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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/11/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2460/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I GR
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SIGNORINI ANDREA, presso il cui studio in VIA FIUME 20 37047
SAN BO ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASTELLI CRISTINA, presso il cui studio in
VIC.S.DOMENICO, 16 37100 VERONA ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI PARTE Controparte_3
ATTRICE) (C.F. ), con il patrocinio di Avv. DEIDONE' C.F._3
IDA, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio
(rinuncia agli atti della domanda con nota dep. 04/07/23);
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 PER PARTE ATTRICE
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
accertarsi e dichiararsi la congruità di quanto offerto da a verbale Controparte_1
del 28/11/23, in via integrativa rispetto a quanto già liquidato ante judicium, con conseguente limitazione in tal senso di ogni eventuale condanna della compagnia e rigetto di ogni ulteriore pretesa. Spese e compensi successivi alla proposta compensati.
PER (AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI PARTE Controparte_3
ATTRICE) pagina 2 di 12 voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento di cui sopra, rigettate ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, così provvedere:
1) in via principale di merito: previo accertamento della esclusiva responsabilità della convenuto CP_2 nella causazione dell'incidente, di cui v'è descrizione in narrativa, e
[...]
delle lesioni personali, con postumi temporanei e permanenti, a carico di parte attrice condannarsi i convenuti in solido fra loro al Parte_1
risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in futuro dalla parte attrice sig.ra e così ad ogGi, quanto ad Parte_1
€ 18.686,76 per spese di cura, riabilitative, assistenziali, ogistiche e peritali;
- quanto ad € 86.545,00 per danno biologico da postumi permanenti;
- quanto ad
€ (2.250,00+3.000,00+1.000,00) 6.250,00 per danno biologico da postumi temporanei;
- quanto ad € 30.000,00 per danno esistenziale;
- quanto ad €
25.000,00 per danno morale ex delicto;
e così complessivamente pari ad €
166.481,76, o quella maggiore somma che sarà ritenuta anche equitativamente a seguito di espletamento di CTU sia in termini di valutazione dei postumi sulla salute, sia in termini di accertamento pro futuro del costo di assistenza continuativa in dipendenza della impossibilità di attendere alle quotidiane e personali incombenze personali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2,
n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal pagina 3 di 12 secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale a chiesto la condanna al risarcimento Parte_1
dei danni patiti a causa del sinistro occorsole in data 16/07/19 (investimento sulle strisce pedonali mentre attraversava la via Mantovana in Verona da parte dell'autovettura Opel Corsa targata CM134VN di proprietà e condotta dalla convenuta assicurata con Controparte_2 Controparte_1
, quantificati in complessivi € 166.481,76, per le causali analiticamente
[...]
indicate in atto di citazione, con rifusione delle spese di lite;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale , premesso che Controparte_1
la dinamica del sinistro non è in contestazione e che il giudizio ha ad oggetto solo la quantificazione dei danni patiti dall'attrice, ha contestato gli importi richiesti dall'attrice in via risarcitoria, sia per spese che per danni non patrimoniali, giudicandoli eccessivi e esorbitanti, e precisando che relativamente ai costi asseriti per l'assistenza passata e futura, attese le prospettazioni attoree, non potrà, in ogni caso, non tenersi conto di quanto è stato, è e sarà a tal fine imputato e percepito dalla stessa a titolo di pensione d'invalidità e/o di pagina 4 di 12 indennità di accompagnamento e/o altri benefici economici riconosciuti, sul presupposto che il risarcimento che il danneggiato ottiene dallo Stato o da altri enti ( ) a titolo di pensione mensile d'invalidità, d'indennità di Controparte_4 accompagnamento e/o di assistenza domiciliare, va defalcato dall'ammontare dell'indennizzo che gli è dovuto dal responsabile del sinistro;
rilevato, poi, che la compagnia ha dedotto che, avendo l'attrice percepito un indennizzo per il sinistro de quo in attivazione di polizza assicurativa privata, va esclusa la cumulabilità tra l'indennizzo dovuto dall'assicurazione in forza del contratto assicurativo per infortunio e il risarcimento del danno ottenuto dall'assicurato in regime di R.C.A.; richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di intervento di in veste di ADS dell'attrice, che ha chiesto Controparte_3
l'accoglimento della domanda attorea;
osservato che parte attrice ha contestato la deduzione della Compagnia secondo cui dal montante risarcitorio dovrebbe essere detratto l'indennizzo corrisposto a parte attrice derivante da una polizza privata ed ha rilevato che i premi sono stati pagati dalla stessa parte attrice;
osservato, poi, che l'attrice è stata autorizzata a produrre come doc. 107
l'accertamento della propria condizione di handicap formato in data CP_4
03/03/22, successivamente allo spirare dei termini istruttori;
dato atto che la causa è stata istruita tramite prove testimoniali e CTU medico-legale a firma del Dr. Persona_1 dato atto che l'elaborato definitivo di CTU è stato depositato per via telematica in data 13/10/23;
ritenuto che
la richiamata CTU possa essere integralmente condivisa dal giudice, in quanto conforme al quesito peritale ed esente da vizi logici e di forma e dato atto, pertanto, che il giudicante ad essa si richiama integralmente per relationem, per esigenze di brevità; osservato che, dopo il deposito della CTU, il procuratore della compagnia convenuta ha formulato a parte attrice la seguente proposta conciliativa: ad integrazione di quanto già liquidato a parte attrice (€ 68.900,00), la
Compagnia offre il pagamento aggiuntivo di € 30.000,00 - comprensivo delle spese sanitarie già affrontate dall'attrice come riconosciute in sede di CTU ed pagina 5 di 12 anche di un contributo per le spese di assistenza - oltre al rimborso delle spese di CTP e CTU e delle spese legali sinora sostenute (in base al D.M. 149/22, valori medi, fasi introduttiva, di studio e istruttoria al 100%); dato atto che parte attrice ha respinto la proposta conciliativa della controparte con nota autorizzata dep. 21/02/24, ritenendola inadeguata;
osservato che, all'udienza del 14/01/25, la causa è stata avviata a conclusioni con il modulo decisorio della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con discussione differita al 27/06/25; così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
ritenuta la fondatezza della domanda attorea, che merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato che la CTU ha accertato la sussistenza di nesso causale tra l'evento dannoso (investimento dell'attrice da parte dell'autovettura condotta dalla convenuta) e il danno denunciato dall'attrice (cfr. CTU, pag. 11); osservato che il CTU ha accertato (cfr. CTU, pag. 18), sulla base della documentazione recensita:
i) la durata dell'inabilità temporanea conseguente alla malattia causata dal sinistro in gg. 20 al 100% ovvero fino alla dimissione dall'ortopedia avvenuta in data 6 agosto 2019 ed al trasferimento alla riabilitazione presso la casa di cura
San Clemente di Mantova;
in gg. 60 al 75 %, ovvero fino alle dimissioni avvenute il 4 ottobre 2019; ed ancora in 60 gg al 50%, tenuto conto delle indicazioni date il 21 novembre 2019 sulla necessità di ulteriore Fkt per il recupero della muscolatura agli arti inferiori;
ii) il danno all'integrità psico fisica complessiva nella misura del 25%
(venticinque per cento), confermata anche all'esito delle osservazioni del CTP della Compagnia;
iii) che, trattandosi di soggetto di 82 anni di età senza alcuna attività lavorativa svolta negli ultimi decenni, non è prospettabile un danno alla capacità lavorativa;
iv) che non sussistono menomazioni all'integrità fisiognomica;
v) che, in risposta al quesito peritale sub 6. (6. precisi se l'attrice, a causa dei postumi del sinistro, abbia o meno bisogno di assistenza continuativa domiciliare) “…bisogna in primis considerare la situazione della signora al
pagina 6 di 12 termine del ricovero presso la casa di cura di Mantova: secondo quanto descritto in modo esaustivo dai fisiatri e ortopedici e sostenuto anche dalla testistica somministrata, la signora presentava prevalentemente una difficoltà nella deambulazione che richiedeva una supervisione nei tratti medio lunghi ma risultava peraltro autonoma nelle attività del quotidiano;
tale situazione andava apparentemente peggiorando dopo alcuni mesi, forse per l'inefficacia della Fkt eseguita o forse per il concorso delle altre patologie della donna, principalmente la poliartrosi e la polimialgia, per la quale veniva anche iniziata una terapia cortisonica. Del tutto privo di un apparente substrato risulta essere diversamente il progressivo, certificato decadimento cognitivo, così come sostenuto dalle visite geriatrica e dalla testistica applicata alcuni mesi dopo.
L'ipotesi che tale decadimento sia da porre in relazione con il traumatismo cranico sofferto, tenuto conto delle sue caratteristiche clinico strumentali, ovvero della prolungata ospedalizzazione, rimane tale, ovvero una semplice ipotesi, valida quanto l'altrettanto ipotizzabile manifestarsi, per età, di un progressivo ed indipendente, da fatti traumatici, decadimento cognitivo collegato solo “casualmente” al precedente trauma. Per quanto riguarda la complessiva valutazione di cui la signora ha avuto riscontro a seguito di valutazione presso la Commissione Invalidi Civili e successivo ricorso in
Tribunale, culminata con il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, si deve sottolineare come ad un importante rallentamento motorio fosse correlato un altrettanto importante rallentamento cognitivo.
Ebbene, quest'ultimo non è stato rilevato nella visita diretta eseguita (vedi obiettività riscontrata), come non sono state confermate l'incontinenza doppia, anche sulle basi di una documentazione (e non di semplici affermazioni) che facevano risalire l'incontinenza fecale, peraltro limitata a alcune specifiche situazioni (feci liquide o semiliquide;
perdita del controllo dei gas intestinali), ad un prolasso rettale del tutto misconosciuto dal personale medico certificatore anche in tempi successivi (vedi doc. del 23 dicembre 2019). Ciò detto, non si può negare che gli esiti del politraumatismo fratturativo, nella sua evoluzione ed in una donna dell'età della signora abbia contribuito a rendere Parte_1 oggi necessario l'intervento di terzi in alcune attività della vita quotidiana quali, ad esempio, il bagno o doccia, gli spostamenti in esterno, la supervisione in
pagina 7 di 12 alcune parti della vestizione, la preparazione del cibo. Ciò a prescindere dall'effetto dell'intercorrente compromissione cognitiva sulle medesime attività e su altre ancora. Percentualizzare tale concorso non è semplice ma, tenuto conto delle conseguenze direttamente ed indirettamente ascrivibili al politraumatismo subito, si può indicare una frazione percentuale non inferiore ad un terzo” (cfr. CTU, pag. 19-20); passando a questo punto alla quantificazione del danno patito dall'attrice; osservato che, a seguito del pronunciamento della Cassazione a Sezioni
Unite sul danno non patrimoniale (Cass. SS.UU. 11/11/08, nn. 26972/3/4/5), una volta accertata una lesione del diritto alla salute e alla integrità fisiopsichica del soggetto (danno biologico), qualsiasi eventuale ulteriore pregiudizio dovuto a sofferenza, patimento e/o dolore va considerato come parte integrante dell'unitario pregiudizio non patrimoniale, indipendentemente dall'accertamento del fatto reato, purchè la lesione incida su un bene costituzionalmente rilevante e sia caratterizzata da gravità e serietà dell'offesa; dato atto che, avuto riguardo ai concreti criteri da applicare per la liquidazione del danno accertato, questo giudice condivide l'orientamento da tempo invalso presso il giudice di legittimità secondo il quale le 'Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica' del Tribunale di Milano (oggi giunta alla versione 2024) costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. (cfr. Cass. civile, sez. III, 30/06/2011, n. 14402; Cass. n. 24473 del
18/11/2014; Cass. sez. III n. 17018 del 28/6/18; Cass. n. 11754/18; vedi anche
Cass. ord. n. 8508 del 06/05/2020, che giunge addirittura ad affermare che l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione), sicché i parametri delle
Tabelle milanesi aggiornate al 2024 sono stati utilizzati da questo giudice quale criterio orientativo ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale sofferto dall'attrice (sicché tutti i valori di seguito indicati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono intendersi espressi in moneta attuale); rilevato che, avuto riguardo alla liquidazione in termini numerari del danno, deve tenersi conto: 1) che il valore monetario indicato nelle Tabelle milanesi in pagina 8 di 12 corrispondenza delle singole percentuali di invalidità esprime il valore della lesione anatomo-funzionale e dei pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva normalmente conseguenti a quella lesione;
2) che l'ulteriore aumento previsto dalla Tabella consente la personalizzazione del risarcimento nei soli casi nei quali il danneggiato abbia allegato e provato che i pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva conseguenti alla lesione specificamente patita siano superiori alla norma già ricompresa nel valore di punto Tabellare;
ritenuto che
l'attrice abbia fornito prova sufficiente in tal senso, avendo dimostrato danni dinamico-relazionali superiori a quelli 'normalmente' conseguenti al tipo di lesione patita, tenuto conto dell'incidenza degli esiti del politraumatismo fratturativo quantomeno sulla necessità dell'intervento di terzi in alcune attività della vita quotidiana dell'attrice, in ragione della condizione conseguita al sinistro (cfr. atto di citazione, pag. 2; doc.ti 107 e 108 attorei;
si vedano anche le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di istruttoria1) che il
CTU ha condivisibilmente quantificato in almeno un terzo del danno biologico permanente;
ritenuto che
, applicando i criteri che precedono al caso in esame, e tenuto conto dell'età dell'attrice alla data del sinistro (79 anni), appare equa la quantificazione del danno biologico permanente in € 94.801,00 (danno biologico
€ 67.235,00 + sofferenza soggettiva al 41% € 27.566,00), cui deve aggiungersi, per la particolare incidenza del danno patito sulla vita quotidiana dell'attrice quantificata dal CTU in almeno un terzo del danno biologico complessivo (cfr.
CTU, pag. 19-20), una personalizzazione che si stima equo quantificare nel
34%, dovendosi tenere in considerazione le chiare parole del CTU che non ha mancato di precisare che “…è vero che per alcune aspetti di base della vita quotidiana tale assistenza [di terzi: NdR] sia solo parziale ma, diversamente, 1 All'udienza del 04/10/22, i testi genero dell'attrice, e Testimone_1 Testimone_2 amiche dell'attrice, hanno coralmente confermato le gravi difficoltà di Testimone_3 deambulazione della stessa successivamente alla verificazione del sinistro, evidenziando che precedentemente a detto evento, l'attrice era solita fare tutto in autonomia, andava in autobus, andava dal medico, andava a riunioni conviviali con le amiche, due volte a settimana andava in parrocchia a fare le prove del coro e cantava la domenica in diverse chiese, mentre successivamente al sinistro non è più stata in grado di svolgere tale attività ed ha rinunciato del tutto al coro, non essendo più in grado di muoversi da sola e di fare le scale, e necessitando dell'aiuto di una badante anche solo per brevissimi tragitti, come per attraversare la strada innanzi a casa. pagina 9 di 12 viene a mancare quasi totalmente la capacità di autonoma gestione nel vestirsi, nell'igiene legata alla toilette, farsi un bagno o una doccia, oltre che per parte della cosiddetta mobilità funzionale: ora, in tali “funzioni” di base (o ADL) le lesioni sofferte dalla donna a carico del bacino e dell'arto inferiore destro interferiscono sicuramente e di conseguenza incidono in modo assai significativo sulla stessa necessità di assistenza della donna, visto che si incidono, tra l'altro, su un periodo non breve della giornata” (cfr. CTU, pag. 24); osservato, quindi, che il danno biologico permanente patito dall'attrice ammonta a complessivi € 117.660,00, già espressi in moneta attuale;
dato atto, d'altro canto, che si deve considerare:
i) che l'attrice ha già percepito un indennizzo del danno sofferto per l'attivazione della polizza privata infortuni n. 360219902 contratta con la compagnia nella misura di € 34.740,00 (cfr. doc 3 della compagnia CP_1
convenuta);
ii) che ella ha anche già percepito la somma offertale da ante Controparte_1 causam di € 34.160,00, accettata dalla Sig.ra quale acconto sul Parte_1
maggior danno patito (cfr. doc. 2 della compagnia);
iii) che, quindi, la attrice ha già percepito, ad oggi, a titolo di risarcimento per il sinistro de quo complessivi € 68.900,00, che vanno decurtati dal montante risarcitorio per danno biologico;
richiamato il principio secondo il quale indennizzo assicurativo e risarcimento del danno non sono cumulabili e quindi dal secondo vanno detratte le somme già percepite a titolo di indennizzo, tenuto conto che queste ultime sono erogate proprio in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un evento dannoso (cfr. ex multis Cass. 22/05/2018, n.12565; vedi anche Cass. 13233 dell'11/06/142); rilevato che parte attrice ha evidenziato di avere pagato i premi assicurativi, senza tuttavia documentarne l'ammontare; osservato che il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro (cfr. Cass. 22/05/2018, n.12565, in motivazione), men che meno nel caso in cui detto pagamento non risulti documentato in causa;
ritenuto, pertanto, che l'indennizzo percepito dall'attrice in forza della polizza privata infortuni n. 360219902 vada detratto dal risarcimento civilistico;
osservato, conseguentemente, che va riconosciuta all'attrice, a titolo di danno biologico permanente, la somma netta residua di € 48.760,00 (€
117.660,00 - € 68.900,00), già espressa in moneta attuale;
dato atto che a tale importo va aggiunto quello relativo al danno biologico temporaneo che questo giudice, a fronte delle valutazioni del CTU (gg. 20 al
100%; gg. 60 al 75 %, e gg. 60 gg al 50 %), stima equo valutare, sulla base delle Tabelle di Milano con punto base ITT pari a 115, in complessivi €
10.925,00; osservato, quindi, che il danno non patrimoniale (danno biologico permanente e temporaneo) patito dall'attrice è complessivamente quantificabile in € 59.685,00, già espresso in moneta attuale;
rilevato che vanno escluse le altre voci risarcitorie richieste da parte attrice
(risarcimento dei danni materiali da costi di badante e ristrutturazione della casa) per difetto di prova di nesso causale, tenuto conto che lo stesso CTU, anche in considerazione dell'età dell'attrice, ha evidenziato un possibile concorso delle altre patologie della donna, principalmente la poliartrosi e la polimialgia, rispetto al certificato decadimento complessivo della stessa, osservando che manca certezza che tale decadimento sia da porre in relazione con il traumatismo cranico sofferto in esito al sinistro de quo, ben potendo lo stesso essersi manifestato, data l'età, in modo del tutto indipendente da fatti traumatici (cfr. CTU, pag. 20); osservato, infine, che sono documentate in atti (cfr. documentazione allegate a memoria attorea dep. 12/11/21) spese mediche che il CTU ha ritenuto causalmente collegate al sinistro di cui è causa per complessivi € 5.136,23 (cfr.
CTU pag. 20), mentre vanno escluse poiché non chiaramente collegate alle conseguenze del sinistro stesso o non supportate da prescrizioni mediche o altri documenti sanitari in atti le spese elencate a pag. 22 della CTU;
pagina 11 di 12 rilevato, per contro, che non risulta documentato il costo della CTP attorea;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa determinato in base al decisum e dell'attività svolta
(fasi di studio, introduttiva e istruttoria al 100% e decisoria al 50% per l'adozione del modulo decisorio della discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice:
- dell'importo di € 59.685,00, già espressa in moneta attuale, per danno biologico permanente e temporaneo, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- dell'importo di € 5.136,23 per spese mediche, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno dalla data di ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
2) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.976,50 per compensi e € 759,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA;
3) pone definitivamente a carico di e Controparte_1
in solido tra loro le spese di CTU Dr. Controparte_2 Persona_1
Verona, 08/11/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che precisa che “Assolvendo, dunque, indennizzo e risarcimento ad una identica funzione, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue, non potendo più essere preteso né azionato. E ciò accade non tanto perché sia da escludere
l'applicazione dell'istituto della "compensatio lucri cum damno", bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore” (cfr. Cass. 13233/14, cit.). pagina 10 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I GR
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SIGNORINI ANDREA, presso il cui studio in VIA FIUME 20 37047
SAN BO ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASTELLI CRISTINA, presso il cui studio in
VIC.S.DOMENICO, 16 37100 VERONA ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI PARTE Controparte_3
ATTRICE) (C.F. ), con il patrocinio di Avv. DEIDONE' C.F._3
IDA, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio
(rinuncia agli atti della domanda con nota dep. 04/07/23);
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 PER PARTE ATTRICE
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
accertarsi e dichiararsi la congruità di quanto offerto da a verbale Controparte_1
del 28/11/23, in via integrativa rispetto a quanto già liquidato ante judicium, con conseguente limitazione in tal senso di ogni eventuale condanna della compagnia e rigetto di ogni ulteriore pretesa. Spese e compensi successivi alla proposta compensati.
PER (AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI PARTE Controparte_3
ATTRICE) pagina 2 di 12 voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento di cui sopra, rigettate ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, così provvedere:
1) in via principale di merito: previo accertamento della esclusiva responsabilità della convenuto CP_2 nella causazione dell'incidente, di cui v'è descrizione in narrativa, e
[...]
delle lesioni personali, con postumi temporanei e permanenti, a carico di parte attrice condannarsi i convenuti in solido fra loro al Parte_1
risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in futuro dalla parte attrice sig.ra e così ad ogGi, quanto ad Parte_1
€ 18.686,76 per spese di cura, riabilitative, assistenziali, ogistiche e peritali;
- quanto ad € 86.545,00 per danno biologico da postumi permanenti;
- quanto ad
€ (2.250,00+3.000,00+1.000,00) 6.250,00 per danno biologico da postumi temporanei;
- quanto ad € 30.000,00 per danno esistenziale;
- quanto ad €
25.000,00 per danno morale ex delicto;
e così complessivamente pari ad €
166.481,76, o quella maggiore somma che sarà ritenuta anche equitativamente a seguito di espletamento di CTU sia in termini di valutazione dei postumi sulla salute, sia in termini di accertamento pro futuro del costo di assistenza continuativa in dipendenza della impossibilità di attendere alle quotidiane e personali incombenze personali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2,
n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal pagina 3 di 12 secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale a chiesto la condanna al risarcimento Parte_1
dei danni patiti a causa del sinistro occorsole in data 16/07/19 (investimento sulle strisce pedonali mentre attraversava la via Mantovana in Verona da parte dell'autovettura Opel Corsa targata CM134VN di proprietà e condotta dalla convenuta assicurata con Controparte_2 Controparte_1
, quantificati in complessivi € 166.481,76, per le causali analiticamente
[...]
indicate in atto di citazione, con rifusione delle spese di lite;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale , premesso che Controparte_1
la dinamica del sinistro non è in contestazione e che il giudizio ha ad oggetto solo la quantificazione dei danni patiti dall'attrice, ha contestato gli importi richiesti dall'attrice in via risarcitoria, sia per spese che per danni non patrimoniali, giudicandoli eccessivi e esorbitanti, e precisando che relativamente ai costi asseriti per l'assistenza passata e futura, attese le prospettazioni attoree, non potrà, in ogni caso, non tenersi conto di quanto è stato, è e sarà a tal fine imputato e percepito dalla stessa a titolo di pensione d'invalidità e/o di pagina 4 di 12 indennità di accompagnamento e/o altri benefici economici riconosciuti, sul presupposto che il risarcimento che il danneggiato ottiene dallo Stato o da altri enti ( ) a titolo di pensione mensile d'invalidità, d'indennità di Controparte_4 accompagnamento e/o di assistenza domiciliare, va defalcato dall'ammontare dell'indennizzo che gli è dovuto dal responsabile del sinistro;
rilevato, poi, che la compagnia ha dedotto che, avendo l'attrice percepito un indennizzo per il sinistro de quo in attivazione di polizza assicurativa privata, va esclusa la cumulabilità tra l'indennizzo dovuto dall'assicurazione in forza del contratto assicurativo per infortunio e il risarcimento del danno ottenuto dall'assicurato in regime di R.C.A.; richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di intervento di in veste di ADS dell'attrice, che ha chiesto Controparte_3
l'accoglimento della domanda attorea;
osservato che parte attrice ha contestato la deduzione della Compagnia secondo cui dal montante risarcitorio dovrebbe essere detratto l'indennizzo corrisposto a parte attrice derivante da una polizza privata ed ha rilevato che i premi sono stati pagati dalla stessa parte attrice;
osservato, poi, che l'attrice è stata autorizzata a produrre come doc. 107
l'accertamento della propria condizione di handicap formato in data CP_4
03/03/22, successivamente allo spirare dei termini istruttori;
dato atto che la causa è stata istruita tramite prove testimoniali e CTU medico-legale a firma del Dr. Persona_1 dato atto che l'elaborato definitivo di CTU è stato depositato per via telematica in data 13/10/23;
ritenuto che
