Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 6539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6539 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 21429/2018, avente ad oggetto: esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e vertente tra
- C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.06.1973, residente in Frattaminore (NA), alla Via Cavalieri
Vittorio Veneto, 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella
Crispino
Attore
e nata a [...] il [...]( C.F. Controparte_1
), C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), C.F._4
nata a [...] il [...] (C.F. CP_4
), C.F._5
nato a [...] il [...](C.F. CP_5
), C.F._6
tutti quali eredi di e Persona_1 Controparte_6
; CP_6
convenuti contumaci e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_7
), quale erede di erede di C.F._8 Persona_2 [...]
e rapp. e dif. dagli Avvocati Marco e Per_1 Controparte_6
Daniela Mocella
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) emettere sentenza costitutiva degli effetti del contratto di vendita non concluso ex. art. 2932 c.c., ovvero trasferire in favore dell'attore e in danno di tutti i convenuti, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla Via Fosso del Lupo, scala B, piano secondo, interno 9, confinante con cassa scala e proprietà aliena ai lati, riportato in N.C.E.U. di Napoli alla partita , sez. II, foglio 6, n. 309 sub 56, Cat. A/2 cl8, P.IVA_1 vani 5.0.
2) Ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Napoli la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652
n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità.
3) Rigettare la domanda di condanna al pagamento del residuo prezzo maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, perché inammissibile, atteso che trattasi di richiesta che andava proposta da controparte con apposita domanda riconvenzionale, che di fatto non è stata proposta e comunque non prevista in contratto.
4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Per il convenuto costituito:
1- Dichiarare estinto il giudizio per mancato rispetto dei termini assegnati all'attore;
2- rigettare la domanda di perché inammissibile, Parte_1 improcedibile, ritenendo il giudizio estinto per le ragioni indicate in comparsa, e comunque infondata nel merito;
3- In via gradata, condannare l'attore al pagamento del residuo prezzo di euro 65.000,07 maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
4- condannare l'attore al pagamento delle spese giudiziarie con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio e gli eredi Parte_1 Controparte_6 di per ottenere l'emissione di una sentenza ex art. Persona_1
2932 c.c. costitutiva degli effetti del contratto di vendita non concluso dopo che la sentenza 4851/2014 che emessa nel procedimento n.r.g. 12571/13 era stata annullata dalla Corte
d'appello di Napoli che aveva rilevato un difetto della notifica della citazione nei confronti di e Controparte_6 CP_2
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: che il 29.07.1999, quale promissario acquirente, aveva sottoscritto con
[...]
, promittente venditore in proprio e nella veste di Per_1 procuratore speciale del coniuge un contratto Controparte_6 preliminare di compravendita riferito all'immobile sito in Napoli, alla Via Fosso del Lupo, scala B, piano secondo, interno 9(in
N.C.E.U. di Napoli alla partita 148498, sez. II, foglio 6, n. 309 sub 56, Cat. A/2 cl 8, vani 5.0); che aveva versato a titolo di acconto sul prezzo complessivo di lire 151.000.000 la somma di lire 25.000.000; che con lettera raccomandata dell'08.01.2001 aveva invitato a recarsi il giorno 22.01.2001, alle Persona_1 ore 12:00, presso lo studio del Notaio in Napoli, Persona_3 alla Via Duomo n. 348, per la stipula del contratto definitivo ed il versamento della residua somma;
che con telegramma del 17.01.2001 aveva confermato l'appuntamento; che il 22.01.2001 aveva atteso vanamente il presso lo studio del Notaio Per_1 Per_3 il quale, per l'effetto, aveva redatto apposito verbale indicando la mancata comparizione del promissario venditore e la presenza del promissario acquirente;
che con sentenza 4851/14 il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e disposto il trasferimento in suo favore ed in danno dei convenuti, «dell'immobile sito in
Napoli, alla Via Fosso del Lupo, scala B, piano secondo, interno
9, confinante con cassa scala e proprietà aliena ai lati, riportato in N.C.E.U. di Napoli alla partita 148498, sez. II, foglio 6, n. 309 sub 56, Cat. A/2 cl8, area 1.350.000 vani 5.0» subordinando il trasferimento al pagamento del prezzo residuo di euro 65.000,07, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio;
che aveva impugnato la Controparte_6 sentenza;
che con sentenza n. 1782/2018 la Corte di Appello di
Napoli aveva annullato la sentenza e rimesso gli atti al giudice di primo grado.
Per resistere alla domanda dell'attore in riassunzione si è costituita solo mentre i restanti convenuti sono Controparte_6 stati dichiarati contumaci.
A seguito del decesso di il processo è stato Controparte_6 interrotto e riassunto.
Si è costituito erede a sua Controparte_7 Persona_2 volta erede di e , che si è opposto Persona_1 Controparte_6 alla domanda.
Ciò detto, va respinta l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle notifiche delle citazioni intervenute il 19.6.2001, il
19.4.2002, il 22.5.2003, del 31.10.2003 ed il 22.4.2013 e considerato altresì che la Suprema Corte ha chiarito che nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse(cfr. Cass. Civ. nn. 9523/2010,
12295/2016, 25928/2023).
