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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LB SI LI Presidente rel.
Maria Teresa Brena Consigliere
Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 153/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), tutte rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'Avv. Antonino Tribulato e dall'Avv. Filadelfo Tribulato ed elettivamente domiciliate agli indirizzi pec dei predetti difensori: e Email_1 Email_2
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Adolfini, presso il cui studio in Milano, Via Marcantonio
Colonna n. 43, risulta elettivamente domiciliata
APPELLATA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 702 bis ss. c.p.c. n. Rep. 2713/2024 e cronologico n. 468/2024 del Tribunale di Milano, depositata in data 28.03.2024
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER
; e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“ammettere le istanze di prova formulate nella sezione D del presente atto;
- ritenuta l'ammissibilità del presente appello ex art. 327, co. 2 c.p.c., per le ragioni esposte nella sezione A del presente atto, e ritenuta errata la dichiarazione di contumacia delle appellanti operata dal giudice di primo grado e dalla decisione impugnata, accogliere in toto l'impugnazione e per l'effetto,
- in via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 4 della narrativa, accertata l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della convenuta , ritenere e dichiarare, con riferimento a tutte le appellanti, la nullità Parte_1 insanabile dell'intero giudizio e dell'ordinanza impugnata, annullando la decisione impugnata, senza rimessione degli atti al Tribunale;
- in via subordinata rispetto al punto che precede, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto
5 della narrativa, accertata la nullità della notifica eseguita nei confronti delle convenute sigg.re
[...] e (e, in subordine rispetto all'eccezione di inesistenza, anche della Pt_3 Parte_2 notifica relativa alla sig.ra ), dichiarare, con riferimento a tutte le appellanti, la nullità Parte_1 della decisione e dell'intero procedimento, rimettendo gli atti al giudice di primo grado;
- in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto precede, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 6 della narrativa, ritenere e dichiarare che il giudizio di primo grado si è celebrato in assenza del curatore dell'eredità giacente di , litisconsorte necessario, e quindi ritenere e Persona_1 dichiarare la nullità dell'ordinanza e dell'intero procedimento, rimettendo gli atti al giudice di primo grado;
- in via ulteriormente gradata, riformare integralmente l'ordinanza impugnata (i) nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria con riferimento all'atto di rinuncia all'eredità: (v. motivo sub punto 7) per violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo parte attrice mai proposto tale domanda;
(v. motivo sub punto 8), per inammissibilità e infondatezza della stessa, per le ragioni esposte in narrativa e (ii) nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria dell'atto di donazione, per le ragioni esposte nel motivo sub punto 9;
- riformare l'ordinanza in punto di spese di lite, revocando la condanna alle spese del giudizio di primo grado e condannando parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado, da liquidarsi facendo applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, co.1 bis, D.M. n. 55/2014 (essendo stato il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione, in particolare attraverso la possibilità di consultare i documenti allegati) e da distarsi in favore degli scriventi difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
CONCLUSIONI PER
COMPAGNIA ITALIANA Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare integralmente l'appello perché inammissibile e comunque infondato per i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e la validità ed efficacia dell'intero processo di primo grado o comunque, anche in caso di rinvio, accogliere le domande già formulate dalla Compagnia in primo grado:
NEL MERITO
- accertato e dichiarato, per tutti i motivi indicati nel presente atto, che la donazione e la costituzione di diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa in data 30.12.2020 Rep. n. Persona_2 pagina 2 di 10 1722 Racc. n.1452, posti in essere dal sig. e dalla sig.ra Controparte_3 Parte_2 nonché dalle figlie e , aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita a Catania in Pt_1 Parte_3
Viale Biagio Pecorino n. 7/A ubicato al piano sesto della scala A e composto da quattro vani oltre accessori, per complessivi 5,5 vani catastali, della superficie di mq. 135 e della superficie totale escluse aree scoperte di mq. 131, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 33, zona cens. 1, cat. A/2, classe e rendita catastale di € 525,49, nonché il locale garage ubicato al piano primo cantinato, della consistenza e della superficie di mq. 18 e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 46, zona cens. 1, cat. C/6, cons. e sup. mq. 18 e rendita catastale di € 62,28, sono stati compiuti in frode ad
[...]
o comunque che gli atti stessi hanno arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di Controparte_1 quest'ultima come risultanti dalla sentenza n. 5464 emessa in data 14.12.2018 dal Tribunale penale di Catania, e nella piena consapevolezza da parte di tutti costoro di tale pregiudizio;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., revocare nei confronti di e Controparte_1 dichiarare nulli e/o inefficaci e/o invalidi l'atto per Notaio Dott.ssa in data Persona_2
30.12.2020 Rep. n. 1722 Racc. n. 1452, posto in essere dal sig. e dalla sig.ra Controparte_3
nonché dalle figlie e e l'atto di rinunzia all'eredità per Parte_2 Pt_1 Parte_3
Notaio Dott.ssa in data 1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in essere Persona_2 dalla sig.ra nonché dalle figlie e;
Parte_2 Pt_1 Parte_3
- in conseguenza di tali pronunzie, ordinare alla Conservatoria competente, relativamente ai beni immobili previamente specificati RR.II. di Catania, la trascrizione dell'emananda ordinanza/sentenza; IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti poiché inammissibili e non utili ai fini del presente procedimento, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
IN OGNI CASO
- in tutti i casi, condannare le controparti, in solido fra loro o per quanto di rispettiva competenza, all'integrale rifusione in favore di parte appellata delle spese e compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, queste ultime nella misura del 15%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
[...]
nei confronti di Controparte_1
, e , così provvedeva: Parte_1 Parte_2 Parte_3
1) accoglieva la domanda presentata da
[...]
