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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 19/02/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 2424/2024
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. STICCA ANDREA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
- convenuto –
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to Mario De Giorgio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Caivano
(Na) alla via Puccini n° 5.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato all' e ad , CP_1 Controparte_2
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva Parte_1 di fermo amministrativo N° 09780202300060989000 emessa dalla resistente il
1.9.2023 e notificata al ricorrente in data 21.12.2023, attraverso la quale veniva intimato al versamento della somma di euro 6.236,56 a titolo di recupero forzoso dei contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2020 e 2021 giusti avvisi di addebito in precedenza notificati, eccependo l'atto impugnato sarebbe privo di motivazione e “carente dei presupposti per l'adozione del provvedimento stesso tenuto conto della sproporzione tra l'importo del credito vantato dall'amministrazione (circa
6.000 Euro) e il valore del bene assoggettato al vincolo (circa 7.500 Euro stando alle valutazioni sul mensile Quattroruote), nonché dell'assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore”.
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “previa sospensione del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo Toyota IQ Tg.
DW060JL, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento opposto e per l'effetto annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N° 09780202300060989000 emessa dalla resistente il 1.9.2023 e notificata al ricorrente in data 21.12.2023”.
L' convenuto si costituiva in giudizio in data 10/04/2024 preliminarmente CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., nonché oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99 ed opponendosi alla istanza di sospensione, mancandone i requisiti.
Si costituiva in giudizio l , in data 10/04/2024, Controparte_2 eccependo l'inammissibilità insanabile ex art 19 D.Lgs. 546/92 dell'atto proposto dal ricorrente, stante la non impugnabilità del preavviso di fermo, nonché il difetto di legittimazione passiva dell , opponendosi alla Controparte_2 istanza di sospensione.
Nelle note di trattazione scritta, depositate da parte ricorrente in data 10/06/2024 e
17/07/2024 e 13/02/2025 evidenziava che “Il preavviso di fermo amministrativo impugnato è direttamente collegato con le richieste di cui agli avvisi di addebito CP_1 impugnati presso codesto Tribunale ed i cui giudizi sono attualmente pendenti con i nn. di RG 30472/22 e 8014/23 in decisione alla medesima udienza della presente opposizione. L'ente in totale carenza di buona fede, in spregio delle più elementari norme di correttezza processuale e senza una motivazione congrua e specifica, posto che il provvedimento di fermo ha natura discrezionale, ha voluto azionare forzatamente i titoli di cui sopra anche in assenza di chiarezza in ordine al merito delle pretese impositive, così costringendo il ricorrente a proporre il presente giudizio al fine di evitare i paventati danni al proprio patrimonio personale”.
Rilevava, inoltre, di aver ricevuto un ulteriore avviso di intimazione del 9.1.2025
(impugnato presso codesto Tribunale e codesto Giudice con il ricorso RG 2671/25).
In data 17/02/2025 l' , con il deposito delle proprie note di trattazione scritta, CP_1 evidenziava “la competenza esclusiva ex lege del Concessionario nell'emettere gli atti finalizzati alla riscossione ed in particolare l'atto di intimazione del 9.1.2025, estraneo al presente giudizio;
né in questa sede può rilevare quanto statuito dal Tribunale con la sentenza ex adverso richiamata (977/25) ovvero l'ulteriore giudizio contro l'intimazione che, al contrario pare dimostrare che il non abbia CP_3 attuato il fermo amministrativo. La paventata circostanza è, quindi, rimasta del tutto indimostrata”.
All'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc la causa, di natura documentale, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo attraverso un unico motivo di ricorso relativo all'omessa motivazione del provvedimento impugnato, sul presupposto della sproporzione tra l'importo del credito vantato dall'amministrazione
(circa 6.000 Euro) e il valore del bene assoggettato al vincolo (circa 7.500 Euro stando alle valutazioni sul mensile Quattroruote), nonché dell'assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore.
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' sul CP_1 presupposto della tardiva instaurazione del presente giudizio.
A tale proposito va evidenziato quanto autorevolmente stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede: la possibilità di proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento;
la proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata
(art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 9238/2018).
L'opposizione così come incardinata dal ricorrente deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e pertanto soggiace al perentorio termine di 20 giorni per la presentazione.
Nella fattispecie in esame, l'atto di preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 21/12/2023 e pertanto, la relativa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. doveva essere incardinata entro e non oltre il 10/01/2024. Il ricorrente, invece, ha incardinato il presente giudizio solo in data 22/01/2024 e pertanto oltre il termine perentorio su indicato.
Per tutto quanto sopra precede, la presente opposizione deve dichiararsi inammissibile.
La natura della decisione impone la compensazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ed ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Roma, 20/03/2025
Il G.L. P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 19/02/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 2424/2024
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. STICCA ANDREA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
- convenuto –
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to Mario De Giorgio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Caivano
(Na) alla via Puccini n° 5.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato all' e ad , CP_1 Controparte_2
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva Parte_1 di fermo amministrativo N° 09780202300060989000 emessa dalla resistente il
1.9.2023 e notificata al ricorrente in data 21.12.2023, attraverso la quale veniva intimato al versamento della somma di euro 6.236,56 a titolo di recupero forzoso dei contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2020 e 2021 giusti avvisi di addebito in precedenza notificati, eccependo l'atto impugnato sarebbe privo di motivazione e “carente dei presupposti per l'adozione del provvedimento stesso tenuto conto della sproporzione tra l'importo del credito vantato dall'amministrazione (circa
6.000 Euro) e il valore del bene assoggettato al vincolo (circa 7.500 Euro stando alle valutazioni sul mensile Quattroruote), nonché dell'assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore”.
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “previa sospensione del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo Toyota IQ Tg.
DW060JL, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento opposto e per l'effetto annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N° 09780202300060989000 emessa dalla resistente il 1.9.2023 e notificata al ricorrente in data 21.12.2023”.
L' convenuto si costituiva in giudizio in data 10/04/2024 preliminarmente CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., nonché oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99 ed opponendosi alla istanza di sospensione, mancandone i requisiti.
Si costituiva in giudizio l , in data 10/04/2024, Controparte_2 eccependo l'inammissibilità insanabile ex art 19 D.Lgs. 546/92 dell'atto proposto dal ricorrente, stante la non impugnabilità del preavviso di fermo, nonché il difetto di legittimazione passiva dell , opponendosi alla Controparte_2 istanza di sospensione.
Nelle note di trattazione scritta, depositate da parte ricorrente in data 10/06/2024 e
17/07/2024 e 13/02/2025 evidenziava che “Il preavviso di fermo amministrativo impugnato è direttamente collegato con le richieste di cui agli avvisi di addebito CP_1 impugnati presso codesto Tribunale ed i cui giudizi sono attualmente pendenti con i nn. di RG 30472/22 e 8014/23 in decisione alla medesima udienza della presente opposizione. L'ente in totale carenza di buona fede, in spregio delle più elementari norme di correttezza processuale e senza una motivazione congrua e specifica, posto che il provvedimento di fermo ha natura discrezionale, ha voluto azionare forzatamente i titoli di cui sopra anche in assenza di chiarezza in ordine al merito delle pretese impositive, così costringendo il ricorrente a proporre il presente giudizio al fine di evitare i paventati danni al proprio patrimonio personale”.
Rilevava, inoltre, di aver ricevuto un ulteriore avviso di intimazione del 9.1.2025
(impugnato presso codesto Tribunale e codesto Giudice con il ricorso RG 2671/25).
In data 17/02/2025 l' , con il deposito delle proprie note di trattazione scritta, CP_1 evidenziava “la competenza esclusiva ex lege del Concessionario nell'emettere gli atti finalizzati alla riscossione ed in particolare l'atto di intimazione del 9.1.2025, estraneo al presente giudizio;
né in questa sede può rilevare quanto statuito dal Tribunale con la sentenza ex adverso richiamata (977/25) ovvero l'ulteriore giudizio contro l'intimazione che, al contrario pare dimostrare che il non abbia CP_3 attuato il fermo amministrativo. La paventata circostanza è, quindi, rimasta del tutto indimostrata”.
All'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc la causa, di natura documentale, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo attraverso un unico motivo di ricorso relativo all'omessa motivazione del provvedimento impugnato, sul presupposto della sproporzione tra l'importo del credito vantato dall'amministrazione
(circa 6.000 Euro) e il valore del bene assoggettato al vincolo (circa 7.500 Euro stando alle valutazioni sul mensile Quattroruote), nonché dell'assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore.
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' sul CP_1 presupposto della tardiva instaurazione del presente giudizio.
A tale proposito va evidenziato quanto autorevolmente stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede: la possibilità di proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento;
la proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata
(art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 9238/2018).
L'opposizione così come incardinata dal ricorrente deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e pertanto soggiace al perentorio termine di 20 giorni per la presentazione.
Nella fattispecie in esame, l'atto di preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 21/12/2023 e pertanto, la relativa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. doveva essere incardinata entro e non oltre il 10/01/2024. Il ricorrente, invece, ha incardinato il presente giudizio solo in data 22/01/2024 e pertanto oltre il termine perentorio su indicato.
Per tutto quanto sopra precede, la presente opposizione deve dichiararsi inammissibile.
La natura della decisione impone la compensazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ed ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Roma, 20/03/2025
Il G.L. P. Farina