Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.