Parte_4
nei confronti di;
[...] Parte_1
2) revocava e dichiarava inefficaci nei confronti di
[...]
Parte_4
i seguenti atti:
[...]
1. la donazione e la costituzione di diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa
[...]
in data 30.12.2020 Rep. n. 1722 Racc. n. 1452, posti in essere dal sig. Persona_2 [...]
e dalla sig.ra nonché dalle figlie e CP_3 Parte_2 Pt_1 Parte_3
pagina 3 di 10 aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita a Catania in Viale Biagio Pecorino n. 7/A ubicato al piano sesto della scala A e composto da quattro vani oltre accessori, per complessivi 5,5 vani catastali, della superficie di mq. 135 e della superficie totale escluse aree scoperte di mq. 131, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 33, zona cens. 1, cat. A/2, classe e rendita catastale di € 525,49, nonché il locale garage ubicato al piano primo cantinato, della consistenza e della superficie di mq. 18 e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 46, zona cens. 1, cat. C/6, cons. e sup. mq.
18 e rendita catastale di € 62,28;
2. la rinunzia di eredità dell'1.2.2021 (..) per Notaio Dott.ssa in data Persona_2
1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in essere dalla sig.ra nonché Parte_2
dalle figlie e Pt_1 Parte_3
3) condannava , e in solido tra loro a rimborsare alla Parte_2 Pt_1 Parte_3
ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A;
4) dichiarava la statuizione di cui al capo n. 2) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Controparte_1
(d'ora in avanti, conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_3
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in alternativa, la nullità per
[...] violazione dell'art. 458 c.c. o la nullità e/o inefficacia ai sensi dell'art. 1414 c.c.: i) degli atti di donazione e di costituzione di diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa Persona_2
in data 30.12.2020 Rep. n. 1722 Racc. n. 1452, posti in essere da e da Controparte_3
nonché dalle figlie e aventi ad oggetto l'unità immobiliare Parte_2 Pt_1 Parte_3
sita a Catania in Viale Biagio Pecorino n. 7/A meglio descritta in atti, nonché ii) dellarinunzia di eredità per Notaio Dott.ssa in data 1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in Persona_2
essere da nonché dalle figlie e domandando altresì di Parte_2 Pt_1 Parte_3
accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per attribuire a ognuna delle resistenti la qualità di eredi del de cuius puri e semplici o quantomeno tacitamente, accertando e Controparte_3
dichiarando, nel caso di accoglimento parziale delle superiori domande, la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione da parte della ricorrente della rinunzia all'eredità, per l'effetto autorizzando la pagina 4 di 10 stessa ad accettare l'eredità di in nome e luogo delle Controparte_1 Controparte_3
rinunzianti limitatamente ai beni immobili oggetto di causa.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente esponeva che:
- con sentenza n. 5464, emessa in data 14.12.2018, il Tribunale di Catania condannava
[...]
a pagare a la somma di € 35.000,00, oltre alle spese CP_3 Controparte_1 legali liquidate nel complessivo ammontare € 1.800,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
- in mancanza di adempimento spontaneo, in data 26.11.2020, la Compagnia diffidava il debitore salvo venire a conoscenza, poco prima di dare corso alla notifica dell'atto di Parte_5
precetto, del decesso dello stesso, notificando, pertanto, agli eredi sia il titolo esecutivo sia, successivamente, l'atto di precetto per complessivi € 38.364,15;
- in data 15.07.2021, la Compagnia creditrice apprendeva dal legale delle resistenti che le stesse avevano provveduto a rinuncia all'eredità;
- a seguito di verifiche, emergeva che era deceduto in data 10.01.2021 e che, Controparte_3
poco prima di tale evento, con atto del 30.12.20, aveva donato alle figlie e la nuda Pt_1 Pt_3
proprietà degli unici beni immobili di sua proprietà, siti in Catania, Viale Biagio Pecorino n. 7/A, riservando sui medesimi il diritto di abitazione vitalizio in favore proprio e dopo di lui in favore della moglie;
Parte_2
- sia la donazione sia la successiva costituzione del diritto di abitazione vitalizio avrebbero avuto come unico scopo quello di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie di
[...]
anche mediante il ricorso alla simulazione al fine di evitare che si aprisse una CP_1 vicenda successoria che avrebbe visto gli eredi legittimi del debitore subire l'azione giudiziaria di recupero crediti da parte della Compagnia stessa, asserendo in particolare che, con riferimento ai summenzionati atti, sarebbero soddisfatti i requisiti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana;
- in ogni caso, gli atti in questione sarebbero affetti da nullità ex art. 458 c.c., atteso che, con essi, avrebbe inteso disporre della propria successione, o quantomeno simulati, Controparte_3
dal momento che e le resistenti avrebbero desiderato solo e unicamente gli Controparte_3 effetti di un trasferimento degli immobili in questione in vista dell'imminente morte del “capo famiglia”, evitando così di onorare e/o che le sue eredi evitassero di onorare il debito nei confronti di Controparte_1
All'udienza del 04.07.2023, il primo Giudice, ritenuta la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia delle resistenti e tratteneva la causa in decisione.
pagina 5 di 10 Con ordinanza resa ex artt. 702 bis ss. c.p.c., il Tribunale di Milano, ritenuti sussistenti i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava inefficaci nei confronti di gli atti di donazione e di costituzione di Controparte_1
diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa in data 30.12.2020 Rep. n. Persona_2
1722 Racc. n. 1452, posti in essere da e da insieme con le Controparte_3 Parte_2 figlie e aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita in Catania,Viale Biagio Pt_1 Parte_3
Pecorino n. 7/A, meglio descritta in atti, nonché larinunzia all'eredità per Notaio Dott.ssa
[...]
in data 1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in essere da e Persona_2 Parte_2
dalle figlie e condannando le resistenti contumaci alla rifusione delle spese di Pt_1 Parte_3
lite.
Avverso la summenzionata ordinanza interponevano gravame , Parte_1 Parte_2
e affidandosi a quattro distinti motivi.
[...] Parte_3
I. Con il primo motivo, le appellanti lamentano la nullità delle notifiche, tutte eseguite a mezzo posta, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, asserendo invero di essere venute a conoscenza dell'avvenuta celebrazione di quest'ultimo e della sua conclusione solo a seguito della notifica dell'ordinanza qui appellata, avvenuta in data 12.12.2024.
Segnatamente, la notifica nei confronti di sarebbe affetta da un duplice vizio, Parte_1
essendo stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso dalla convenuta, tale Per_4
, nonché presso un indirizzo coincidente con la vecchia residenza della resistente, ormai
[...]
da diverso tempo trasferitasi altrove.
Con riferimento, invece, alla posizione di , le odierne appellanti Parte_2
sostengono che solo apparentemente la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, atteso che, da quanto si evincerebbe dalla CAD prodotta dalla ricorrente nel giudizio di prime cure, la comunicazione di avvenuto deposito sarebbe stata inviata non già alla , Pt_2 bensì a tale ”. Persona_5
Da ultimo, quanto a , le appellanti evidenziano come nel corso del giudizio di Parte_3
primo grado non sia mai stata prodotta la relativa CAD, con conseguente nullità della notifica anche alla luce degli ormai consolidati principi di diritto enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
II. Con il secondo motivo, le appellanti censurano altresì l'ordinanza gravata sotto molteplici profili di carattere processuale.
In primo luogo, la notifica nei confronti di sarebbe da ritenersi inesistente, Parte_1
sicché la Corte dovrebbe limitarsi a dichiarare, anche con riferimento alle altre resistenti, stante pagina 6 di 10 il regime di litisconsorzio necessario, la radicale nullità dell'ordinanza e dell'intero giudizio di primo grado, senza disporre la rimessione della causa al primo Giudice.
In subordine, anche qualora la notifica nei confronti di dovesse essere Parte_1
ritenuta nulla e non già inesistente, la Corte, attesa altresì la nullità delle notifiche nei confronti di e , dovrebbe in ogni caso dichiarare la nullità Parte_2 Parte_3 dell'ordinanza e dell'intero procedimento, rimettendo la causa al giudice di prime cure.
In via di ulteriore subordine, considerata in ogni caso la mancata evocazione in giudizio del curatore dell'eredità giacente, l'ordinanza appellata andrebbe comunque dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio degli atti al giudice di primo grado ex art. 354
c.p.c.
III. Con il terzo motivo, le appellanti lamentano in ogni caso l'erroneità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del merito, sostentendo che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti cui l'art. 2901 c.c., anche per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, subordina il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
IV. Con il quarto e ultimo motivo, attesa l'asserita involontarietà della loro contumacia nel giudizio di prime cure, le appellanti chiedono in ogni caso ammettersi prova per testi sui capitoli formulati al punto D del proprio atto di gravame.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per tardività della relativa proposizione.
All'udienza del 05.06.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 19.06.2025.
All'udienza del 19.06.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla disamina della documentazione a tal fine versata in atti dalla ricorrente nel giudizio di prime cure risulta invero palese come il primo Giudice abbia errato nel ritenere perfezionate le notifiche dell'atto introduttivo, giungendo così a dichiarare, altrettanto erroneamente, la contumacia delle resistenti odierne appellanti , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 7 di 10 Segnatamente, a opinione di questa Corte, ciascuna delle notifiche eseguite nei confronti delle resistenti odierne appellanti – le quali, giova evidenziarlo sin da subito, nel giudizio promosso da
[...]
rivestono in ogni caso la qualifica di litisconsorti necessarie, con la conseguenza CP_1
che è sufficiente la nullità di una sola delle notifiche ai fini della rimessione della causa al primo
Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. – risulta affetta da irregolarità e vizi idonei a inficiarne il compiuto perfezionamento.
