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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. Simone Giua
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. IA GI
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa IA XO Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 42/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Simone Giua nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari (SS) Viale Umberto I n.52;
APPELLANTE contro
( ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
IA GI nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, ubicato in Sorso
(SS) Via Sernesto n. 3;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione notificato in data 18/08/2022, conveniva in giudizio di Parte_1 fronte al Tribunale di Sassari , allegando i seguenti fatti: a) di aver la proprietà di un CP_1 immobile ubicato in Sorso Via Sernesto (meglio identificato in atti); b) che la controparte, proprietaria dell'immobile confinante, aveva unilateralmente realizzato nel muro comune un'apertura non rispettosa dei requisiti di cui all'art. 905 c.c., fornita di grata idonea a consentire la vista nel proprio immobile contiguo, nonché aveva collegato la grondaia di raccolta delle acque meteoriche del tetto con i pluviali e con la colonna montante di proprietà dell'attrice. Esposti tali fatti, la chiedeva che l'adito giudice, accertata la non conformità delle opere realizzate dalla Pt_1 convenuta, disponesse: a) la chiusura o, in subordine, la regolarizzazione dell'apertura nonché, in ogni caso, la rimozione della grata in metallo;
b) l'eliminazione dei pluviali;
c) la predisposizione di quanto necessario a rispristinare lo stato dei luoghi.
nel costituirsi in giudizio, eccepiva che: a) la non aveva prodotto il titolo CP_1 Pt_1 giustificativo del suo asserito diritto di proprietà, così che l'avverso atto introduttivo era geneticamente viziato;
b) la domanda di controparte era improcedibile, in quanto non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria;
c) eccepiva l'esistenza di una servitù ex art. 1062
c.c. sia con riferimento alla contestata apertura che per il lamentato collegamento del pluviali all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche di proprietà attorea;
d) ad ogni modo, i pluviali de quibus costituivano parti comuni di proprietà così che sarebbe stato necessario CP_2 integrare il contradditorio con i restanti condomini. Infine, la , oltre a resistere alle avverse CP_1 domande, chiedeva anche che venissero accertate/dichiarate le invocate servitù ex art. 1062 c.c..
La causa, istruita documentalmente e con CTU, veniva decisa con sentenza n. 850/2024 in data
7/07/2024. Il tribunale, facendo riferimento al contenuto dell'espletata CTU, rilevava che l'apertura controversa non era una veduta ma una luce poiché non permetteva la vista o l'affaccio sulla terrazza dell'attrice. della quale il primo giudice ordinava la regolarizzazione mediante CP_3 eliminazione della grata esterna ovvero con la sua collocazione all'interno del muro. Rigettava inoltre l'ulteriore domanda di rimozione del pluviale poiché al servizio del fabbricato CP_2 mentre compensava le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e della ridotta importanza delle questioni prospettate.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: 1) che l'apertura sul Parte_1 muro di confine, peraltro realizzata in assenza di una sua autorizzazione in violazione dell'art. 903
c.c., continua a non rispettare tutti i requisiti previsti dall'art. 901 c.c.: l'inferriata presenta infatti una grata formata da ampie maglie arrugginite, peraltro maggiori di tre centimetri quadrati, mentre il lato inferiore dell'apertura è posto ben al di sotto di due metri dalla pavimentazione del bagno di controparte;
2) l'ingiusto rigetto della domanda di rimozione del pluviale sull'erroneo e indimostrato presupposto della condominialità del fabbricato dove si trova l'immobile della , CP_1 nonostante il tribunale avesse implicitamente rigettato l'eccezione di controparte di integrazione del contradditorio e non ne avesse ordinato ex officio la sua integrazione. Nel merito, evidenziava che non vi era prova né dell'eccepita servitù per destinazione del padre di famiglia né di un accordo volto a derogare al dettato dell'art. 908 c.c.. 3) Infine, in via subordinata all'accoglimento della domanda di rimozione del pluviale, ha dedotto la nullità della relativa statuizione di rigetto per omessa integrazione del contraddittorio con i restanti condomini.
Ha resistito all'appello la , eccependone inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite nonostante la quasi totale infondatezza delle domande proposte dalla . Ha quindi Pt_1 concluso per il rigetto dell'appello principale con vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Nelle memorie conclusionali la stessa parte appellante ha affermato che lo stesso difensore della sarebbe proprietario di due immobili ricompresi nel fabbricato oggetto di causa, così che lei CP_1 stessa rivestiva la veste di litisconsorte necessario pretermesso in quanto condomina del suddetto fabbricato. Ragion per cui, da un lato non poteva essere accolta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla e, dall'altro, in caso di rigetto della domanda avente ad CP_1 oggetto la rimozione del pluviale, doveva essere dichiarata la nullità del capo della sentenza di primo grado che ne aveva disposto il rigetto senza integrare il contraddittorio.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 21/11/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
In via pregiudiziale, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la ha indicato con Pt_1 chiarezza sia le parti della sentenza di primo grado che ha inteso criticare che le norme asseritamente violate dal primo giudice (artt. 901, 903, 908 c.c. e art. 102 c.p.c.), nonché l'errata ricostruzione della situazione di fatto dei due immobili indotta dalle risultanze della ctu.
Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante sostiene che l'apertura oggetto di causa, a suo giudizio neppure qualificabile come luce, sarebbe illegittima per le seguenti ragioni: a) la relativa grata sporge oltre la superficie del muro divisorio ed è composta da maglie di dimensioni superiori ai limiti di legge;
b) l'inferriata non è idonea a garantire la dovuta sicurezza in ragione della larghezza delle maglie e poiché le stesse risultano arrugginite;
c) il lato inferiore dell'apertura non rispetta i requisiti di altezza minima indicati dall' art. 901 c.c., non potendosi considerare muro né la struttura in vetrocemento né quella in cartongesso/legno; d) l'apertura è stata realizzata sul muro comune senza il consenso dell'appellante in violazione dell'art. 903 c.c..
Le censure non colgono nel segno.
Com'è noto, le luci costituiscono delle aperture volte all'aerazione e all'illuminazione di un determinato bene che, diversamente dalle vedute, sono inidonee a consentire la vista (c.d. inspectio)
e l'affaccio (c.d. prospectio) sul fondo finitimo altrui (v. art. 900 c.c.). Com'è altrettanto noto, l'art. 901 c.c. prescrive che tali aperture debbono avere precise caratteristiche strutturali (“essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati”, “avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo a cui si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori”, “avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”), la cui mancanza determina l'irregolarità della luce (v. art. 902, comma 1, c.c.).
A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che la lamentata non conformità della grata esterna è una circostanza pacifica, alla quale ha già ovviato il tribunale in sentenza ordinandone la rimozione, con una statuizione alla quale la stessa appellata ha prestato acquiescenza, non impugnandola. Ne deriva che la non ha alcun interesse a reiterare le doglianze sulla sporgenza della grata, sulla Pt_1 grandezza delle maglie e sullo stato di vetustà poiché ha ottenuto il diritto alla sostituzione.
Inoltre, dalle fotografie allegate alla ctu emerge chiaramente che l'apertura lucifera si trova sul muro perimetrale del contiguo fabbricato e non su un muro comune, con conseguente irrilevanza dell'invocata assenza di consenso.
Ora, quanto alle ulteriori caratteristiche della luce, con particolare riferimento alla sua altezza dal piano di calpestio della proprietà , dalla CTU è emerso: che la struttura propriamente in CP_1 muratura si estende fino all'altezza di 165 cm dal pavimento dell'immobile dell'odierna appellata nonché sino all'altezza di 250 cm dalla terrazza dell'appellante; che l'unica parte mobile dell'apertura è la fila di mattonelle in vetrocemento collocata ad oltre due metri dalla pavimentazione del bagno della (a tal proposito il CTU espressamente afferma: “In buona CP_1 sostanza (si veda la fotografia n° 6), dal pavimento del bagno per un'altezza di circa cm. 165 vi è muratura vera e propria;
per un'ulteriore altezza di cm. 40 circa vi sono dei vetro-cemento fissi;
e, al di sopra di mt. 2 di altezza misurati dal pavimento, nell'ultima fila, gli elementi di vetro-cemento sono parzialmente apribili per il passaggio dell'aria”); che nessuna delle mattonelle di vetrocemento consente di vedere quanto accade nella proprietà , tant'è che nell'indicata Pt_1 consulenza espressamente si legge: “I vetro-cemento chiudono completamente l'apertura e, per loro caratteristiche costruttive, non consentono assolutamente di vedere verso il terrazzo e sono equiparabili ad una muratura”; che l'inferriata posta tra la grata esterna e il vetrocemento non presenta profili di insicurezza (in ordine a ciò nel menzionato elaborato peritale vi è scritto: “ Vi è una robusta inferriata di protezione che garantisce la sicurezza –inferriata realizzata con barre
d'acciaio del diametro di mm. 12, suddivisa in dodici riquadri, ciascuno di dimensioni inferiori a cm. 20x20”); che la grata esterna è sporgente ed è formata da “maglie” che “misurano cm. 2x2, per una superficie di 4 centimetri quadrati”.
L'appellante sostiene invece che al di sotto dei blocchi in vetrocemento è presente una struttura in cartongesso/legno, posta ad un'altezza ricompresa tra 100 cm e 165 cm dal pavimento , CP_1 facilmente rimovibile e pertanto non configurabile come manufatto murario computabile al fine del rispetto dei requisiti di altezza di cui all'art. 901 c.c..
Tuttavia, l'assunto della facile rimovibilità di tali elementi, e addirittura la sua stessa composizione materiale, risultano del tutto indimostrati, dato che la CTU non dà atto che al di sotto del vetrocemento vi sia una porzione composta dai suddetti materiali o facilmente asportabile e tale circostanza non è neppure evincibile dalle foto allegate. Neppure la consulente di parte appellante ha rilevato la presenza di una struttura di tal tipo, così che la circostanza è rimasta totalmente indimostrata in giudizio.
Anche con riferimento ai blocchi in vetrocemento la lamenta l'ipotetica rimovibilità senza Pt_1 addurre alcun concreto riscontro - a tal proposito il suo consulente, dopo aver dato atto che il CTU aveva dichiarato “che la terza fila del vetro cemento attualmente è apribile per consentire il cambio
d'aria”, si limita ad asserire, in via del tutto ipotetica, che: “Di fatto, per la ricorrente sarà impossibile vedere se, in un secondo momento, anche la prima e la seconda fila ritorneranno ad essere apribili consentendo veduta ed immettendo odori e rumori di un bagno sulla sua proprietà, in quanto coperta dalla rete metallica esterna, che farà da schermo” - nonché afferma che tali strutture sono inidonee a garantire la riservatezza poiché consentono di vedere/scorgere attraverso le stesse. Circostanza ancora una volta smentita dal CTU, che ha rilevato che: a) “Le prime due file dei vetro-cemento sono murate, per un'altezza di circa cm. 40 mentre nell'ultima fila gli elementi in vetro cemento sono parzialmente apribili per il passaggio dell'aria”, con la conseguenza che, considerata anche la struttura muraria posta sotto il vetrocemento (che giunge sino all'altezza di 165 cm), nessun elemento murario può essere aperto fino ad oltre due metri dal pavimento;
b) “I CP_1 vetro-cemento chiudono completamente l'apertura e, per loro caratteristiche costruttive, non consentono assolutamente di vedere verso il terrazzo e sono equiparabili ad una muratura.” Tale ultima circostanza risulta, inoltre, confermata dalla stessa documentazione fotografica di parte appellante ove le prime due file dei blocchi in questione appaiono decisamente spesse e non trasparenti (v. in atti foto 3 e 4 della relazione del consulente tecnico della ). Ne deriva Pt_1
l'infondatezza delle contestazioni sulle caratteristiche strutturali del vetrocemento.
A tal proposito può essere utile richiamare quanto affermato dalla Corte di cassazione in una sentenza datata ma sempre attuale nel senso che “Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 cod. civ., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso.” (Cass. n.
6192/1984).
Infine, le rimostranze sull'inferriata risultano del tutto generiche e sconfessate non solo dalla CTU
(che sul punto ha evidenziato che costituisce una struttura sicura), ma anche dalle evidenze fotografiche in atti (foto 4 e 7 allegate alla CTU sub “doc. fotografica 12 foto.pdf” nonché foto 1, 2,
e 3 allegate all'atto di citazione denominato: “Doc.
4.pdf.p7m”) che, da un lato mostrano l'esistenza di un ridottissimo spazio tra il vetrocemento e l'inferriata, così che risulta assai improbabile che attraverso tale spazio possano passare oggetti o addirittura animali (come sostenuto dall'appellante),
e dall'altro non presentano alcun elemento di pericolosità, visto che la mera presenza di ruggine non implica che l'inferriata sia a rischio di cedimento/rottura, con conseguente integrale infondatezza del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che: a) il tribunale aveva inizialmente implicitamente rigettato la richiesta di integrazione del contradditorio proposta da controparte per poi ingiustificatamente far leva sulla presenza di un condominio per non accogliere la domanda di rimozione del pluviale;
b) non è vi alcuna prova che nel palazzo in cui si trova l'immobile della sussista effettivamente un condominio;
c) dagli atti di causa non emerge né la presenza di CP_1 una servitù per destinazione del padre di famiglia né la sussistenza di alcun accordo, sicché doveva essere considerato provato che controparte aveva unilateralmente collegato il pluviale discendente alla colonna montante di proprietà ; d) subordinatamente al mancato accoglimento della Pt_1 domanda di rimozione del pluviale, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la relativa domanda di rimozione per la presenza di un condominio senza aver previamente disposto l'integrazione del contradditorio.
Per quanto proposto solo in via subordinata, va affrontato con precedenza il motivo sull'omessa integrazione del contradditorio.
Ciò posto, la Corte osserva che risulta incontestato nonché confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio che le acque provenienti dal tetto di copertura del confinante fabbricato, cui appartiene l'immobile della , confluiscono nel contestato pluviale per poi immettersi in altro pluviale di CP_1 proprietà . A tal proposito nella relazione tecnica testualmente si legge che “Il pluviale Pt_1 discendente in contestazione, nel suo percorso, va infine a scaricare le acque del tetto condominiale in un ulteriore discendente, che è presente nella proprietà della ricorrente”. Condominialità del pluviale invocata anche dalla , che nel merito ha eccepito la sussistenza di una servitù per CP_1 destinazione del padre di famiglia senza però mai disconoscere l'esistenza dell'indicata situazione di fatto. La condominialità del pluviale, in quanto impianto destinato alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del tetto di copertura dell'intero fabbricato nel quale si trova anche l'immobile dell'appellata, può considerarsi ormai un fatto ormai incontestato in giudizio, visto che la lo ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la natura comune è stata CP_1 rilevata dal consulente tecnico in sede di descrizione dello stato dei luoghi, nonché riconosciuta dalla stessa appellante nelle memorie conclusionali, nella parte in cui ha rappresentato che l'Avv.
IA GI, difensore della , sarebbe proprietaria di due appartamenti all'interno CP_1 dell'immobile oggetto di causa, pertanto litisconsorte necessario pretermesso nel processo de quo.
Tale circostanza non è stata poi contestata da controparte né nelle memorie conclusionali né in udienza così che deve essere considerata pacifica in causa.
Una volta rilevata la natura condominiale del fabbricato, e dunque dell'impianto funzionale alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti del tetto di copertura, ha errato il giudice a pronunciarsi nel merito della relativa domanda, rigettandola, senza aver integrato il contraddittorio.
Ne deriva che il giudizio, limitatamente alla domanda sulla rimozione del pluviale, si è svolto in violazione del dettato dell'art. 102 c.p.c. per la mancata chiamata in causa dei litisconsorti necessari, quantomeno della IA GI, sicuramente proprietaria di alcune unità CP_4 immobiliari nel medesimo fabbricato. Sulla necessità d'integrazione del contraddittorio a tutti i condomini può essere utile richiamare quanto affermato dalla Seconda Sezione Civile della Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 21950/2020: “La questione della corretta identificazione dei contraddittori necessari nell'ipotesi in cui si richiedano interventi sull'edificio condominiale volti alla modifica o demolizione di parti comuni è stata uniformemente risolta da questa Corte nel senso del necessario coinvolgimento nella controversia di tutti i condomini, sia perché l'edificio condominiale deve essere considerato come entità unitaria non divisibile pro quota quanto agli interventi da effettuare su di esso, sia perché la realizzazione di opere sulle parti comuni volte a modificarne le caratteristiche incide sul diritto di comproprietà di tutti i condomini, con la conseguenza che una pronuncia di condanna ad un facere volto a modificare le caratteristiche del bene che ne è oggetto non potrebbe essere eseguita se non in presenza di un titolo esecutivo formato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti -si pensi ad una contestazione sul mancato rispetto delle distanze legali tra fabbricati e dal confine, con richiesta di arretramento dell'intero edificio: cfr. al riguardo, Cass. n.2484/1999, che ha appunto sottolineato come “La domanda di arretramento di un edificio condominiale per violazione delle distanze legali deve esser proposta nei confronti di tutti i condomini, …”; nello stesso senso Cass. n.292/2000; in tema di comproprietà pro indiviso
Cass. n.5545/2005 precisa che “In tema di azioni reali sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti dei comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, qualora la domanda ha ad oggetto la condanna dei medesimi alla demolizione o al ripristino dell'immobile de quo, giacché la sentenza pronunciata contro soltanto alcuni di essi sarebbe inutiliter data (Cass. 5603/2001;
2610/1999). …”; cfr. Cass. 21486/2012; cfr. inoltre Cass. n.7412/2003, Cass. n.22833/2005, Cass.
n.921/2001, Cass. SSU n.1238/2015 in materia possessoria, quando la reintegrazione debba avvenire con interventi su beni in comproprietà/compossesso-.”
Per tali ragioni la sentenza deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 354 c.p.c. nella parte in cui ha rigettato nel merito la relativa domanda di rimozione del pluviale senza aver previamente disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Segue la rimessione della causa al tribunale di Sassari per l'integrazione del contradditorio, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di censura.
Non miglior sorte merita l'appello incidentale, con il quale la si duole dell'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite, a suo dire non adeguatamente giustificata.
Al contrario, la statuizione di compensazione delle spese di lite è rispettosa del principio di cui all'art. 92 c.p.c., in forza del quale la parte vittoriosa, anche solo parzialmente, non può mai essere condannata alle spese di lite. E nel caso di specie la è risultata in parte vittoriosa, CP_1 quantomeno su alcune caratteristiche della luce, con conseguente infondatezza dell'appello incidentale e conferma sul punto della sentenza di primo grado.
Infine, il parziale accoglimento dell'appello principale da un lato fa venir meno in radice i presupposti della temerarietà dell'impugnazione, mentre la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del giudizio d'appello.
Sussistono, invece, i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
850/2024 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 7/07/2024, che si conferma nella restante parte,
a) dichiara nulla la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimozione del pluviale al servizio di un bene senza disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_2 tutti i partecipanti al;
CP_5
b) rimette la causa al tribunale di Sassari per l'integrazione del contraddittorio limitatamente alla domanda sub a);
c) spese compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari all'udienza del 21/11/2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa IA XO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. Simone Giua
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. IA GI
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa IA XO Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 42/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Simone Giua nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari (SS) Viale Umberto I n.52;
APPELLANTE contro
( ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
IA GI nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, ubicato in Sorso
(SS) Via Sernesto n. 3;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione notificato in data 18/08/2022, conveniva in giudizio di Parte_1 fronte al Tribunale di Sassari , allegando i seguenti fatti: a) di aver la proprietà di un CP_1 immobile ubicato in Sorso Via Sernesto (meglio identificato in atti); b) che la controparte, proprietaria dell'immobile confinante, aveva unilateralmente realizzato nel muro comune un'apertura non rispettosa dei requisiti di cui all'art. 905 c.c., fornita di grata idonea a consentire la vista nel proprio immobile contiguo, nonché aveva collegato la grondaia di raccolta delle acque meteoriche del tetto con i pluviali e con la colonna montante di proprietà dell'attrice. Esposti tali fatti, la chiedeva che l'adito giudice, accertata la non conformità delle opere realizzate dalla Pt_1 convenuta, disponesse: a) la chiusura o, in subordine, la regolarizzazione dell'apertura nonché, in ogni caso, la rimozione della grata in metallo;
b) l'eliminazione dei pluviali;
c) la predisposizione di quanto necessario a rispristinare lo stato dei luoghi.
nel costituirsi in giudizio, eccepiva che: a) la non aveva prodotto il titolo CP_1 Pt_1 giustificativo del suo asserito diritto di proprietà, così che l'avverso atto introduttivo era geneticamente viziato;
b) la domanda di controparte era improcedibile, in quanto non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria;
c) eccepiva l'esistenza di una servitù ex art. 1062
c.c. sia con riferimento alla contestata apertura che per il lamentato collegamento del pluviali all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche di proprietà attorea;
d) ad ogni modo, i pluviali de quibus costituivano parti comuni di proprietà così che sarebbe stato necessario CP_2 integrare il contradditorio con i restanti condomini. Infine, la , oltre a resistere alle avverse CP_1 domande, chiedeva anche che venissero accertate/dichiarate le invocate servitù ex art. 1062 c.c..
La causa, istruita documentalmente e con CTU, veniva decisa con sentenza n. 850/2024 in data
7/07/2024. Il tribunale, facendo riferimento al contenuto dell'espletata CTU, rilevava che l'apertura controversa non era una veduta ma una luce poiché non permetteva la vista o l'affaccio sulla terrazza dell'attrice. della quale il primo giudice ordinava la regolarizzazione mediante CP_3 eliminazione della grata esterna ovvero con la sua collocazione all'interno del muro. Rigettava inoltre l'ulteriore domanda di rimozione del pluviale poiché al servizio del fabbricato CP_2 mentre compensava le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e della ridotta importanza delle questioni prospettate.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: 1) che l'apertura sul Parte_1 muro di confine, peraltro realizzata in assenza di una sua autorizzazione in violazione dell'art. 903
c.c., continua a non rispettare tutti i requisiti previsti dall'art. 901 c.c.: l'inferriata presenta infatti una grata formata da ampie maglie arrugginite, peraltro maggiori di tre centimetri quadrati, mentre il lato inferiore dell'apertura è posto ben al di sotto di due metri dalla pavimentazione del bagno di controparte;
2) l'ingiusto rigetto della domanda di rimozione del pluviale sull'erroneo e indimostrato presupposto della condominialità del fabbricato dove si trova l'immobile della , CP_1 nonostante il tribunale avesse implicitamente rigettato l'eccezione di controparte di integrazione del contradditorio e non ne avesse ordinato ex officio la sua integrazione. Nel merito, evidenziava che non vi era prova né dell'eccepita servitù per destinazione del padre di famiglia né di un accordo volto a derogare al dettato dell'art. 908 c.c.. 3) Infine, in via subordinata all'accoglimento della domanda di rimozione del pluviale, ha dedotto la nullità della relativa statuizione di rigetto per omessa integrazione del contraddittorio con i restanti condomini.
Ha resistito all'appello la , eccependone inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite nonostante la quasi totale infondatezza delle domande proposte dalla . Ha quindi Pt_1 concluso per il rigetto dell'appello principale con vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Nelle memorie conclusionali la stessa parte appellante ha affermato che lo stesso difensore della sarebbe proprietario di due immobili ricompresi nel fabbricato oggetto di causa, così che lei CP_1 stessa rivestiva la veste di litisconsorte necessario pretermesso in quanto condomina del suddetto fabbricato. Ragion per cui, da un lato non poteva essere accolta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla e, dall'altro, in caso di rigetto della domanda avente ad CP_1 oggetto la rimozione del pluviale, doveva essere dichiarata la nullità del capo della sentenza di primo grado che ne aveva disposto il rigetto senza integrare il contraddittorio.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 21/11/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
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In via pregiudiziale, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la ha indicato con Pt_1 chiarezza sia le parti della sentenza di primo grado che ha inteso criticare che le norme asseritamente violate dal primo giudice (artt. 901, 903, 908 c.c. e art. 102 c.p.c.), nonché l'errata ricostruzione della situazione di fatto dei due immobili indotta dalle risultanze della ctu.
Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante sostiene che l'apertura oggetto di causa, a suo giudizio neppure qualificabile come luce, sarebbe illegittima per le seguenti ragioni: a) la relativa grata sporge oltre la superficie del muro divisorio ed è composta da maglie di dimensioni superiori ai limiti di legge;
b) l'inferriata non è idonea a garantire la dovuta sicurezza in ragione della larghezza delle maglie e poiché le stesse risultano arrugginite;
c) il lato inferiore dell'apertura non rispetta i requisiti di altezza minima indicati dall' art. 901 c.c., non potendosi considerare muro né la struttura in vetrocemento né quella in cartongesso/legno; d) l'apertura è stata realizzata sul muro comune senza il consenso dell'appellante in violazione dell'art. 903 c.c..
Le censure non colgono nel segno.
Com'è noto, le luci costituiscono delle aperture volte all'aerazione e all'illuminazione di un determinato bene che, diversamente dalle vedute, sono inidonee a consentire la vista (c.d. inspectio)
e l'affaccio (c.d. prospectio) sul fondo finitimo altrui (v. art. 900 c.c.). Com'è altrettanto noto, l'art. 901 c.c. prescrive che tali aperture debbono avere precise caratteristiche strutturali (“essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati”, “avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo a cui si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori”, “avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”), la cui mancanza determina l'irregolarità della luce (v. art. 902, comma 1, c.c.).
A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che la lamentata non conformità della grata esterna è una circostanza pacifica, alla quale ha già ovviato il tribunale in sentenza ordinandone la rimozione, con una statuizione alla quale la stessa appellata ha prestato acquiescenza, non impugnandola. Ne deriva che la non ha alcun interesse a reiterare le doglianze sulla sporgenza della grata, sulla Pt_1 grandezza delle maglie e sullo stato di vetustà poiché ha ottenuto il diritto alla sostituzione.
Inoltre, dalle fotografie allegate alla ctu emerge chiaramente che l'apertura lucifera si trova sul muro perimetrale del contiguo fabbricato e non su un muro comune, con conseguente irrilevanza dell'invocata assenza di consenso.
Ora, quanto alle ulteriori caratteristiche della luce, con particolare riferimento alla sua altezza dal piano di calpestio della proprietà , dalla CTU è emerso: che la struttura propriamente in CP_1 muratura si estende fino all'altezza di 165 cm dal pavimento dell'immobile dell'odierna appellata nonché sino all'altezza di 250 cm dalla terrazza dell'appellante; che l'unica parte mobile dell'apertura è la fila di mattonelle in vetrocemento collocata ad oltre due metri dalla pavimentazione del bagno della (a tal proposito il CTU espressamente afferma: “In buona CP_1 sostanza (si veda la fotografia n° 6), dal pavimento del bagno per un'altezza di circa cm. 165 vi è muratura vera e propria;
per un'ulteriore altezza di cm. 40 circa vi sono dei vetro-cemento fissi;
e, al di sopra di mt. 2 di altezza misurati dal pavimento, nell'ultima fila, gli elementi di vetro-cemento sono parzialmente apribili per il passaggio dell'aria”); che nessuna delle mattonelle di vetrocemento consente di vedere quanto accade nella proprietà , tant'è che nell'indicata Pt_1 consulenza espressamente si legge: “I vetro-cemento chiudono completamente l'apertura e, per loro caratteristiche costruttive, non consentono assolutamente di vedere verso il terrazzo e sono equiparabili ad una muratura”; che l'inferriata posta tra la grata esterna e il vetrocemento non presenta profili di insicurezza (in ordine a ciò nel menzionato elaborato peritale vi è scritto: “ Vi è una robusta inferriata di protezione che garantisce la sicurezza –inferriata realizzata con barre
d'acciaio del diametro di mm. 12, suddivisa in dodici riquadri, ciascuno di dimensioni inferiori a cm. 20x20”); che la grata esterna è sporgente ed è formata da “maglie” che “misurano cm. 2x2, per una superficie di 4 centimetri quadrati”.
L'appellante sostiene invece che al di sotto dei blocchi in vetrocemento è presente una struttura in cartongesso/legno, posta ad un'altezza ricompresa tra 100 cm e 165 cm dal pavimento , CP_1 facilmente rimovibile e pertanto non configurabile come manufatto murario computabile al fine del rispetto dei requisiti di altezza di cui all'art. 901 c.c..
Tuttavia, l'assunto della facile rimovibilità di tali elementi, e addirittura la sua stessa composizione materiale, risultano del tutto indimostrati, dato che la CTU non dà atto che al di sotto del vetrocemento vi sia una porzione composta dai suddetti materiali o facilmente asportabile e tale circostanza non è neppure evincibile dalle foto allegate. Neppure la consulente di parte appellante ha rilevato la presenza di una struttura di tal tipo, così che la circostanza è rimasta totalmente indimostrata in giudizio.
Anche con riferimento ai blocchi in vetrocemento la lamenta l'ipotetica rimovibilità senza Pt_1 addurre alcun concreto riscontro - a tal proposito il suo consulente, dopo aver dato atto che il CTU aveva dichiarato “che la terza fila del vetro cemento attualmente è apribile per consentire il cambio
d'aria”, si limita ad asserire, in via del tutto ipotetica, che: “Di fatto, per la ricorrente sarà impossibile vedere se, in un secondo momento, anche la prima e la seconda fila ritorneranno ad essere apribili consentendo veduta ed immettendo odori e rumori di un bagno sulla sua proprietà, in quanto coperta dalla rete metallica esterna, che farà da schermo” - nonché afferma che tali strutture sono inidonee a garantire la riservatezza poiché consentono di vedere/scorgere attraverso le stesse. Circostanza ancora una volta smentita dal CTU, che ha rilevato che: a) “Le prime due file dei vetro-cemento sono murate, per un'altezza di circa cm. 40 mentre nell'ultima fila gli elementi in vetro cemento sono parzialmente apribili per il passaggio dell'aria”, con la conseguenza che, considerata anche la struttura muraria posta sotto il vetrocemento (che giunge sino all'altezza di 165 cm), nessun elemento murario può essere aperto fino ad oltre due metri dal pavimento;
b) “I CP_1 vetro-cemento chiudono completamente l'apertura e, per loro caratteristiche costruttive, non consentono assolutamente di vedere verso il terrazzo e sono equiparabili ad una muratura.” Tale ultima circostanza risulta, inoltre, confermata dalla stessa documentazione fotografica di parte appellante ove le prime due file dei blocchi in questione appaiono decisamente spesse e non trasparenti (v. in atti foto 3 e 4 della relazione del consulente tecnico della ). Ne deriva Pt_1
l'infondatezza delle contestazioni sulle caratteristiche strutturali del vetrocemento.
A tal proposito può essere utile richiamare quanto affermato dalla Corte di cassazione in una sentenza datata ma sempre attuale nel senso che “Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 cod. civ., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso.” (Cass. n.
6192/1984).
Infine, le rimostranze sull'inferriata risultano del tutto generiche e sconfessate non solo dalla CTU
(che sul punto ha evidenziato che costituisce una struttura sicura), ma anche dalle evidenze fotografiche in atti (foto 4 e 7 allegate alla CTU sub “doc. fotografica 12 foto.pdf” nonché foto 1, 2,
e 3 allegate all'atto di citazione denominato: “Doc.
4.pdf.p7m”) che, da un lato mostrano l'esistenza di un ridottissimo spazio tra il vetrocemento e l'inferriata, così che risulta assai improbabile che attraverso tale spazio possano passare oggetti o addirittura animali (come sostenuto dall'appellante),
e dall'altro non presentano alcun elemento di pericolosità, visto che la mera presenza di ruggine non implica che l'inferriata sia a rischio di cedimento/rottura, con conseguente integrale infondatezza del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che: a) il tribunale aveva inizialmente implicitamente rigettato la richiesta di integrazione del contradditorio proposta da controparte per poi ingiustificatamente far leva sulla presenza di un condominio per non accogliere la domanda di rimozione del pluviale;
b) non è vi alcuna prova che nel palazzo in cui si trova l'immobile della sussista effettivamente un condominio;
c) dagli atti di causa non emerge né la presenza di CP_1 una servitù per destinazione del padre di famiglia né la sussistenza di alcun accordo, sicché doveva essere considerato provato che controparte aveva unilateralmente collegato il pluviale discendente alla colonna montante di proprietà ; d) subordinatamente al mancato accoglimento della Pt_1 domanda di rimozione del pluviale, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la relativa domanda di rimozione per la presenza di un condominio senza aver previamente disposto l'integrazione del contradditorio.
Per quanto proposto solo in via subordinata, va affrontato con precedenza il motivo sull'omessa integrazione del contradditorio.
Ciò posto, la Corte osserva che risulta incontestato nonché confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio che le acque provenienti dal tetto di copertura del confinante fabbricato, cui appartiene l'immobile della , confluiscono nel contestato pluviale per poi immettersi in altro pluviale di CP_1 proprietà . A tal proposito nella relazione tecnica testualmente si legge che “Il pluviale Pt_1 discendente in contestazione, nel suo percorso, va infine a scaricare le acque del tetto condominiale in un ulteriore discendente, che è presente nella proprietà della ricorrente”. Condominialità del pluviale invocata anche dalla , che nel merito ha eccepito la sussistenza di una servitù per CP_1 destinazione del padre di famiglia senza però mai disconoscere l'esistenza dell'indicata situazione di fatto. La condominialità del pluviale, in quanto impianto destinato alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del tetto di copertura dell'intero fabbricato nel quale si trova anche l'immobile dell'appellata, può considerarsi ormai un fatto ormai incontestato in giudizio, visto che la lo ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la natura comune è stata CP_1 rilevata dal consulente tecnico in sede di descrizione dello stato dei luoghi, nonché riconosciuta dalla stessa appellante nelle memorie conclusionali, nella parte in cui ha rappresentato che l'Avv.
IA GI, difensore della , sarebbe proprietaria di due appartamenti all'interno CP_1 dell'immobile oggetto di causa, pertanto litisconsorte necessario pretermesso nel processo de quo.
Tale circostanza non è stata poi contestata da controparte né nelle memorie conclusionali né in udienza così che deve essere considerata pacifica in causa.
Una volta rilevata la natura condominiale del fabbricato, e dunque dell'impianto funzionale alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti del tetto di copertura, ha errato il giudice a pronunciarsi nel merito della relativa domanda, rigettandola, senza aver integrato il contraddittorio.
Ne deriva che il giudizio, limitatamente alla domanda sulla rimozione del pluviale, si è svolto in violazione del dettato dell'art. 102 c.p.c. per la mancata chiamata in causa dei litisconsorti necessari, quantomeno della IA GI, sicuramente proprietaria di alcune unità CP_4 immobiliari nel medesimo fabbricato. Sulla necessità d'integrazione del contraddittorio a tutti i condomini può essere utile richiamare quanto affermato dalla Seconda Sezione Civile della Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 21950/2020: “La questione della corretta identificazione dei contraddittori necessari nell'ipotesi in cui si richiedano interventi sull'edificio condominiale volti alla modifica o demolizione di parti comuni è stata uniformemente risolta da questa Corte nel senso del necessario coinvolgimento nella controversia di tutti i condomini, sia perché l'edificio condominiale deve essere considerato come entità unitaria non divisibile pro quota quanto agli interventi da effettuare su di esso, sia perché la realizzazione di opere sulle parti comuni volte a modificarne le caratteristiche incide sul diritto di comproprietà di tutti i condomini, con la conseguenza che una pronuncia di condanna ad un facere volto a modificare le caratteristiche del bene che ne è oggetto non potrebbe essere eseguita se non in presenza di un titolo esecutivo formato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti -si pensi ad una contestazione sul mancato rispetto delle distanze legali tra fabbricati e dal confine, con richiesta di arretramento dell'intero edificio: cfr. al riguardo, Cass. n.2484/1999, che ha appunto sottolineato come “La domanda di arretramento di un edificio condominiale per violazione delle distanze legali deve esser proposta nei confronti di tutti i condomini, …”; nello stesso senso Cass. n.292/2000; in tema di comproprietà pro indiviso
Cass. n.5545/2005 precisa che “In tema di azioni reali sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti dei comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, qualora la domanda ha ad oggetto la condanna dei medesimi alla demolizione o al ripristino dell'immobile de quo, giacché la sentenza pronunciata contro soltanto alcuni di essi sarebbe inutiliter data (Cass. 5603/2001;
2610/1999). …”; cfr. Cass. 21486/2012; cfr. inoltre Cass. n.7412/2003, Cass. n.22833/2005, Cass.
n.921/2001, Cass. SSU n.1238/2015 in materia possessoria, quando la reintegrazione debba avvenire con interventi su beni in comproprietà/compossesso-.”
Per tali ragioni la sentenza deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 354 c.p.c. nella parte in cui ha rigettato nel merito la relativa domanda di rimozione del pluviale senza aver previamente disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Segue la rimessione della causa al tribunale di Sassari per l'integrazione del contradditorio, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di censura.
Non miglior sorte merita l'appello incidentale, con il quale la si duole dell'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite, a suo dire non adeguatamente giustificata.
Al contrario, la statuizione di compensazione delle spese di lite è rispettosa del principio di cui all'art. 92 c.p.c., in forza del quale la parte vittoriosa, anche solo parzialmente, non può mai essere condannata alle spese di lite. E nel caso di specie la è risultata in parte vittoriosa, CP_1 quantomeno su alcune caratteristiche della luce, con conseguente infondatezza dell'appello incidentale e conferma sul punto della sentenza di primo grado.
Infine, il parziale accoglimento dell'appello principale da un lato fa venir meno in radice i presupposti della temerarietà dell'impugnazione, mentre la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del giudizio d'appello.
Sussistono, invece, i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
850/2024 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 7/07/2024, che si conferma nella restante parte,
a) dichiara nulla la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimozione del pluviale al servizio di un bene senza disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_2 tutti i partecipanti al;
CP_5
b) rimette la causa al tribunale di Sassari per l'integrazione del contraddittorio limitatamente alla domanda sub a);
c) spese compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari all'udienza del 21/11/2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa IA XO