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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 751 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
codice fiscale nato Teramo (TE), il 28.02.1973 e CP_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Corso De Michetti
64, presso lo studio dell'Avv. Matteo FRANCIONI (cod. fisc. ) del C.F._2
Foro di Teramo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni di rito: fax
0861/253449 PEC . Email_1
RICORRENTE
Contro in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante p.t., Dott. con sede in Teramo alla Via M. Delfico, n. 73, Controparte_3
P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Cresta P.IVA_1
( ), numero di fax 0861.559054, PEC C.F._3 Email_2 [...]
in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_3 in Teramo alla Via Fonte Regina, n. 20, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale:
1 a) Accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo da 1/11/2015 – 31/08/2019 ha posto in essere in favore della società convenuta attività di lavoro ex art. 2094 c.c. – mansioni riportate in narrativa - inquadrabili nel 5° livello parametro B di cui al CCNL IS AS (Area Tecnico Amministrativa) ed essere pertanto inquadrato come impiegato, successivamente, nel periodo 01/09/2019– 31/12/2022 e comunque sino a oggi, ha posto in essere in favore della società convenuta attività di lavoro ex art. 2094 c.c. inquadrabili nel 5° livello parametro A di cui al CCNL applicato Area Tecnico Amministrativa, con diritto al riconoscimento del 5° livello del CCNL applicato Area Tecnico Amministrativa;
b) per l'effetto condannare la società in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore corrente in Teramo alla Via Melchiorre Delfico n. 73, a riconoscere al ricorrente il 5° livello parametro A del CCNL applicato e a corrispondere in favore del signor la somma di € 34.357,59 – euro CP_1 trentaquattromilatrecentocinquantasette//59 (o nella diversa misura che risulterà anche a seguito di CTU contabile e/o di giustizia) oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 01/11/2015 sino ad oggi o dalla diversa data che risulterà di giustizia, con adeguamento della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 5° livello parametro B e poi nel 5° livello parametro A di cui al CCNL applicato;
c) condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle ulteriori differenze retributive maturande, sul livello che sarà accertato. d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
Parte resistente: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente memoria. Con vittoria si spese ed onorari del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 6.5.2023 CP_1 dipendente della società dal 29.4.2010 come interinale e dal 1.7.2012 con contratto CP_2 di lavoro a tempo indeterminato, ha agito in giudizio rivendicando l'inquadramento superiore nel 5° livello parametro B di cui al CCNL IS AS (Area Tecnico
Amministrativa) e successivamente, nel periodo 01/09/2019– 31/12/2022, e comunque sino all'attualità, nel 5° livello parametro A, con condanna alle relative differenze retributive quantificate in € 34.357,59. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che al rapporto di lavoro del ricorrente risulti applicabile il D.lgs n. 175 del 2016, ha rivendicato le sole differenze retributive, previa declaratoria del diritto al superiore inquadramento. In via ulteriormente gravata, ha rivendicato il diritto ad ottenere l'inquadramento nel 4° livello di cui al CCNL IS AS Area Tecnico Amministrativa, con conseguente diritto alle relative differenze retributive.
A sostegno della domanda deduceva:
- Che la convenuta è una società per azioni a integrale Controparte_2 partecipazione pubblica, trasformata in società in house, giusta delibera del Consiglio
2 comunale di Teramo n. 15 del 26.3.2021, ex artt. 5 e 192 D.lgs 50/2016 e artt. 4 e 16 del D.lgs 175/2016 che si occupa di: “Raccolta generalizzata e differenziata di rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito” curando per il Comune di Teramo anche il servizio cimiteriale;
- Di lavorare alle dipendenze di dal 29.04.2010 come interinale e dal CP_2
01.07.2012, con contratto a tempo indeterminato, formalmente inquadrato al livello 2 parametro B, CCNL Igiene Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali;
- Che dal 03/07/2014 è stato inquadrato al livello 3 parametro B, CCNL Igiene
Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali e, dal novembre 2015 ha svolto le mansioni da impiegato;
- Che dal 01/11/2015 al 31/12/2022 (cioè fino alla data di redazione del ricorso) ha sempre lavorato con la qualifica di operaio 3 livello parametro B, transitato poi a novembre 2020 nel Parametro A;
- Che dal 2015 è stato assegnato all'ufficio tecnico (ufficio pesa) conseguendo i seguenti attestati: a) addetto alla squadra di intervento per la sorveglianza radiometrica;
b) lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, c) accertatore ambientale;
d) formazione per l'utilizzo della piattaforma telematica degli acquisti della e) addetto al primo soccorso;
CP_2
f) prevenzione incendi e gestione delle emergenze rischio medio e specifica assegnazione all'incarico di Preposto;
g) corso movimentazione merci pericolose
ADR; h) addetto misurazione temperatura emergenza Covid-19;
- Che dal novembre 2015 ha disimpegnato con continuità, oltre alle mansioni inerenti a quella di “addetto alla pesa e al centro di raccolta” -, anche mansioni da impiegato tecnico (pur essendo inquadrato ancora come “autista”), quali: a) elaborazione dati e fatturazione dal novembre 2015 ad oggi (cfr. tra le altre, corrispondenza mail scambiata con la collega inquadrata al 6° livello del CCNL di categoria e Testimone_1 che si occupava anch'essa della fatturazione e di altri servizi); b) predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti (cfr. atto di nomina del 2016: doc. n. 6 fas. ric.) unitamente al collega;
c) annotazione e tenuta dei registri carico e Testimone_2 scarico dall'anno 2017, unitamente ai colleghi (inquadrato al 4° Testimone_2 livello) e al collega (inquadrato al 5° livello); d)monitoraggio del livello Testimone_3 di gasolio nelle cisterne effettuando al riscontro della soglia minima le richieste di approvvigionamento (cfr. nota prot. n. 9669 del 10/05/2016) unitamente al collega
3 e) dell'organizzazione della logistica del centro di trasferenza;
f) Testimone_3 richieste acquisti beni;
- Che gli incarichi di fatto sono stati assegnati di volta in volta al ricorrente, in ordine di tempo, dapprima dall'Ing. e, successivamente, dall'Ing. Persona_1 Per_2
di concerto con l'Amministratore delegato dell'epoca, il Dott. Avv. Luca
[...]
Ranalli per la riconosciuta professionalità ed esperienza del ricorrente in detto particolare settore;
- Che all'epoca dei fatti di causa l'organico assegnato al servizio “ufficio pesa e/o tecnico” era composto, oltre al ricorrente, dai seguenti lavoratori tutti inquadrati nella categoria impiegatizia e cioè: - inquadrato al V° livello del CCNL Testimone_3 applicato;
- inquadrato al V° livello del CCNL applicato;
- CP_4 Tes_2
inquadrato al IV° livello del CCNL applicato;
[...]
- Che a far data dal 2 novembre 2015 il ricorrente è stato adibito all'Ufficio Tecnico sito in Carapollo ove ha sostituito l'impiegato tecnico nello svolgimento CP_4 delle mansioni riguardanti la fatturazione (cfr. disposizione di servizio del 28/10/2015 riguardante il dipendente doc. n. 10 fas. ric.), con la precisazione che il era CP_4 CP_4 inquadrato al V° livello del CCNL applicato;
- Che dall'anno 2022 la società resistente non ha convocato il per il rinnovo della CP_1
Carta di qualificazione del conducente (CQC), al pari degli altri autisti;
- Che con pec pec del 27.02.2023, ha rivendicato il diritto al superiore inquadramento contrattuale e alle conseguenti differenze retributive da parametrarsi nel superiore livello 5 parametro B di cui al CCNL a far data dal settembre 2015 sino all'ottobre
2019 e al livello 5 parametro A dal 01/09/2019 ad oggi.
In punto di diritto, dopo aver indicato le declaratorie professionali di riferimento, ha ritenuto che le mansioni svolte presso l'ufficio tecnico non fossero riconducibili alla categoria operaia di autista a cui era inquadrato, rientrando, di converso, in mansioni di natura impiegatizia, tanto che in sede di visita medica per l'idoneità al lavoro era stato ritenuto idoneo alla mansione di “impiegato tecnico”. Assumeva che le mansioni svolte, quanto alla professionalità acquisita, non risultavano comparabili con le statuizioni della declaratoria per il livello 3 dell'Area spazzamento raccolta e attività ambientali, essendo, di converso, riconducibili al 5° livello dell'Area tecnico amministrativa, atteso che lo stesso sin dal novembre 2015 si occupava della elaborazione dati e della fatturazione, predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti, annotazione e tenuta dei registri carico e scarico dall'anno 2017, monitoraggio del livello di gasolio nelle cisterne effettuando al riscontro della
4 soglia minima le richieste di approvvigionamento, organizzazione della logistica del centro di referenza.
A fronte dello svolgimento di mansioni superiori in maniera continuativa ed in assenza di ragioni sostitutive, essendo decorso il periodo di sei mesi, riteneva perfezionato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento del superiore livello contrattuale, deducendo che la natura in house della società resistente non determinasse l'applicazione dell'articolo 52 del D.lgs nl 165 del 2001 e ciò, sia perché la maturazione del diritto all'inquadramento superiore si sarebbe perfezionato prima della trasformazione in house della società, e sia perché una parte dell'orientamento giurisprudenziale non lo riteneva estendibile alle ipotesi di inquadramento superiore. In via prudenziale, nel caso di riconosciuta applicabilità dell'articolo 52 D.lgs n.
165 del 2001 rivendicava le sole differenze retributive a titolo di mansioni superiori.
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il Controparte_2 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, riteneva che il ricorrente non avesse sufficientemente dedotto ed allegato i margini di autonomia e di responsabilità concretamente esercitati, tali da legittimare l'inquadramento superiore, sottolineando, in punto di diritto, come fosse consentito al datore di lavoro, assegnare il lavoratore a differenti aree operative funzionali nell'ambito del proprio inquadramento professionale, ai sensi del contratto collettivo di categoria, senza che ciò comportasse un inquadramento al livello superiore. Ritenuta la insussistenza dei presupposti per il 5° livello di inquadramento preteso, assumeva che rispetto al 4° livello richiesto in via subordinata, il ricorrente non aveva provveduto alla indicazione della relativa declaratoria professionale. Ad ogni modo, riteneva che le mansioni svolte dal ricorrente di addetto alla dei rifiuti presso gli appositi impianti era inquadrato sempre e soltanto nella categoria di operaio, con previsione di due diversi livelli professionali, seconda che, oltre alla pesatura dei mezzi, svolgesse attività di verifica della tipologia del rifiuto immesso nell'impianto e altre operazioni connesse (III° livello), come per il caso del ricorrente, ovvero svolgesse anche attività di registrazione di carico e scarico (IV° livello), quest'ultima, specificamente delegata dal datore di lavoro ad altro dipendente.
Aggiungeva che non vi era alcuna necessità assegnare al mansioni relative alla CP_1 posizione professionale rivendicata, poiché all'interno dell'articolazione aziendale del centro di raccolta dei rifiuti erano addette altre risorse in possesso della qualifica di impiegato sia di
V° che di IV° livello che svolgevano altre attività ed avevano differenti competenze e responsabilità.
5 Ad ogni modo eccepiva l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs n. 165 del 2001 con la conseguenza che, anche in ipotesi di svolgimento di mansioni non rispondenti alla qualifica di appartenenza, il lavoratore non poteva vantare alcun diritto al superiore inquadramento.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, veniva formulata dal Giudice una proposta conciliativa di € 15.000 che veniva riscontrata positivamente dal solo resistente, sicché, stante l'esito negativo della conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per discussione con termine per note. In tale udienza, per completezza istruttoria, veniva invitata la parte ricorrente (ed anche la parte resistente se avente interesse) a depositare un conteggio alternativo parametrato al 4° livello di inquadramento, ritenendo processualmente gravosa una
CTU contabile. La causa veniva, dunque, da ultimo rinviata al 17.12.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno richiamato sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. Le questioni giuridiche che vengono in rilievo nella presente controversia sono duplici, in rapporto di pregiudizialità tra loro.
