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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36246/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36246/2024 promossa da:
(CF ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27/07/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Remini, presso il cui studio in Roma, Via Fabio Massimo n.107, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
a MB
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare;
Con ricorso ex art. 281 decies depositato in data cpc il IG. Parte_1
ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare l'illegittimità del
[...] silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare e, conseguentemente, ordinare all' in Controparte_1
MB (Sri Lanka) di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concedere in favore del coniuge del ricorrente - sig.ra Parte_2 nata in [...] il [...] - il visto per ricongiungimento familiare, giusto Nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato in data 12.07.2021 dalla Prefettura di
Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione.
In fatto, risulta che il ricorrente ha ricevuto il nulla osta al ricongiungimento familiare dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 12 luglio 2021 in favore della di lui moglie sig.ra con contestuale invio della Parte_3 documentazione necessaria all' in Sri Lanka per il rilascio del visto. Controparte_1
Senonchè, nonostante i ripetuti solleciti, l'Amm.ne è rimasta inerte per oltre un anno, non emettendo alcun provvedimento espresso.
Il ricorrente ha depositato il proprio certificato di nascita;
quest'ultimo, tradotto in italiano e inglese, è stato legalizzato dall' a MB il 24 maggio Controparte_1
2022.
È stato prodotto anche il certificato di matrimonio tra il ricorrente e la IG.ra , Parte_2 celebrato il 17 maggio 1990, anch'esso tradotto e legalizzato dalla stessa Ambasciata;
successivamente, il 29 dicembre 2021, sono state apportate rettifiche al predetto certificato riguardanti il nome della sposa e i nomi dei padri degli sposi.
Con note del 09.01.2025, parte ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta, datata CP_ 03.01.2022, attestante l'avvenuto invio all' Visa Application Centre della documentazione necessaria ai fini della legalizzazione.
Il ricorrente ha, poi, prodotto la documentazione relativa ad un separato procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, in esito al quale v'è stato accoglimento dell'istanza di visto in favore del figlio del ricorrente sig. , nato in [...] Persona_1
Lanka il 13 novembre 2001.
L'Amministrazione s'è costituita in giudizio con comparsa del 08.01.2025 chiedendo la reiezione del ricorso, deducendo, in particolare, che “una volta ottenuto il nulla osta spetta al soggetto interessato attivarsi al fine di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda secondo le modalità specificamente indicate sui canali web dell' . Invero, nessuna domanda di visto risulta essere presentata al CP_1
dai soggetti interessati…” e che “nulla il rileva il fatto che l'istante prima della Parte_4 scadenza del nulla osta possa aver presentato richiesta di legalizzazione dei documenti necessari. Si rammenta, infatti, come le pratiche di legalizzazione e di richiesta di visto siano concettualmente differenti e, pertanto, non necessariamente collegate...”. In diritto, la richiesta di ricongiungimento familiare del coniuge deve essere accolta.
Va premesso che il ricongiungimento familiare del coniuge è disciplinato dall'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia. Devesi, poi, richiamare l'art. 29, comma 3, del d.lgs. n.286/1998, disposizione ai sensi della quale
“Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta di cui al comma 1 è subordinato all'effettivo accertamento, da parte dell'autorità consolare italiana, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.”
Tale accertamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è compiuto nell'ambito di un procedimento complesso e a formazione progressiva, in cui le valutazioni preliminari della Questura o dello Sportello Unico, che conducono al rilascio del nulla osta, sono seguite dagli accertamenti effettuati dalla Rappresentanza diplomatica, finalizzati al rilascio del visto o al suo diniego (cfr. Cass. n. 4984/2013; n.
7218/2011; n. 15247/2006; n. 12661/2007; n. 209/2005). La legalizzazione, in quanto mero atto amministrativo, consiste in un'operazione di verifica dell'autenticità di documenti già emessi da autorità pubbliche. Essa è parte integrante degli accertamenti necessari e può essere eseguita nel corso del procedimento per il rilascio del visto, in assenza di norme che espressamente vietino tale prassi. Al contrario, specifiche disposizioni favoriscono una gestione semplificata e non aggravata dei procedimenti amministrativi. In tal senso, l'art. 2, comma 1, della legge 241/1990 dispone che l'attività amministrativa debba concludersi in modo espresso, evitando comportamenti che determinino un aggravio del procedimento, mentre l'art. 1, comma 2-bis, impone che tale attività sia improntata ai principi di buon andamento, buona fede e
Pag. 2 di 4 collaborazione tra amministrazione e privati. Il procedimento prende avvio con la richiesta di nulla osta da parte del cittadino straniero, presentata presso lo Sportello
Unico per l'Immigrazione della Prefettura territorialmente competente, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998. L'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di legge, quali il reddito minimo e l'idoneità dell'alloggio, e, ove soddisfatti, rilascia il nulla osta.
Questo provvedimento è poi trasmesso telematicamente alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di residenza del familiare richiedente. Una volta ricevuto il nulla osta, la Rappresentanza consolare procede agli accertamenti previsti dall'art. 6, comma 3, e dall'art. 29, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione. Questi accertamenti riguardano l'autenticità della documentazione e la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti, comprendendo, implicitamente, la fase della legalizzazione. L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice dei Visti) rafforza questo principio, prevedendo che l'autorità consolare possa richiedere documentazione supplementare per verificare l'autenticità dei documenti e per determinare se sussistano le condizioni per il rilascio del visto, consentendo quindi l'integrazione degli atti durante il procedimento. Non vi è, dunque, un obbligo giuridico di tenere separate le operazioni di legalizzazione e gli accertamenti connessi al rilascio del visto, né un divieto espresso di un loro trattamento contestuale. Anzi, tale contestualità risulta coerente con i principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento sanciti dalla legge 241/1990. E' evidente che l'inerzia su operazioni connesse come quella di legalizzazione finisce per ritardare la durata del procedimento principale per il rilascio del visto o di fasi dello stesso (es artt. 9 e 10 codice visti). Va, ancora, osservato che l'Amministrazione resistente non può neanche appellarsi al proprio insindacabile potere di autorganizzazione, vertendo la procedura di cui si discute sul diritto soggettivo dei richiedenti al ricongiungimento familiare, diritto la cui effettività è tutelata da una procedura che prevede passaggi determinati, con precise scansioni temporali (art. 29, co. 7 e 8, d.lgs. 286/98; art. 6, co. 4 e 5 DPR 394/99; Dir.
2003/86/CE, art. 5, co. 4). Discende, pertanto, che, anche in un caso come questo,
l'istante può invocare innanzi al giudice ordinario la tutela che il legislatore appresta avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento per il rilascio dei visti. Infatti, l'art. 30 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998) riconosce il diritto soggettivo all'ingresso in Italia ai fini del ricongiungimento familiare e stabilisce che: “Contro il diniego o il silenzio serbato dall'autorità consolare sulla domanda di visto d'ingresso presentata per motivi di famiglia […] è ammesso ricorso CP_ dinanzi al tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in .” Alla luce di quanto sopra esposto, risulta, nel caso di specie, evidente che l'Amministrazione, nel mantenere una condotta dilatoria, ha violato i propri doveri, causando un aggravio del procedimento e un pregiudizio al diritto soggettivo del richiedente. Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge. Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le condizioni di legge. È stata accertata la disponibilità di un reddito sufficiente, superiore alla soglia minima prevista, tale da assicurare il
Pag. 3 di 4 sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale.
Inoltre, l'abitazione indicata dal richiedente è stata verificata e risponde ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati.
Non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento. Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un valido matrimonio con la sig.ra La Parte_2 documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra il richiedente e il coniuge da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all'unità familiare. Di conseguenza, l'Amministrazione deve essere condannata a fissare l'appuntamento necessario per la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto, nel rispetto delle norme di cui sopra e dei principi di efficienza e buona amministrazione. Considerato, infine, che la resistente si trova ad affrontare un elevato volume di domande con risorse limitate, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra le parti.
.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa NRG. 36246/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, ordina al Controparte_3
e all'Ambasciata d'Italia a MB di provvedere
[...] alla fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti in favore della sig.ra ; Parte_2
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26/02/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36246/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36246/2024 promossa da:
(CF ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27/07/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Remini, presso il cui studio in Roma, Via Fabio Massimo n.107, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
a MB
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare;
Con ricorso ex art. 281 decies depositato in data cpc il IG. Parte_1
ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare l'illegittimità del
[...] silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare e, conseguentemente, ordinare all' in Controparte_1
MB (Sri Lanka) di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concedere in favore del coniuge del ricorrente - sig.ra Parte_2 nata in [...] il [...] - il visto per ricongiungimento familiare, giusto Nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato in data 12.07.2021 dalla Prefettura di
Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione.
In fatto, risulta che il ricorrente ha ricevuto il nulla osta al ricongiungimento familiare dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 12 luglio 2021 in favore della di lui moglie sig.ra con contestuale invio della Parte_3 documentazione necessaria all' in Sri Lanka per il rilascio del visto. Controparte_1
Senonchè, nonostante i ripetuti solleciti, l'Amm.ne è rimasta inerte per oltre un anno, non emettendo alcun provvedimento espresso.
Il ricorrente ha depositato il proprio certificato di nascita;
quest'ultimo, tradotto in italiano e inglese, è stato legalizzato dall' a MB il 24 maggio Controparte_1
2022.
È stato prodotto anche il certificato di matrimonio tra il ricorrente e la IG.ra , Parte_2 celebrato il 17 maggio 1990, anch'esso tradotto e legalizzato dalla stessa Ambasciata;
successivamente, il 29 dicembre 2021, sono state apportate rettifiche al predetto certificato riguardanti il nome della sposa e i nomi dei padri degli sposi.
Con note del 09.01.2025, parte ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta, datata CP_ 03.01.2022, attestante l'avvenuto invio all' Visa Application Centre della documentazione necessaria ai fini della legalizzazione.
Il ricorrente ha, poi, prodotto la documentazione relativa ad un separato procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, in esito al quale v'è stato accoglimento dell'istanza di visto in favore del figlio del ricorrente sig. , nato in [...] Persona_1
Lanka il 13 novembre 2001.
L'Amministrazione s'è costituita in giudizio con comparsa del 08.01.2025 chiedendo la reiezione del ricorso, deducendo, in particolare, che “una volta ottenuto il nulla osta spetta al soggetto interessato attivarsi al fine di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda secondo le modalità specificamente indicate sui canali web dell' . Invero, nessuna domanda di visto risulta essere presentata al CP_1
dai soggetti interessati…” e che “nulla il rileva il fatto che l'istante prima della Parte_4 scadenza del nulla osta possa aver presentato richiesta di legalizzazione dei documenti necessari. Si rammenta, infatti, come le pratiche di legalizzazione e di richiesta di visto siano concettualmente differenti e, pertanto, non necessariamente collegate...”. In diritto, la richiesta di ricongiungimento familiare del coniuge deve essere accolta.
Va premesso che il ricongiungimento familiare del coniuge è disciplinato dall'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia. Devesi, poi, richiamare l'art. 29, comma 3, del d.lgs. n.286/1998, disposizione ai sensi della quale
“Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta di cui al comma 1 è subordinato all'effettivo accertamento, da parte dell'autorità consolare italiana, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.”
Tale accertamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è compiuto nell'ambito di un procedimento complesso e a formazione progressiva, in cui le valutazioni preliminari della Questura o dello Sportello Unico, che conducono al rilascio del nulla osta, sono seguite dagli accertamenti effettuati dalla Rappresentanza diplomatica, finalizzati al rilascio del visto o al suo diniego (cfr. Cass. n. 4984/2013; n.
7218/2011; n. 15247/2006; n. 12661/2007; n. 209/2005). La legalizzazione, in quanto mero atto amministrativo, consiste in un'operazione di verifica dell'autenticità di documenti già emessi da autorità pubbliche. Essa è parte integrante degli accertamenti necessari e può essere eseguita nel corso del procedimento per il rilascio del visto, in assenza di norme che espressamente vietino tale prassi. Al contrario, specifiche disposizioni favoriscono una gestione semplificata e non aggravata dei procedimenti amministrativi. In tal senso, l'art. 2, comma 1, della legge 241/1990 dispone che l'attività amministrativa debba concludersi in modo espresso, evitando comportamenti che determinino un aggravio del procedimento, mentre l'art. 1, comma 2-bis, impone che tale attività sia improntata ai principi di buon andamento, buona fede e
Pag. 2 di 4 collaborazione tra amministrazione e privati. Il procedimento prende avvio con la richiesta di nulla osta da parte del cittadino straniero, presentata presso lo Sportello
Unico per l'Immigrazione della Prefettura territorialmente competente, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998. L'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di legge, quali il reddito minimo e l'idoneità dell'alloggio, e, ove soddisfatti, rilascia il nulla osta.
Questo provvedimento è poi trasmesso telematicamente alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di residenza del familiare richiedente. Una volta ricevuto il nulla osta, la Rappresentanza consolare procede agli accertamenti previsti dall'art. 6, comma 3, e dall'art. 29, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione. Questi accertamenti riguardano l'autenticità della documentazione e la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti, comprendendo, implicitamente, la fase della legalizzazione. L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice dei Visti) rafforza questo principio, prevedendo che l'autorità consolare possa richiedere documentazione supplementare per verificare l'autenticità dei documenti e per determinare se sussistano le condizioni per il rilascio del visto, consentendo quindi l'integrazione degli atti durante il procedimento. Non vi è, dunque, un obbligo giuridico di tenere separate le operazioni di legalizzazione e gli accertamenti connessi al rilascio del visto, né un divieto espresso di un loro trattamento contestuale. Anzi, tale contestualità risulta coerente con i principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento sanciti dalla legge 241/1990. E' evidente che l'inerzia su operazioni connesse come quella di legalizzazione finisce per ritardare la durata del procedimento principale per il rilascio del visto o di fasi dello stesso (es artt. 9 e 10 codice visti). Va, ancora, osservato che l'Amministrazione resistente non può neanche appellarsi al proprio insindacabile potere di autorganizzazione, vertendo la procedura di cui si discute sul diritto soggettivo dei richiedenti al ricongiungimento familiare, diritto la cui effettività è tutelata da una procedura che prevede passaggi determinati, con precise scansioni temporali (art. 29, co. 7 e 8, d.lgs. 286/98; art. 6, co. 4 e 5 DPR 394/99; Dir.
2003/86/CE, art. 5, co. 4). Discende, pertanto, che, anche in un caso come questo,
l'istante può invocare innanzi al giudice ordinario la tutela che il legislatore appresta avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento per il rilascio dei visti. Infatti, l'art. 30 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998) riconosce il diritto soggettivo all'ingresso in Italia ai fini del ricongiungimento familiare e stabilisce che: “Contro il diniego o il silenzio serbato dall'autorità consolare sulla domanda di visto d'ingresso presentata per motivi di famiglia […] è ammesso ricorso CP_ dinanzi al tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in .” Alla luce di quanto sopra esposto, risulta, nel caso di specie, evidente che l'Amministrazione, nel mantenere una condotta dilatoria, ha violato i propri doveri, causando un aggravio del procedimento e un pregiudizio al diritto soggettivo del richiedente. Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge. Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le condizioni di legge. È stata accertata la disponibilità di un reddito sufficiente, superiore alla soglia minima prevista, tale da assicurare il
Pag. 3 di 4 sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale.
Inoltre, l'abitazione indicata dal richiedente è stata verificata e risponde ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati.
Non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento. Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un valido matrimonio con la sig.ra La Parte_2 documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra il richiedente e il coniuge da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all'unità familiare. Di conseguenza, l'Amministrazione deve essere condannata a fissare l'appuntamento necessario per la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto, nel rispetto delle norme di cui sopra e dei principi di efficienza e buona amministrazione. Considerato, infine, che la resistente si trova ad affrontare un elevato volume di domande con risorse limitate, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra le parti.
.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa NRG. 36246/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, ordina al Controparte_3
e all'Ambasciata d'Italia a MB di provvedere
[...] alla fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti in favore della sig.ra ; Parte_2
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26/02/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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