Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00995/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04661/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4661 del 2021, proposto da
NA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Dirigente dell'VIII Settore – Urbanistica del Comune di Torre del Greco R.O. n. 249 del 19.7.2021, successivamente comunicato, con cui è stata ordinata al ricorrente la demolizione di opere che si assumono abusivamente realizzate in Torre del Greco alla via Nazionale n. 949; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi la relazione tecnica prot. 17789 del 29.3.2021 e la nota prot. 13780 del 9.3.2021, citate nel provvedimento sub a) e mai conosciute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco;
Vista la dichiarazione del 29.11.2022 con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara che la stessa non ha più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che con il presente ricorso il ricorrente, proprietario di una villa in Torre del Greco alla via
Nazionale n. 949, espone che ha fatto eseguire, a seguito di apposita C.I.L. presentata al Comune in data 15.5.2020, lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella tinteggiatura interna ed esterna, nella sistemazione degli intonaci nelle parti ammalorate, nella sostituzione e rinnovo delle pluviali, nella parziale sostituzione di impianti elettrici ed idrici, nella parziale sostituzione di infissi e nella sostituzione dei pavimenti di due bagni al primo piano.
Lamenta che con il provvedimento impugnato il Comune ha, illegittimamente, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere realizzate, con il presente ricorso, affidato alle seguenti censure :
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 380/2001 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Travisamento – Difetto di pubblico interesse
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 27 e ss., 33 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2 della L. Reg. Campania n. 19/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2 e dell’allegato A al D.P.R. n.31/2017 – Difetto dei presupposti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Vizio del procedimento – Violazione dell’art. 24 Cost.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e del vigente P.R.G. del Comune di Torre del Greco – Difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti – Illogicità
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001 – Difetto assoluto dei presupposti – Sproporzione – Difetto di pubblico interesse
5. Violazione dell’art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 – Vizio del procedimento – Eccesso di potere per perplessità – Illogicità –Difetto di istruttoria
L’amministrazione comunale si è costituita, deducendo di avere revocato l’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va dichiarata la improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse , rilevandosi come il difensore di parte ricorrente in data 29.,11.2022 ha depositato dichiarazione in tal senso, del seguente tenore:
“-…. tuttavia, con il provvedimento n. 77 del 26.4.2022, depositato in giudizio dal Comune di Torre del Greco in data 17.6.2022, il provvedimento impugnato è stato revocato a seguito dell’adozione, da parte della competente Soprintendenza, di parere favorevole con prescrizioni;
- il Comune di Torre del Greco, con memoria del 17.6.2022 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti
Tanto premesso
dichiara
la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame aderendo alla richiesta del Comune di Torre del Greco circa la compensazione delle spese relative al giudizio.
Non resta al Collegio che prendere atto di tale circostanza, atteso che sino al momento della decisione di merito la disponibilità dell’azione rimane nella libera determinazione della parte ricorrente.
Sussistono giusti motivi, anche in ragione dell’espresso accordo delle parti, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO