Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 12/11/2024, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(BG) il 29/10/1962, con il proc. dom. avv. BARANCA Monica, giusta procura in atti, e
, (C.F. , nata a [...]_2 Pt_3 C.F._2 il 12/12/1966, con il proc. dom. avv. RICCO Maria Grazia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/10/2001 a Villa d'Almè (BG), in regime separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. in Alzano LO (BG), Persona_1 il 12/02/2007), allo stato ancora minorenne.
1
11/12/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 05/12/2024).
All'udienza di rinvio fissata per il giorno 08/01/2025, per l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 07/01/2025 e 23/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
2 1) I signori , e , vivranno separati, Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_3 con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Spirano (BG), via Papa
Giovanni XXIII, n. 17, di esclusiva proprietà del signor , Parte_1
unitamente ai beni mobili e agli arredi che la corredano al signor
[...]
medesimo, che ivi vivrà unitamente alla figlia minore La Parte_1 Per_1
signora provvederà a rilasciare la casa coniugale entro 60 Parte_2 giorni dall'udienza di separazione personale dei coniugi, con asporto dei beni personali e di tutti i mobili che corredano il suo studio, accordandosi direttamente con il signor in ordine ad eventuali Parte_1
arredi/suppellettili che la medesima potrà asportare;
3) disporre l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore con Per_1
residenza anagrafica e collocamento prevalente della stessa presso la dimora paterna. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa quanto alla sua salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
4) in considerazione dell'età della figlia minore oggi diciassettenne, Per_1
disporre che la signora avrà la più ampia facoltà di vedere e Parte_2
tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, nel rispetto delle esigenze Per_1
scolastiche, extrascolastiche e lavorative della figlia stessa;
5) le parti concordano che il signor provvederà Parte_1
integralmente e direttamente al mantenimento ordinario della figlia Per_1
6) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, porre l'obbligo a carico dei genitori di concorrere nella misura della metà ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia secondo Per_1
3 il seguente schema: i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da
4 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla
5 prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, il signor si impegna a versare in favore della signora Parte_1
a titolo di restituzione delle somme da lei versate nel corso del Pt_2
matrimonio per fronteggiare le spese familiari, il complessivo importo di Euro
21.600,00.= che, per praticità, verrà corrisposto in rate mensili di Euro
400,00.= ciascuna per 54 mensilità, a decorrere dall'udienza di prima comparizione;
8) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e che, salvo quanto previsto al punto 7, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione traente origine dall'unione coniugale;
9) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per la figlia minore i coniugi Per_1
rilasciano, altresì, reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o di altri documenti d'identità equipollenti validi per l'espatrio;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa d'Almè
(BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2001, atto n.19, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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