Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2019, n. 21760
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Sentenza 17 maggio 2019

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2019, n. 21760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21760
    Data del deposito : 17 maggio 2019

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