la richiamata CTU possa essere integralmente condivisa dal giudice, in quanto conforme al quesito peritale ed esente da vizi logici e di forma e dato atto, pertanto, che il giudicante ad essa si richiama integralmente per relationem, per esigenze di brevità; osservato che, dopo il deposito della CTU, il procuratore della compagnia convenuta ha formulato a parte attrice la seguente proposta conciliativa: ad integrazione di quanto già liquidato a parte attrice (€ 68.900,00), la
Compagnia offre il pagamento aggiuntivo di € 30.000,00 - comprensivo delle spese sanitarie già affrontate dall'attrice come riconosciute in sede di CTU ed pagina 5 di 12 anche di un contributo per le spese di assistenza - oltre al rimborso delle spese di CTP e CTU e delle spese legali sinora sostenute (in base al D.M. 149/22, valori medi, fasi introduttiva, di studio e istruttoria al 100%); dato atto che parte attrice ha respinto la proposta conciliativa della controparte con nota autorizzata dep. 21/02/24, ritenendola inadeguata;
osservato che, all'udienza del 14/01/25, la causa è stata avviata a conclusioni con il modulo decisorio della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con discussione differita al 27/06/25; così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
ritenuta la fondatezza della domanda attorea, che merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato che la CTU ha accertato la sussistenza di nesso causale tra l'evento dannoso (investimento dell'attrice da parte dell'autovettura condotta dalla convenuta) e il danno denunciato dall'attrice (cfr. CTU, pag. 11); osservato che il CTU ha accertato (cfr. CTU, pag. 18), sulla base della documentazione recensita:
i) la durata dell'inabilità temporanea conseguente alla malattia causata dal sinistro in gg. 20 al 100% ovvero fino alla dimissione dall'ortopedia avvenuta in data 6 agosto 2019 ed al trasferimento alla riabilitazione presso la casa di cura
San Clemente di Mantova;
in gg. 60 al 75 %, ovvero fino alle dimissioni avvenute il 4 ottobre 2019; ed ancora in 60 gg al 50%, tenuto conto delle indicazioni date il 21 novembre 2019 sulla necessità di ulteriore Fkt per il recupero della muscolatura agli arti inferiori;
ii) il danno all'integrità psico fisica complessiva nella misura del 25%
(venticinque per cento), confermata anche all'esito delle osservazioni del CTP della Compagnia;
iii) che, trattandosi di soggetto di 82 anni di età senza alcuna attività lavorativa svolta negli ultimi decenni, non è prospettabile un danno alla capacità lavorativa;
iv) che non sussistono menomazioni all'integrità fisiognomica;
v) che, in risposta al quesito peritale sub 6. (6. precisi se l'attrice, a causa dei postumi del sinistro, abbia o meno bisogno di assistenza continuativa domiciliare) “…bisogna in primis considerare la situazione della signora al
pagina 6 di 12 termine del ricovero presso la casa di cura di Mantova: secondo quanto descritto in modo esaustivo dai fisiatri e ortopedici e sostenuto anche dalla testistica somministrata, la signora presentava prevalentemente una difficoltà nella deambulazione che richiedeva una supervisione nei tratti medio lunghi ma risultava peraltro autonoma nelle attività del quotidiano;
tale situazione andava apparentemente peggiorando dopo alcuni mesi, forse per l'inefficacia della Fkt eseguita o forse per il concorso delle altre patologie della donna, principalmente la poliartrosi e la polimialgia, per la quale veniva anche iniziata una terapia cortisonica. Del tutto privo di un apparente substrato risulta essere diversamente il progressivo, certificato decadimento cognitivo, così come sostenuto dalle visite geriatrica e dalla testistica applicata alcuni mesi dopo.
L'ipotesi che tale decadimento sia da porre in relazione con il traumatismo cranico sofferto, tenuto conto delle sue caratteristiche clinico strumentali, ovvero della prolungata ospedalizzazione, rimane tale, ovvero una semplice ipotesi, valida quanto l'altrettanto ipotizzabile manifestarsi, per età, di un progressivo ed indipendente, da fatti traumatici, decadimento cognitivo collegato solo “casualmente” al precedente trauma. Per quanto riguarda la complessiva valutazione di cui la signora ha avuto riscontro a seguito di valutazione presso la Commissione Invalidi Civili e successivo ricorso in
Tribunale, culminata con il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, si deve sottolineare come ad un importante rallentamento motorio fosse correlato un altrettanto importante rallentamento cognitivo.
Ebbene, quest'ultimo non è stato rilevato nella visita diretta eseguita (vedi obiettività riscontrata), come non sono state confermate l'incontinenza doppia, anche sulle basi di una documentazione (e non di semplici affermazioni) che facevano risalire l'incontinenza fecale, peraltro limitata a alcune specifiche situazioni (feci liquide o semiliquide;
perdita del controllo dei gas intestinali), ad un prolasso rettale del tutto misconosciuto dal personale medico certificatore anche in tempi successivi (vedi doc. del 23 dicembre 2019). Ciò detto, non si può negare che gli esiti del politraumatismo fratturativo, nella sua evoluzione ed in una donna dell'età della signora abbia contribuito a rendere Parte_1 oggi necessario l'intervento di terzi in alcune attività della vita quotidiana quali, ad esempio, il bagno o doccia, gli spostamenti in esterno, la supervisione in
pagina 7 di 12 alcune parti della vestizione, la preparazione del cibo. Ciò a prescindere dall'effetto dell'intercorrente compromissione cognitiva sulle medesime attività e su altre ancora. Percentualizzare tale concorso non è semplice ma, tenuto conto delle conseguenze direttamente ed indirettamente ascrivibili al politraumatismo subito, si può indicare una frazione percentuale non inferiore ad un terzo” (cfr. CTU, pag. 19-20); passando a questo punto alla quantificazione del danno patito dall'attrice; osservato che, a seguito del pronunciamento della Cassazione a Sezioni
Unite sul danno non patrimoniale (Cass. SS.UU. 11/11/08, nn. 26972/3/4/5), una volta accertata una lesione del diritto alla salute e alla integrità fisiopsichica del soggetto (danno biologico), qualsiasi eventuale ulteriore pregiudizio dovuto a sofferenza, patimento e/o dolore va considerato come parte integrante dell'unitario pregiudizio non patrimoniale, indipendentemente dall'accertamento del fatto reato, purchè la lesione incida su un bene costituzionalmente rilevante e sia caratterizzata da gravità e serietà dell'offesa; dato atto che, avuto riguardo ai concreti criteri da applicare per la liquidazione del danno accertato, questo giudice condivide l'orientamento da tempo invalso presso il giudice di legittimità secondo il quale le 'Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica' del Tribunale di Milano (oggi giunta alla versione 2024) costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. (cfr. Cass. civile, sez. III, 30/06/2011, n. 14402; Cass. n. 24473 del
18/11/2014; Cass. sez. III n. 17018 del 28/6/18; Cass. n. 11754/18; vedi anche
Cass. ord. n. 8508 del 06/05/2020, che giunge addirittura ad affermare che l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione), sicché i parametri delle
Tabelle milanesi aggiornate al 2024 sono stati utilizzati da questo giudice quale criterio orientativo ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale sofferto dall'attrice (sicché tutti i valori di seguito indicati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono intendersi espressi in moneta attuale); rilevato che, avuto riguardo alla liquidazione in termini numerari del danno, deve tenersi conto: 1) che il valore monetario indicato nelle Tabelle milanesi in pagina 8 di 12 corrispondenza delle singole percentuali di invalidità esprime il valore della lesione anatomo-funzionale e dei pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva normalmente conseguenti a quella lesione;
2) che l'ulteriore aumento previsto dalla Tabella consente la personalizzazione del risarcimento nei soli casi nei quali il danneggiato abbia allegato e provato che i pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva conseguenti alla lesione specificamente patita siano superiori alla norma già ricompresa nel valore di punto Tabellare;
ritenuto che
l'attrice abbia fornito prova sufficiente in tal senso, avendo dimostrato danni dinamico-relazionali superiori a quelli 'normalmente' conseguenti al tipo di lesione patita, tenuto conto dell'incidenza degli esiti del politraumatismo fratturativo quantomeno sulla necessità dell'intervento di terzi in alcune attività della vita quotidiana dell'attrice, in ragione della condizione conseguita al sinistro (cfr. atto di citazione, pag. 2; doc.ti 107 e 108 attorei;
si vedano anche le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di istruttoria1) che il
CTU ha condivisibilmente quantificato in almeno un terzo del danno biologico permanente;
ritenuto che
, applicando i criteri che precedono al caso in esame, e tenuto conto dell'età dell'attrice alla data del sinistro (79 anni), appare equa la quantificazione del danno biologico permanente in € 94.801,00 (danno biologico
€ 67.235,00 + sofferenza soggettiva al 41% € 27.566,00), cui deve aggiungersi, per la particolare incidenza del danno patito sulla vita quotidiana dell'attrice quantificata dal CTU in almeno un terzo del danno biologico complessivo (cfr.
CTU, pag. 19-20), una personalizzazione che si stima equo quantificare nel
34%, dovendosi tenere in considerazione le chiare parole del CTU che non ha mancato di precisare che “…è vero che per alcune aspetti di base della vita quotidiana tale assistenza [di terzi: NdR] sia solo parziale ma, diversamente, 1 All'udienza del 04/10/22, i testi genero dell'attrice, e Testimone_1 Testimone_2 amiche dell'attrice, hanno coralmente confermato le gravi difficoltà di Testimone_3 deambulazione della stessa successivamente alla verificazione del sinistro, evidenziando che precedentemente a detto evento, l'attrice era solita fare tutto in autonomia, andava in autobus, andava dal medico, andava a riunioni conviviali con le amiche, due volte a settimana andava in parrocchia a fare le prove del coro e cantava la domenica in diverse chiese, mentre successivamente al sinistro non è più stata in grado di svolgere tale attività ed ha rinunciato del tutto al coro, non essendo più in grado di muoversi da sola e di fare le scale, e necessitando dell'aiuto di una badante anche solo per brevissimi tragitti, come per attraversare la strada innanzi a casa. pagina 9 di 12 viene a mancare quasi totalmente la capacità di autonoma gestione nel vestirsi, nell'igiene legata alla toilette, farsi un bagno o una doccia, oltre che per parte della cosiddetta mobilità funzionale: ora, in tali “funzioni” di base (o ADL) le lesioni sofferte dalla donna a carico del bacino e dell'arto inferiore destro interferiscono sicuramente e di conseguenza incidono in modo assai significativo sulla stessa necessità di assistenza della donna, visto che si incidono, tra l'altro, su un periodo non breve della giornata” (cfr. CTU, pag. 24); osservato, quindi, che il danno biologico permanente patito dall'attrice ammonta a complessivi € 117.660,00, già espressi in moneta attuale;
dato atto, d'altro canto, che si deve considerare:
i) che l'attrice ha già percepito un indennizzo del danno sofferto per l'attivazione della polizza privata infortuni n. 360219902 contratta con la compagnia nella misura di € 34.740,00 (cfr. doc 3 della compagnia CP_1
convenuta);
ii) che ella ha anche già percepito la somma offertale da ante Controparte_1 causam di € 34.160,00, accettata dalla Sig.ra quale acconto sul Parte_1
maggior danno patito (cfr. doc. 2 della compagnia);
iii) che, quindi, la attrice ha già percepito, ad oggi, a titolo di risarcimento per il sinistro de quo complessivi € 68.900,00, che vanno decurtati dal montante risarcitorio per danno biologico;
richiamato il principio secondo il quale indennizzo assicurativo e risarcimento del danno non sono cumulabili e quindi dal secondo vanno detratte le somme già percepite a titolo di indennizzo, tenuto conto che queste ultime sono erogate proprio in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un evento dannoso (cfr. ex multis Cass. 22/05/2018, n.12565; vedi anche Cass. 13233 dell'11/06/142); rilevato che parte attrice ha evidenziato di avere pagato i premi assicurativi, senza tuttavia documentarne l'ammontare; osservato che il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro (cfr. Cass. 22/05/2018, n.12565, in motivazione), men che meno nel caso in cui detto pagamento non risulti documentato in causa;
ritenuto, pertanto, che l'indennizzo percepito dall'attrice in forza della polizza privata infortuni n. 360219902 vada detratto dal risarcimento civilistico;
osservato, conseguentemente, che va riconosciuta all'attrice, a titolo di danno biologico permanente, la somma netta residua di € 48.760,00 (€
117.660,00 - € 68.900,00), già espressa in moneta attuale;
dato atto che a tale importo va aggiunto quello relativo al danno biologico temporaneo che questo giudice, a fronte delle valutazioni del CTU (gg. 20 al
100%; gg. 60 al 75 %, e gg. 60 gg al 50 %), stima equo valutare, sulla base delle Tabelle di Milano con punto base ITT pari a 115, in complessivi €
10.925,00; osservato, quindi, che il danno non patrimoniale (danno biologico permanente e temporaneo) patito dall'attrice è complessivamente quantificabile in € 59.685,00, già espresso in moneta attuale;
rilevato che vanno escluse le altre voci risarcitorie richieste da parte attrice
(risarcimento dei danni materiali da costi di badante e ristrutturazione della casa) per difetto di prova di nesso causale, tenuto conto che lo stesso CTU, anche in considerazione dell'età dell'attrice, ha evidenziato un possibile concorso delle altre patologie della donna, principalmente la poliartrosi e la polimialgia, rispetto al certificato decadimento complessivo della stessa, osservando che manca certezza che tale decadimento sia da porre in relazione con il traumatismo cranico sofferto in esito al sinistro de quo, ben potendo lo stesso essersi manifestato, data l'età, in modo del tutto indipendente da fatti traumatici (cfr. CTU, pag. 20); osservato, infine, che sono documentate in atti (cfr. documentazione allegate a memoria attorea dep. 12/11/21) spese mediche che il CTU ha ritenuto causalmente collegate al sinistro di cui è causa per complessivi € 5.136,23 (cfr.
CTU pag. 20), mentre vanno escluse poiché non chiaramente collegate alle conseguenze del sinistro stesso o non supportate da prescrizioni mediche o altri documenti sanitari in atti le spese elencate a pag. 22 della CTU;
pagina 11 di 12 rilevato, per contro, che non risulta documentato il costo della CTP attorea;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa determinato in base al decisum e dell'attività svolta
(fasi di studio, introduttiva e istruttoria al 100% e decisoria al 50% per l'adozione del modulo decisorio della discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice:
- dell'importo di € 59.685,00, già espressa in moneta attuale, per danno biologico permanente e temporaneo, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- dell'importo di € 5.136,23 per spese mediche, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno dalla data di ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
2) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.976,50 per compensi e € 759,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA;
3) pone definitivamente a carico di e Controparte_1
in solido tra loro le spese di CTU Dr. Controparte_2 Persona_1
Verona, 08/11/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che precisa che “Assolvendo, dunque, indennizzo e risarcimento ad una identica funzione, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue, non potendo più essere preteso né azionato. E ciò accade non tanto perché sia da escludere
l'applicazione dell'istituto della "compensatio lucri cum damno", bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore” (cfr. Cass. 13233/14, cit.). pagina 10 di 12