Il primo aspetto da analizzare riguarda la sussistenza o meno del diritto rivendicato dal ricorrente ad ottenere l'inquadramento superiore.
Nel caso di accertamento positivo, viene in rilievo il secondo aspetto, relativo alla disciplina applicabile, atteso che, trattandosi di rapporto di lavoro ancora in essere con una società in house, le parti controvertono sull'applicabilità o meno della disciplina in materia di pubblico impiego, e nello specifico la disciplina di cui all'articolo 52 del D.lgs n. 165 del
2001.
Stante le diversità dei temi di indagine gli stessi saranno trattati separatamente.
Mansioni superiori
3. Il ricorrente lamenta che, pur essendo ancora inquadrato come autista di camion dei rifiuti, di cui al 3° livello parametro B del CCNL Igiene Ambientale, a partire dalla sua assegnazione all'ufficio tecnico (ufficio pesa), ovvero dal 1.11.2015, abbia svolto mansioni di impiegato di 5° livello, occupandosi di elaborazione dei dati, della predisposizione dei
6 formulari e dell'identificazione dei rifiuti, annotazione e tenuta dei registri carico e scarico, oltre che della fatturazione, disimpegnando le medesime mansioni svolte dai colleghi di tale livello.
Di converso, la ritiene che, a prescindere dalla Controparte_2 qualifica assegnata, le mansioni svolte dal ricorrente sarebbero comunque compatibili con il livello di inquadramento assegnato, rientrando le attività di pesa dei rifiuti in mansioni proprie della categoria operaria di cui al 3° livello dell'Area Impianti.
Tanto premesso, prima di passare ad analizzare la congruità o meno del livello di inquadramento assegnato al ricorrente, è opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
In punto di diritto, è noto che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
L'articolo 2103 c.c. nella versione successiva alla modifica di cui al D.lgs n. 81 del
2015, prevede quanto segue:
“[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
7 [II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario é nullo.”
In tema di demansionamento o di mansioni superiori, la riforma dell'art. 2103 c.c. affida sostanzialmente alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti di esigibilità della prestazione del lavoratore e, di converso, del potere del datore di lavoro di mutare l'oggetto della prestazione: ed invero, nell'ambito della medesima categoria legale (v. art. 2095 c.c. che suddivide i lavoratori subordinati in operai, impiegati, quadri e dirigenti), il datore di lavoro, in forza della nuova norma, può assegnare il lavoratore a qualsivoglia mansione riconducibile, secondo le declaratorie della contrattazione collettiva, al medesimo livello di inquadramento ovvero a quelle appartenenti al livello di inquadramento inferiore laddove ricorra l'ipotesi di riorganizzazione di cui al secondo comma della disposizione.
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità
8 delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale". L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti.
Ciò significa che, qualora il ccnl invece non preveda più livelli professionali, ma si limiti solo a prevedere diversi livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, il potere in esame sarà ugualmente esercitabile, a condizione (ovviamente) che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.
Ai fini del necessario giudizio comparativo fra le presunte mansioni svolte ed i corrispondenti possibili livelli di inquadramento (nel caso di specie si controverte anche di diversa categoria di inquadramento), è allora opportuno premettere un esame delle correlative declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Ciò posto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il C.C.N.L. Fise
AS, non essendo la sua applicazione in contestazione, rilevando specificatamene nel caso di specie il capitolo IV dedicato all'inquadramento professionale.
L'articolo 15 prevede che il personale dipendente è inquadrato per Aree operativo- funzionali articolato, complessivamente, in 10 livelli professionali. Ogni livello indica la qualificazione professionale dei lavoratori in esso inquadrati, a prescindere dalla posizione parametrale attribuita individualmente.
Le Aree operativo- funzionali previste sono cinque: • Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
• Area conduzione;
• Area tecnica e amministrativa, • Area impianti e laboratori;
• Area officine e servizi generali.
I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le singole
Aree di appartenenza.
Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale, decorsi cinque anni di servizio.
Il comma 16 dell'articolo 15 precisa che nell'ambito del sistema di classificazione, le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e di pari categoria legale,
9 anche relative ad aree operativo-funzionali diversi, si considerano equivalenti a tutti gli effetti di legge, con l'ulteriore aggiunta che l'espletamento di più mansioni dello stesso valore riconducibili allo stesso livello professionale non dà diritto all'inquadramento nel livello superiore.
Tale ultima disposizione vuole significare che mansioni svolte in aree operative-funzionali diverse sono considerate equivalenti, purchè inquadrate nello stesso livello professionale e nella stessa categoria legale.
3.1. Ebbene, il ricorrente risulta formalmente inquadrato come operaio autista di 3° livello dell'Area spazzamento raccolta.
In tale area operativo funzionale appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria A o B.
L'area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
Al 3° livello professionale rientrano i lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera; - operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc.
All'area operativa impianti e laboratori, evocata dal resistente, appartiene il personale che
è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non,
10 anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione CDR;
piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc
Al 3° livello di inquadramento rientrano, nella qualifica operaia, gli operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi: - carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.; - operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione;
- operaio addetto ai lavori di posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e relative opere meccaniche e murarie su reti e misuratori di distribuzione;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
- operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore;
ecc.
Al 4° livello, rientrano gli operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
In via esemplificativa vi rientra l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui
11 al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore.
All'area operativa funzionale tecnica ed amministrativa appartiene, invece, il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
Al 3° livello professionale appartengono i lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi/modelli usuali, provvede allo smistamento e all'archiviazione documenti, compila prospetti e tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni.
Al 4° livello appartiene il lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.).
Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc. - operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc. - addetto allo
12 sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc
Al 5° livello, invece, appartengono i lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi: - lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard.
Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni.
Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità
e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste;
analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina
e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali rileva, in primo luogo, la distinzione delle varie aree operativo funzionali, e poi, all'interno di ciascuna area operativa, la diversa natura e professionalità dei diversi livelli di inquadramento in questione.
Ciò che, però, viene subito in rilievo è che la qualifica di formale appartenenza del ricorrente (autista area spazzamento) non appare corretta, non essendo più lo stesso pacificamente assegnato all'espletamento delle mansioni di autista.
Essendo inconfutabile che il ricorrente, sin dal novembre 2015, non è più assegnato all'area area operativo funzionale dello spazzamento raccolta, è necessario verificare in quale
13 livello di inquadramento siano riconducibili le mansioni dallo stesso espletate sin dalla disposizione di servizio del 28.10.2015.
A tal fine rilevano, in primo luogo, le risultanze evincibili dalla documentazione in atti.
Con disposizione di servizio del 28.10.2015 la società resistente disponeva l'assegnazione del ricorrente presso l'ufficio pesa (controllo flusso rifiuti) in C.da Carapollo, per lo svolgimento di mansioni non meglio specificate (essendo genericamente indicato che avrebbe svolto mansioni compatibili con il livello di inquadramento), alle dirette dipendenze di
. Persona_3
Con successiva disposizione di servizio del 27.9.2016 veniva confermata l'assegnazione del ricorrente presso l'ufficio pesa, insieme a , e Controparte_5 CP_6 [...]
quest'ultimo dedicando almeno due ore giornaliere alla gestione dei registri e CP_4 formulari di identificazione rifiuti.
Con provvedimento del 15.12.2016 l'ing. delegava al ricorrente e al collega Per_1 [...]
la sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, come previsti Testimone_2 dall'articolo 193 del D.lgs n. 152 del 2006, in ragione delle competenze professionali e tecniche possedute dagli stessi.
Risulta, inoltre, sintomatico evidenziare che a seguito di visita medica di idoneità del
3.11.2015, il ricorrente risultava idoneo alla mansione di “impiegato tecnico”, così evidenziandosi formalmente la qualifica delle mansioni per le quali era richiesto l'accertamento di idoneità medica.
Quanto, invece, alle risultanze della prova testimoniale, dalle stesse sono emerse una serie di circostanze di particolare rilievo ai fini del presente giudizio.
È, infatti, primo di tutto emerso che all'interno dell'ufficio pesa della
[...]
è addetto solo personale con inquadramento impiegatizio, appartenendo, tale Controparte_2 ufficio all'area tecnica. Più in particolare, la teste , referente ufficio Testimone_4 gestione ambientale dal 2012, ha precisato: “L'addetto alla pesa è un termine atecnico, in realtà è un impiegato tecnico che si occupa della gestione ambientale”.
E' stato, inoltre, confermato che i colleghi di lavoro del ricorrente, addetti all'ufficio pesa, sono tutti inquadrati nella categoria impiegatizia, e nello specifico al 5° livello Testimone_3
(non più all'ufficio pesa), mentre al 4° livello, quest'ultimo assegnato Testimone_2 alle stesse mansioni del CP_1
14 In ordine al contenuto ed alla natura delle effettive mansioni disimpegnate dal ricorrente, risultano particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dai testi , Persona_2 responsabile ufficio tecnico e CED (e dunque con una conoscenza diretta e completa dei fatti di causa), e , collega di lavoro del ricorrente, come corroborate Testimone_2 anche dalla teste . Testimone_4
Il responsabile ha, in particolare, dichiarato quanto segue: Persona_2
“Conosco il ricorrente perché lavora per la da sicuramente prima del Controparte_2
2015 come addetto all'ufficio pese che sarebbe l'ufficio che si occupa della movimentazione dei rifiuti e degli adempimenti connessi, il suo luogo di lavoro è un ufficio sito in Contrada
Carapollo in Teramo.”
Il teste ha poi confermato che il ricorrente dal novembre 2015 ha svolto con continuità le mansioni di impiegato ed è stato adibito all'ufficio tecnico, dichiarando quanto segue: “è vero perché l'ufficio pesa è uno degli uffici afferenti all'ufficio tecnico e confermo che svolge mansioni impiegatizie. Che io sappia il ricorrente è inquadrato come impiegato tecnico, o meglio ha la idoneità come impiegato tecnico. Sono superiore gerarchico di ma non il CP_1 diretto perché c'è una figura intermedia tra me e il che è il coordinatore dell'ufficio, CP_1 che oggi si chiama dott.ssa ” Testimone_4
Adr: “Preciso che il ricorrente ha idoneità alla mansione come impiegato tecnico. Io non ho accesso alle sue buste paga ai fini dell'inquadramento. Credo che sia stato assunto come operatore ecologico, poi è stato assegnato all'ufficio tecnico che io ricordi dal 2015.
All'epoca fu assegnato all'ufficio pesa dal Direttore Stirpe. Che io sappia l'inquadramento non è stato cambiato rispetto a quella disposizione. Avendo io accesso ai giudizi di idoneità sul lavoro, ho potuto verificare che il giudizio di idoneità veniva espresso sulla mansione di impiegato tecnico e di operatore. L'ufficio pesa ha solo risorse impiegatizie nella nostra realtà aziendale, non ci sono figure operative anche se ci sono anche altri lavoratori addetti all'ufficio pesa che hanno inquadramento formale come operaio così come il ricorrente. Al tempo del trasferimento ed anche successivamente parlai più volte con il direttore e Per_1 anche con l'amministratore delegato (avv. Luca Ranalli) rappresentando che c'era un'anomalia rispetto all'assegnazione all'ufficio di personale con qualifica di operatore ecologico e mi fu detto che si sarebbe provveduto a sistemare la cosa.”
Il testa ha, inoltre, affermato che il ricorrente, dal novembre 2015, ha disimpegnato con continuità – oltre alle mansioni inerenti a quella di “addetto alla pesa e al centro di raccolta” -,
15 mansioni da impiegato tecnico (pur essendo inquadrato ancora come “autista”), nello specifico:
a) elaborazione dati e fatturazione dal novembre 2015 ad oggi: “Si è vero con una precisazione nel senso che l'attività di fatturazione vera e propria è stata volta fino all'entrata in vigore della fatturazione elettronica, successivamente il ricorrente si è occupato della realizzazione della fattura pro forma mentre l'invio è curato dall'ufficio amministrativo.
Stiamo parlando dei servizi remunerati che si svolgono a Carapollo, nella sede, perché non tutti i servizi si svolgono lì.”
b) predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti;
“è vero, tutti gli impiegati dell'ufficio pesa fanno questo;
si tratta di attività impiegatizia e viene svolta tutt'ora. Si tratta di uno degli adempimenti principali della movimentazione dei rifiuti. Il modello è standard però tutti gli addetti all'ufficio pesa si occupano della compilazione dei formulari che varia a seconda del tipo di movimentazione che stanno gestendo”
c) annotazione e tenuta dei registri carico e scarico dall'anno 2017, unitamente ai colleghi
(inquadrato al 4° livello) e al collega (inquadrato al 5° Testimone_2 Testimone_3 livello); “Confermo anche se non è più in forza all'ufficio tecnico. Confermo Testimone_3 che è inquadrato al quarto livello e al quinto livello. Oggi Testimone_2 Tes_3
svolge le medesime mansioni del ricorrente”. Testimone_2
Il teste ha, invece, escluso che il ricorrente si occupasse dell'organizzazione della logistica del centro di trasferenza, precisando che la mansione principale del era “quella della CP_1 gestione della documentazione della gestione ambientale, in particolare della tracciabilità dei rifiuti. L'attività si svolge con l'utilizzo di un pc.”
Valga, anche, richiamare quanto dichiarato dal teste in ordine alla continuità delle mansioni svolte, che nel corso del tempo si sono progressivamente accresciute: “L'ufficio pesa è articolato su due turni e bisogna garantire l'attività. È stato l'Ing. ad assegnare Per_1 il ricorrente all'ufficio pesa nel 2015, e da quel momento l'attività e le mansioni non sono mai cambiate ed anzi sono accresciute e quindi l'assegnazione del ricorrente e quindi la ritrattazione dell'assegnazione del ricorrente non poteva avvenire. Aggiungo anche che tutta la filiera gerarchica dell'azienda era a conoscenza della situazione dell'ufficio pesa e del fatto che l'ufficio pesa svolgeva quelle attività con il personale assegnato con quella turnazione. L'avv. Ranalli era a conoscenza della situazione e disse che avrebbe meglio risolto la cosa. Sono a conoscenza del fatto che il CCNL prevede che il lavoratore addetto all'ufficio pesa che si occupa del formulario di identificazione di rifiuti è inquadrato come
16 operaio di terzo livello, però non è l'unica attività che viene svolta ed infatti ci sono anche i registri di carico e scarico che comunque veniva concretamente svolta dal ricorrente, atteso che doveva essere svolta entro 48 ore anche nei giorni festivi.”
Il testimone ha anche offerto la rappresentazione dell'ufficio pesa all'epoca della sua deposizione (17 aprile 2024) affermando quanto segue: “L'ufficio attualmente è composto dal ricorrente da che svolgono le stesse mansioni poi c'è che Tes_2 Tes_2 Persona_4 svolge mansioni meno legate alle verifiche e al controllo. L'ufficio pesa è gestito su due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, nei due turni deve essere garantita la stessa operatività dell'ufficio e nei periodi di più affollamento la terza persona viene sovrapposta all'operatore del turno, questo salvo malattia e assenza per altri motivi”
E' stata, altresì, precisata la natura dell'attività relativa alla compilazione dei formulari, che a dispetto di quanto assunto dalla parte resistente richiede una certa esperienza e professionalità, nella parte in cui il teste ha dichiarato: “il formulario può essere precompilato solo in parte mentre sui pesi e le tipologie di rifiuti devono essere fatte delle annotazioni. Non solo rispetto al peso ma anche alla tipologia di rifiuto, ad esempio se è un rifiuto pericoloso o meno e questa attività richiede una preparazione, una formazione specifica perché la scelta tra le varie voci richiede una valutazione e se non si individua la voce corretta si sbaglia.
Una volta commesso l'errore la correzione è complessa ed aggiungo anche che la correttezza della compilazione del formulario viene effettuata dal superiore. Aggiungo anche che vista la mole di lavoro e la velocità il controllo non può essere su ogni movimento ma viene effettuato
a campione o sulle reportistiche”, con la precisazione che il centro di raccolta dei rifiuti sito in C. da Carapollo è un ufficio diverso dall'ufficio pesa che rientra, invece, nell'area tecnica di responsabilità del teste.
Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha invece dichiarato: Testimone_2
- “Lavoro per la dal 2007/2008 come addetto all'ufficio tecnico, nella busta paga CP_2 sono inquadrato come impiegato livello IV A. Lavoro nello stesso ufficio del ricorrente da circa una decina di anni”;
- “Si è vero, sia io che il ricorrente svolgiamo le stesse mansioni e in più il ricorrente fa la fatturazione che io facevo prima di lui.”
- Il ricorrente, dal novembre 2015 ad oggi ha disimpegnato con continuità – oltre alle mansioni inerenti a quella di “addetto alla pesa e al centro di raccolta” -, mansioni da impiegato tecnico (pur essendo inquadrato ancora come “autista”), nello specifico:
17 a) elaborazione dati e fatturazione dal novembre 2015 ad oggi: “Si è vero, in particolare le fatture vengono elaborate dal nostro ufficio, inviate in amministrazione che poi le emette. Le fatture vengono elaborate da noi e poi vengono inviate all'ufficio amministrativo.”
b) predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti; “Si è vero, non si tratta di una attività precompilata. L'iter è questo: il mezzo arriva con la raccolta dei rifiuti del giorno, esce un tagliandino che viene registrato manualmente nel gestionale, poi vengono elaborati i formulari per consentire al rifiuto di uscire dalla piattaforma. Nel formulario sono indicati: produttore, trasportatore, il destinatario del rifiuto, il tipo di rifiuto e tutte le caratteristiche di pericolosità o meno del rifiuto e queste indicazioni le deve fare l'addetto, e nello specifico sia io che il ricorrente.”
c) annotazione e tenuta dei registri carico e scarico dall'anno 2017, unitamente ai colleghi (inquadrato al 4° livello) e al collega Testimone_2 Testimone_3
(inquadrato al 5° livello); “si è vero, non c'è più almeno da 5/6 anni” Tes_3
d)monitoraggio del livello di gasolio nelle cisterne effettuando al riscontro della soglia minima le richieste di approvvigionamento;
“Si è vero”;
- “Si è vero, il è venuto per sostituire e sin dal suo ingresso, oltre alla CP_1 CP_4 fatturazione, si è occupato di tutte le attività inerenti la pesa, iniziando a step a fare tutte le attività fino ad essere autonomo. Le mansioni del ricorrente erano le stesse di quelle di ma anche le stesse che svolgo io, come detto, prima dell'arrivo del CP_4 ricorrente le fatture le facevo io mentre con il suo arrivo se ne è occupato lui, insieme alle restanti attività inerenti l'ufficio pesa.”
- “stesse che svolgo io, come detto, prima dell'arrivo del ricorrente le fatture le facevo io mentre con il suo arrivo se ne è occupato lui, insieme alle restanti attività inerenti
l'ufficio pesa.”
- “Come già precisato, io e il ricorrente svolgevamo e svolgiamo tutt'ora le stesse mansioni.”
A conferma di quanto dichiarato dai suddetti testimoni valga richiamare quanto affermato dalla teste , la quale ha confermato che il ricorrente si occupava di Testimone_4 elaborazione di formulari, registri di carico e scarico, vari adempimenti ambientali, fatturazione attiva e passiva, con le seguenti precisazioni:
18 - “l'attività è normata dal testo univo ambientale n. 152, l'elaborazione del formulario consiste nel compilarlo con dati del produttore, trasportatore, destinatario, anche con le relative autorizzazioni sia al produttore, trasportatore destinatario, inserire il tipo di operazione dello specifico impianto di destino, legato all'autorizzazione dell'impianto.
E poi altri dati come tarda del veicolo, ora e data, il nome del trasportatore”;
- “Il nostro ufficio si occupa della fatturazione utilizzando un gestionale apposito, e lo fa tuttora, abbiamo effettuato una implementazione del gestionale che si occupa della gestione dei rifiuti ed all'interno di questo gestionale c''è un'area apposita che si occupa della fatturazione. La fattura elettronica non viene emessa dal nostro ufficio.
Precedentemente la fatturazione veniva fatta dall'ufficio gestione ambientale, tanto è vero che le fatture venivano inviate direttamente al protocollo aziendale, adesso non ricordo quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica, da quel momento
l'ufficio predispone la fattura in base al gestionale interno che viene poi inviata all'ufficio amministrativo per l'emissione della fattura elettronica. I dati della fattura vengono elaborati dall'ufficio gestione ambientale, l'ufficio amministrativo si limita ad emettere la fattura elettronica sulla base di quella da noi elaborata con il gestionale dell'ufficio. Di questa attività di fatturazione se ne occupa il ricorrente.”
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , pur affermando lo stesso di Persona_3 essere stato coordinatore dell'ufficio pesa, è risultato che il medesimo prestava attività lavorativa solo nell'orario mattutino, e quindi, non nello stesso arco orario di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente, così da non poter offrire validi elementi di riscontro circa la natura effettiva delle mansioni disimpegnate dal CP_1
Di converso, i testi sopra indicati ( responsabile ufficio tecnico, Persona_2 [...]
superiore gerarchico del ricorrente e , collega di lavoro) Tes_4 Testimone_2 hanno riferito in ordine alle mansioni svolte dal in base ad una conoscenza diretta, CP_1 completa ed esaustiva dei fatti narrati, offrendo univoci elementi di riscontro utili ai fini del decidere.
Ebbene, alla luce delle univoche dichiarazioni orali rese dai testi maggiormente attendibili, proprio per la posizione lavorativa dagli stessi ricoperta, in rapporto alla conoscenza dei fatti di causa, è emerso che il ricorrente si è occupato, e si occupa tuttora, della elaborazione dei dati, della fatturazione, della predisposizione dei formulari, dell'identificazione dei rifiuti, dell'annotazione e tenuta dei registri carico e scarico, prestando un'attività che può ritenersi certamente di natura impiegatizia, proprio come quella svolta dal suo collega , Tes_2
19 inquadrato come impiegato al 4° livello (diversa, invece, la posizione di altro dipendente, tale
, che a dire dal teste non svolge attività legata al controllo ed alla Persona_4 Per_2 verifica).
Non si tratta, dunque, di un'attività limitata alla mera pesatura, come avviene per il lavoratore addetto al 3° livello dell'area funzionale impianti, ma si tratta di un'attività più complessa, di natura impiegatizia, che ingloba sia la parte inerente alla pesatura, sia quella afferente ai formulari, con correlata annotazione nei relativi registri, e sia ancora quella della fatturazione che poi viene trasmessa agli uffici amministrativi, per l'elaborazione della fattura elettronica. Non è, peraltro, un caso che tutti i colleghi di lavoro del ricorrente, operanti nel medesimo ufficio e svolgenti le stesse mansioni, siano inquadrati nella categoria impiegatizia.
La pluralità delle mansioni svolte dal ricorrente e la loro natura tecnica (predisposizione formulari, registrazione carico/scarico, fatturazione, e quindi non solo pesatura), così come emerso dall'istruttoria orale, insieme al fatto che il collega di lavoro del ricorrente, svolgente le sue identiche funzioni, sia inquadrato come impiegato di 4° livello, fanno ritenere dimostrato che le mansioni svolte dal siano riconducibili alla categoria impiegatizia, e CP_1 quindi all'area operativo funzionale tecnica del CCNL, atteso che le mansioni previste dal 4° livello dell'area funzionale impianti afferiscono a solo alcune di quelle svolte dal ricorrente.
Peraltro, anche ammettendo che l'area operativo funzionale di riferimento di cui al CCNL sia quella riferita agli impianti, le mansioni del ricorrente dovrebbero essere ricondotte quantomeno al 4° livello di inquadramento (come operaio) e mai al 3° livello.
Ad ogni modo, come sopra esposto, l'inquadramento al 4° livello (categoria operaio) dell'area funzionale impianti, non appare conforme alle mansioni svolte dal ricorrente, proprio perché, oltre alle attività inerenti alla pesatura ed al registro carico/scarico, il è CP_1 stato assegnato all'espletamento di ulteriori attività, quali l'elaborazione dei formulari o la fatturazione, con correlata responsabilità di verifica e controllo, riconducibili alla categoria di impiegato di concetto.
Appare, peraltro, sintomatico che l'organico assegnato al servizio “ufficio pesa e/o tecnico” era ed è composto, oltre che dal ricorrente, dai lavoratori tutti inquadrati nella categoria impiegatizia.
A ciò si aggiunge un dato oggettivo inconfutabile, rappresentato dal certificato di idoneità lavorativa redatto nei confronti del ricorrente, nel novembre 2015, che è stato redatto ed
20 espletato proprio in relazione al profilo di “impiegato tecnico”, e non in relazione ad un profilo di operaio.
Tali considerazioni, valutate congiuntamente, portano a ritenere che il ricorrente, sin dal
2.11.2015, abbia svolto mansioni di natura impiegatizia, in alcun modo inquadrabili nel 3° livello, sia dell'area operativo funzionale spazzamento, sia dell'area impianto.
Considerata la natura delle mansioni svolte si ritiene che il livello di inquadramento più conforme e coerente, anche rispetto alla struttura organizzativa dell'ufficio pesa a cui era ed è addetto il ricorrente, sia da individuare nel 4° livello di inquadramento dell'area funzionale tecnica amministrativa, anche se le esemplificazioni ivi indicate non siano perfettamente coincidenti con la tipologia di attività svolta dal CP_1
Non si ritiene, infatti, che le mansioni disimpegnate dal ricorrente siano riconducibili al 5° livello di inquadramento, in cui, anche esaminando i profili esemplificativi, vi appartiene personale con funzioni di coordinamento, nonché lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative, caratteristiche di elevata professionalità, che non sono state adeguatamente confermate nel caso di specie.
Nella fattispecie concreta, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si ritiene che il sia stato assegnato a svolgere mansioni proprie del lavoratore d'ordine che, con CP_1 specifica collaborazione, svolge attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Le caratteristiche declinate per il lavoratore di 4° livello sono tutte quelle che sono state riscontrate nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, nella sua attività di elaborazione dei formulari, di compilazione dei registri carico e scarico, e nell'attività di fatturazione, ha espletato mansioni di impiegato tecnico che si occupa di gestione ambientale, e dunque, ha svolto attività di carattere tecnico, di particolare rilievo, in considerazione della tipologia di attività svolta, richiedenti una necessaria professionalità e conoscenze teorico-pratiche comunque acquisite.
In definitiva sintesi, si ritiene che il ricorrente, nel periodo dal 01/11/2015 – 31/08/2019 ha posto in essere in favore della società convenuta mansioni riconducibili al 4° livello al Area
Tecnico Amministrativa di cui al CCNL IS AS (parametro B e dopo 5 anni
21 parametro A), con conseguente diritto al relativo inquadrato ed alle relative differenze retributive, quale differenza tra l'importo corrisposto con l'inquadramento inferiore ed i crediti maturati in relazione alla qualifica superiore rispetto a tutti gli istituti previsti dal
CCNL e riconosciuti dall'azienda.
Quanto al diritto all'inquadramento superiore, l'articolo 16 del CCNL prevede che qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, per lo svolgimento delle mansioni per 120 giorni consecutivi, ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni di calendario.
Nel caso di specie lo svolgimento di mansioni superiori è avvenuto per un tempo certamente superiore ai 120 giorni, e quindi il diritto del ricorrente all'inquadramento al 4° livello Area Tecnico Amministrativa è divenuto definitivo a partire dal 121° giorno successivo al 2.11.2015, mentre le differenze retributive sono dovute per tutto il periodo di effettivo svolgimento di mansioni superiori, quindi per il periodo dal 2.11.2015 all'attualità.
Ai fini del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio elaborato dal ricorrente in data 7.11.2025 su ordine del giudice, in quanto articolato in maniera analitica, chiaro nel suo contenuto e di facile ed immediata comprensione (nel conteggio sono stati applicati gli istituti previsti nell'ambito del contratto di lavoro del ricorrente e parametrati al superiore livello di inquadramento accertato).
Il calcolo è stato elaborato facendo riferimento al periodo lavorativo 1.11.2015/31.12.2022
e risultano differenze retributive pari ad € 14.288,77 a titolo di retribuzione ordinaria ed emolumenti collegati, ed € 1.116,93 a titolo di differenza di TFR, ancorchè il rapporto non risulta ancora cessato (sicchè la differenza è dovuta a titolo del diverso accantonamento per superiore inquadramento), per un importo complessivo di € 15.405,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429 c.p.c.
Applicabilità disciplina di cui all'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001.
4. Il secondo punto controverso tra le parti riguarda l'applicabilità o meno della disciplina di cui all'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001 al caso di specie, in ragione della natura in house della società resistente.
22 Ed infatti, secondo la parte resistente, essendo la Te. dal 2021, una società in CP_7 house, a totale partecipazione pubblica, nello specifico del Teramo, sarebbe CP_8 soggetta alla disciplina in materia di pubblico impiego, e quindi anche alla normativa dettata dall'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001, con la conseguenza che l'accertamento di mansioni superiori non avrebbe alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rilevando, di converso, solo in termini di differenze retributive.
Di diverso avviso è il ricorrente che, comunque, prudenzialmente ha articolato domanda subordinata per le sole differenze retributive.
Ciò premesso, l'articolo 1 comma 3 del D.lgs n. 175 del 2016 stabilisce: “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”, concetto confermato anche dall'art. 19 sulle società in house.
Più in particolare, l'articolo 19 del D.lgs n. 175 del 201 dispone quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera (1) (2)
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.”
23 Come chiarito in plurime occasioni dalla Corte di Cassazione (Cass. 35421/22, in motivaz. sub p.ti da 7.1 a 7.6, Cassazione civile sez. lav., 14/12/2024, n.32526, Cassazione civile sez. lav., 12/08/2025, n.23112) il rapporto di lavoro con una società in house a controllo pubblico non disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, in assenza di una disciplina derogatoria speciale,
è disciplinato dalle norme del codice civile dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privato, sicché, l'assegnazione a mansioni superiori è disciplinata dall'art. 2103 c.c.
In tali pronunce, la cui motivazione va richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato evidenziato, in relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, che l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione, ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
È stato tuttavia precisato che una analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché l'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, e poi l'articolo 19 del
D.lgs n. 175 del 2016, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che "le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze".
Anche l'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli "contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2" e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare "con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
24 delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".
Il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato
D.Lgs. n. 175 del 2016.
Da quell'obbligo, peraltro, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 garantisce,
a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 c.c. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione
25 di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.
Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'ambito di applicazione dell'art. 97, ultimo comma, Cost., un diverso orientamento è stato espresso quanto all'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale le Sezioni Unite hanno operato una distinzione fra le procedure finalizzate all'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate e quelle comportanti una progressione all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di un livello funzionale superiore, perché connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità.
Solo alle prime è stata riconosciuta efficacia novativa del rapporto, con la conseguenza che alle stesse, anche ai fini della giurisdizione, è stata attribuita la medesima natura delle procedure concorsuali finalizzate all'instaurazione del rapporto (cfr. fra le tante Cass. S.U. n.
26270/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 o quella testuale prevista dall'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016.
Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del
2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area.
In particolare, ha sottolineato la Corte Costituzionale che "con l'art. 18 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi
26 con il citato art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile..." (Corte cost. n. 227/2020).
In altri termini, fermo restando che le procedure di reclutamento imposte dalle disposizioni inderogabili più volte richiamate costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del
2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, sia in quanto la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, cod. civ., richiede che la norma proibitiva si riferisca al contratto o all'atto del quale si vuole porre in discussione la validità.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che la natura in house della società resistente, per quanto imponga modalità di reclutamento selettive del personale ai fini dell'assunzione, non vale a mutare la natura privatistica del rapporto di lavoro posto in essere dalla società con i propri dipendenti, con la conseguenza che ai fini dell'inquadramento superiore non trova applicazione l'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001, ma trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 2103 c.c.,
Il ricorrente ha, pertanto, diritto non solo alle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, ma ha diritto al riconoscimento del relativo inquadramento dovuto, in conseguenza del suo consolidamento.
La domanda va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
Accertato lo svolgimento da parte del ricorrente, a far data dal 2.11.2015 di mansioni superiori rispetto alla categoria e livello di inquadramento di appartenenza, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello Area Tecnico Amministrativa di cui al CCNL
IS AS con decorrenza dal 121° giorno successivo al 2.11.2015 e per l'effetto, condanna la convenuta ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale medesimo con la detta decorrenza, ed a corrispondergli tutte le differenze retributive conseguenti, maturate nel periodo di effettivo svolgimento, dal 02/11/2015 – 31/08/2019 parametro B, e nel periodo 1
27 settembre 2019 – 31/12/2022, parametro A, pari ad € 15.405,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Prescrizione
5. Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, sulla questione, come noto, si
è pronunciata la Corte di Cassazione, assumendo che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2024,
n.2963).
Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l'effetto, considerando che il rapporto di lavoro risulta ancora in essere, non risulta maturata alcuna prescrizione del credito retributivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente in applicazione del D.M. n.
147 del 2022 (scaglione 5.200/26.000), previa compensazione di un terzo considerato il mancato accoglimento della domanda principale e considerata altresì l'accettazione della proposta conciliativa da parte della resistente per € 15.000. Proposta che il ricorrente non ha accettando avendo, evidentemente, interesse ad ottenere il formale inquadramento superiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 751/2023 così provvede:
• in accoglimento della domanda subordinata, accertato lo svolgimento da parte del ricorrente, a far data dal 2.11.2015, di mansioni superiori rispetto alla categoria e livello di inquadramento di appartenenza, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello Area Tecnico Amministrativa di cui al CCNL IS
AS con decorrenza dal 121° giorno successivo al 2.11.2015; per l'effetto, condanna la convenuta ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale medesimo con la detta decorrenza, ed a corrispondergli tutte le differenze retributive conseguenti, maturate nel periodo di effettivo svolgimento, dal 02/11/2015 – 31/08/2019 parametro
B, e nel periodo 1 settembre 2019 – 31/12/2022 parametro A, pari ad € 15.405,70 oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
28 • previa compensazione di un terzo, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 172,66 per esborsi ed € 3.592,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP come per legge.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
codice fiscale nato Teramo (TE), il 28.02.1973 e CP_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Corso De Michetti
64, presso lo studio dell'Avv. Matteo FRANCIONI (cod. fisc. ) del C.F._2
Foro di Teramo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni di rito: fax
0861/253449 PEC . Email_1
RICORRENTE
Contro in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante p.t., Dott. con sede in Teramo alla Via M. Delfico, n. 73, Controparte_3
P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Cresta P.IVA_1
( ), numero di fax 0861.559054, PEC C.F._3 Email_2 [...]
in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_3 in Teramo alla Via Fonte Regina, n. 20, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale:
1 a) Accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo da 1/11/2015 – 31/08/2019 ha posto in essere in favore della società convenuta attività di lavoro ex art. 2094 c.c. – mansioni riportate in narrativa - inquadrabili nel 5° livello parametro B di cui al CCNL IS AS (Area Tecnico Amministrativa) ed essere pertanto inquadrato come impiegato, successivamente, nel periodo 01/09/2019– 31/12/2022 e comunque sino a oggi, ha posto in essere in favore della società convenuta attività di lavoro ex art. 2094 c.c. inquadrabili nel 5° livello parametro A di cui al CCNL applicato Area Tecnico Amministrativa, con diritto al riconoscimento del 5° livello del CCNL applicato Area Tecnico Amministrativa;
b) per l'effetto condannare la società in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore corrente in Teramo alla Via Melchiorre Delfico n. 73, a riconoscere al ricorrente il 5° livello parametro A del CCNL applicato e a corrispondere in favore del signor la somma di € 34.357,59 – euro CP_1 trentaquattromilatrecentocinquantasette//59 (o nella diversa misura che risulterà anche a seguito di CTU contabile e/o di giustizia) oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 01/11/2015 sino ad oggi o dalla diversa data che risulterà di giustizia, con adeguamento della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 5° livello parametro B e poi nel 5° livello parametro A di cui al CCNL applicato;
c) condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle ulteriori differenze retributive maturande, sul livello che sarà accertato. d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
Parte resistente: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente memoria. Con vittoria si spese ed onorari del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 6.5.2023 CP_1 dipendente della società dal 29.4.2010 come interinale e dal 1.7.2012 con contratto CP_2 di lavoro a tempo indeterminato, ha agito in giudizio rivendicando l'inquadramento superiore nel 5° livello parametro B di cui al CCNL IS AS (Area Tecnico
Amministrativa) e successivamente, nel periodo 01/09/2019– 31/12/2022, e comunque sino all'attualità, nel 5° livello parametro A, con condanna alle relative differenze retributive quantificate in € 34.357,59. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che al rapporto di lavoro del ricorrente risulti applicabile il D.lgs n. 175 del 2016, ha rivendicato le sole differenze retributive, previa declaratoria del diritto al superiore inquadramento. In via ulteriormente gravata, ha rivendicato il diritto ad ottenere l'inquadramento nel 4° livello di cui al CCNL IS AS Area Tecnico Amministrativa, con conseguente diritto alle relative differenze retributive.
A sostegno della domanda deduceva:
- Che la convenuta è una società per azioni a integrale Controparte_2 partecipazione pubblica, trasformata in società in house, giusta delibera del Consiglio
2 comunale di Teramo n. 15 del 26.3.2021, ex artt. 5 e 192 D.lgs 50/2016 e artt. 4 e 16 del D.lgs 175/2016 che si occupa di: “Raccolta generalizzata e differenziata di rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito” curando per il Comune di Teramo anche il servizio cimiteriale;
- Di lavorare alle dipendenze di dal 29.04.2010 come interinale e dal CP_2
01.07.2012, con contratto a tempo indeterminato, formalmente inquadrato al livello 2 parametro B, CCNL Igiene Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali;
- Che dal 03/07/2014 è stato inquadrato al livello 3 parametro B, CCNL Igiene
Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali e, dal novembre 2015 ha svolto le mansioni da impiegato;
- Che dal 01/11/2015 al 31/12/2022 (cioè fino alla data di redazione del ricorso) ha sempre lavorato con la qualifica di operaio 3 livello parametro B, transitato poi a novembre 2020 nel Parametro A;
- Che dal 2015 è stato assegnato all'ufficio tecnico (ufficio pesa) conseguendo i seguenti attestati: a) addetto alla squadra di intervento per la sorveglianza radiometrica;
b) lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, c) accertatore ambientale;
d) formazione per l'utilizzo della piattaforma telematica degli acquisti della e) addetto al primo soccorso;
CP_2
f) prevenzione incendi e gestione delle emergenze rischio medio e specifica assegnazione all'incarico di Preposto;
g) corso movimentazione merci pericolose
ADR; h) addetto misurazione temperatura emergenza Covid-19;
- Che dal novembre 2015 ha disimpegnato con continuità, oltre alle mansioni inerenti a quella di “addetto alla pesa e al centro di raccolta” -, anche mansioni da impiegato tecnico (pur essendo inquadrato ancora come “autista”), quali: a) elaborazione dati e fatturazione dal novembre 2015 ad oggi (cfr. tra le altre, corrispondenza mail scambiata con la collega inquadrata al 6° livello del CCNL di categoria e Testimone_1 che si occupava anch'essa della fatturazione e di altri servizi); b) predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti (cfr. atto di nomina del 2016: doc. n. 6 fas. ric.) unitamente al collega;
c) annotazione e tenuta dei registri carico e Testimone_2 scarico dall'anno 2017, unitamente ai colleghi (inquadrato al 4° Testimone_2 livello) e al collega (inquadrato al 5° livello); d)monitoraggio del livello Testimone_3 di gasolio nelle cisterne effettuando al riscontro della soglia minima le richieste di approvvigionamento (cfr. nota prot. n. 9669 del 10/05/2016) unitamente al collega
3 e) dell'organizzazione della logistica del centro di trasferenza;
f) Testimone_3 richieste acquisti beni;
- Che gli incarichi di fatto sono stati assegnati di volta in volta al ricorrente, in ordine di tempo, dapprima dall'Ing. e, successivamente, dall'Ing. Persona_1 Per_2
di concerto con l'Amministratore delegato dell'epoca, il Dott. Avv. Luca
[...]
Ranalli per la riconosciuta professionalità ed esperienza del ricorrente in detto particolare settore;
- Che all'epoca dei fatti di causa l'organico assegnato al servizio “ufficio pesa e/o tecnico” era composto, oltre al ricorrente, dai seguenti lavoratori tutti inquadrati nella categoria impiegatizia e cioè: - inquadrato al V° livello del CCNL Testimone_3 applicato;
- inquadrato al V° livello del CCNL applicato;
- CP_4 Tes_2
inquadrato al IV° livello del CCNL applicato;
[...]
- Che a far data dal 2 novembre 2015 il ricorrente è stato adibito all'Ufficio Tecnico sito in Carapollo ove ha sostituito l'impiegato tecnico nello svolgimento CP_4 delle mansioni riguardanti la fatturazione (cfr. disposizione di servizio del 28/10/2015 riguardante il dipendente doc. n. 10 fas. ric.), con la precisazione che il era CP_4 CP_4 inquadrato al V° livello del CCNL applicato;
- Che dall'anno 2022 la società resistente non ha convocato il per il rinnovo della CP_1
Carta di qualificazione del conducente (CQC), al pari degli altri autisti;
- Che con pec pec del 27.02.2023, ha rivendicato il diritto al superiore inquadramento contrattuale e alle conseguenti differenze retributive da parametrarsi nel superiore livello 5 parametro B di cui al CCNL a far data dal settembre 2015 sino all'ottobre
2019 e al livello 5 parametro A dal 01/09/2019 ad oggi.
In punto di diritto, dopo aver indicato le declaratorie professionali di riferimento, ha ritenuto che le mansioni svolte presso l'ufficio tecnico non fossero riconducibili alla categoria operaia di autista a cui era inquadrato, rientrando, di converso, in mansioni di natura impiegatizia, tanto che in sede di visita medica per l'idoneità al lavoro era stato ritenuto idoneo alla mansione di “impiegato tecnico”. Assumeva che le mansioni svolte, quanto alla professionalità acquisita, non risultavano comparabili con le statuizioni della declaratoria per il livello 3 dell'Area spazzamento raccolta e attività ambientali, essendo, di converso, riconducibili al 5° livello dell'Area tecnico amministrativa, atteso che lo stesso sin dal novembre 2015 si occupava della elaborazione dati e della fatturazione, predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti, annotazione e tenuta dei registri carico e scarico dall'anno 2017, monitoraggio del livello di gasolio nelle cisterne effettuando al riscontro della
4 soglia minima le richieste di approvvigionamento, organizzazione della logistica del centro di referenza.
A fronte dello svolgimento di mansioni superiori in maniera continuativa ed in assenza di ragioni sostitutive, essendo decorso il periodo di sei mesi, riteneva perfezionato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento del superiore livello contrattuale, deducendo che la natura in house della società resistente non determinasse l'applicazione dell'articolo 52 del D.lgs nl 165 del 2001 e ciò, sia perché la maturazione del diritto all'inquadramento superiore si sarebbe perfezionato prima della trasformazione in house della società, e sia perché una parte dell'orientamento giurisprudenziale non lo riteneva estendibile alle ipotesi di inquadramento superiore. In via prudenziale, nel caso di riconosciuta applicabilità dell'articolo 52 D.lgs n.
165 del 2001 rivendicava le sole differenze retributive a titolo di mansioni superiori.
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il Controparte_2 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, riteneva che il ricorrente non avesse sufficientemente dedotto ed allegato i margini di autonomia e di responsabilità concretamente esercitati, tali da legittimare l'inquadramento superiore, sottolineando, in punto di diritto, come fosse consentito al datore di lavoro, assegnare il lavoratore a differenti aree operative funzionali nell'ambito del proprio inquadramento professionale, ai sensi del contratto collettivo di categoria, senza che ciò comportasse un inquadramento al livello superiore. Ritenuta la insussistenza dei presupposti per il 5° livello di inquadramento preteso, assumeva che rispetto al 4° livello richiesto in via subordinata, il ricorrente non aveva provveduto alla indicazione della relativa declaratoria professionale. Ad ogni modo, riteneva che le mansioni svolte dal ricorrente di addetto alla dei rifiuti presso gli appositi impianti era inquadrato sempre e soltanto nella categoria di operaio, con previsione di due diversi livelli professionali, seconda che, oltre alla pesatura dei mezzi, svolgesse attività di verifica della tipologia del rifiuto immesso nell'impianto e altre operazioni connesse (III° livello), come per il caso del ricorrente, ovvero svolgesse anche attività di registrazione di carico e scarico (IV° livello), quest'ultima, specificamente delegata dal datore di lavoro ad altro dipendente.
Aggiungeva che non vi era alcuna necessità assegnare al mansioni relative alla CP_1 posizione professionale rivendicata, poiché all'interno dell'articolazione aziendale del centro di raccolta dei rifiuti erano addette altre risorse in possesso della qualifica di impiegato sia di
V° che di IV° livello che svolgevano altre attività ed avevano differenti competenze e responsabilità.
5 Ad ogni modo eccepiva l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs n. 165 del 2001 con la conseguenza che, anche in ipotesi di svolgimento di mansioni non rispondenti alla qualifica di appartenenza, il lavoratore non poteva vantare alcun diritto al superiore inquadramento.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, veniva formulata dal Giudice una proposta conciliativa di € 15.000 che veniva riscontrata positivamente dal solo resistente, sicché, stante l'esito negativo della conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per discussione con termine per note. In tale udienza, per completezza istruttoria, veniva invitata la parte ricorrente (ed anche la parte resistente se avente interesse) a depositare un conteggio alternativo parametrato al 4° livello di inquadramento, ritenendo processualmente gravosa una
CTU contabile. La causa veniva, dunque, da ultimo rinviata al 17.12.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno richiamato sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. Le questioni giuridiche che vengono in rilievo nella presente controversia sono duplici, in rapporto di pregiudizialità tra loro.
Il primo aspetto da analizzare riguarda la sussistenza o meno del diritto rivendicato dal ricorrente ad ottenere l'inquadramento superiore.
Nel caso di accertamento positivo, viene in rilievo il secondo aspetto, relativo alla disciplina applicabile, atteso che, trattandosi di rapporto di lavoro ancora in essere con una società in house, le parti controvertono sull'applicabilità o meno della disciplina in materia di pubblico impiego, e nello specifico la disciplina di cui all'articolo 52 del D.lgs n. 165 del
2001.
Stante le diversità dei temi di indagine gli stessi saranno trattati separatamente.
Mansioni superiori
3. Il ricorrente lamenta che, pur essendo ancora inquadrato come autista di camion dei rifiuti, di cui al 3° livello parametro B del CCNL Igiene Ambientale, a partire dalla sua assegnazione all'ufficio tecnico (ufficio pesa), ovvero dal 1.11.2015, abbia svolto mansioni di impiegato di 5° livello, occupandosi di elaborazione dei dati, della predisposizione dei
6 formulari e dell'identificazione dei rifiuti, annotazione e tenuta dei registri carico e scarico, oltre che della fatturazione, disimpegnando le medesime mansioni svolte dai colleghi di tale livello.
Di converso, la ritiene che, a prescindere dalla Controparte_2 qualifica assegnata, le mansioni svolte dal ricorrente sarebbero comunque compatibili con il livello di inquadramento assegnato, rientrando le attività di pesa dei rifiuti in mansioni proprie della categoria operaria di cui al 3° livello dell'Area Impianti.
Tanto premesso, prima di passare ad analizzare la congruità o meno del livello di inquadramento assegnato al ricorrente, è opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
In punto di diritto, è noto che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
L'articolo 2103 c.c. nella versione successiva alla modifica di cui al D.lgs n. 81 del
2015, prevede quanto segue:
“[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
7 [II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario é nullo.”
In tema di demansionamento o di mansioni superiori, la riforma dell'art. 2103 c.c. affida sostanzialmente alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti di esigibilità della prestazione del lavoratore e, di converso, del potere del datore di lavoro di mutare l'oggetto della prestazione: ed invero, nell'ambito della medesima categoria legale (v. art. 2095 c.c. che suddivide i lavoratori subordinati in operai, impiegati, quadri e dirigenti), il datore di lavoro, in forza della nuova norma, può assegnare il lavoratore a qualsivoglia mansione riconducibile, secondo le declaratorie della contrattazione collettiva, al medesimo livello di inquadramento ovvero a quelle appartenenti al livello di inquadramento inferiore laddove ricorra l'ipotesi di riorganizzazione di cui al secondo comma della disposizione.
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità
8 delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale". L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti.
Ciò significa che, qualora il ccnl invece non preveda più livelli professionali, ma si limiti solo a prevedere diversi livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, il potere in esame sarà ugualmente esercitabile, a condizione (ovviamente) che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.
Ai fini del necessario giudizio comparativo fra le presunte mansioni svolte ed i corrispondenti possibili livelli di inquadramento (nel caso di specie si controverte anche di diversa categoria di inquadramento), è allora opportuno premettere un esame delle correlative declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Ciò posto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il C.C.N.L. Fise
AS, non essendo la sua applicazione in contestazione, rilevando specificatamene nel caso di specie il capitolo IV dedicato all'inquadramento professionale.
L'articolo 15 prevede che il personale dipendente è inquadrato per Aree operativo- funzionali articolato, complessivamente, in 10 livelli professionali. Ogni livello indica la qualificazione professionale dei lavoratori in esso inquadrati, a prescindere dalla posizione parametrale attribuita individualmente.
Le Aree operativo- funzionali previste sono cinque: • Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
• Area conduzione;
• Area tecnica e amministrativa, • Area impianti e laboratori;
• Area officine e servizi generali.
I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le singole
Aree di appartenenza.
Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale, decorsi cinque anni di servizio.
Il comma 16 dell'articolo 15 precisa che nell'ambito del sistema di classificazione, le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e di pari categoria legale,
9 anche relative ad aree operativo-funzionali diversi, si considerano equivalenti a tutti gli effetti di legge, con l'ulteriore aggiunta che l'espletamento di più mansioni dello stesso valore riconducibili allo stesso livello professionale non dà diritto all'inquadramento nel livello superiore.
Tale ultima disposizione vuole significare che mansioni svolte in aree operative-funzionali diverse sono considerate equivalenti, purchè inquadrate nello stesso livello professionale e nella stessa categoria legale.
3.1. Ebbene, il ricorrente risulta formalmente inquadrato come operaio autista di 3° livello dell'Area spazzamento raccolta.
In tale area operativo funzionale appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria A o B.
L'area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
Al 3° livello professionale rientrano i lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera; - operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc.
All'area operativa impianti e laboratori, evocata dal resistente, appartiene il personale che
è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non,
10 anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione CDR;
piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc
Al 3° livello di inquadramento rientrano, nella qualifica operaia, gli operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi: - carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.; - operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione;
- operaio addetto ai lavori di posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e relative opere meccaniche e murarie su reti e misuratori di distribuzione;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
- operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore;
ecc.
Al 4° livello, rientrano gli operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
In via esemplificativa vi rientra l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui
11 al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore.
All'area operativa funzionale tecnica ed amministrativa appartiene, invece, il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
Al 3° livello professionale appartengono i lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi/modelli usuali, provvede allo smistamento e all'archiviazione documenti, compila prospetti e tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni.
Al 4° livello appartiene il lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.).
Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc. - operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc. - addetto allo
12 sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc
Al 5° livello, invece, appartengono i lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi: - lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard.
Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni.
Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità
e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste;
analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina
e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali rileva, in primo luogo, la distinzione delle varie aree operativo funzionali, e poi, all'interno di ciascuna area operativa, la diversa natura e professionalità dei diversi livelli di inquadramento in questione.
Ciò che, però, viene subito in rilievo è che la qualifica di formale appartenenza del ricorrente (autista area spazzamento) non appare corretta, non essendo più lo stesso pacificamente assegnato all'espletamento delle mansioni di autista.
Essendo inconfutabile che il ricorrente, sin dal novembre 2015, non è più assegnato all'area area operativo funzionale dello spazzamento raccolta, è necessario verificare in quale
13 livello di inquadramento siano riconducibili le mansioni dallo stesso espletate sin dalla disposizione di servizio del 28.10.2015.
A tal fine rilevano, in primo luogo, le risultanze evincibili dalla documentazione in atti.
Con disposizione di servizio del 28.10.2015 la società resistente disponeva l'assegnazione del ricorrente presso l'ufficio pesa (controllo flusso rifiuti) in C.da Carapollo, per lo svolgimento di mansioni non meglio specificate (essendo genericamente indicato che avrebbe svolto mansioni compatibili con il livello di inquadramento), alle dirette dipendenze di
. Persona_3
Con successiva disposizione di servizio del 27.9.2016 veniva confermata l'assegnazione del ricorrente presso l'ufficio pesa, insieme a , e Controparte_5 CP_6 [...]
quest'ultimo dedicando almeno due ore giornaliere alla gestione dei registri e CP_4 formulari di identificazione rifiuti.
Con provvedimento del 15.12.2016 l'ing. delegava al ricorrente e al collega Per_1 [...]
la sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, come previsti Testimone_2 dall'articolo 193 del D.lgs n. 152 del 2006, in ragione delle competenze professionali e tecniche possedute dagli stessi.
Risulta, inoltre, sintomatico evidenziare che a seguito di visita medica di idoneità del
3.11.2015, il ricorrente risultava idoneo alla mansione di “impiegato tecnico”, così evidenziandosi formalmente la qualifica delle mansioni per le quali era richiesto l'accertamento di idoneità medica.
Quanto, invece, alle risultanze della prova testimoniale, dalle stesse sono emerse una serie di circostanze di particolare rilievo ai fini del presente giudizio.
È, infatti, primo di tutto emerso che all'interno dell'ufficio pesa della
[...]
è addetto solo personale con inquadramento impiegatizio, appartenendo, tale Controparte_2 ufficio all'area tecnica. Più in particolare, la teste , referente ufficio Testimone_4 gestione ambientale dal 2012, ha precisato: “L'addetto alla pesa è un termine atecnico, in realtà è un impiegato tecnico che si occupa della gestione ambientale”.
E' stato, inoltre, confermato che i colleghi di lavoro del ricorrente, addetti all'ufficio pesa, sono tutti inquadrati nella categoria impiegatizia, e nello specifico al 5° livello Testimone_3
(non più all'ufficio pesa), mentre al 4° livello, quest'ultimo assegnato Testimone_2 alle stesse mansioni del CP_1
14 In ordine al contenuto ed alla natura delle effettive mansioni disimpegnate dal ricorrente, risultano particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dai testi , Persona_2 responsabile ufficio tecnico e CED (e dunque con una conoscenza diretta e completa dei fatti di causa), e , collega di lavoro del ricorrente, come corroborate Testimone_2 anche dalla teste . Testimone_4
Il responsabile ha, in particolare, dichiarato quanto segue: Persona_2
“Conosco il ricorrente perché lavora per la da sicuramente prima del Controparte_2
2015 come addetto all'ufficio pese che sarebbe l'ufficio che si occupa della movimentazione dei rifiuti e degli adempimenti connessi, il suo luogo di lavoro è un ufficio sito in Contrada
Carapollo in Teramo.”
Il teste ha poi confermato che il ricorrente dal novembre 2015 ha svolto con continuità le mansioni di impiegato ed è stato adibito all'ufficio tecnico, dichiarando quanto segue: “è vero perché l'ufficio pesa è uno degli uffici afferenti all'ufficio tecnico e confermo che svolge mansioni impiegatizie. Che io sappia il ricorrente è inquadrato come impiegato tecnico, o meglio ha la idoneità come impiegato tecnico. Sono superiore gerarchico di ma non il CP_1 diretto perché c'è una figura intermedia tra me e il che è il coordinatore dell'ufficio, CP_1 che oggi si chiama dott.ssa ” Testimone_4
Adr: “Preciso che il ricorrente ha idoneità alla mansione come impiegato tecnico. Io non ho accesso alle sue buste paga ai fini dell'inquadramento. Credo che sia stato assunto come operatore ecologico, poi è stato assegnato all'ufficio tecnico che io ricordi dal 2015.
All'epoca fu assegnato all'ufficio pesa dal Direttore Stirpe. Che io sappia l'inquadramento non è stato cambiato rispetto a quella disposizione. Avendo io accesso ai giudizi di idoneità sul lavoro, ho potuto verificare che il giudizio di idoneità veniva espresso sulla mansione di impiegato tecnico e di operatore. L'ufficio pesa ha solo risorse impiegatizie nella nostra realtà aziendale, non ci sono figure operative anche se ci sono anche altri lavoratori addetti all'ufficio pesa che hanno inquadramento formale come operaio così come il ricorrente. Al tempo del trasferimento ed anche successivamente parlai più volte con il direttore e Per_1 anche con l'amministratore delegato (avv. Luca Ranalli) rappresentando che c'era un'anomalia rispetto all'assegnazione all'ufficio di personale con qualifica di operatore ecologico e mi fu detto che si sarebbe provveduto a sistemare la cosa.”
Il testa ha, inoltre, affermato che il ricorrente, dal novembre 2015, ha disimpegnato con continuità – oltre alle mansioni inerenti a quella di “addetto alla pesa e al centro di raccolta” -,
15 mansioni da impiegato tecnico (pur essendo inquadrato ancora come “autista”), nello specifico:
a) elaborazione dati e fatturazione dal novembre 2015 ad oggi: “Si è vero con una precisazione nel senso che l'attività di fatturazione vera e propria è stata volta fino all'entrata in vigore della fatturazione elettronica, successivamente il ricorrente si è occupato della realizzazione della fattura pro forma mentre l'invio è curato dall'ufficio amministrativo.
Stiamo parlando dei servizi remunerati che si svolgono a Carapollo, nella sede, perché non tutti i servizi si svolgono lì.”
b) predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti;
“è vero, tutti gli impiegati dell'ufficio pesa fanno questo;
si tratta di attività impiegatizia e viene svolta tutt'ora. Si tratta di uno degli adempimenti principali della movimentazione dei rifiuti. Il modello è standard però tutti gli addetti all'ufficio pesa si occupano della compilazione dei formulari che varia a seconda del tipo di movimentazione che stanno gestendo”
c) annotazione e tenuta dei registri carico e scarico dall'anno 2017, unitamente ai colleghi
(inquadrato al 4° livello) e al collega (inquadrato al 5° Testimone_2 Testimone_3 livello); “Confermo anche se non è più in forza all'ufficio tecnico. Confermo Testimone_3 che è inquadrato al quarto livello e al quinto livello. Oggi Testimone_2 Tes_3
svolge le medesime mansioni del ricorrente”. Testimone_2
Il teste ha, invece, escluso che il ricorrente si occupasse dell'organizzazione della logistica del centro di trasferenza, precisando che la mansione principale del era “quella della CP_1 gestione della documentazione della gestione ambientale, in particolare della tracciabilità dei rifiuti. L'attività si svolge con l'utilizzo di un pc.”
Valga, anche, richiamare quanto dichiarato dal teste in ordine alla continuità delle mansioni svolte, che nel corso del tempo si sono progressivamente accresciute: “L'ufficio pesa è articolato su due turni e bisogna garantire l'attività. È stato l'Ing. ad assegnare Per_1 il ricorrente all'ufficio pesa nel 2015, e da quel momento l'attività e le mansioni non sono mai cambiate ed anzi sono accresciute e quindi l'assegnazione del ricorrente e quindi la ritrattazione dell'assegnazione del ricorrente non poteva avvenire. Aggiungo anche che tutta la filiera gerarchica dell'azienda era a conoscenza della situazione dell'ufficio pesa e del fatto che l'ufficio pesa svolgeva quelle attività con il personale assegnato con quella turnazione. L'avv. Ranalli era a conoscenza della situazione e disse che avrebbe meglio risolto la cosa. Sono a conoscenza del fatto che il CCNL prevede che il lavoratore addetto all'ufficio pesa che si occupa del formulario di identificazione di rifiuti è inquadrato come
16 operaio di terzo livello, però non è l'unica attività che viene svolta ed infatti ci sono anche i registri di carico e scarico che comunque veniva concretamente svolta dal ricorrente, atteso che doveva essere svolta entro 48 ore anche nei giorni festivi.”
Il testimone ha anche offerto la rappresentazione dell'ufficio pesa all'epoca della sua deposizione (17 aprile 2024) affermando quanto segue: “L'ufficio attualmente è composto dal ricorrente da che svolgono le stesse mansioni poi c'è che Tes_2 Tes_2 Persona_4 svolge mansioni meno legate alle verifiche e al controllo. L'ufficio pesa è gestito su due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, nei due turni deve essere garantita la stessa operatività dell'ufficio e nei periodi di più affollamento la terza persona viene sovrapposta all'operatore del turno, questo salvo malattia e assenza per altri motivi”
E' stata, altresì, precisata la natura dell'attività relativa alla compilazione dei formulari, che a dispetto di quanto assunto dalla parte resistente richiede una certa esperienza e professionalità, nella parte in cui il teste ha dichiarato: “il formulario può essere precompilato solo in parte mentre sui pesi e le tipologie di rifiuti devono essere fatte delle annotazioni. Non solo rispetto al peso ma anche alla tipologia di rifiuto, ad esempio se è un rifiuto pericoloso o meno e questa attività richiede una preparazione, una formazione specifica perché la scelta tra le varie voci richiede una valutazione e se non si individua la voce corretta si sbaglia.
Una volta commesso l'errore la correzione è complessa ed aggiungo anche che la correttezza della compilazione del formulario viene effettuata dal superiore. Aggiungo anche che vista la mole di lavoro e la velocità il controllo non può essere su ogni movimento ma viene effettuato
a campione o sulle reportistiche”, con la precisazione che il centro di raccolta dei rifiuti sito in C. da Carapollo è un ufficio diverso dall'ufficio pesa che rientra, invece, nell'area tecnica di responsabilità del teste.
Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha invece dichiarato: Testimone_2
- “Lavoro per la dal 2007/2008 come addetto all'ufficio tecnico, nella busta paga CP_2 sono inquadrato come impiegato livello IV A. Lavoro nello stesso ufficio del ricorrente da circa una decina di anni”;
- “Si è vero, sia io che il ricorrente svolgiamo le stesse mansioni e in più il ricorrente fa la fatturazione che io facevo prima di lui.”
- Il ricorrente, dal novembre 2015 ad oggi ha disimpegnato con continuità – oltre alle mansioni inerenti a quella di “addetto alla pesa e al centro di raccolta” -, mansioni da impiegato tecnico (pur essendo inquadrato ancora come “autista”), nello specifico:
17 a) elaborazione dati e fatturazione dal novembre 2015 ad oggi: “Si è vero, in particolare le fatture vengono elaborate dal nostro ufficio, inviate in amministrazione che poi le emette. Le fatture vengono elaborate da noi e poi vengono inviate all'ufficio amministrativo.”
b) predisposizione formulari e identificazione dei rifiuti; “Si è vero, non si tratta di una attività precompilata. L'iter è questo: il mezzo arriva con la raccolta dei rifiuti del giorno, esce un tagliandino che viene registrato manualmente nel gestionale, poi vengono elaborati i formulari per consentire al rifiuto di uscire dalla piattaforma. Nel formulario sono indicati: produttore, trasportatore, il destinatario del rifiuto, il tipo di rifiuto e tutte le caratteristiche di pericolosità o meno del rifiuto e queste indicazioni le deve fare l'addetto, e nello specifico sia io che il ricorrente.”
c) annotazione e tenuta dei registri carico e scarico dall'anno 2017, unitamente ai colleghi (inquadrato al 4° livello) e al collega Testimone_2 Testimone_3
(inquadrato al 5° livello); “si è vero, non c'è più almeno da 5/6 anni” Tes_3
d)monitoraggio del livello di gasolio nelle cisterne effettuando al riscontro della soglia minima le richieste di approvvigionamento;
“Si è vero”;
- “Si è vero, il è venuto per sostituire e sin dal suo ingresso, oltre alla CP_1 CP_4 fatturazione, si è occupato di tutte le attività inerenti la pesa, iniziando a step a fare tutte le attività fino ad essere autonomo. Le mansioni del ricorrente erano le stesse di quelle di ma anche le stesse che svolgo io, come detto, prima dell'arrivo del CP_4 ricorrente le fatture le facevo io mentre con il suo arrivo se ne è occupato lui, insieme alle restanti attività inerenti l'ufficio pesa.”
- “stesse che svolgo io, come detto, prima dell'arrivo del ricorrente le fatture le facevo io mentre con il suo arrivo se ne è occupato lui, insieme alle restanti attività inerenti
l'ufficio pesa.”
- “Come già precisato, io e il ricorrente svolgevamo e svolgiamo tutt'ora le stesse mansioni.”
A conferma di quanto dichiarato dai suddetti testimoni valga richiamare quanto affermato dalla teste , la quale ha confermato che il ricorrente si occupava di Testimone_4 elaborazione di formulari, registri di carico e scarico, vari adempimenti ambientali, fatturazione attiva e passiva, con le seguenti precisazioni:
18 - “l'attività è normata dal testo univo ambientale n. 152, l'elaborazione del formulario consiste nel compilarlo con dati del produttore, trasportatore, destinatario, anche con le relative autorizzazioni sia al produttore, trasportatore destinatario, inserire il tipo di operazione dello specifico impianto di destino, legato all'autorizzazione dell'impianto.
E poi altri dati come tarda del veicolo, ora e data, il nome del trasportatore”;
- “Il nostro ufficio si occupa della fatturazione utilizzando un gestionale apposito, e lo fa tuttora, abbiamo effettuato una implementazione del gestionale che si occupa della gestione dei rifiuti ed all'interno di questo gestionale c''è un'area apposita che si occupa della fatturazione. La fattura elettronica non viene emessa dal nostro ufficio.
Precedentemente la fatturazione veniva fatta dall'ufficio gestione ambientale, tanto è vero che le fatture venivano inviate direttamente al protocollo aziendale, adesso non ricordo quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica, da quel momento
l'ufficio predispone la fattura in base al gestionale interno che viene poi inviata all'ufficio amministrativo per l'emissione della fattura elettronica. I dati della fattura vengono elaborati dall'ufficio gestione ambientale, l'ufficio amministrativo si limita ad emettere la fattura elettronica sulla base di quella da noi elaborata con il gestionale dell'ufficio. Di questa attività di fatturazione se ne occupa il ricorrente.”
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , pur affermando lo stesso di Persona_3 essere stato coordinatore dell'ufficio pesa, è risultato che il medesimo prestava attività lavorativa solo nell'orario mattutino, e quindi, non nello stesso arco orario di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente, così da non poter offrire validi elementi di riscontro circa la natura effettiva delle mansioni disimpegnate dal CP_1
Di converso, i testi sopra indicati ( responsabile ufficio tecnico, Persona_2 [...]
superiore gerarchico del ricorrente e , collega di lavoro) Tes_4 Testimone_2 hanno riferito in ordine alle mansioni svolte dal in base ad una conoscenza diretta, CP_1 completa ed esaustiva dei fatti narrati, offrendo univoci elementi di riscontro utili ai fini del decidere.
Ebbene, alla luce delle univoche dichiarazioni orali rese dai testi maggiormente attendibili, proprio per la posizione lavorativa dagli stessi ricoperta, in rapporto alla conoscenza dei fatti di causa, è emerso che il ricorrente si è occupato, e si occupa tuttora, della elaborazione dei dati, della fatturazione, della predisposizione dei formulari, dell'identificazione dei rifiuti, dell'annotazione e tenuta dei registri carico e scarico, prestando un'attività che può ritenersi certamente di natura impiegatizia, proprio come quella svolta dal suo collega , Tes_2
19 inquadrato come impiegato al 4° livello (diversa, invece, la posizione di altro dipendente, tale
, che a dire dal teste non svolge attività legata al controllo ed alla Persona_4 Per_2 verifica).
Non si tratta, dunque, di un'attività limitata alla mera pesatura, come avviene per il lavoratore addetto al 3° livello dell'area funzionale impianti, ma si tratta di un'attività più complessa, di natura impiegatizia, che ingloba sia la parte inerente alla pesatura, sia quella afferente ai formulari, con correlata annotazione nei relativi registri, e sia ancora quella della fatturazione che poi viene trasmessa agli uffici amministrativi, per l'elaborazione della fattura elettronica. Non è, peraltro, un caso che tutti i colleghi di lavoro del ricorrente, operanti nel medesimo ufficio e svolgenti le stesse mansioni, siano inquadrati nella categoria impiegatizia.
La pluralità delle mansioni svolte dal ricorrente e la loro natura tecnica (predisposizione formulari, registrazione carico/scarico, fatturazione, e quindi non solo pesatura), così come emerso dall'istruttoria orale, insieme al fatto che il collega di lavoro del ricorrente, svolgente le sue identiche funzioni, sia inquadrato come impiegato di 4° livello, fanno ritenere dimostrato che le mansioni svolte dal siano riconducibili alla categoria impiegatizia, e CP_1 quindi all'area operativo funzionale tecnica del CCNL, atteso che le mansioni previste dal 4° livello dell'area funzionale impianti afferiscono a solo alcune di quelle svolte dal ricorrente.
Peraltro, anche ammettendo che l'area operativo funzionale di riferimento di cui al CCNL sia quella riferita agli impianti, le mansioni del ricorrente dovrebbero essere ricondotte quantomeno al 4° livello di inquadramento (come operaio) e mai al 3° livello.
Ad ogni modo, come sopra esposto, l'inquadramento al 4° livello (categoria operaio) dell'area funzionale impianti, non appare conforme alle mansioni svolte dal ricorrente, proprio perché, oltre alle attività inerenti alla pesatura ed al registro carico/scarico, il è CP_1 stato assegnato all'espletamento di ulteriori attività, quali l'elaborazione dei formulari o la fatturazione, con correlata responsabilità di verifica e controllo, riconducibili alla categoria di impiegato di concetto.
Appare, peraltro, sintomatico che l'organico assegnato al servizio “ufficio pesa e/o tecnico” era ed è composto, oltre che dal ricorrente, dai lavoratori tutti inquadrati nella categoria impiegatizia.
A ciò si aggiunge un dato oggettivo inconfutabile, rappresentato dal certificato di idoneità lavorativa redatto nei confronti del ricorrente, nel novembre 2015, che è stato redatto ed
20 espletato proprio in relazione al profilo di “impiegato tecnico”, e non in relazione ad un profilo di operaio.
Tali considerazioni, valutate congiuntamente, portano a ritenere che il ricorrente, sin dal
2.11.2015, abbia svolto mansioni di natura impiegatizia, in alcun modo inquadrabili nel 3° livello, sia dell'area operativo funzionale spazzamento, sia dell'area impianto.
Considerata la natura delle mansioni svolte si ritiene che il livello di inquadramento più conforme e coerente, anche rispetto alla struttura organizzativa dell'ufficio pesa a cui era ed è addetto il ricorrente, sia da individuare nel 4° livello di inquadramento dell'area funzionale tecnica amministrativa, anche se le esemplificazioni ivi indicate non siano perfettamente coincidenti con la tipologia di attività svolta dal CP_1
Non si ritiene, infatti, che le mansioni disimpegnate dal ricorrente siano riconducibili al 5° livello di inquadramento, in cui, anche esaminando i profili esemplificativi, vi appartiene personale con funzioni di coordinamento, nonché lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative, caratteristiche di elevata professionalità, che non sono state adeguatamente confermate nel caso di specie.
Nella fattispecie concreta, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si ritiene che il sia stato assegnato a svolgere mansioni proprie del lavoratore d'ordine che, con CP_1 specifica collaborazione, svolge attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Le caratteristiche declinate per il lavoratore di 4° livello sono tutte quelle che sono state riscontrate nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, nella sua attività di elaborazione dei formulari, di compilazione dei registri carico e scarico, e nell'attività di fatturazione, ha espletato mansioni di impiegato tecnico che si occupa di gestione ambientale, e dunque, ha svolto attività di carattere tecnico, di particolare rilievo, in considerazione della tipologia di attività svolta, richiedenti una necessaria professionalità e conoscenze teorico-pratiche comunque acquisite.
In definitiva sintesi, si ritiene che il ricorrente, nel periodo dal 01/11/2015 – 31/08/2019 ha posto in essere in favore della società convenuta mansioni riconducibili al 4° livello al Area
Tecnico Amministrativa di cui al CCNL IS AS (parametro B e dopo 5 anni
21 parametro A), con conseguente diritto al relativo inquadrato ed alle relative differenze retributive, quale differenza tra l'importo corrisposto con l'inquadramento inferiore ed i crediti maturati in relazione alla qualifica superiore rispetto a tutti gli istituti previsti dal
CCNL e riconosciuti dall'azienda.
Quanto al diritto all'inquadramento superiore, l'articolo 16 del CCNL prevede che qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, per lo svolgimento delle mansioni per 120 giorni consecutivi, ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni di calendario.
Nel caso di specie lo svolgimento di mansioni superiori è avvenuto per un tempo certamente superiore ai 120 giorni, e quindi il diritto del ricorrente all'inquadramento al 4° livello Area Tecnico Amministrativa è divenuto definitivo a partire dal 121° giorno successivo al 2.11.2015, mentre le differenze retributive sono dovute per tutto il periodo di effettivo svolgimento di mansioni superiori, quindi per il periodo dal 2.11.2015 all'attualità.
Ai fini del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio elaborato dal ricorrente in data 7.11.2025 su ordine del giudice, in quanto articolato in maniera analitica, chiaro nel suo contenuto e di facile ed immediata comprensione (nel conteggio sono stati applicati gli istituti previsti nell'ambito del contratto di lavoro del ricorrente e parametrati al superiore livello di inquadramento accertato).
Il calcolo è stato elaborato facendo riferimento al periodo lavorativo 1.11.2015/31.12.2022
e risultano differenze retributive pari ad € 14.288,77 a titolo di retribuzione ordinaria ed emolumenti collegati, ed € 1.116,93 a titolo di differenza di TFR, ancorchè il rapporto non risulta ancora cessato (sicchè la differenza è dovuta a titolo del diverso accantonamento per superiore inquadramento), per un importo complessivo di € 15.405,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429 c.p.c.
Applicabilità disciplina di cui all'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001.
4. Il secondo punto controverso tra le parti riguarda l'applicabilità o meno della disciplina di cui all'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001 al caso di specie, in ragione della natura in house della società resistente.
22 Ed infatti, secondo la parte resistente, essendo la Te. dal 2021, una società in CP_7 house, a totale partecipazione pubblica, nello specifico del Teramo, sarebbe CP_8 soggetta alla disciplina in materia di pubblico impiego, e quindi anche alla normativa dettata dall'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001, con la conseguenza che l'accertamento di mansioni superiori non avrebbe alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rilevando, di converso, solo in termini di differenze retributive.
Di diverso avviso è il ricorrente che, comunque, prudenzialmente ha articolato domanda subordinata per le sole differenze retributive.
Ciò premesso, l'articolo 1 comma 3 del D.lgs n. 175 del 2016 stabilisce: “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”, concetto confermato anche dall'art. 19 sulle società in house.
Più in particolare, l'articolo 19 del D.lgs n. 175 del 201 dispone quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera (1) (2)
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.”
23 Come chiarito in plurime occasioni dalla Corte di Cassazione (Cass. 35421/22, in motivaz. sub p.ti da 7.1 a 7.6, Cassazione civile sez. lav., 14/12/2024, n.32526, Cassazione civile sez. lav., 12/08/2025, n.23112) il rapporto di lavoro con una società in house a controllo pubblico non disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, in assenza di una disciplina derogatoria speciale,
è disciplinato dalle norme del codice civile dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privato, sicché, l'assegnazione a mansioni superiori è disciplinata dall'art. 2103 c.c.
In tali pronunce, la cui motivazione va richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato evidenziato, in relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, che l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione, ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
È stato tuttavia precisato che una analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché l'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, e poi l'articolo 19 del
D.lgs n. 175 del 2016, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che "le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze".
Anche l'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli "contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2" e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare "con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
24 delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".
Il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato
D.Lgs. n. 175 del 2016.
Da quell'obbligo, peraltro, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 garantisce,
a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 c.c. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione
25 di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.
Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'ambito di applicazione dell'art. 97, ultimo comma, Cost., un diverso orientamento è stato espresso quanto all'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale le Sezioni Unite hanno operato una distinzione fra le procedure finalizzate all'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate e quelle comportanti una progressione all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di un livello funzionale superiore, perché connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità.
Solo alle prime è stata riconosciuta efficacia novativa del rapporto, con la conseguenza che alle stesse, anche ai fini della giurisdizione, è stata attribuita la medesima natura delle procedure concorsuali finalizzate all'instaurazione del rapporto (cfr. fra le tante Cass. S.U. n.
26270/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 o quella testuale prevista dall'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016.
Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del
2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area.
In particolare, ha sottolineato la Corte Costituzionale che "con l'art. 18 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi
26 con il citato art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile..." (Corte cost. n. 227/2020).
In altri termini, fermo restando che le procedure di reclutamento imposte dalle disposizioni inderogabili più volte richiamate costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del
2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, sia in quanto la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, cod. civ., richiede che la norma proibitiva si riferisca al contratto o all'atto del quale si vuole porre in discussione la validità.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che la natura in house della società resistente, per quanto imponga modalità di reclutamento selettive del personale ai fini dell'assunzione, non vale a mutare la natura privatistica del rapporto di lavoro posto in essere dalla società con i propri dipendenti, con la conseguenza che ai fini dell'inquadramento superiore non trova applicazione l'articolo 52 del D.lgs n. 165 del 2001, ma trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 2103 c.c.,
Il ricorrente ha, pertanto, diritto non solo alle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, ma ha diritto al riconoscimento del relativo inquadramento dovuto, in conseguenza del suo consolidamento.
La domanda va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
Accertato lo svolgimento da parte del ricorrente, a far data dal 2.11.2015 di mansioni superiori rispetto alla categoria e livello di inquadramento di appartenenza, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello Area Tecnico Amministrativa di cui al CCNL
IS AS con decorrenza dal 121° giorno successivo al 2.11.2015 e per l'effetto, condanna la convenuta ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale medesimo con la detta decorrenza, ed a corrispondergli tutte le differenze retributive conseguenti, maturate nel periodo di effettivo svolgimento, dal 02/11/2015 – 31/08/2019 parametro B, e nel periodo 1
27 settembre 2019 – 31/12/2022, parametro A, pari ad € 15.405,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Prescrizione
5. Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, sulla questione, come noto, si
è pronunciata la Corte di Cassazione, assumendo che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2024,
n.2963).
Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l'effetto, considerando che il rapporto di lavoro risulta ancora in essere, non risulta maturata alcuna prescrizione del credito retributivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente in applicazione del D.M. n.
147 del 2022 (scaglione 5.200/26.000), previa compensazione di un terzo considerato il mancato accoglimento della domanda principale e considerata altresì l'accettazione della proposta conciliativa da parte della resistente per € 15.000. Proposta che il ricorrente non ha accettando avendo, evidentemente, interesse ad ottenere il formale inquadramento superiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 751/2023 così provvede:
• in accoglimento della domanda subordinata, accertato lo svolgimento da parte del ricorrente, a far data dal 2.11.2015, di mansioni superiori rispetto alla categoria e livello di inquadramento di appartenenza, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello Area Tecnico Amministrativa di cui al CCNL IS
AS con decorrenza dal 121° giorno successivo al 2.11.2015; per l'effetto, condanna la convenuta ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale medesimo con la detta decorrenza, ed a corrispondergli tutte le differenze retributive conseguenti, maturate nel periodo di effettivo svolgimento, dal 02/11/2015 – 31/08/2019 parametro
B, e nel periodo 1 settembre 2019 – 31/12/2022 parametro A, pari ad € 15.405,70 oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
28 • previa compensazione di un terzo, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 172,66 per esborsi ed € 3.592,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP come per legge.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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