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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 2024/4396
Tribunale Ordinario di Velletri
Sez. I^ CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) iscritta al RG 4396/2024 proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. MARCHESE MARIA RITA (C.F. C.F._2
e da (c.f. con l'avv. DE PARI LUCA (c.f. Parte_2 C.F._3
C.F._4
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
osservato che le parti hanno inteso avvalersi della facoltà di cui all'art. 473 bis 51 co. II c.p.c., rinunziando alla comparizione personale in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà della stessa in Anzio( RM) Via della Fornace 47/B. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori, quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di Ordinaria Amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) Il padre, , avrà diritto di vedere la figlia secondo il seguente regime di visita: a. Parte_2
Per due fine settimana al mese coincidenti con la seconda e la quarta settimana del mese a partire dal venerdì dall' ora di uscita di scuola (allorquando provvederà a prendere la bambinaall'uscita dall'istituto scolastico ed in caso di sospensione scolastica dalle ore 16.00) fino alle ore 19.30 della domenica allorquando provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna senza aver provveduto alla cena;
si precisa sul punto che non appena il vrà reperito una nuova e Parte_2 autonoma abitazione lo stesso comunicherà l'indirizzo alla madre e si rende fin d'ora disponibile a che la stessa possa visitare l'immobile. b. Per due pomeriggi a settimana e più precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola(allorquando provvederà a prendere la bambina all'uscita dall'istituto scolastico ed in caso di sospensione scolastica dalle ore 16.00) fino alle ore 19.30 allorquando provvederà a riaccompagnare la minore presso la casa della madre senza aver provveduto alla cena c.
Indipendentemente dal regime di visita di cui sopra le parti precisano che il giorno 19 marzo di ogni anno (festa del papà) e la seconda domenica del mese di maggio di ogni anno (festa della mamma), la minore trascorrerà le giornate di cui sopra, rispettivamente con il padre e con la madre. d. Il giorno
13 novembre compleanno della bambina, la stessa trascorrerà la giornata con il genitore affidatario di riferimento il quale compatibilmente con gli impegni propri e le esigenze della bambina si adopererà per consentire all'altro di trascorrere del tempo insieme alla figlia. e. Con riferimento al periodo estivo da far decorrere dal 01/07 a31/08 di ogni anno La minore trascorrerà per il mese di agosto di ogni anno (coincidente con la pausa lavorativa del con il padre la terza e la quarta settimana Parte_2 del mese di agosto mentre con la madre trascorrerà le restanti prime due settimane del medesimo mese nelle quali verrà sospeso il regime di visita settimanale da parte del l fine di garantire Parte_2 ad entrambi i genitori la possibilità di organizzare eventuali vacanze estive con la minore. Nel mese di luglio varrà il regime ordinario Per i mesi di giugno e settembre indipendentemente dalla chiusura scolastica si applicherà l'ordinario regime di visita. f. Con riferimento al periodo natalizio
(24/12-06/01) quest'ultimo verrà suddiviso in due sottoperiodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01
e la minore trascorrerà con il padre uno dei due periodi di cui sopra secondo la regola dell'alternanza.
Le parti si danno reciprocamente atto con riferimento all'anno 2024 che la minore trascorrerà con il padre il primo periodo tenuto conto delle tradizioni culturali della sig.ra In ogni caso, Pt_1 indipendentemente dal periodo di spettanza, ogni genitore avrà facoltà di vedere la minore almeno un'ora nelle giornate del 25/12 e del 06/01 per lo scambio degli auguri del Santo Natalenonché della
Epifania. g. Con riferimento alle festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre secondo la regola dell'alternanza o la giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Qualora il giorno di Pasqua corrisponda al fine settimana di spettanza del padre lo stesso potrà prendere la bambina la Vigilia di
Pasqua (il sabato) alle ore 8,30/9,00 e riportarla alla madre la sera di Pasqua entro le ore 19.30. Le parti precisano che con riferimento alla giornata di Pasqua dell'anno 2025 la minore resterà con il padre. h. Le parti precisano che, in caso di spostamenti, entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente le località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno. i. Il regime di visita infrasettimanale di cui sopra è suscettibile di modifica con l'accordo delle parti e previo congruo preavviso, nel rispetto delle esigenze di salute, impegni familiari, scolastici, sociali e peculiari contingenze della figlia o dei genitori j. Le parti si danno reciprocamente atto che allo stato la minore
è titolare di un documento idoneo all'espatrio k. In ogni caso, l'espatrio della minore, anche all'interno del territorio dell'Unione Europea, dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti e l'assenso dell'altro genitore formalizzato per iscritto a mezzo e – mail agli indirizzi di cui al punto I del presente atto;
l. I ricorrenti, con la presente sottoscrizione, si rilasciano formale ed espresso assenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti. B) Il padre a decorrere dal mese di
AGOSTO 2024 contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla madre a titolo Per_1 di contributo per il mantenimento ordinario della stessa la complessiva somma mensile di 150,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, somma da corrispondere a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sola Sig.ra già Parte_1 conosciuto dal padre. In caso di modifica dello stesso la madre si impegna a comunicarlo per mail al
Sig. C) Le parti precisano che per il mese di agosto, nonostante la permanenza della Parte_2 minore per metà del mese con il padre lo stesso verserà comunque l'assegno di mantenimento di
€150,00 e che per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio di ogni anno, stante la diminuzione delle opportunità di lavoro del Sig. 'assegno di mantenimento sarà di € 100,00 mensili. Parte_2
Si precisa fin d'ora che, anche in caso di diversa occupazione del l'assegno INPS per € Parte_2
200,00 mensili per la minore sarà sempre e comunque di competenza esclusiva della Sig.ra Pt_1
D) Il Sig. ontribuirà altresì alle spese straordinarie della figlia, in misura pari al 50% Parte_2 delle stesse. Con riferimento alla qualificazione della straordinarietà delle spese, al loro previo assenso e alle modalità di accordo sulle stesse i genitori fanno espresso riferimento alPROTOCOLLO
D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VOCI DI SPESA ORDINARIE E
STRAORDINARIE in uso presso il Tribunale di Velletri per i procedimenti in materia di separazione e divorzio del quale le parti dichiarano di esserne a conoscenza e di condividerne le specifiche. E) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento e le spese Parte_2 straordinarie, come sopra determinate, fino all'autosufficienza economica e/o alla coabitazione della figlia con la madre. F) I ricorrenti precisano con riferimento al regime di visita del padre che le attività di accompagnamento e ritiro della piccola potranno essere anche eseguite dalla nonna Per_1 paterna;
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, alla presenza della figlia anche con specifico riferimento ai nuovi e futuri partner. H) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. I) Per le comunicazioni relative ai periodi di vacanze, manifestazioni di assenso per spese straordinarie ovvero per qualsiasi altra comunicazione riguardante interessi comuni tra i ricorrenti di cui al presente atto, le parti indicano i seguenti indirizzi email: ; in caso di variazione di indirizzo Email_1 Email_2 mail lo stesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera A/R”, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...], alle condizioni espressamente richiamate Per_1
in parte motiva.
Così deciso in Velletri il 24/03/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Sez. I^ CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) iscritta al RG 4396/2024 proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. MARCHESE MARIA RITA (C.F. C.F._2
e da (c.f. con l'avv. DE PARI LUCA (c.f. Parte_2 C.F._3
C.F._4
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
osservato che le parti hanno inteso avvalersi della facoltà di cui all'art. 473 bis 51 co. II c.p.c., rinunziando alla comparizione personale in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà della stessa in Anzio( RM) Via della Fornace 47/B. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori, quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di Ordinaria Amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) Il padre, , avrà diritto di vedere la figlia secondo il seguente regime di visita: a. Parte_2
Per due fine settimana al mese coincidenti con la seconda e la quarta settimana del mese a partire dal venerdì dall' ora di uscita di scuola (allorquando provvederà a prendere la bambinaall'uscita dall'istituto scolastico ed in caso di sospensione scolastica dalle ore 16.00) fino alle ore 19.30 della domenica allorquando provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna senza aver provveduto alla cena;
si precisa sul punto che non appena il vrà reperito una nuova e Parte_2 autonoma abitazione lo stesso comunicherà l'indirizzo alla madre e si rende fin d'ora disponibile a che la stessa possa visitare l'immobile. b. Per due pomeriggi a settimana e più precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola(allorquando provvederà a prendere la bambina all'uscita dall'istituto scolastico ed in caso di sospensione scolastica dalle ore 16.00) fino alle ore 19.30 allorquando provvederà a riaccompagnare la minore presso la casa della madre senza aver provveduto alla cena c.
Indipendentemente dal regime di visita di cui sopra le parti precisano che il giorno 19 marzo di ogni anno (festa del papà) e la seconda domenica del mese di maggio di ogni anno (festa della mamma), la minore trascorrerà le giornate di cui sopra, rispettivamente con il padre e con la madre. d. Il giorno
13 novembre compleanno della bambina, la stessa trascorrerà la giornata con il genitore affidatario di riferimento il quale compatibilmente con gli impegni propri e le esigenze della bambina si adopererà per consentire all'altro di trascorrere del tempo insieme alla figlia. e. Con riferimento al periodo estivo da far decorrere dal 01/07 a31/08 di ogni anno La minore trascorrerà per il mese di agosto di ogni anno (coincidente con la pausa lavorativa del con il padre la terza e la quarta settimana Parte_2 del mese di agosto mentre con la madre trascorrerà le restanti prime due settimane del medesimo mese nelle quali verrà sospeso il regime di visita settimanale da parte del l fine di garantire Parte_2 ad entrambi i genitori la possibilità di organizzare eventuali vacanze estive con la minore. Nel mese di luglio varrà il regime ordinario Per i mesi di giugno e settembre indipendentemente dalla chiusura scolastica si applicherà l'ordinario regime di visita. f. Con riferimento al periodo natalizio
(24/12-06/01) quest'ultimo verrà suddiviso in due sottoperiodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01
e la minore trascorrerà con il padre uno dei due periodi di cui sopra secondo la regola dell'alternanza.
Le parti si danno reciprocamente atto con riferimento all'anno 2024 che la minore trascorrerà con il padre il primo periodo tenuto conto delle tradizioni culturali della sig.ra In ogni caso, Pt_1 indipendentemente dal periodo di spettanza, ogni genitore avrà facoltà di vedere la minore almeno un'ora nelle giornate del 25/12 e del 06/01 per lo scambio degli auguri del Santo Natalenonché della
Epifania. g. Con riferimento alle festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre secondo la regola dell'alternanza o la giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Qualora il giorno di Pasqua corrisponda al fine settimana di spettanza del padre lo stesso potrà prendere la bambina la Vigilia di
Pasqua (il sabato) alle ore 8,30/9,00 e riportarla alla madre la sera di Pasqua entro le ore 19.30. Le parti precisano che con riferimento alla giornata di Pasqua dell'anno 2025 la minore resterà con il padre. h. Le parti precisano che, in caso di spostamenti, entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente le località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno. i. Il regime di visita infrasettimanale di cui sopra è suscettibile di modifica con l'accordo delle parti e previo congruo preavviso, nel rispetto delle esigenze di salute, impegni familiari, scolastici, sociali e peculiari contingenze della figlia o dei genitori j. Le parti si danno reciprocamente atto che allo stato la minore
è titolare di un documento idoneo all'espatrio k. In ogni caso, l'espatrio della minore, anche all'interno del territorio dell'Unione Europea, dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti e l'assenso dell'altro genitore formalizzato per iscritto a mezzo e – mail agli indirizzi di cui al punto I del presente atto;
l. I ricorrenti, con la presente sottoscrizione, si rilasciano formale ed espresso assenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti. B) Il padre a decorrere dal mese di
AGOSTO 2024 contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla madre a titolo Per_1 di contributo per il mantenimento ordinario della stessa la complessiva somma mensile di 150,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, somma da corrispondere a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sola Sig.ra già Parte_1 conosciuto dal padre. In caso di modifica dello stesso la madre si impegna a comunicarlo per mail al
Sig. C) Le parti precisano che per il mese di agosto, nonostante la permanenza della Parte_2 minore per metà del mese con il padre lo stesso verserà comunque l'assegno di mantenimento di
€150,00 e che per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio di ogni anno, stante la diminuzione delle opportunità di lavoro del Sig. 'assegno di mantenimento sarà di € 100,00 mensili. Parte_2
Si precisa fin d'ora che, anche in caso di diversa occupazione del l'assegno INPS per € Parte_2
200,00 mensili per la minore sarà sempre e comunque di competenza esclusiva della Sig.ra Pt_1
D) Il Sig. ontribuirà altresì alle spese straordinarie della figlia, in misura pari al 50% Parte_2 delle stesse. Con riferimento alla qualificazione della straordinarietà delle spese, al loro previo assenso e alle modalità di accordo sulle stesse i genitori fanno espresso riferimento alPROTOCOLLO
D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VOCI DI SPESA ORDINARIE E
STRAORDINARIE in uso presso il Tribunale di Velletri per i procedimenti in materia di separazione e divorzio del quale le parti dichiarano di esserne a conoscenza e di condividerne le specifiche. E) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento e le spese Parte_2 straordinarie, come sopra determinate, fino all'autosufficienza economica e/o alla coabitazione della figlia con la madre. F) I ricorrenti precisano con riferimento al regime di visita del padre che le attività di accompagnamento e ritiro della piccola potranno essere anche eseguite dalla nonna Per_1 paterna;
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, alla presenza della figlia anche con specifico riferimento ai nuovi e futuri partner. H) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. I) Per le comunicazioni relative ai periodi di vacanze, manifestazioni di assenso per spese straordinarie ovvero per qualsiasi altra comunicazione riguardante interessi comuni tra i ricorrenti di cui al presente atto, le parti indicano i seguenti indirizzi email: ; in caso di variazione di indirizzo Email_1 Email_2 mail lo stesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera A/R”, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...], alle condizioni espressamente richiamate Per_1
in parte motiva.
Così deciso in Velletri il 24/03/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE