CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente e Relatore
DI LI PATRIZIA, Giudice
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1214/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Piazza Castello, 2 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TARI
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7643/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TARI
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TASSE AUTOMOBILISTICHE
Si è costituita ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha proposto ricorso ritenendo di poter legittimamente "riassumere" innanzi a questa Corte la causa di merito già oggetto di impugnazione/opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice Ordinario per sentire dichiarare la prescrizione del credito tributario.
L'iter procedurale seguito, per come sopra sinteticamente esposto, si rivela del tutto erroneo.
Con ogni evidenza, il ricorrente avrebbe dovuto, nei termini, impugnare - per vizi propri - innanzi a questa
Corte l'atto di pignoramento presso terzi, fermo restando che le cartelle sottostanti recavano ormai un credito irretrattabile, per non essere state impugnate nei termini.
Da ciò, ulteriormente consegue la non proponibilità della eccezione di prescrizione, ferma restando la inammissibità del ricorso de qua per decorso del termine di impugnazione.
Ne consegue, pertanto, la inammissibilità del ricorso proposto, nei termini di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente e Relatore
DI LI PATRIZIA, Giudice
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1214/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Piazza Castello, 2 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TARI
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7643/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TARI
- PIGNORAMENTO n. 09484202400002173001 TASSE AUTOMOBILISTICHE
Si è costituita ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha proposto ricorso ritenendo di poter legittimamente "riassumere" innanzi a questa Corte la causa di merito già oggetto di impugnazione/opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice Ordinario per sentire dichiarare la prescrizione del credito tributario.
L'iter procedurale seguito, per come sopra sinteticamente esposto, si rivela del tutto erroneo.
Con ogni evidenza, il ricorrente avrebbe dovuto, nei termini, impugnare - per vizi propri - innanzi a questa
Corte l'atto di pignoramento presso terzi, fermo restando che le cartelle sottostanti recavano ormai un credito irretrattabile, per non essere state impugnate nei termini.
Da ciò, ulteriormente consegue la non proponibilità della eccezione di prescrizione, ferma restando la inammissibità del ricorso de qua per decorso del termine di impugnazione.
Ne consegue, pertanto, la inammissibilità del ricorso proposto, nei termini di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.