Quanto al merito, la domanda dell'attore è fondata.
Il 29.7.199 e quest'ultimo in proprio Parte_1 Persona_1
e quale procuratore speciale di , hanno concluso Controparte_6 un contratto preliminare con il quale il primo si è impegnato ad acquistare ed il secondo si è obbligato a vendere l'immobile sito in Napoli alla Via Fosso del Lupo, scala B, piano secondo, interno
9(riportato in N.C.E.U. di Napoli alla partita 148498, sez. II, foglio 6, n. 309 sub 56, Cat. A/2 cl 8, area 1.350.000 vani 5.0).
Il prezzo è stato convenuto in lire 151.000.000, di cui lire
25.000.000 sono stati versati a titolo di acconto.
Il termine per la conclusione del preliminare era stato fissato al
30.6.2000 ma nessun elemento concreto è stato acquisito al giudizio per ritenere che una volta che fosse scaduto le parti non avessero più interesse alla stipula del contratto definitivo di vendita.
Deve pertanto ritenersi la validità e l'efficacia del preliminare anche successivamente al 30.6.2000.
Con raccomandata dell'8.1.2001 l' ha invitato a Pt_1 Persona_1 recarsi il giorno 22.01.2001, alle ore 12:00, presso lo studio del
Notaio in Napoli, alla Via Duomo n. 348. Persona_3
L'appuntamento è stato confermato con telegramma del 17.01.2001.
Il 22.1.2001 il notaio ha redatto un verbale in cui ha dato Per_3 atto che era presente presso il suo studio e che Parte_1 trascorsa un'ora dalle ore 12,00, orario indicato nelle comunicazioni dell'8.1.2001 e del 17.1.2001, non era comparso
. Persona_1 Alla luce di tali dati di fatto deve affermarsi che Persona_1 non ha adempiuto all'obbligo assunto con il preliminare del
29.7.1999.
Consegue che l'attore ha diritto all'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi di e Persona_1 [...]
. CP_6
Non sussistono ostacoli al trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare posto che dalla consulenza espletata nel corso del giudizio è risultato che l'edificio in cui è inserita l'unità immobiliare oggetto del preliminare è stato costituito sulla base della licenza edilizia n. 423 del 1968.
L'attuale stato dell'immobile corrisponde a quello riportato nella piantina catastale fatta eccezione per una parte del balcone che è stata verandata.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU equivalgano a tutti gli effetti alle dichiarazioni relative alla conformità urbanistica richieste dalla legge ai fini del trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c..
E' noto infatti che gli atti di trasferimento di immobili sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell'atto siano reali e non mendaci oltre che riferibili a quell'immobile, così come avviene nel caso di specie, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato, in particolare se si considera la più che lieve difformità.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 8230/2019, hanno chiarito: “la nullità degli atti di trasferimento della proprietà di un immobile prevista dall'art. 46 del D.P.R. N.
380/01, deve qualificarsi come nullità 'testuale', nel senso che essa sussiste per il solo fatto della mancata indicazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile. Se nell'atto è presente l'indicazione degli estremi del titolo urbanistico, che deve essere reale e riferibile all'immobile da trasferire, il contratto è valido a prescindere dal profilo
'sostanziale' della conformità o della difformità della costruzione realizzata dal titolo menzionato”.
Il trasferimento dell'immobile in favore di ed in Parte_1 danno degli eredi di e deve essere Persona_1 Controparte_6 subordinato al pagamento da parte del primo della soma di euro
65000,07 quale residuo del prezzo concordato nel preliminare.
Sull'importo non spettano interessi considerato che l'immobile non
è stato consegnato in anticipo al promissario acquirente e che la stipula del definitivo è stata impedita prima da e Persona_1
e poi dai loro eredi. Controparte_6
L'obbligo di versamento del prezzo da parte dell'Aprea diverrà attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza posto che in quel momento si realizzerà il trasferimento dell'immobile.
Le spese del giudizio al pari di quelle della consulenza espletata nel corso del giudizio vanno poste a carico dei convenuti in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 52000,01 ed euro 26000,01.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_2
tutti quali eredi di e Controparte_7 Persona_1 [...]
e gli ultimi due tali in quanto eredi di CP_6 Persona_2
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attore ed in applicazione dell'art. 2932 c.c. trasferisce dai convenuti all'attore l'immobile sito in Napoli, alla Via Fosso del Lupo, scala B, piano secondo, interno 9, confinante con cassa scala e proprietà aliena ai lati, riportato in N.C.E.U. di Napoli alla partita 148498, sez.
II, foglio 6, p.lla n. 309, sub 56, Cat. A/2 cl. 8, 5.0, subordinando il trasferimento al pagamento da parte dell'attore ed in favore dei convenuti della somma di euro 65000,07;
2) Ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Napoli Territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 148,00 per esborsi ed euro
14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione agli Avvocati Vincenzo Cirillo e Raffaella
Crispino;
4)pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della ctu.
Napoli, 29.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa