Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 210
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha seguito la corretta procedura, impugnando l'atto di pignoramento presso terzi e non riassumendo una causa precedente. Inoltre, le cartelle sottostanti non erano state impugnate nei termini, rendendo il credito irretrattabile e la eccezione di prescrizione non proponibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha seguito la corretta procedura, impugnando l'atto di pignoramento presso terzi e non riassumendo una causa precedente. Inoltre, le cartelle sottostanti non erano state impugnate nei termini, rendendo il credito irretrattabile e la eccezione di prescrizione non proponibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 210
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 210
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo