Sentenza 17 maggio 2019
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2019, n. 21760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21760 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2019 |
Testo completo
21760-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Maria Vessichelli - Presidente - Sent. n. sez. 190/2019 Caterina Mazzitelli CC 29/01/2019 Irene Scordamaglia R.G.N. 17074/2018 Elisabetta Morosini IU Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MP GI IU, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2018 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 31/01/2018 il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l'opposizione proposta avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro di prevenzione disposto, ex art. 20 d.lgs. 159/2011, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di AD GI IU su un immobile sito in Settimo Milanese e su somme di denaro (€ 49.000,00) a lui riconducibili. SR In particolare, l'originaria istanza di revoca era stata proposta dalla difesa ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011, sul rilievo che fosse decorso il termine di un anno e sei mesi dall'adozione del sequestro senza che fosse stato emesso il provvedimento di confisca. Il Tribunale di Milano rigettava l'istanza con ordinanza del 23/12/2015, che veniva impugnata con ricorso per cassazione;
la Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 34411 del 22/06/2016, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, che, con l'ordinanza oggi impugnata, rigettava l'opposizione, ritenendo non essere decorso il termine di un anno e sei mesi, in considerazione della sospensione del procedimento determinata dall'istanza di ricusazione ancora sub iudice.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AD GI IU, Avv. Giacomo Iaria, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma 2 d.lgs. 159/2011 e 304, comma 1, cod. proc. pen. .
2.1. Il ricorrente deduce che i sequestri disposti con decreti, rispettivamente, del 5.10.2012 e del 17.12.2012 - avrebbero perso efficacia poiché, considerati i periodi di sospensione regolarmente disposti, e calcolati i termini intercorsi tra la data del sequestro e quello della istanza di revoca (12.10.2015), il Tribunale non ha depositato il decreto di confisca entro il termine di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, così come previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011. Invero, la sospensione della decorrenza dei termini è stata disposta all'udienza del 14.3.2014, e confermata alla successiva udienza del 28.5.2014; alle successive udienze del 13.6.2014 e del 9.7.2014, tuttavia, l'ordinanza di sospensione non è stata reiterata, sicché deve ritenersi che i termini abbiano ripreso a decorrere fino all'udienza del 1.10.2014, allorquando è stata nuovamente disposta la sospensione dei termini;
medio tempore, tuttavia, era decorso, in data 17.7.2014, il termine di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dell'amministratore. Tanto premesso, lamenta che provvedimento di rigetto dell'opposizione abbia invece ritenuto la causa di sospensione operante anche in assenza di una dichiarazione espressa, in quanto dichiarata con ordinanza del 14.3.2014; decisione errata, non soltanto perché contraddetta dalla circostanza che il Tribunale ha dichiarato per ben 12 udienze la sospensione, ma anche perché GR 2 la giurisprudenza di legittimità in materia di durata della custodia cautelare in carcere è costante nell'affermare che la sospensione dura dalla data in cui è disposto il rinvio fino a quella fissata per la nuova udienza.
2.2. Con atto pervenuto il 11/01/2019 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi, deducendo, con copiosissimi (benché ridondanti e non sempre pertinenti) richiami giurisprudenziali e diffuse argomentazioni (articolate in ben 75 pagine, caratterizzate da interi periodi in grassetto e/o sottolineati e/o in maiuscolo, e da numerosissime note a piè pagina), l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 304, comma 1, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 6e7 CEDU;
motivi qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Nel richiamare i diversi provvedimenti già pronunciati nell'ambito del procedimento di prevenzione, e nell'affermare la fondatezza delle dichiarazioni di ricusazione formulate dal AD, deduce l'erronea interpretazione delle norme in materia di sospensione dei termini, ribadendo che dopo le ordinanze di sospensione del 14.3.2014 e del 28.5.2014 non è intervenuto alcun ulteriore provvedimento di sospensione;
sostiene, al riguardo, che la causa di sospensione può ritenersi operativa soltanto se espressamente dichiarata. Deduce, inoltre, che la ratio dell'art. 24 risiede nella garanzia della speditezza del procedimento, che non può ritenersi salvaguardata da un procedimento in cui il decreto di confisca non risulta ancora emesso dopo 6 anni e 3 mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, con una limitazione del diritto di proprietà sganciata, sotto il profilo temporale, dai principi di proporzionalità e adeguatezza che connotano la materia cautelare, anche reale. Nel richiamare la sentenza 'Conti' delle Sezioni Unite che, nel 2002, hanno affermato il principio secondo cui la presentazione della dichiarazione di ricusazione non determina automaticamente la sospensione dell'attività processuale e, quindi, dei termini di durata della custodia cautelare, evidenzia che la dichiarazione di ricusazione è stata presentata non già prima della deliberazione, bensì nelle prime due udienze. Lamenta, dunque, che l'interpretazione adottata dal Tribunale abbia determinato una dilatazione complessiva del tempo dell'imposizione del vincolo reale, nonostante il codice Antimafia preveda una sola proroga per l'adozione del decreto di confisca per sei mesi, ed un sostanziale abuso del diritto da parte del giudice, evocato anche mediante richiamo dei R provvedimenti asseritamente 'pregiudicanti' dell'imparzialità adottati dai collegi del Tribunale della prevenzione (da p. 33 a p. 40). Viene, infine, riproposto, in via subordinata, il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina, ove interpretata nel senso della esclusione della applicabilità dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., per contrasto con le disposizioni contenute negli artt. 41, 42 e 111 Cost. e nell'art. 6 CEDU e 1 Prot. Add. CEDU. Una sospensione non contenibile nei suoi limiti risulterebbe, secondo il ricorrente, lesiva del principio della ragionevole durata del processo, inteso come garanzia oggettiva dell'ordinamento, nonché dei principi del giusto processo contenuti nella Convenzione Europea del 1950, applicabili anche al procedimento di prevenzione, in ragione del processo di progressiva giurisdizionalizzazione. A nulla rileva, sul tema, la riconducibilità della sospensione ad una iniziativa difensiva, posto che l'istanza di ricusazione si configura come esercizio di un diritto ad ottenere la verifica dei requisiti primari di imparzialità del giudice, il che esclude intenti meramente dilatori. L'assenza di un limite massimo di durata della misura cautelare consente, di fatto, di dilatare senza conseguenza alcuna i tempi di definizione dell'incidente proposto e dell'intero procedimento, con pregiudizio dei diritti costituzionalmente protetti.
2.3. Con atto pervenuto il 15/01/2019, infine, è stata depositata una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, con cui sono state ribadite le doglianze già proposte, mediante richiami anche lessicalmente identici ai motivi nuovi già depositati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.1 Giova premettere, in fatto, che: nei confronti di AD GI IU è stato emesso, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti Cod.Ant.) un primo provvedimento di sequestro il 5 ottobre del 2012 (avente ad oggetto beni immobili) ed un secondo provvedimento il 17 dicembre 2012 (avente ad oggetto una somma di denaro); alla data della decisione qui impugnata, il procedimento di primo grado non era definito, perché sospeso;
la difesa, con l'istanza originaria, ha chiesto la declaratoria di inefficacia dei sequestri in relazione a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 Cod. Ant., per l'intervenuto decorso del termine, da tale norma previsto;
il procedimento di primo grado è stato sospeso in virtù della proposizione di diverse istanze di ricusazione;
il Tribunale con provvedimenti emessi il 14 SR marzo del 2014 ed il 28 maggio 2014 aveva adottato formale provvedimento di sospensione dei termini in pendenza della decisione sulla ricusazione.
1.2. Il provvedimento impugnato, dopo aver sintetizzato i contenuti della opposizione (tesi ad individuare, nel richiamo contenuto nel corpo dell'art. 24 comma 2 alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, una incorporazione, nella disciplina richiamante, dei termini massimi di durata della misura cautelare, con dubbio di incostituzionalità della tesi contraria), ha affermato che la disciplina richiamata dall'art. 24, comma 2, Cod. Ant. è soltanto quella delle «cause di sospensione dei termini di durata» della misura cautelare e non anche quella dei limiti massimi, in caso di intervenuta sospensione, di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., dettata esclusivamente per le misure cautelari personali;
ha, quindi, evidenziato che, persistendo la causa di sospensione dell'efficacia del sequestro, ai sensi degli artt. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 304 cod. proc. pen., in ragione della pendenza dei sub-procedimenti di ricusazione, il termine massimo di un anno e sei mesi dall'immissione in possesso dei beni in sequestro non era ancora decorso al momento della dichiarazione di sospensione, disposta con ordinanza del 14.3.2014. Tale assetto normativo, peraltro, è stato ritenuto indenne da dubbi di legittimità costituzionale, in virtù del diverso grado di protezione costituzionale degli interessi in gioco, non essendo esportabile alla materia delle misure cautelari reali, incidenti sulla proprietà, il sistema di tutela imposto alle limitazioni alla libertà personale.
2. Tanto premesso, le doglianze proposte nell'atto di opposizione e ribadite nel ricorso non sono fondate, in quanto procedimento principale, nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, è stato sospeso in ragione di diverse dichiarazioni di ricusazione, e la domanda di rinvio correlata a tali procedimenti incidentali è idonea a dar luogo alla sospensione dei termini di durata della misura cautelare, secondo le pacifiche coordinate ermeneutiche maturate nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 23872 del 05/03/2014, Rv 259827; Sez. 5, n. 43122 del 23/09/2004, Rv 230126). In particolare, va precisato che la domanda introduttiva del sub- procedimento che ha dato luogo alla prima decisione reiettiva del Tribunale di Milano, cui è seguito il ricorso per cassazione convertito in opposizione e la seconda decisione reiettiva dell'inefficacia del sequestro, qui impugnata, è esclusivamente basata sulla ritenuta applicabilità al procedimento di 5 prevenzione del limite massimo di durata (computato in anni tre) della misura cautelare, di cui all'art. 304 comma 6. Tesi, come più diffusamente si dirà, erronea. Con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, peraltro, il ricorrente ha concentrato le doglianze, non tanto sull'applicabilità dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione reale, quanto sulla non operatività di una sospensione dei termini di durata non espressamente dichiarata. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con una decisione invocata dallo stesso ricorrente, hanno affermato il principio secondo cui la presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione dell'attività processuale e, conseguentemente, non comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, commi 1, lett. a) e 4, cod. proc. pen., salvo che intervenga nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, nel qual caso la sospensione dell'attività processuale ha luogo come effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con la conseguenza che legittimamente il giudice dispone la sospensione di detti termini (Sez. U, n. 31421 del 26/06/2002, Conti, Rv. 22204). Nel caso in esame, tuttavia, il giudice della prevenzione, rilevato che era stata presentata dichiarazione di ricusazione, ha dichiarato la sospensione, con ordinanza pronunciata il 14.3.2014, prima della scadenza del termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011; sicché l'efficacia della sospensione dei termini è stata determinata dall'ordinanza dichiarativa, a nulla rilevando che la stessa non sia stata successivamente (sempre) reiterata, in quanto la situazione processuale era rimasta inalterata, essendo la causa di sospensione - il sub-procedimento di ricusazione ancora operativa. Del resto, nell'ottica della autonomia dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 rispetto all'art. 304 cod. proc. pen., va menzionato non soltanto l'orientamento di questa Corte, secondo cui, "in tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l'adozione del decreto di confisca dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il rinvio alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall'art. 304 cod. proc. pen. ha carattere statico e recettizio delle singole cause di sospensione e non si estende, in assenza di un esplicito richiamo, all'intera disciplina prevista da tale norma, cosicché non è necessaria una pronuncia esplicita, con ordinanza appellabile, che dichiari la sussistenza della singola 4 causa di sospensione" (Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, La Terra, Rv. 271369), ma altresì la novella, apportata dall'art. 5 I. 17/10/2017, n. 161, che ha inserito nel 2° comma dell'art. 24 cit. un quarto periodo che prevede: "Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore". In ogni caso, a prescindere dalla natura meramente ricognitiva o innovativa di quest'ultima norma, resta assorbente il rilievo che, nel caso in esame, la sospensione dei termini di durata è stata dichiarata espressamente con ordinanza del giudice della prevenzione.
3. Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte con i motivi aggiunti e con la memoria, concernenti la mancata previsione di termini massimi di durata, va innanzitutto ribadito il principio affermato da questa Corte (peraltro, proprio nei confronti del medesimo ricorrente, che ripropone doglianze parzialmente sovrapponibili) secondo cui "in tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale" (Sez. 1, n. 2211 del 12/09/2017, dep. 2018, AD, Rv. 272051). La questione della incidenza - sulla decorrenza del termine previsto dalla legge per il procedimento di primo grado (pari ad un anno e sei mesi, salvo proroghe motivate, in massimo di due, della durata di sei mesi ciascuna) - delle ipotesi di sospensione previste dall'art. 24, comma 2, Cod.Ant. va affrontata partendo dal rilievo preliminare che la locuzione «sospensione», ove riferita ad un termine di durata, sta a significare che quel termine, in pendenza della vicenda sospensiva, non decorre. Sul piano logico e giuridico, la decorrenza di un termine è bloccata dall'intervenire della causa (o del provvedimento dichiarativo) di sospensione per riprendere nel momento in cui si verifica l'estinzione della sospensione;
sicché il tempo» della sospensione è neutro e non può essere computato nella decorrenza complessiva. Nel caso delle misure cautelari personali il legislatore, oltre a disciplinare le singole ipotesi di «sospensione» dei termini di durata delle misure cautelari SR 7 personali (art. 304, commi 1 e 2, cod. proc. pen.), ne regolamenta gli effetti con una norma tesa a introdurre un limite di durata massima della misura (art. 304, comma 6) avente carattere eccezionale, in quanto deroga al generale principio per cui la sospensione implica «neutralizzazione>> della decorrenza di ciò che è sospeso. Ciò avviene per una fondamentale ed avvertita esigenza di garanzia, imposta dal particolare rango del bene 'libertà personale', compresso dalla misura cautelare personale, in diretta applicazione della disposizione costituzionale dell'art. 13, comma 5, Cost., secondo cui "la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". Questo, dunque, è il fondamento costituzionale, e la ragione stessa, della norma di 'sbarramento' di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che determina la fissazione di un limite massimo di durata delle restrizioni di libertà (di regola, il doppio dei termini di ogni singola fase) pur in presenza di una sospensione dei termini (peraltro ad esclusione della ipotesi particolare di cui all'art. 304 co.1 lett. b cod. proc. pen.). Da tale consapevolezza, pertanto, occorre prendere le mosse, al fine di meglio inquadrare la questione in esame. In particolare, va osservato che la tecnica utilizzata dal legislatore in sede di regolamentazione dei limiti massimi di durata del sequestro di prevenzione (art. 24, comma 2, Cod. Ant.) non è quella del «rinvio integrale» tra le due disposizioni in rilievo, bensì quella del consapevole ritaglio» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 2211 del 12/09/2017, dep. 2018, AD, Rv. 272051; analogamente, Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, La Terra, Rv. 271369). Il riferimento contenuto nel corpo dell'art. 24, comma 2, al terzo periodo, è, infatti, così formulato: «ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22 comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto applicabili». Invero, non viene richiamato l'intero istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare, né l'intera disposizione regolatrice, ma viene operato un rinvio alle sole «cause» di sospensione dei termini, in quanto applicabili, non anche alla limitazione degli effetti». Ne consegue che dalla disciplina processualpenalistica (art. 304 c.p.p.) l'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011, lungi dall'operare un rinvio recettizio, ritaglia la sola parte della disposizione che descrive le ipotesi tipiche (le "cause") di sospensione, ovvero le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 800 304 del codice di rito, e non anche la restante parte della disciplina, che resta dettata per le sole misure cautelari personali emesse nel procedimento penale. Dunque la disciplina del 'termine di durata' del sequestro di prevenzione, contenuta nell'art. 24, comma 2, Cod. Ant., è del tutto autonoma e peculiare, e rinvia esclusivamente alla parte descrittiva delle ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare contenuta nell'art. 304 cod. proc. pen. .
3.1. Va, inoltre, rigettata la domanda subordinata, con la quale, dubitandosi della legittimità costituzionale della disciplina che non prevede limiti massimi di durata della sospensione dei termini, si chiede di sollevare la relativa questione di costituzionalità, per la ritenuta violazione dei parametri costituzionali diretti (artt. 41, 42 e 11 Cost.) ed interposti (artt. 6 e 7 CEDU e art. 117 Cost.). La disciplina del termine di durata del sequestro di prevenzione, così come ricostruita, ha piena autonomia, ed i rilievi difensivi, tesi a sostenere l'ipotesi del contrasto con precetti costituzionali О convenzionali, sono manifestamente infondati. Sia la Costituzione che la CEDU garantiscono diversi livelli di tutela al bene della libertà personale rispetto a quello della proprietà, ed è pertanto del tutto ragionevole che le misure provvisorie incidenti su tali ultimi beni siano diversamente disciplinati a livello normativo. Nelle fonti costituzionali e convenzionali, infatti, si rinviene la previsione espressa del necessario limite massimo di durata in relazione alle sole misure provvisorie incidenti sulla libertà personale (art. 13, comma 5, Cost.; art. 5, comma 3, CEDU), e pur volendosi ritenere applicabili al procedimento di prevenzione patrimoniale (in forza di quanto previsto all'art. 1 del Prot. add. CEDU sulla tutela della proprietà) i principi del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, va precisato che nessuna disposizione di tale articolo prende in esame la durata di un provvedimento provvisorio, essendo piuttosto prevista la 'durata ragionevole' del processo in quanto tale (così come, del resto, nell'art. 111, comma 2, Cost.). La prospettazione difensiva pretende, invece, di parificare durata ragionevole del procedimento e limite di durata di un provvedimento provvisorio, che restano, invece, entità giuridiche diverse: il limite di durata di un provvedimento provvisorio assume infatti una dimensione intra- procedimentale e si giustifica solo in virtù del particolare livello del bene oggetto di compressione (nel caso della libertà personale, come si è rilevato), mentre la violazione della 'ragionevole durata' del processo in quanto tale, Sh の lungi dal determinare l'inefficacia di atti ° provvedimenti, fonda esclusivamente, ove riconosciuta come esistente la lesione del diritto, una forma di indennizzo (equa riparazione), che peraltro la legge vigente riconosce anche in ipotesi di 'irragionevole durata' di un procedimento di prevenzione (Sez. 6 - 2 civ., n. 3225 del 11/02/2013, Rv 625239 -01).
3.2. Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze con le quali si lamenta, addirittura, un abuso del diritto da parte dell'autorità giudiziaria. Doglianze quanto meno singolari, ove si consideri che la sospensione del procedimento di prevenzione è stata disposta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, la cui legittimità costituzionale e 'convenzionale' non è seriamente revocabile in dubbio, in ragione delle plurime istanze di ricusazione e dello sviluppo dei relativi procedimenti incidentali;
pertanto, la durata anomala del procedimento è correlata a scelte processuali che, sia pur nell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, sono dello stesso soggetto proposto, non certo dell'autorità giudiziaria procedente.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29/01/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente IU Riccardi Maria Vessichelli IU Riccardi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG. 2019 IL FUNZIONAT : 101 0