Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 1 aprile 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c ., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8838 / 2024 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e Parte_1 difeso dall' avv. Lucia Grassi per procura come in atti;
-ricorrente-
contro rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cassaniti come da procura in Controparte_1
atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 23/09/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nel procedimento iscritto al n.969/24 (R.G.
[...]
il pagamento della somma di euro 37.285,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
legali come da domanda, spese e compensi del procedimento liquidate in euro 1.370,00 (oltre spese generali, IVA e CPA), nonché rimborso C:U: se dovuto e versato.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso in opposizione rassegnava le seguenti conclusioni: “ CHIEDE - l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo;
- la condanna di al rimborso della somma di euro 2.996,28 e/o di quella maggiore che risulterà dovuta Controparte_1 all'esito del giudizio, a titolo di compensazione impropria o atecnica;
nonché la condanna della stessa alla restituzione dell'auto aziendale illegittimamente detenuta.- la condanna alle spese e compensi del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando difese volte al Controparte_1
rigetto dell'opposizione e concludendo nei seguenti termini: “ 1. Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2. Nel merito: a. rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e confermare il D.I. 969/2024; b. accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, che il contratto di leasing avente ad oggetto l'auto
BMW tg GH405GE è stato intestato alla società su incarico della esponente, Parte_1 accertare l'obbligo della società suddetta ad acconsentire al subentro nel contratto della fiduciante e,per l'effetto, condannare l'opponente a prestare il consenso alla sottoscrizione Controparte_1
di tutta la documentazione occorrente per il subentro nel rapporto contrattuale di leasing con la società ponendo a carico della società opponente una penale di euro 100.00 per ogni CP_2
giorno di ritardo nella esecuzione della emananda sentenza;
c. accertare e dichiarare che la società ha omesso di versare nel periodo gennaio 2017- novembre 2023 la somma di € Parte_1
10.749,00 a titolo di retribuzione e per l'effetto, tenuto conto del fatto che la società ha impiegato per pagare sino al licenziamento € 3.801,00 per rate di leasing ( 21 rate di leasing × 181 ( importo di ogni rata) ed € 3.889,00 per spese di manutenzione e assicurazione , condannare la società opponente a pagare in favore della opposta a tale titolo la somma di € 3.059,00 ( €10749- 3.801,00-
3889,00) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
d. Nella non temuta ipotesi di rigetto delle domande declinate nei superiori punti b) e c) ed accoglimento- sul presupposto che l'auto sia stata consegnata come fringe benefit così come ex adverso rappresentato- della domanda della opponente di restituzione del mezzo o comunque nell'ipotesi in cui non risulti possibile per qualsiasi causa il subentro nel contratto di leasing, condannare la società alla restituzione alla esponente la complessiva somma di € 25.970,47 ossia l'anticipo ( € 15.221,47)+ differenze tra emolumenti indicati nelle buste paga e somme effettivamente versate alla lavoratrice (
€10749), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, statuendo il diritto della esponente a trattenere l'auto sino a quanto la predetta somma non sarà effettivamente pagata alla predetta società. e. Rigettare la domanda di compensazione delle somme versate dalla società dopo il licenziamento per rate e spese per un totale di € 2.966,28; 3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre accessori di legge”.
Successivamente le parti dichiaravano di avere conciliato la lite in sede sindacale, come da verbale del 14 marzo 2025 allegato agli atti del giudizio.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti chiedevano pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio, letti ed esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
2. La causa può decidersi alla luce della chiesta declaratoria di cessata materia del contendere e assorbimento di ogni ulteriore e diversa questione.
Come documentato in atti ( cfr allegati di entrambe le parti) in data 14 marzo 2025 le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione sindacale.
Trova, pertanto, applicazione nel caso di specie il principio di diritto a più riprese affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione e a mente del quale “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, [..]ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n.
7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)” (cfr. Cass. n. 8428/2014).
Nel caso in esame ha, espressamente, rinunciato al decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
sicché ogni questione circa il titolo monitorio è stata già oggetto di accordo tra le parti. Si legge, in particolare, nel predetto verbale di conciliazione: “ a titolo transattivo Controparte_1 novativo di ogni e qualsiasi pretesa connessa all'intercorso rapporto di lavoro, al solo fine di evitare le spese e i rischi della lite, rinuncia espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. al decreto ingiuntivo n. 969/ 24…”
Le spese devono compensarsi tenuto conto del contenuto dell'accordo di conciliazione sindacale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
DICHIARA cessata la materia del contendere;
SPESE compensate.
Catania, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso