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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10731/2019
TRA
nato il [...] ad [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1
m. in Aversa, alla via P. Riverso n. 85, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. E. Mittoni, L. Cuzzupoli, I. De CP_1 is ed E. Capasso, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto il provvedimento di revoca del 18/06/2019, con richiesta di restituzione delle relative somme, della prestazione di disoccupazione non agricola n. 20081774, riferita al periodo dal 16/05/2008 al 02/02/2009. Deduceva l'irripetibilità delle somme richieste, in assenza di ulteriori atti interruttivi, stante il decorso del termine decennale di prescrizione maturato dalla data del pagamento della prestazione, effettuata dall' entro il 10/02/2009, e concludeva chiedendo di “1. in via CP_1 principale, dichiarare la prescri del credito di €7.076,35 vantato dall' nei confronti del sig. CP_1
(provvedimento n. 15039181 del 18/06/2019), a far data dal 2019 non essendoci Pt_1 stati atti interruttivi della prescrizione, come in narrativa specificato;
2. per effetto di tale declaratoria, ordinare all , in persona del presidente p.t., di annullare l'indebito Controparte_2 previdenziale 39181 del 18/06/2019 pari ad € 7.076,35 per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, rilevata in particolare la revoca CP_1 della prestazione a seg disconoscimento del rapporto di lavoro ed eccepita la sospensione del termine di prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
1 La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza del 22/11/2022. Successivamente rinviata anche in ragione del carico del ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto, con provvedimento del 18/06/2019, la richiesta di rimborso, da parte dell' per la prestazione di disoccupazione non agricola CP_1 relativa al periodo dal 16/05/2008 al 02/02/2009, eccependo la prescrizione del credito vantato, in assenza di atti interruttivi. Va in primo luogo osservato che l'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C., che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno del pagamento. Alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, si può attribuire all'accertamento ispettivo, in quanto lo stesso ha natura non costitutiva, bensì, appunto, di accertamento, e pertanto l' dovrà esercitare il proprio CP_1 diritto alla restituzione delle prestazioni – ab origine non dovute, sebbene la non debenza sia stata accertata in un momento successivo, ovvero al momento dell'accertamento ispettivo – nell'ordinario termine decennale dall'erogazione delle stesse. Né può ritenersi operante, nel caso in esame, la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 C.C., in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020, Rv. 656945 - 01). Tale criterio – precisa la Corte nella pronuncia citata - non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. Applicando i canoni ermeneutici citati al caso di specie, si osserva che non vi è prova del dolo, nei termini sopra indicati, in capo alla parte ricorrente, genericamente dedotto dall'istituto previdenziale. Ciò posto, occorre precisare che alcun valore ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione decennale può attribuirsi al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro del 13/07/2017 versato in atti, atteso che, nel predetto, l' si è limitato a CP_1 comunicare il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della Croce 07 Coop., per carenza degli elementi di cui all'art. 2094 C.C., senza formulare alcuna richiesta
2 restitutoria di somme, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024, Rv. 669655 - 01), “per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Pertanto, considerato che le somme richieste in ripetizione sono state erogate sino a febbraio 2009 (come si evince dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente e non contestata dall' , alla data di notifica del provvedimento di revoca della CP_1 disoccupazione, emesso dall'ente previdenziale il 18/06/2019, il termine decennale risultava decorso. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, e va dichiarato, attesa la prescrizione del diritto vantato dall'ente, che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione degli importi di cui alla comunicazione opposta. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibili, per le ragioni di cui in parte motiva, le somme richieste a parte ricorrente dall' per complessivi € 7.076,35, CP_1
a titolo di disoccupazione per il periodo dal 16/ 08 al 02/02/2009, di cui al provvedimento impugnato;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 0 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 13/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10731/2019
TRA
nato il [...] ad [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1
m. in Aversa, alla via P. Riverso n. 85, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. E. Mittoni, L. Cuzzupoli, I. De CP_1 is ed E. Capasso, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto il provvedimento di revoca del 18/06/2019, con richiesta di restituzione delle relative somme, della prestazione di disoccupazione non agricola n. 20081774, riferita al periodo dal 16/05/2008 al 02/02/2009. Deduceva l'irripetibilità delle somme richieste, in assenza di ulteriori atti interruttivi, stante il decorso del termine decennale di prescrizione maturato dalla data del pagamento della prestazione, effettuata dall' entro il 10/02/2009, e concludeva chiedendo di “1. in via CP_1 principale, dichiarare la prescri del credito di €7.076,35 vantato dall' nei confronti del sig. CP_1
(provvedimento n. 15039181 del 18/06/2019), a far data dal 2019 non essendoci Pt_1 stati atti interruttivi della prescrizione, come in narrativa specificato;
2. per effetto di tale declaratoria, ordinare all , in persona del presidente p.t., di annullare l'indebito Controparte_2 previdenziale 39181 del 18/06/2019 pari ad € 7.076,35 per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, rilevata in particolare la revoca CP_1 della prestazione a seg disconoscimento del rapporto di lavoro ed eccepita la sospensione del termine di prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
1 La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza del 22/11/2022. Successivamente rinviata anche in ragione del carico del ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto, con provvedimento del 18/06/2019, la richiesta di rimborso, da parte dell' per la prestazione di disoccupazione non agricola CP_1 relativa al periodo dal 16/05/2008 al 02/02/2009, eccependo la prescrizione del credito vantato, in assenza di atti interruttivi. Va in primo luogo osservato che l'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C., che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno del pagamento. Alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, si può attribuire all'accertamento ispettivo, in quanto lo stesso ha natura non costitutiva, bensì, appunto, di accertamento, e pertanto l' dovrà esercitare il proprio CP_1 diritto alla restituzione delle prestazioni – ab origine non dovute, sebbene la non debenza sia stata accertata in un momento successivo, ovvero al momento dell'accertamento ispettivo – nell'ordinario termine decennale dall'erogazione delle stesse. Né può ritenersi operante, nel caso in esame, la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 C.C., in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020, Rv. 656945 - 01). Tale criterio – precisa la Corte nella pronuncia citata - non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. Applicando i canoni ermeneutici citati al caso di specie, si osserva che non vi è prova del dolo, nei termini sopra indicati, in capo alla parte ricorrente, genericamente dedotto dall'istituto previdenziale. Ciò posto, occorre precisare che alcun valore ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione decennale può attribuirsi al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro del 13/07/2017 versato in atti, atteso che, nel predetto, l' si è limitato a CP_1 comunicare il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della Croce 07 Coop., per carenza degli elementi di cui all'art. 2094 C.C., senza formulare alcuna richiesta
2 restitutoria di somme, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024, Rv. 669655 - 01), “per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Pertanto, considerato che le somme richieste in ripetizione sono state erogate sino a febbraio 2009 (come si evince dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente e non contestata dall' , alla data di notifica del provvedimento di revoca della CP_1 disoccupazione, emesso dall'ente previdenziale il 18/06/2019, il termine decennale risultava decorso. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, e va dichiarato, attesa la prescrizione del diritto vantato dall'ente, che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione degli importi di cui alla comunicazione opposta. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibili, per le ragioni di cui in parte motiva, le somme richieste a parte ricorrente dall' per complessivi € 7.076,35, CP_1
a titolo di disoccupazione per il periodo dal 16/ 08 al 02/02/2009, di cui al provvedimento impugnato;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 0 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 13/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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