usurari e hanno eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato. Hanno dedotto da ultimo di aver presentano querela per il reato di cui all'art. 644
c.p.
Il Giudice dell'esecuzione immobiliare R.es 150/2013, con ordinanza del 20.04.2016, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
A tanto hanno tempestivamente provveduto gli esecutati.
In particolare, gli opponenti hanno domandato la declaratoria di nullità del mutuo ipotecario azionato dalla banca “dichiarandone la rescissione per lesione”, ed in subordine la rideterminazione del quantum debeatur.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta ha CP_1 premesso che i debitori “a partire dalla rata 59 con scadenza 01.05.2007 ha cominciato ad accumulare un ritardo nel pagamento […] a partire dal 01.04.2010 (rata n. 94) i mutuatari hanno sospeso i pagamenti del mutuo (cfr. piano di ammortamento, doc. 7). A fronte del mancato pagamento di n. 13 rate, il contratto è passato a sofferenza in data 19.04.2011 e si è risolto di diritto ex art. 40 TUB (cfr. art. 12 delle Condizioni Generali di mutuo, allegato sub “B” al contratto di mutuo fondiario, doc. 6).
L'avv. Irene Brolo, in nome e per conto della CA, ha inviato una raccomandata agli attori in data
18.03.2011, intimando il pagamento delle rate scadute, pari a Euro 11.044,32”. La medesima ha precisato che “il credito della CA è quello che si è cristallizzato alla data di risoluzione del contratto e le rate insolute alla data di passaggio a sofferenza erano esattamente quelle indicate in precetto”. Ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto è stato notificato al domicilio eletto e non alla parte personalmente, ha dedotto che “nessun superamento del tasso soglia (pari all'8,340%, doc. 10) è avvenuto nel caso di specie né per il tasso contrattuale, né per il tasso di mora” e “contesta inoltre che i due tassi debbano essere sommati al fine di individuare il tasso effettivo globale applicato”.
pagina 3 di 12 La convenuta ha contestato il metodo di calcolo utilizzato nella perizia di parte, che avrebbe sommato erroneamente “il valore del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora ad una certa data, così ottenendo un presunto tasso “complessivo” pari al 24,950%, tale da determinare il superamento del tasso soglia di riferimento, fissato nella misura del 8,340%”. Ha rilevato inoltre che i debitori hanno dedotto in modo generico la sproporzione tra condizioni applicate e condizioni praticate per operazioni similari, nonché le prove della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca.
All'udienza del 30.10.2018 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc.
I debitori hanno depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. rilevando che il contratto sarebbe nullo anche a causa della nullità dell'atto di compravendita ex “art. 40 L. 47/1985, non indicando gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, non avendo in allegato né la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, né copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione”.
La convenuta, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'eccezione di nullità svolta da controparte per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. in cui viene asserita la nullità del contratto di compravendita a rogito del
Notaio in data 31.05.2002, Rep. 119339, Racc. 23093 - in forza del quale è stato Persona_1 acquistato l'immobile oggetto della procedura esecutiva RGE 150/2013 -, e del contratto di mutuo stipulato in pari data con . Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (quest'ultima solo da parte del convenuto) le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e insistito nelle rispettive conclusioni.
***
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la notifica nel domicilio eletto e non alla parte personalmente.
Al riguardo, deve essere precisato che la notificazione dell'atto introduttivo può essere validamente compiuta nei confronti del legale costituitosi nella fase sommaria, salvo che il potere di rappresentare la parte in quella fase fosse stato espressamente limitato (cfr. Cass. 17913/2022; Cass. 7997/2015).
pagina 4 di 12 Nelle specie, la parte non ha limitato il potere di rappresentanza del legale, che tuttavia ha eletto domicilio presso il suo studio in Milano, via San Maurilio n. 3 e non presso lo studio dell'avv. Irene
Madeddu in Cagliari alla via Alghero 45, domiciliatario nel solo processo esecutivo R.es. 150/2013, presso cui si è perfezionata la notifica dell'atto di citazione in data 24.6.2016.
In ogni caso, deve ritenersi che la costituzione del convenuto in data 25.10.2016 abbia sanato i vizi della citazione ex art. 164 co. 3 c.p.c.
Nel merito, la prima questione da affrontare riguarda l'eccezione di nullità del contratto di mutuo derivata dall'asserita nullità del contratto di compravendita per l'omessa indicazione della licenza edilizia.
Tale eccezione è stata formulata per la prima volta nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., anziché nel ricorso depositato ex art. 615 co. 2 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Come noto, i commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c. disciplinano un sistema di preclusioni processuali poste a presidio del c.d. ordine pubblico processuale, inteso come l'interesse pubblicistico a “scongiurare deprecabili allungamenti dei tempi processuali”, sottratto al potere dispositivo delle parti (cfr. Cass. n.
19453/2005).
L'attore, mediante il deposito della prima memoria istruttoria, può esclusivamente “precisare o modificare” la domanda (c.d. emendatio libelli). È invece preclusa la possibilità di proporre nuove domande (c.d. mutatio, ad eccezione, ovviamente, di quelle che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto). Siffatto divieto è implicito nella norma espressa dall'art. 183 c.p.c. ed è inoltre imposto dalle esigenze del contraddittorio (cfr. giurisprudenza richiamata da ultimo in Cass. S.U. n. 12310 del 2015).
Proporre nuove domande significa allargare l'oggetto del processo mediante l'allegazione di nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero di nuovi fatti estintivi, modificativi o impeditivi del sorgere dello stesso: venendo aperti nuovi temi di indagine in fatto, e quindi di decisione, viene alterato il regolare svolgimento del processo ed il diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. n. 18513 del 2007; Cass. n. 1585 del 2015).
Ebbene, appare evidente, e ciò anche in conformità agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, che la domanda aggiuntiva formulata dagli opponenti soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. debba essere qualificata come domanda nuova e non già meramente modificativa di pagina 5 di 12 quella proposta in citazione e confermata nella memoria medesima (cfr. Cass., sez. III, 13.09.2019, n.
22865; Cass., S.U., 15.06.2015, n. 12310).
Tuttavia, è necessario accertare se nel caso di specie vi sia un'ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio.
Deve essere verificato se i singoli contratti de quibus sono stati concepiti e voluti dalle parti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, anche alla luce delle concrete previsioni contrattuali.
Al riguardo, è opportuno premettere che il titolo esecutivo azionato dal creditore è costituito dal contratto di mutuo fondiario del 31.05.2002 rep. 119340 racc. 23094 concluso tra la
[...]
, e “al fine di finanziare l'acquisto e le Parte_4 Parte_1 Parte_2 eventuali spese a esso connesse dell'immobile sito a Cagliari, loc. Medau Su Cramu […] censito al
Catasto dei Fabbricati al foglio 29 mappale numero 4”.
Come noto, il collegamento negoziale – espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322
c.c. – è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di atti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato agli altri, con la conseguenza che le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sull'altro.
Pertanto, i contratti, pur conservando una loro causa autonoma e una propria distinta individualità giuridica, sono legati funzionalmente, essendo finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (cfr. Cass. 10 luglio 2008 n. 18884; Cass.
1.10.2014 n. 20726; Cass, 6.7.2015 n.13888; Cass.
26.6.2019 n. 7148).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone un primo requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario, ed un secondo requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n.
5851).
pagina 6 di 12 Tanto premesso, nel caso di specie, tra i suddetti negozi sussiste certamente un collegamento negoziale poiché il contratto di finanziamento è stato concepito come, funzionalmente e teleologicamente, collegato alla compravendita.
Dalla documentazione versata in atti è emerso lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del bene oggetto della vendita, la qualità delle parti, atteso che gli odierni opponenti e erano al Parte_1 Parte_2 contempo parte mutuataria ed acquirente dell'immobile per cui è causa, la destinazione immediata della somma mutuata al venditore, tramite la stipula contestuale dei contratti di mutuo e compravendita, presso lo stesso notaio Dott. in data 31.5.2002 e recanti numeri di repertorio notarile Persona_1 consecutivi (rep. 119339 racc. 23093 e rep. 119340 racc. 23094), la concessione dell'ipoteca, a garanzia del mutuo, proprio sull'unità immobiliare oggetto di compravendita.
Tali circostanze, complessivamente considerate, rendono evidente che il contratto di mutuo concluso dalle parti era finalizzato all'acquisto dell'immobile pignorato.
Tuttavia, nella specie, deve escludersi la nullità della compravendita per l'omessa indicazione della concessione edilizia.
Costituisce principio consolidato quello per cui sono affetti da nullità, di carattere assoluto (quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse), tutti gli atti di trasferimento in cui difetti l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici,
l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire, così come quelli in cui sia carente l'allegazione della domanda in sanatoria, corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma dovuta per oblazione, senza che occorra invece interrogarsi sulla reale esistenza della stessa documentazione (cfr., ex plurimis, Cass. 05/09/2019 n.22168).
Come statuito dalla Corte di Cassazione “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. Cass.
S.U. sez. un., 22/03/2019, n. 8230).
Nel caso che ci occupa, il contratto di compravendita ha indicato espressamente che, sebbene l'immobile fosse stato edificato in assenza delle necessarie autorizzazioni, è stata presentata domanda in sanatoria in data 27.3.1986 prot. 7743/A ed è stata pagata la somma per oblazione in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 40 della L. n. 47 del 1985, dando pertanto conto della ricorrenza dei pagina 7 di 12 presupposti per la formazione del silenzio assenso (cfr. art. 4 del contratto di compravendita allegato alla memoria n. 1 di parte opponente).
Deve pertanto essere esclusa la nullità derivata del contratto di mutuo stante l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di compravendita.
Il motivo va pertanto rigettato.
Parimenti va rigettata anche la doglianza di parte opponente in ordine all'usurarietà del mutuo.
Preliminarmente occorre osservare, in termini generali, che la disciplina di riferimento è data dalla L.
108/1996 che, in un'ottica unitaria del fenomeno usurario, ha riscritto gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., prevedendo, per la configurabilità dell'usura pecuniaria ad interessi, il semplice superamento del tasso soglia, determinato in base a rilevazioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge stessa.
Il d.l. 394/2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, recante interpretazione autentica della L.
108/1996, ha stabilito, all'art. 1 co. 1 che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co.
2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 108/96, come modificata dall'art. 8, comma 5, lettera d), del
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 “il Ministro del tesoro, sentiti la CA d'AL e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
Il comma 4 dello stesso art. 2 prevede che “il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
Il divieto di pattuizioni usurarie si estende a tutti i tipi di interesse, sia corrispettivi che moratori, indipendentemente dalla loro classificazione (Cass., 27442/2018; Cass. n. 26946/2019).
pagina 8 di 12 Il giudizio di usurarietà deve essere, tuttavia, svolto separatamente per le due tipologie di interessi, poiché quelli corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto, mentre quelli moratori vengono in rilievo solo nella successiva ed eventuale fase patologica dello stesso (Cass. n. 7352/2022).
A tali conclusioni sono pervenute, con la pronuncia n. 19597/2020, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. […] L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Occorre puntualizzare che la sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. colpisce solo la clausola che preveda la corresponsione di interessi usurari e non l'invalidità dell'intero contratto, con la conseguenza che il capitale non restituito resta dovuto, comprensivo degli interessi corrispettivi, se convenuti lecitamente ai sensi dell'art. 1224, co. 1, c.c. (Cass. n. 34437/2023).
Il debitore, dunque, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre, ex art. 2697 c.c., il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. pagina 9 di 12 Nel caso di specie, parte debitrice ha semplicemente dedotto che “il raffronto tra il TEG comprensivo di mora al 24,85 % […] supera di gran lunga il tasso soglia fissato all'8,34%, come indicato nell'allegato n. 2 della relazione della MIT SRL” e dalla lettura della relazione di parte emerge come sia stata effettuata una sommatoria di tutti gli interessi e degli ulteriori costi del finanziamento.
Ebbene, nella specie le previsioni contrattuali prevedono “per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di decorrenza del piano di ammortamento e per le prime due rata, il tasso di interesse convenzionale […] stabilito nella misura dello 0.357501%, pari a un dodicesimo del saggio di interesse annuo del 4,29%”. L'art. 4 prevede che “per ogni successiva rata, verrà applicato il tasso mensile pari ad un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso Euribor un mese divisore 365, rilevato dalla Federazioni CAria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,60 punti percentuali. Nel caso in cui tale parametro dovesse mancare, si farà riferimento ad analogo parametro di mercato monetario riferito alla divisa avente corso legale nella Repubblica ALna” (cfr. artt. 3 e 4 contratto di mutuo in atti).
L'art. 13 delle Condizioni Generali di mutuo stabilisce che “in caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere interessi di mora a favore della parte mutuante dal giorno della debenza. Il tasso degli interessi di mora sarà pari alla “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360” maggiorata di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti percentuali, in ragione d'anno. La “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360” sarà quella relativa al mese di dicembre precedente per il primo trimestre solare dell'anno, al mese di marzo precedente per il secondo, al mese di giugno precedente per il terzo ed al mese di settembre per il quarto”.
Più precisamente, essendo stato il finanziamento erogato con contratto di mutuo, stipulato in data
31.05.2002, il tasso soglia usura, deve essere determinato ex art. 2, comma 4, della L. 108/1996, nella versione applicabile ratione temporis, aumentando della metà il tasso effettivo globale medio, rilevato con decreto del Ministero del Tesoro, per le operazioni analoghe a quelle oggetto di causa.
Pertanto, dopo aver applicato al tasso individuato con decreto del Ministero del Tesoro pari al 5,56%, in relazione ai mutui contratti nel periodo ricompreso tra il 01.04.2002 ed il 30.06.2002 la maggiorazione del 50%, prevista dall'art. 2, comma 4, della L. 108/1996, il tasso soglia antiusura deve essere determinato nel 8,34%.
pagina 10 di 12 Ne deriva, dunque, che i tassi di interesse, non potendosi applicare ai fini del calcolo dell'usura la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, al momento della sottoscrizione del contratto risultavano entrambi inferiore al TSU vigente all'epoca della pattuizione (cfr. pag. 5 della relazione di parte).
Non sono condivisibili nemmeno le conclusioni della parte opponente con riferimento alla indeterminatezza del tasso di interesse, poiché l'art. 117 TUB non richiede (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Inoltre, dalla disamina del contratto di mutuo e delle condizioni generali del contratto si evince chiaramente il capitale finanziato, il numero e la periodicità delle rate, il tasso nominale annuo.
prima ancora che infondata, è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione di CP_4
norma imperativa, nella specie usura soggettiva, ex art. 644 co. 3 c.p., non avendo gli opponenti specificamente allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di un effettivo stato di bisogno in cui versavano al momento della stipulazione del mutuo, l'approfittamento dello stato di bisogno da parte della banca, l'incidenza di tale circostanza sull'equilibrio contrattuale, non avendo nemmeno indicato quali sarebbero state le condizioni applicabili ove non vi fosse stato il presunto approfittamento.
Dall'assoluto difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 644 co. 3 c.p. deriva il rigetto del relativo motivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti e , tra loro in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di , delle spese del presente giudizio che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 14.103,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge.
pagina 11 di 12 Cagliari, 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6811/2016 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Cagliari (CA), nella Via Rossini n. 44, presso studio dell'avv. Enrico Abis, C.F.
, che li rappresenta e difende;
C.F._3
ATTORI contro
, con sede principale in 1 Churchill Place Londra (Gran Bretagna) E14 5HP, Controparte_1
e sede secondaria e Direzione Generale in Milano, via della Moscova n. 18, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. , R.E.A. n. 1040254, p. iva P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Rusconi (c.f.: P.IVA_2 C.F._4
(telefax: 02/86913429 – posta elettronica certificata: ed Email_1
Elisabetta Guglielmone (c.f.: ) (telefax: 02/86913429 – posta elettronica C.F._5
certificata: , presso il cui studio in Milano, via San Email_2
Maurilio n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 12 “IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare la nullità del mutuo ipotecario stipulato tra i coniugi e la CA WO in CP_2 data 31 maggio 2002, dichiarandone la rescissione per lesione per i motivi di cui all'espositiva dell'atto introduttivo;
- dichiarare, contestualmente, la nullità dell'atto di compravendita del 31/05/2002, rep. 119339, racc.
n. 23093 (Notaio rogante Dott. ), stipulato tra i coniugi e i sigg. Persona_1 CP_2 [...]
e , per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
1. Parte_3 CP_3
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
IN VIA SUBORDINATA
- rideterminare il valore del quantum debatur, disponendo apposita C.T.U. contabile
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella composizione di legge, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via preliminare e/o pregiudiziale di rito:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario in quanto notificato presso il domicilio eletto e non alla parte personalmente ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'eccezione di nullità svolta da controparte per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. in cui viene asserita la nullità del contratto di compravendita a rogito del Notaio in data 31.05.2002, Rep. 119339, Racc. Persona_1
23093 - in forza del quale è stato acquistato l'immobile oggetto della procedura esecutiva RGE
150/2013 -, e del contratto di mutuo stipulato in pari data con;
Controparte_1
Nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 12 I debitori e hanno tempestivamente introdotto il presente Parte_1 Parte_2 giudizio di merito ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente in forza del contratto di mutuo stipulato in data Controparte_1
31.5.2002 nanti il Notaio dott. per € 103.295,00 della durata di 15 anni. Per_1
Nel caso di specie i debitori hanno allegato una perizia di parte del 3.12.2015 che darebbe atto dell'applicazione di interessi anatocistici ed usurari e hanno eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato. Hanno dedotto da ultimo di aver presentano querela per il reato di cui all'art. 644
c.p.
Il Giudice dell'esecuzione immobiliare R.es 150/2013, con ordinanza del 20.04.2016, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
A tanto hanno tempestivamente provveduto gli esecutati.
In particolare, gli opponenti hanno domandato la declaratoria di nullità del mutuo ipotecario azionato dalla banca “dichiarandone la rescissione per lesione”, ed in subordine la rideterminazione del quantum debeatur.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta ha CP_1 premesso che i debitori “a partire dalla rata 59 con scadenza 01.05.2007 ha cominciato ad accumulare un ritardo nel pagamento […] a partire dal 01.04.2010 (rata n. 94) i mutuatari hanno sospeso i pagamenti del mutuo (cfr. piano di ammortamento, doc. 7). A fronte del mancato pagamento di n. 13 rate, il contratto è passato a sofferenza in data 19.04.2011 e si è risolto di diritto ex art. 40 TUB (cfr. art. 12 delle Condizioni Generali di mutuo, allegato sub “B” al contratto di mutuo fondiario, doc. 6).
L'avv. Irene Brolo, in nome e per conto della CA, ha inviato una raccomandata agli attori in data
18.03.2011, intimando il pagamento delle rate scadute, pari a Euro 11.044,32”. La medesima ha precisato che “il credito della CA è quello che si è cristallizzato alla data di risoluzione del contratto e le rate insolute alla data di passaggio a sofferenza erano esattamente quelle indicate in precetto”. Ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto è stato notificato al domicilio eletto e non alla parte personalmente, ha dedotto che “nessun superamento del tasso soglia (pari all'8,340%, doc. 10) è avvenuto nel caso di specie né per il tasso contrattuale, né per il tasso di mora” e “contesta inoltre che i due tassi debbano essere sommati al fine di individuare il tasso effettivo globale applicato”.
pagina 3 di 12 La convenuta ha contestato il metodo di calcolo utilizzato nella perizia di parte, che avrebbe sommato erroneamente “il valore del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora ad una certa data, così ottenendo un presunto tasso “complessivo” pari al 24,950%, tale da determinare il superamento del tasso soglia di riferimento, fissato nella misura del 8,340%”. Ha rilevato inoltre che i debitori hanno dedotto in modo generico la sproporzione tra condizioni applicate e condizioni praticate per operazioni similari, nonché le prove della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca.
All'udienza del 30.10.2018 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc.
I debitori hanno depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. rilevando che il contratto sarebbe nullo anche a causa della nullità dell'atto di compravendita ex “art. 40 L. 47/1985, non indicando gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, non avendo in allegato né la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, né copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione”.
La convenuta, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'eccezione di nullità svolta da controparte per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. in cui viene asserita la nullità del contratto di compravendita a rogito del
Notaio in data 31.05.2002, Rep. 119339, Racc. 23093 - in forza del quale è stato Persona_1 acquistato l'immobile oggetto della procedura esecutiva RGE 150/2013 -, e del contratto di mutuo stipulato in pari data con . Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (quest'ultima solo da parte del convenuto) le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e insistito nelle rispettive conclusioni.
***
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la notifica nel domicilio eletto e non alla parte personalmente.
Al riguardo, deve essere precisato che la notificazione dell'atto introduttivo può essere validamente compiuta nei confronti del legale costituitosi nella fase sommaria, salvo che il potere di rappresentare la parte in quella fase fosse stato espressamente limitato (cfr. Cass. 17913/2022; Cass. 7997/2015).
pagina 4 di 12 Nelle specie, la parte non ha limitato il potere di rappresentanza del legale, che tuttavia ha eletto domicilio presso il suo studio in Milano, via San Maurilio n. 3 e non presso lo studio dell'avv. Irene
Madeddu in Cagliari alla via Alghero 45, domiciliatario nel solo processo esecutivo R.es. 150/2013, presso cui si è perfezionata la notifica dell'atto di citazione in data 24.6.2016.
In ogni caso, deve ritenersi che la costituzione del convenuto in data 25.10.2016 abbia sanato i vizi della citazione ex art. 164 co. 3 c.p.c.
Nel merito, la prima questione da affrontare riguarda l'eccezione di nullità del contratto di mutuo derivata dall'asserita nullità del contratto di compravendita per l'omessa indicazione della licenza edilizia.
Tale eccezione è stata formulata per la prima volta nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., anziché nel ricorso depositato ex art. 615 co. 2 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Come noto, i commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c. disciplinano un sistema di preclusioni processuali poste a presidio del c.d. ordine pubblico processuale, inteso come l'interesse pubblicistico a “scongiurare deprecabili allungamenti dei tempi processuali”, sottratto al potere dispositivo delle parti (cfr. Cass. n.
19453/2005).
L'attore, mediante il deposito della prima memoria istruttoria, può esclusivamente “precisare o modificare” la domanda (c.d. emendatio libelli). È invece preclusa la possibilità di proporre nuove domande (c.d. mutatio, ad eccezione, ovviamente, di quelle che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto). Siffatto divieto è implicito nella norma espressa dall'art. 183 c.p.c. ed è inoltre imposto dalle esigenze del contraddittorio (cfr. giurisprudenza richiamata da ultimo in Cass. S.U. n. 12310 del 2015).
Proporre nuove domande significa allargare l'oggetto del processo mediante l'allegazione di nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero di nuovi fatti estintivi, modificativi o impeditivi del sorgere dello stesso: venendo aperti nuovi temi di indagine in fatto, e quindi di decisione, viene alterato il regolare svolgimento del processo ed il diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. n. 18513 del 2007; Cass. n. 1585 del 2015).
Ebbene, appare evidente, e ciò anche in conformità agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, che la domanda aggiuntiva formulata dagli opponenti soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. debba essere qualificata come domanda nuova e non già meramente modificativa di pagina 5 di 12 quella proposta in citazione e confermata nella memoria medesima (cfr. Cass., sez. III, 13.09.2019, n.
22865; Cass., S.U., 15.06.2015, n. 12310).
Tuttavia, è necessario accertare se nel caso di specie vi sia un'ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio.
Deve essere verificato se i singoli contratti de quibus sono stati concepiti e voluti dalle parti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, anche alla luce delle concrete previsioni contrattuali.
Al riguardo, è opportuno premettere che il titolo esecutivo azionato dal creditore è costituito dal contratto di mutuo fondiario del 31.05.2002 rep. 119340 racc. 23094 concluso tra la
[...]
, e “al fine di finanziare l'acquisto e le Parte_4 Parte_1 Parte_2 eventuali spese a esso connesse dell'immobile sito a Cagliari, loc. Medau Su Cramu […] censito al
Catasto dei Fabbricati al foglio 29 mappale numero 4”.
Come noto, il collegamento negoziale – espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322
c.c. – è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di atti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato agli altri, con la conseguenza che le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sull'altro.
Pertanto, i contratti, pur conservando una loro causa autonoma e una propria distinta individualità giuridica, sono legati funzionalmente, essendo finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (cfr. Cass. 10 luglio 2008 n. 18884; Cass.
1.10.2014 n. 20726; Cass, 6.7.2015 n.13888; Cass.
26.6.2019 n. 7148).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone un primo requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario, ed un secondo requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n.
5851).
pagina 6 di 12 Tanto premesso, nel caso di specie, tra i suddetti negozi sussiste certamente un collegamento negoziale poiché il contratto di finanziamento è stato concepito come, funzionalmente e teleologicamente, collegato alla compravendita.
Dalla documentazione versata in atti è emerso lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del bene oggetto della vendita, la qualità delle parti, atteso che gli odierni opponenti e erano al Parte_1 Parte_2 contempo parte mutuataria ed acquirente dell'immobile per cui è causa, la destinazione immediata della somma mutuata al venditore, tramite la stipula contestuale dei contratti di mutuo e compravendita, presso lo stesso notaio Dott. in data 31.5.2002 e recanti numeri di repertorio notarile Persona_1 consecutivi (rep. 119339 racc. 23093 e rep. 119340 racc. 23094), la concessione dell'ipoteca, a garanzia del mutuo, proprio sull'unità immobiliare oggetto di compravendita.
Tali circostanze, complessivamente considerate, rendono evidente che il contratto di mutuo concluso dalle parti era finalizzato all'acquisto dell'immobile pignorato.
Tuttavia, nella specie, deve escludersi la nullità della compravendita per l'omessa indicazione della concessione edilizia.
Costituisce principio consolidato quello per cui sono affetti da nullità, di carattere assoluto (quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse), tutti gli atti di trasferimento in cui difetti l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici,
l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire, così come quelli in cui sia carente l'allegazione della domanda in sanatoria, corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma dovuta per oblazione, senza che occorra invece interrogarsi sulla reale esistenza della stessa documentazione (cfr., ex plurimis, Cass. 05/09/2019 n.22168).
Come statuito dalla Corte di Cassazione “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. Cass.
S.U. sez. un., 22/03/2019, n. 8230).
Nel caso che ci occupa, il contratto di compravendita ha indicato espressamente che, sebbene l'immobile fosse stato edificato in assenza delle necessarie autorizzazioni, è stata presentata domanda in sanatoria in data 27.3.1986 prot. 7743/A ed è stata pagata la somma per oblazione in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 40 della L. n. 47 del 1985, dando pertanto conto della ricorrenza dei pagina 7 di 12 presupposti per la formazione del silenzio assenso (cfr. art. 4 del contratto di compravendita allegato alla memoria n. 1 di parte opponente).
Deve pertanto essere esclusa la nullità derivata del contratto di mutuo stante l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di compravendita.
Il motivo va pertanto rigettato.
Parimenti va rigettata anche la doglianza di parte opponente in ordine all'usurarietà del mutuo.
Preliminarmente occorre osservare, in termini generali, che la disciplina di riferimento è data dalla L.
108/1996 che, in un'ottica unitaria del fenomeno usurario, ha riscritto gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., prevedendo, per la configurabilità dell'usura pecuniaria ad interessi, il semplice superamento del tasso soglia, determinato in base a rilevazioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge stessa.
Il d.l. 394/2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, recante interpretazione autentica della L.
108/1996, ha stabilito, all'art. 1 co. 1 che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co.
2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 108/96, come modificata dall'art. 8, comma 5, lettera d), del
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 “il Ministro del tesoro, sentiti la CA d'AL e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
Il comma 4 dello stesso art. 2 prevede che “il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
Il divieto di pattuizioni usurarie si estende a tutti i tipi di interesse, sia corrispettivi che moratori, indipendentemente dalla loro classificazione (Cass., 27442/2018; Cass. n. 26946/2019).
pagina 8 di 12 Il giudizio di usurarietà deve essere, tuttavia, svolto separatamente per le due tipologie di interessi, poiché quelli corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto, mentre quelli moratori vengono in rilievo solo nella successiva ed eventuale fase patologica dello stesso (Cass. n. 7352/2022).
A tali conclusioni sono pervenute, con la pronuncia n. 19597/2020, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. […] L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Occorre puntualizzare che la sanzione prescritta dall'art. 1815, co. 2, c.c. colpisce solo la clausola che preveda la corresponsione di interessi usurari e non l'invalidità dell'intero contratto, con la conseguenza che il capitale non restituito resta dovuto, comprensivo degli interessi corrispettivi, se convenuti lecitamente ai sensi dell'art. 1224, co. 1, c.c. (Cass. n. 34437/2023).
Il debitore, dunque, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre, ex art. 2697 c.c., il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. pagina 9 di 12 Nel caso di specie, parte debitrice ha semplicemente dedotto che “il raffronto tra il TEG comprensivo di mora al 24,85 % […] supera di gran lunga il tasso soglia fissato all'8,34%, come indicato nell'allegato n. 2 della relazione della MIT SRL” e dalla lettura della relazione di parte emerge come sia stata effettuata una sommatoria di tutti gli interessi e degli ulteriori costi del finanziamento.
Ebbene, nella specie le previsioni contrattuali prevedono “per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di decorrenza del piano di ammortamento e per le prime due rata, il tasso di interesse convenzionale […] stabilito nella misura dello 0.357501%, pari a un dodicesimo del saggio di interesse annuo del 4,29%”. L'art. 4 prevede che “per ogni successiva rata, verrà applicato il tasso mensile pari ad un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso Euribor un mese divisore 365, rilevato dalla Federazioni CAria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,60 punti percentuali. Nel caso in cui tale parametro dovesse mancare, si farà riferimento ad analogo parametro di mercato monetario riferito alla divisa avente corso legale nella Repubblica ALna” (cfr. artt. 3 e 4 contratto di mutuo in atti).
L'art. 13 delle Condizioni Generali di mutuo stabilisce che “in caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere interessi di mora a favore della parte mutuante dal giorno della debenza. Il tasso degli interessi di mora sarà pari alla “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360” maggiorata di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti percentuali, in ragione d'anno. La “Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360” sarà quella relativa al mese di dicembre precedente per il primo trimestre solare dell'anno, al mese di marzo precedente per il secondo, al mese di giugno precedente per il terzo ed al mese di settembre per il quarto”.
Più precisamente, essendo stato il finanziamento erogato con contratto di mutuo, stipulato in data
31.05.2002, il tasso soglia usura, deve essere determinato ex art. 2, comma 4, della L. 108/1996, nella versione applicabile ratione temporis, aumentando della metà il tasso effettivo globale medio, rilevato con decreto del Ministero del Tesoro, per le operazioni analoghe a quelle oggetto di causa.
Pertanto, dopo aver applicato al tasso individuato con decreto del Ministero del Tesoro pari al 5,56%, in relazione ai mutui contratti nel periodo ricompreso tra il 01.04.2002 ed il 30.06.2002 la maggiorazione del 50%, prevista dall'art. 2, comma 4, della L. 108/1996, il tasso soglia antiusura deve essere determinato nel 8,34%.
pagina 10 di 12 Ne deriva, dunque, che i tassi di interesse, non potendosi applicare ai fini del calcolo dell'usura la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, al momento della sottoscrizione del contratto risultavano entrambi inferiore al TSU vigente all'epoca della pattuizione (cfr. pag. 5 della relazione di parte).
Non sono condivisibili nemmeno le conclusioni della parte opponente con riferimento alla indeterminatezza del tasso di interesse, poiché l'art. 117 TUB non richiede (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Inoltre, dalla disamina del contratto di mutuo e delle condizioni generali del contratto si evince chiaramente il capitale finanziato, il numero e la periodicità delle rate, il tasso nominale annuo.
prima ancora che infondata, è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione di CP_4
norma imperativa, nella specie usura soggettiva, ex art. 644 co. 3 c.p., non avendo gli opponenti specificamente allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di un effettivo stato di bisogno in cui versavano al momento della stipulazione del mutuo, l'approfittamento dello stato di bisogno da parte della banca, l'incidenza di tale circostanza sull'equilibrio contrattuale, non avendo nemmeno indicato quali sarebbero state le condizioni applicabili ove non vi fosse stato il presunto approfittamento.
Dall'assoluto difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 644 co. 3 c.p. deriva il rigetto del relativo motivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti e , tra loro in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di , delle spese del presente giudizio che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 14.103,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge.
pagina 11 di 12 Cagliari, 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 12 di 12