Con riferimento, anzitutto, alla posizione di , se l'erronea indicazione del nome al Parte_1
Perso maschile (peraltro corretta nella ) può effettivamente considerarsi mero refuso, Per_4 tutt'altro rilievo assume la circostanza che la notifica sia stata eseguita presso un indirizzo (Viale
Biagio Pecorino n. 7/a, Catania) non più coincidente con la residenza della stessa, già da tempo – e, precisamente, da più di un anno prima del tentativo di notifica – trasferitasi altrove (Via Capri n. 3,
Lentini, provincia di Siracusa), come si evince dai certificati di residenza storici rilasciati dai Comuni interessati (cfr. doc. n. 7 fascicolo II grado appellanti).
Sul punto, a nulla valgono le difese di secondo cui la notifica in Controparte_1
questione sarebbe valida ed efficace perché legittimo e conforme ai parametri di normalità e di buona fede che la Compagnia la eseguisse presso la residenza che aveva indicato poco Parte_1 tempo prima negli atti notarili e presso la quale veniva recapitato l'atto di precetto relativo al debito del de cuius nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
Invero, in primo luogo, la notifica dell'atto di precetto (17.07.2021) risale a quasi due anni prima rispetto all'instaurazione del giudizio di prime cure (il tentativo di notifica reca data 03.03.2023) – tempo evidentemente sufficiente a effettuare un cambio di residenza e che, pertanto, proprio sulla scorta dell'invocata “ordinaria diligenza” avrebbe dovuto suggerire a Controparte_1
di provvedere nuovamente alle necessarie verifiche – in secondo luogo, a ben vedere, è la stessa ricorrente, nel proprio ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c., ad ammettere di essere a conoscenza del fatto che si fosse trasferita in data 19.01.2022 (cfr. ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c, p. 6). Parte_1
Sempre con riferimento alla posizione di , si rende a questo punto necessaria una Parte_1
precisazione: la circostanza che la notificazione sia stata eseguita presso il precedente luogo di residenza della destinataria consente di qualificare la stessa come nulla e non già come inesistente, giusta il principio di diritto ormai consolidato in seno alla Suprema Corte per il quale “l'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effetuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla
pagina 8 di 10 legge, ma che abbiamo pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 13.12.2005, n. 27450).
Venendo ora alla disamina delle irregolarità delle notifiche eseguite nei confronti di Parte_2
e , deve anzitutto essere evidenziato come le stesse involgano la
[...] Parte_3
comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) che, nel primo caso, reca un cognome diverso da quello della destinataria ( ” in luogo di ”), nel secondo caso, non è mai Per_5 Pt_2
stata prodotta in giudizio (cfr. doc. n. 6 fascicolo II grado appellanti).
A tale riguardo, valorizzando la ratio del procedimento notificatorio – che riposa nell'ineludibile necessità di garantire l'effettività del contraddittorio (art. 111, c. 2, Cost.) e, conseguentemente,
l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.) – la Suprema Corte, con sentenza resa a Sezioni Unite, ha precisato che, in tema di notifica di atto processuale tramite servizio postale, “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr. Corte di
Cassazione, sez. un., sentenza 15 aprile 2021, n 10012).
Ebbene, alla luce di tale intervento nomofilattico, risulta evidente come nel giudizio de quo, anche con riferimento ad e , il procedimento notificatorio non Parte_2 Parte_3
possa affatto dirsi perfezionato, tanto più nei riguardi di non essendo invero mai stata Parte_3
prodotta da per tutto il corso del giudizio, la relativa cartolina Controparte_1 attestante l'avviso di ricevimento, con la conseguenza che, stante la veste processuale di litisconsorti necessarie delle resistenti odierne appellanti, sarebbe in ogni caso sufficiente tale ultima omissione a giustificare la declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice.
L'accertata nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure importa la disapplicazione del termine di decadenza semestrale per la proposizione dell'appello di cui all'art. 327
c.p.c., termine che, ai sensi del comma secondo del medesimo articolo non, trova invero applicazione
“quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo
292”, sicché non può andare incontro ad accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per tardività della relativa proposizione sollevata da ella propria comparsa Controparte_1
di costituzione nel presente grado di giudizio.
pagina 9 di 10 Alla luce di tutte le ragioni suesposte, nel caso di specie, la Corte non può che rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, visto l'art. 354 c.p.c., dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge, pari a mesi tre.
Trattandosi di rinvio ex art 354 c.p.c., la Corte deve provvedere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021,
n. 11865; Cass. civ., sez. III, ord. 30 aprile 2024, n. 11661).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e conseguentemente dell'ordinanza n. Rep. 2713/2024 e cronologico n. 468/2024 emessa dal
Tribunale di Milano e depositata in data 28.03.2024;
- visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna Controparte_1
al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite del grado, liquidate in € 6.946,00
[...] Parte_3
oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Antonino Tribulato e dall'Avv. Filadelfo Tribulato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 19.06.2025
Il Presidente rel. ed. est.
LB SI LI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LB SI LI Presidente rel.
Maria Teresa Brena Consigliere
Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 153/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), tutte rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'Avv. Antonino Tribulato e dall'Avv. Filadelfo Tribulato ed elettivamente domiciliate agli indirizzi pec dei predetti difensori: e Email_1 Email_2
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Adolfini, presso il cui studio in Milano, Via Marcantonio
Colonna n. 43, risulta elettivamente domiciliata
APPELLATA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ex artt. 702 bis ss. c.p.c. n. Rep. 2713/2024 e cronologico n. 468/2024 del Tribunale di Milano, depositata in data 28.03.2024
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER
; e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“ammettere le istanze di prova formulate nella sezione D del presente atto;
- ritenuta l'ammissibilità del presente appello ex art. 327, co. 2 c.p.c., per le ragioni esposte nella sezione A del presente atto, e ritenuta errata la dichiarazione di contumacia delle appellanti operata dal giudice di primo grado e dalla decisione impugnata, accogliere in toto l'impugnazione e per l'effetto,
- in via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 4 della narrativa, accertata l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della convenuta , ritenere e dichiarare, con riferimento a tutte le appellanti, la nullità Parte_1 insanabile dell'intero giudizio e dell'ordinanza impugnata, annullando la decisione impugnata, senza rimessione degli atti al Tribunale;
- in via subordinata rispetto al punto che precede, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto
5 della narrativa, accertata la nullità della notifica eseguita nei confronti delle convenute sigg.re
[...] e (e, in subordine rispetto all'eccezione di inesistenza, anche della Pt_3 Parte_2 notifica relativa alla sig.ra ), dichiarare, con riferimento a tutte le appellanti, la nullità Parte_1 della decisione e dell'intero procedimento, rimettendo gli atti al giudice di primo grado;
- in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto precede, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto 6 della narrativa, ritenere e dichiarare che il giudizio di primo grado si è celebrato in assenza del curatore dell'eredità giacente di , litisconsorte necessario, e quindi ritenere e Persona_1 dichiarare la nullità dell'ordinanza e dell'intero procedimento, rimettendo gli atti al giudice di primo grado;
- in via ulteriormente gradata, riformare integralmente l'ordinanza impugnata (i) nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria con riferimento all'atto di rinuncia all'eredità: (v. motivo sub punto 7) per violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo parte attrice mai proposto tale domanda;
(v. motivo sub punto 8), per inammissibilità e infondatezza della stessa, per le ragioni esposte in narrativa e (ii) nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria dell'atto di donazione, per le ragioni esposte nel motivo sub punto 9;
- riformare l'ordinanza in punto di spese di lite, revocando la condanna alle spese del giudizio di primo grado e condannando parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado, da liquidarsi facendo applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, co.1 bis, D.M. n. 55/2014 (essendo stato il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione, in particolare attraverso la possibilità di consultare i documenti allegati) e da distarsi in favore degli scriventi difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
CONCLUSIONI PER
COMPAGNIA ITALIANA Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare integralmente l'appello perché inammissibile e comunque infondato per i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e la validità ed efficacia dell'intero processo di primo grado o comunque, anche in caso di rinvio, accogliere le domande già formulate dalla Compagnia in primo grado:
NEL MERITO
- accertato e dichiarato, per tutti i motivi indicati nel presente atto, che la donazione e la costituzione di diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa in data 30.12.2020 Rep. n. Persona_2 pagina 2 di 10 1722 Racc. n.1452, posti in essere dal sig. e dalla sig.ra Controparte_3 Parte_2 nonché dalle figlie e , aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita a Catania in Pt_1 Parte_3
Viale Biagio Pecorino n. 7/A ubicato al piano sesto della scala A e composto da quattro vani oltre accessori, per complessivi 5,5 vani catastali, della superficie di mq. 135 e della superficie totale escluse aree scoperte di mq. 131, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 33, zona cens. 1, cat. A/2, classe e rendita catastale di € 525,49, nonché il locale garage ubicato al piano primo cantinato, della consistenza e della superficie di mq. 18 e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 46, zona cens. 1, cat. C/6, cons. e sup. mq. 18 e rendita catastale di € 62,28, sono stati compiuti in frode ad
[...]
o comunque che gli atti stessi hanno arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di Controparte_1 quest'ultima come risultanti dalla sentenza n. 5464 emessa in data 14.12.2018 dal Tribunale penale di Catania, e nella piena consapevolezza da parte di tutti costoro di tale pregiudizio;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., revocare nei confronti di e Controparte_1 dichiarare nulli e/o inefficaci e/o invalidi l'atto per Notaio Dott.ssa in data Persona_2
30.12.2020 Rep. n. 1722 Racc. n. 1452, posto in essere dal sig. e dalla sig.ra Controparte_3
nonché dalle figlie e e l'atto di rinunzia all'eredità per Parte_2 Pt_1 Parte_3
Notaio Dott.ssa in data 1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in essere Persona_2 dalla sig.ra nonché dalle figlie e;
Parte_2 Pt_1 Parte_3
- in conseguenza di tali pronunzie, ordinare alla Conservatoria competente, relativamente ai beni immobili previamente specificati RR.II. di Catania, la trascrizione dell'emananda ordinanza/sentenza; IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti poiché inammissibili e non utili ai fini del presente procedimento, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
IN OGNI CASO
- in tutti i casi, condannare le controparti, in solido fra loro o per quanto di rispettiva competenza, all'integrale rifusione in favore di parte appellata delle spese e compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, queste ultime nella misura del 15%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
[...]
nei confronti di Controparte_1
, e , così provvedeva: Parte_1 Parte_2 Parte_3
1) accoglieva la domanda presentata da
[...]
Parte_4
nei confronti di;
[...] Parte_1
2) revocava e dichiarava inefficaci nei confronti di
[...]
Parte_4
i seguenti atti:
[...]
1. la donazione e la costituzione di diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa
[...]
in data 30.12.2020 Rep. n. 1722 Racc. n. 1452, posti in essere dal sig. Persona_2 [...]
e dalla sig.ra nonché dalle figlie e CP_3 Parte_2 Pt_1 Parte_3
pagina 3 di 10 aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita a Catania in Viale Biagio Pecorino n. 7/A ubicato al piano sesto della scala A e composto da quattro vani oltre accessori, per complessivi 5,5 vani catastali, della superficie di mq. 135 e della superficie totale escluse aree scoperte di mq. 131, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 33, zona cens. 1, cat. A/2, classe e rendita catastale di € 525,49, nonché il locale garage ubicato al piano primo cantinato, della consistenza e della superficie di mq. 18 e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 34, part. 668, sub. 46, zona cens. 1, cat. C/6, cons. e sup. mq.
18 e rendita catastale di € 62,28;
2. la rinunzia di eredità dell'1.2.2021 (..) per Notaio Dott.ssa in data Persona_2
1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in essere dalla sig.ra nonché Parte_2
dalle figlie e Pt_1 Parte_3
3) condannava , e in solido tra loro a rimborsare alla Parte_2 Pt_1 Parte_3
ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A;
4) dichiarava la statuizione di cui al capo n. 2) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Controparte_1
(d'ora in avanti, conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_3
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in alternativa, la nullità per
[...] violazione dell'art. 458 c.c. o la nullità e/o inefficacia ai sensi dell'art. 1414 c.c.: i) degli atti di donazione e di costituzione di diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa Persona_2
in data 30.12.2020 Rep. n. 1722 Racc. n. 1452, posti in essere da e da Controparte_3
nonché dalle figlie e aventi ad oggetto l'unità immobiliare Parte_2 Pt_1 Parte_3
sita a Catania in Viale Biagio Pecorino n. 7/A meglio descritta in atti, nonché ii) dellarinunzia di eredità per Notaio Dott.ssa in data 1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in Persona_2
essere da nonché dalle figlie e domandando altresì di Parte_2 Pt_1 Parte_3
accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per attribuire a ognuna delle resistenti la qualità di eredi del de cuius puri e semplici o quantomeno tacitamente, accertando e Controparte_3
dichiarando, nel caso di accoglimento parziale delle superiori domande, la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione da parte della ricorrente della rinunzia all'eredità, per l'effetto autorizzando la pagina 4 di 10 stessa ad accettare l'eredità di in nome e luogo delle Controparte_1 Controparte_3
rinunzianti limitatamente ai beni immobili oggetto di causa.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente esponeva che:
- con sentenza n. 5464, emessa in data 14.12.2018, il Tribunale di Catania condannava
[...]
a pagare a la somma di € 35.000,00, oltre alle spese CP_3 Controparte_1 legali liquidate nel complessivo ammontare € 1.800,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
- in mancanza di adempimento spontaneo, in data 26.11.2020, la Compagnia diffidava il debitore salvo venire a conoscenza, poco prima di dare corso alla notifica dell'atto di Parte_5
precetto, del decesso dello stesso, notificando, pertanto, agli eredi sia il titolo esecutivo sia, successivamente, l'atto di precetto per complessivi € 38.364,15;
- in data 15.07.2021, la Compagnia creditrice apprendeva dal legale delle resistenti che le stesse avevano provveduto a rinuncia all'eredità;
- a seguito di verifiche, emergeva che era deceduto in data 10.01.2021 e che, Controparte_3
poco prima di tale evento, con atto del 30.12.20, aveva donato alle figlie e la nuda Pt_1 Pt_3
proprietà degli unici beni immobili di sua proprietà, siti in Catania, Viale Biagio Pecorino n. 7/A, riservando sui medesimi il diritto di abitazione vitalizio in favore proprio e dopo di lui in favore della moglie;
Parte_2
- sia la donazione sia la successiva costituzione del diritto di abitazione vitalizio avrebbero avuto come unico scopo quello di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie di
[...]
anche mediante il ricorso alla simulazione al fine di evitare che si aprisse una CP_1 vicenda successoria che avrebbe visto gli eredi legittimi del debitore subire l'azione giudiziaria di recupero crediti da parte della Compagnia stessa, asserendo in particolare che, con riferimento ai summenzionati atti, sarebbero soddisfatti i requisiti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana;
- in ogni caso, gli atti in questione sarebbero affetti da nullità ex art. 458 c.c., atteso che, con essi, avrebbe inteso disporre della propria successione, o quantomeno simulati, Controparte_3
dal momento che e le resistenti avrebbero desiderato solo e unicamente gli Controparte_3 effetti di un trasferimento degli immobili in questione in vista dell'imminente morte del “capo famiglia”, evitando così di onorare e/o che le sue eredi evitassero di onorare il debito nei confronti di Controparte_1
All'udienza del 04.07.2023, il primo Giudice, ritenuta la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia delle resistenti e tratteneva la causa in decisione.
pagina 5 di 10 Con ordinanza resa ex artt. 702 bis ss. c.p.c., il Tribunale di Milano, ritenuti sussistenti i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava inefficaci nei confronti di gli atti di donazione e di costituzione di Controparte_1
diritto di abitazione vitalizio per Notaio Dott.ssa in data 30.12.2020 Rep. n. Persona_2
1722 Racc. n. 1452, posti in essere da e da insieme con le Controparte_3 Parte_2 figlie e aventi ad oggetto l'unità immobiliare sita in Catania,Viale Biagio Pt_1 Parte_3
Pecorino n. 7/A, meglio descritta in atti, nonché larinunzia all'eredità per Notaio Dott.ssa
[...]
in data 1.2.2021 Rep. n. 1743 Racc. n. 1467 posto in essere da e Persona_2 Parte_2
dalle figlie e condannando le resistenti contumaci alla rifusione delle spese di Pt_1 Parte_3
lite.
Avverso la summenzionata ordinanza interponevano gravame , Parte_1 Parte_2
e affidandosi a quattro distinti motivi.
[...] Parte_3
I. Con il primo motivo, le appellanti lamentano la nullità delle notifiche, tutte eseguite a mezzo posta, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, asserendo invero di essere venute a conoscenza dell'avvenuta celebrazione di quest'ultimo e della sua conclusione solo a seguito della notifica dell'ordinanza qui appellata, avvenuta in data 12.12.2024.
Segnatamente, la notifica nei confronti di sarebbe affetta da un duplice vizio, Parte_1
essendo stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso dalla convenuta, tale Per_4
, nonché presso un indirizzo coincidente con la vecchia residenza della resistente, ormai
[...]
da diverso tempo trasferitasi altrove.
Con riferimento, invece, alla posizione di , le odierne appellanti Parte_2
sostengono che solo apparentemente la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, atteso che, da quanto si evincerebbe dalla CAD prodotta dalla ricorrente nel giudizio di prime cure, la comunicazione di avvenuto deposito sarebbe stata inviata non già alla , Pt_2 bensì a tale ”. Persona_5
Da ultimo, quanto a , le appellanti evidenziano come nel corso del giudizio di Parte_3
primo grado non sia mai stata prodotta la relativa CAD, con conseguente nullità della notifica anche alla luce degli ormai consolidati principi di diritto enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
II. Con il secondo motivo, le appellanti censurano altresì l'ordinanza gravata sotto molteplici profili di carattere processuale.
In primo luogo, la notifica nei confronti di sarebbe da ritenersi inesistente, Parte_1
sicché la Corte dovrebbe limitarsi a dichiarare, anche con riferimento alle altre resistenti, stante pagina 6 di 10 il regime di litisconsorzio necessario, la radicale nullità dell'ordinanza e dell'intero giudizio di primo grado, senza disporre la rimessione della causa al primo Giudice.
In subordine, anche qualora la notifica nei confronti di dovesse essere Parte_1
ritenuta nulla e non già inesistente, la Corte, attesa altresì la nullità delle notifiche nei confronti di e , dovrebbe in ogni caso dichiarare la nullità Parte_2 Parte_3 dell'ordinanza e dell'intero procedimento, rimettendo la causa al giudice di prime cure.
In via di ulteriore subordine, considerata in ogni caso la mancata evocazione in giudizio del curatore dell'eredità giacente, l'ordinanza appellata andrebbe comunque dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio degli atti al giudice di primo grado ex art. 354
c.p.c.
III. Con il terzo motivo, le appellanti lamentano in ogni caso l'erroneità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del merito, sostentendo che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti cui l'art. 2901 c.c., anche per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, subordina il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
IV. Con il quarto e ultimo motivo, attesa l'asserita involontarietà della loro contumacia nel giudizio di prime cure, le appellanti chiedono in ogni caso ammettersi prova per testi sui capitoli formulati al punto D del proprio atto di gravame.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per tardività della relativa proposizione.
All'udienza del 05.06.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 19.06.2025.
All'udienza del 19.06.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla disamina della documentazione a tal fine versata in atti dalla ricorrente nel giudizio di prime cure risulta invero palese come il primo Giudice abbia errato nel ritenere perfezionate le notifiche dell'atto introduttivo, giungendo così a dichiarare, altrettanto erroneamente, la contumacia delle resistenti odierne appellanti , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 7 di 10 Segnatamente, a opinione di questa Corte, ciascuna delle notifiche eseguite nei confronti delle resistenti odierne appellanti – le quali, giova evidenziarlo sin da subito, nel giudizio promosso da
[...]
rivestono in ogni caso la qualifica di litisconsorti necessarie, con la conseguenza CP_1
che è sufficiente la nullità di una sola delle notifiche ai fini della rimessione della causa al primo
Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. – risulta affetta da irregolarità e vizi idonei a inficiarne il compiuto perfezionamento.
Con riferimento, anzitutto, alla posizione di , se l'erronea indicazione del nome al Parte_1
Perso maschile (peraltro corretta nella ) può effettivamente considerarsi mero refuso, Per_4 tutt'altro rilievo assume la circostanza che la notifica sia stata eseguita presso un indirizzo (Viale
Biagio Pecorino n. 7/a, Catania) non più coincidente con la residenza della stessa, già da tempo – e, precisamente, da più di un anno prima del tentativo di notifica – trasferitasi altrove (Via Capri n. 3,
Lentini, provincia di Siracusa), come si evince dai certificati di residenza storici rilasciati dai Comuni interessati (cfr. doc. n. 7 fascicolo II grado appellanti).
Sul punto, a nulla valgono le difese di secondo cui la notifica in Controparte_1
questione sarebbe valida ed efficace perché legittimo e conforme ai parametri di normalità e di buona fede che la Compagnia la eseguisse presso la residenza che aveva indicato poco Parte_1 tempo prima negli atti notarili e presso la quale veniva recapitato l'atto di precetto relativo al debito del de cuius nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
Invero, in primo luogo, la notifica dell'atto di precetto (17.07.2021) risale a quasi due anni prima rispetto all'instaurazione del giudizio di prime cure (il tentativo di notifica reca data 03.03.2023) – tempo evidentemente sufficiente a effettuare un cambio di residenza e che, pertanto, proprio sulla scorta dell'invocata “ordinaria diligenza” avrebbe dovuto suggerire a Controparte_1
di provvedere nuovamente alle necessarie verifiche – in secondo luogo, a ben vedere, è la stessa ricorrente, nel proprio ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c., ad ammettere di essere a conoscenza del fatto che si fosse trasferita in data 19.01.2022 (cfr. ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c, p. 6). Parte_1
Sempre con riferimento alla posizione di , si rende a questo punto necessaria una Parte_1
precisazione: la circostanza che la notificazione sia stata eseguita presso il precedente luogo di residenza della destinataria consente di qualificare la stessa come nulla e non già come inesistente, giusta il principio di diritto ormai consolidato in seno alla Suprema Corte per il quale “l'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effetuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla
pagina 8 di 10 legge, ma che abbiamo pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 13.12.2005, n. 27450).
Venendo ora alla disamina delle irregolarità delle notifiche eseguite nei confronti di Parte_2
e , deve anzitutto essere evidenziato come le stesse involgano la
[...] Parte_3
comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) che, nel primo caso, reca un cognome diverso da quello della destinataria ( ” in luogo di ”), nel secondo caso, non è mai Per_5 Pt_2
stata prodotta in giudizio (cfr. doc. n. 6 fascicolo II grado appellanti).
A tale riguardo, valorizzando la ratio del procedimento notificatorio – che riposa nell'ineludibile necessità di garantire l'effettività del contraddittorio (art. 111, c. 2, Cost.) e, conseguentemente,
l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.) – la Suprema Corte, con sentenza resa a Sezioni Unite, ha precisato che, in tema di notifica di atto processuale tramite servizio postale, “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr. Corte di
Cassazione, sez. un., sentenza 15 aprile 2021, n 10012).
Ebbene, alla luce di tale intervento nomofilattico, risulta evidente come nel giudizio de quo, anche con riferimento ad e , il procedimento notificatorio non Parte_2 Parte_3
possa affatto dirsi perfezionato, tanto più nei riguardi di non essendo invero mai stata Parte_3
prodotta da per tutto il corso del giudizio, la relativa cartolina Controparte_1 attestante l'avviso di ricevimento, con la conseguenza che, stante la veste processuale di litisconsorti necessarie delle resistenti odierne appellanti, sarebbe in ogni caso sufficiente tale ultima omissione a giustificare la declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice.
L'accertata nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure importa la disapplicazione del termine di decadenza semestrale per la proposizione dell'appello di cui all'art. 327
c.p.c., termine che, ai sensi del comma secondo del medesimo articolo non, trova invero applicazione
“quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo
292”, sicché non può andare incontro ad accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per tardività della relativa proposizione sollevata da ella propria comparsa Controparte_1
di costituzione nel presente grado di giudizio.
pagina 9 di 10 Alla luce di tutte le ragioni suesposte, nel caso di specie, la Corte non può che rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, visto l'art. 354 c.p.c., dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge, pari a mesi tre.
Trattandosi di rinvio ex art 354 c.p.c., la Corte deve provvedere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021,
n. 11865; Cass. civ., sez. III, ord. 30 aprile 2024, n. 11661).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e conseguentemente dell'ordinanza n. Rep. 2713/2024 e cronologico n. 468/2024 emessa dal
Tribunale di Milano e depositata in data 28.03.2024;
- visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna Controparte_1
al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite del grado, liquidate in € 6.946,00
[...] Parte_3
oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Antonino Tribulato e dall'Avv. Filadelfo Tribulato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 19.06.2025
Il Presidente rel. ed. est.
LB SI LI
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