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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5958 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI DA Presidente;
2) Dr. ES ES IZ UL Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 3826/2020, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), nonché C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: , quest'ultima nella qualità di erede di Parte_4 C.F._4
e in rappresentazione di , premorto, tutti nella qualità di eredi Persona_1 CP_1
legittimi di (C.F.: , rappresentati e difesi, in Persona_2 C.F._5
virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato SANTO MANES (C.F.:
), con il quale elettivamente domiciliano in Paola alla via Valitutti n. C.F._6
18
1 - ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato MASSIMILIANO
AN (C.F.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Loc. C.F._7
Germaneto, Cittadella Regionale presso l'Avvocatura Regionale
- resistente -
e
- Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639)
- resistente -
e
- P.I.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato PALMA LOSSO (C.F.: ), con il quale elettivamente C.F._8
domicilia in alla via Cristoforo Colombo n. 1 Controparte_4
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_2
, la ed il
[...] Controparte_5
, con cui hanno premesso: Controparte_4
- che, con atto di citazione notificato in data 15.03.2005, aveva convenuto Persona_2
dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della onde sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dell'indennità di Controparte_2
occupazione legittima relativamente al fondo di sua proprietà, sito in , riportato CP_4
al catasto al foglio 3, p.lla 16, nonché di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni per occupazione sine titulo in conseguenza dell'intervenuta irreversibile destinazione del fondo medesimo all'opera pubblica oggetto del procedimento ablatorio;
- che, a fondamento della pretesa, l'attore aveva evidenziato:
2 - che, con decreto n. 1921 del 03.07.2002, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della - in seguito alla ordinanza n. 1872 del 07.06.2002 di Controparte_2
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi al potenziamento ed all'ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete di collettamento a servizio del
Comune di - aveva decretato l'occupazione temporanea d'urgenza di alcuni Controparte_4
immobili siti nel medesimo Comune, tra cui l'area agricola innanzi descritta, senza successivamente emanare il decreto definitivo di esproprio;
- di non aver percepito per tutto il periodo di occupazione d'urgenza alcuna indennità di occupazione;
- che i lavori avevano inciso in modo definitivo sulla natura del fondo, comportandone la irreversibile trasformazione e causandogli, pertanto, un danno patrimoniale pari ad €
21.066,08, così come quantificato dal ctp ing. ; Persona_3
- che si erano costituiti in giudizio prima il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della e, a seguito di interruzione e tempestiva riassunzione del giudizio, Controparte_2
anche la e la Controparte_2 Controparte_3
- che, con sentenza n. 1395/2018, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, riguardo alla domanda di risarcimento danni derivanti da occupazione illegittima nonché la propria incompetenza per la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello di Catanzaro;
- che essi ricorrenti avevano tempestivamente riassunto il giudizio (nella qualità di eredi legittimi del de cuius ) dinanzi al TAR Calabria-Catanzaro, che, con sentenza Persona_2
n. 1968/2019 passata in giudicato, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spettando le controversie relative al risarcimento del danno per occupazione illegittima, se connesse alla costruzione o manutenzione di un'opera idraulica, alla cognizione dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.
Hanno, quindi, nuovamente riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale delle acque, avanzando richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'occupazione illegittima nonché per l'irreversibile destinazione del fondo all'opera pubblica oggetto del procedimento ablatorio.
…
3 Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio, altresì, la Controparte_6
, la quale ha reiterato anch'essa l'eccezione di carenza di legittimazione
[...]
passiva, sostenendo che, con ordinanza del Capo del Controparte_7
n. 57 del 14.03.2013, era cessato lo stato di emergenza ed era stata individuata quale amministrazione competente la . Controparte_2
Si è costituito, infine, il , il quale anch'esso ha dedotto la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva in favore della , sostenendo di essere Controparte_2
rimasto del tutto estraneo alla procedura espropriativa ed all'attività amministrativa illegittima, imputabile alla Autorità commissariale.
…
Acquisiti i fascicoli processuali dei precedenti giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di
Catanzaro, conclusosi con sentenza n° 1395/18, e dinanzi al , conclusosi Controparte_8
con sentenza n° 01968/19, con provvedimento del 07.03.2023 il consigliere delegato - avendo parte ricorrente depositato la consulenza tecnica d'ufficio a suo tempo effettuata dinanzi al Tribunale di Catanzaro - ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione della consulenza stessa e, ritenendo la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio all'udienza del 09.01.2024 per la precisazione delle conclusioni.
I ricorrenti hanno concluso nel modo che segue:
“voglia l'adito tribunale, in accoglimento della domanda, accertata e dichiarata la rinuncia abdicativa alla restituzione del bene immobile da parte degli istanti , Parte_1 [...]
, , e (eredi) ; accertato e dichiarato, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
altresì, il diritto di costoro ad essere risarciti dei danni subiti per la perdita definitiva del bene, nonché quello ad essere risarciti del danno per il periodo – successivo a quello di scadenza dell'occupazione legittima – di mancato godimento ed utilità che da esso avrebbero potuto ricavare;
condannare, per l'effetto, la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché il
[...] CP_4
, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore degli istanti di una
[...]
4 somma di denaro, da quantificarsi, relativamente al primo, secondo la stima contenuta nella relazione di perizia a firma dell'ing. , ovvero secondo quella contenuta nella ctu del Per_3
procedimento n. 931/2005 del tribunale di Catanzaro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dalla data di illegittima occupazione;
relativamente al danno subito per la perdita di godimento del bene, condannare i suddetti convenuti al pagamento di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa, utilizzando come possibile parametro il canone di mercato per l'affitto, ovvero altro parametro ritenuto adeguato, oltre rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza nonché degli interessi sulla somma rivalutata decorrenti dal 01.08.2004. In caso di condanna del solo , condannare Controparte_4
quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore degli attori, con esclusione degli eredi di
per espressa rinuncia alla domanda nei confronti di tale ente. Con vittoria di Persona_1
spese ed onorari del giudizio”.
Le parti convenute hanno invece concluso chiedendo il rigetto della domanda in conformità ai rispettivi atti di costituzione.
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
In punto di fatto è incontestato tra le parti e, comunque, documentalmente provato, che con ordinanza n° 1872 del 7 giugno 2002 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della provvedeva alla dichiarazione di pubblica utilità, Controparte_2
urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi al potenziamento ed all'ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete di collettamento a servizio del . Controparte_4
Successivamente, in data 3 luglio 2002, con decreto n° 1921, il Commissario delegato disponeva in suo favore l'occupazione temporanea d'urgenza, tra gli altri, dell'immobile di proprietà di (dante causa degli odierni ricorrenti), identificato nel N.C.T. del Persona_2
Comune di al foglio 3, p.lla n. 16: l'occupazione veniva autorizzata per un CP_4
periodo di due anni dalla data di immissione in possesso, dovendo entro tale termine essere convertita in espropriazione definitiva;
5 - in data 31 luglio 2002 si provvedeva all'immissione in possesso nell'immobile del , Per_1
come da verbale redatto in pari data: in tale verbale si dava atto che la superficie occupata ammontava a metri quadrati 1.940;
- alla scadenza dei due anni di occupazione legittima non si provvedeva alla emissione del decreto di esproprio, né l'immobile veniva restituito.
…
Così ricostruita la vicenda amministrativa che ha dato origine all'occupazione di cui si discute, va evidenziato che nel corso del presente giudizio parte ricorrente ha precisato di chiedere sia il risarcimento per equivalente del danno subito per la perdita definitiva del bene sia il risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima.
Contrariamente a quanto eccepito dalla tali precisazioni non incorrono in Controparte_2
alcuna preclusione processuale, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il rito dinanzi al Tribunale delle Acque rispetto al rito civile ordinario.
Sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n° 1775/33, emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016;
Cass., Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017).
Peraltro ritiene questo Tribunale di poter sostenere che entrambe le domande risarcitorie in questa sede avanzate fossero già contenute, seppure in maniera confusa e poco chiara
(tant'è che il consigliere delegato all'istruzione aveva chiesto alla parte ricorrente chiarimenti in proposito), nel ricorso introduttivo, rispetto al quale, quindi, ci troviamo di fronte ad una mera precisazione delle domande (si legge, infatti, nelle conclusioni del detto ricorso introduttivo che i ricorrenti chiedono che venga accertato il loro diritto ad essere risarciti “dei danni subiti per effetto della occupazione illegittima del fondo menzionato in ricorso con decorrenza dal 01.08.2004; per l'effetto condannare….al pagamento in favore degli istanti di una somma di denaro, da quantificarsi in conseguenza della irreversibile destinazione del
6 fondo all'opera pubblica oggetto del procedimento ablatorio a titolo di risarcimento del danno…”).
Occorre quindi esaminare ambedue le domande proposte da parte ricorrente.
In proposito va evidenziato che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n°
735 del 19/01/2015, la Suprema Corte ha affermato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche nel caso di irreversibile trasformazione del fondo, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, salvo che non decida volontariamente di abdicare al suo diritto di proprietà e di chiederne il risarcimento del danno per equivalente (cfr. anche, in senso pienamente conforme alle Sezioni Unite, anche Cass., sez. 1, n° 4476 del 05/03/2015 e Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
Alla parte spetta, inoltre, il risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima, che potrà essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno (o, al contrario, salva la prova che nessun danno vi sia stato), secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. le già richiamate Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015 nonché, già in precedenza, Cass., sez. 1, n° 4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite
n° 33645/2022).
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha chiesto la restituzione del fondo occupato, bensì ha chiesto il risarcimento per equivalente, pari al valore del bene, del danno subito per la perdita definitiva del fondo, con contestuale rinuncia abdicativa allo stesso.
Ritiene questo Tribunale che, ferma restando l'indiscutibile facoltà del privato (riconosciuta dalle Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015) di chiedere sempre e comunque la restituzione del fondo occupato (facoltà nel caso di specie non esercitata), si debba invece dissentire
7 circa il diritto della parte di chiedere, anziché la restituzione del fondo, il controvalore dello stesso, volontariamente abdicando al suo diritto di proprietà.
Invero, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015 (che ha riconosciuto tale facoltà in alternativa a quella di chiedere la restituzione del bene), vi è stata un'autorevole pronunzia del massimo consesso della giustizia amministrativa, che si pronunciata in senso contrario a tale facoltà, con affermazioni che questo Tribunale ritiene di poter condividere appieno.
Come già si è evidenziato, nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte la facoltà di chiedere, anziché la restituzione del bene previa eventuale riduzione in pristino, il controvalore del fondo a titolo risarcitorio, è correlata alla rinunzia abdicativa del privato al suo diritto di proprietà sul fondo stesso, che sarebbe addirittura implicita nella stessa richiesta di risarcimento del danno per equivalente.
Sennonché, come evidenziato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n° 2 del 20 gennaio 2020, a tale ricostruzione ostano le seguenti considerazioni, che questo Tribunale condivide pienamente:
- la rinuncia abdicativa del fondo illegittimamente occupato effettuata dal privato a favore dell'autorità occupante - pur essendo attinente ad un ambito, quello dell'espropriazione, dove vige il rispetto del principio di legalità sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.) sia a livello di diritto europeo – è priva di qualsivoglia supporto normativo e quindi finisce per essere affetta dallo stesso difetto (mancanza di base legale) che caratterizzava proprio quell'istituto, l'occupazione "appropriativa" o "acquisitiva", che, con la nuova elaborazione che qui si critica, le Sezioni Unite hanno inteso superare perché ritenuto illegittimo dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo (osserva in proposito il Consiglio di Stato: “Al riguardo, si deve ricordare in primo luogo che, ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, Cost., la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, "ne determina i modi di acquisto") e può essere, "nei casi preveduti dalla legge", e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla legge.Anzi, in una certa prospettiva, sembra richiamare - come si accennava - l'ormai tramontato istituto dell'occupazione acquisitiva, di cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato la contrarietà alla Convenzione europea. Come è noto, l'istituto della c.d. occupazione "appropriativa" o "acquisitiva", che determinava l'acquisizione della proprietà
8 del fondo a favore della pubblica amministrazione per "accessione invertita", allorché si fosse verificata l'irreversibile trasformazione dell'area, è un istituto di origine pretoria, sorto con la sentenza della Corte di cassazione 26 febbraio 1983, n. 1464. L'istituto, che pure rispondeva, nel silenzio della legge, all'esigenza pratica e sistematica di definire l'assetto proprietario di un bene illegittimamente occupato e il conseguente assetto degli interessi, risultava peraltro evidentemente privo di base legale ed è stato pertanto ritenuto illegittimo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la conseguenza che, attualmente, il mero fatto dell'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non assurge a titolo di acquisto, non determina il trasferimento della proprietà e non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. L'istituto della rinuncia abdicativa, di chiara matrice pretoria, finirebbe per presentare gli stessi problemi e dubbi interpretativi entrando in eliminabile tensione con i principi enunciati dalla Corte europea e con le guarentigie apprestate al diritto di proprietà dalla nostra Carta costituzionale”);
- non si comprende in base a quale principio giuridico l'effetto traslativo della rinuncia abdicativa del fondo illegittimamente occupato si verificherebbe in capo all'Autorità espropriante anziché in capo allo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c. (osserva in proposito il
Consiglio di Stato: “…si deve rilevare, infatti, che se l'atto abdicativo è astrattamente idoneo
a determinare la perdita della proprietà privata, non è altrettanto idoneo a determinare
l'acquisto della proprietà in capo all'Autorità espropriante. Nel diritto privato, è discusso se
l'art. 827 c.c. possa essere la base legale di una dichiarazione di rinuncia del proprietario di un diritto reale immobiliare, a parte i casi previsti dalla legge, ed effettivamente tale norma prevede che gli immobili che non sono in proprietà di alcuno spettino al patrimonio dello
Stato, quale effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene). Tuttavia, tale acquisto, peraltro a titolo originario e non derivativo, si realizzerebbe in capo allo Stato e non in capo all'Autorità espropriante, attuale occupante e in possesso del bene, che sarebbe del tutto esclusa dalla vicenda giuridica pur avendone costituito la causa efficiente tramite l'illecita apprensione del bene del privato”);
- la rinuncia abdicativa da parte del privato del proprio fondo illegittimamente occupato, se contenuta esclusivamente nella domanda giudiziale di risarcimento del danno, manca dei requisiti necessari per produrre l'effetto traslativo, tra i quali la provenienza dell'atto dal titolare del bene (osserva sul punto il Consiglio di Stato: “Nel caso di specie, tuttavia, l'istituto
9 della rinuncia abdicativa si pone come radicalmente estraneo alla teorica degli atti impliciti che, così come ricordato, riguarda solo gli atti amministrativi e non gli atti del privato. Né è possibile, evidentemente, utilizzare lo stesso paradigma per ricondurre la volontà di chiedere il risarcimento del danno alla volontà di abdicare alla proprietà privata. In primo luogo, sul piano sostanziale, non sembra che da una domanda risarcitoria sia possibile univocamente desumere (null'altro che) la rinuncia del privato al bene: la domanda risarcitoria, infatti, denuncia inequivocabilmente un illecito di cui la parte richiede la riparazione;
ma a fronte della pluralità di strumenti offerti dall'ordinamento nonché in presenza di una disciplina legale del procedimento espropriativo, la domanda risarcitoria non può costituire univoca volontà espressa di rinuncia al bene. Sul piano formale, poi, va considerato che la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso giurisdizionale amministrativo è una domanda redatta e sottoscritta dal difensore e non dalla parte proprietaria del bene che ha la disponibilità dello stesso e che è l'unico soggetto avente la legittimazione ad abdicarvi, in quanto atto incidente e dispositivo di un bene immobiliare proprio della parte. Né è, altrettanto evidentemente rinvenibile una procura a vendere
(rectius: a rinunciare) nel mandato difensivo della parte al proprio difensore, che non contiene neppure implicitamente una legittimazione al difensore a rinunciare al diritto di proprietà del proprio assistito”);
- il legislatore, introducendo la figura dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n°
327 del 2001, ha previsto uno strumento specifico affinché la pubblica amministrazione possa acquisire un bene da essa illegittimamente occupato, riservando peraltro l'emanazione o meno di tale atto ad una scelta discrezionale delle stessa pubblica amministrazione (e non del privato proprietario !), che potrà valutare se acquisire il bene oppure se restituirlo (sul punto osserva il Consiglio di Stato: “Ad avviso dell'Adunanza, dunque, per le fattispecie disciplinate dall'art. 42-bis una rigorosa applicazione del principio di legalità, in materia affermato dall'art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, richiede una base legale certa perché si determini l'effetto dell'acquisto della proprietà in capo all'espropriante. E se la norma non prevede alcun riferimento a un'ipotesi di rinuncia abdicativa - che, peraltro, così delineata, avrebbe tutti i caratteri strutturali e gli effetti di una rinuncia traslativa - è stato per converso introdotto nell'ordinamento una disciplina specifica e articolata che attribuisce all'amministrazione una
10 funzione autoritativa in forza della quale essa può scegliere tra restituzione del bene o acquisizione della proprietà nel rispetto dei requisiti sostanziali e secondo le modalità ivi previsti. Nessuna norma attribuisce per contro al soggetto espropriato, pur a fronte dell'illegittimità del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare
l'attribuzione della proprietà all'amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno. Inoltre, poiché l'art. 42-bis dispone che il titolo di acquisto possa essere l'atto di acquisizione (espressione di una scelta dell'autorità), si ritiene che non si possa attribuire alcun rilievo a tal fine a un atto diverso, vale a dire al successivo atto di liquidazione del danno, peraltro emanato in esecuzione di una sentenza;
in altre parole, né dall'art. 42-bis né da altra norma può ricavarsi l'attribuzione dell'effetto giuridico di rinuncia abdicativa alla fattispecie complessa derivante dalla coesistenza della sentenza di condanna e dell'atto di liquidazione del danno. Invero, per l'art. 42-bis l'autorità può acquisire il bene con un atto discrezionale, in assenza del quale scattano gli ordinari rimedi di tutela, compreso quello restitutorio, non residuando alcuno spazio per giustificare la perdurante inerzia dell'amministrazione, che non solo apprende in modo illecito il bene del privato, ma che attraverso una propria omissione (non esercitando il potere all'uopo previsto dalla legge) finirebbe per ottenere la proprietà del bene stesso ancora una volta al di fuori delle procedure legali previste dall'ordinamento. La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall'autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all'esito del giudizio di cognizione o del giudizio d'ottemperanza, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 114 c.p.a): in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'autorità individuata dall'art. 42-bis”).
A tali autorevoli e condivisibili osservazioni del massimo consesso della giustizia amministrativa va aggiunto che le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, con la recentissima pronuncia n° 23093/2025, nell'ammettere in via generale la configurabilità nel nostro ordinamento dell'istituto della rinuncia alla proprietà immobiliare quale atto unilaterale non recettizio avente la funzione di dismettere il diritto, hanno affermato che tale rinuncia produce “……ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene”:
a maggior ragione, quindi, non si comprende in forza di quale principio e di quale norma la
11 rinuncia alla proprietà immobiliare illegittimamente occupata dalla pubblica amministrazione dovrebbe invece produrre l'effetto dell'acquisto del bene non a favore dello Stato in forza dell'art. 827 c.c. bensì a favore dell'autorità occupante.
Peraltro, in motivazione, le succitate Sezioni Unite precisano pure che tale dichiarazione di rinuncia “va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi…”: e pertanto, nuovamente, non si comprende perché invece la rinuncia alla proprietà immobiliare illegittimamente occupata dalla pubblica amministrazione potrebbe essere effettuata con una semplice domanda giudiziale di risarcimento del danno sottoscritta dal difensore, e potrebbe addirittura essere implicita nella stessa richiesta di risarcimento del danno per equivalente.
In conclusione, alla luce delle dette osservazioni, ritiene questo Tribunale che la domanda avanzata dai ricorrenti di risarcimento per equivalente del danno subito per la perdita definitiva del fondo deve essere rigettata, dovendosi ritenere che detto bene immobile sia rimasto di loro proprietà e non acquisito alla proprietà dell'amministrazione pubblica occupante.
…
Deve invece essere accolta l'altra domanda risarcitoria, quella per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima.
Come si è già anticipato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale danno può essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno, secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione virtuale) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. Cass., sez. 1, n°
4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite n° 33645/2022).
Peraltro appare ora più corretto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 42 bis comma 3 del
D.P.R. n° 327/01, piuttosto che ricorrere al criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima, ricorrere al diverso criterio dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in analogia a quanto previsto dal succitato art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01: tale norma rappresenta infatti un sicuro criterio di riferimento dettato dal legislatore per ipotesi del tutto analoghe a quella che qui ci occupa, dove la pubblica amministrazione ben avrebbe potuto adottare un provvedimento
12 di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n° 327/01; ragione per la quale appare ingiustificato che il soggetto titolare del bene occupato si venga a trovare in una posizione ingiustificatamente deleteria rispetto a quella di un soggetto già titolare di un bene poi acquisito dalla pubblica amministrazione con un provvedimento di acquisizione sanante (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n.4799/2016: “A titolo risarcitorio per il mancato godimento della proprietà per tutto il periodo di occupazione sine titulo, in analogia a quanto previsto dall'art.
42-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 e in difetto di prova di un danno di diversa entità, deve essere computato l'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento del periodo di occupazione illecita, da determinarsi secondo il metodo sintetico comparativo che tenga conto delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per aree omogenee. Su tali importi devono essere calcolati gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alla data della proposta;
la somma risultante è poi produttiva di interessi dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo”).
Passando quindi ad esaminare la domanda di parte ricorrente va osservato quanto segue.
Come si è già avuto modo di evidenziare, l'occupazione legittima ha avuto termine in data
31.7.2004 (il verbale di immissione in possesso è del 31.7.2002 ed il decreto di occupazione d'urgenza prevedeva che l'occupazione dovesse avere la durata di anni due dall'immissione in possesso): pertanto il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima va quantificato a partire dall'1.8.2004 e fino all'8.10.2025
(data di discussione del presente processo dinanzi al collegio, essendo pacifico che l'occupazione è ancora in corso).
Il valore del fondo è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio a suo tempo nominato dal
Tribunale di Catanzaro prima della dichiarazione di incompetenza.
Tale valutazione (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Catanzaro, chiamata a determinare l'indennità di occupazione legittima) è utilizzabile anche nel presente giudizio:
è vero che il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima, maturando di giorno in giorno, deve essere commisurato tenendo conto anche delle eventuali variazioni di valore che subisce il bene nel corso del tempo, ma nel caso di specie nessuna delle parti in causa ha sostenuto che il fondo in oggetto abbia subito variazioni di valore.
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato:
13 - che il terreno interessato dall'occupazione aveva una superficie di mq 1.940;
- che esso aveva giacitura quasi pianeggiante ed era destinato a seminativo, con presenza di piante di ulivi e fichi;
- che si trattava di terreno “agricolo”, individuato nello strumento urbanistico “zona V9”, fascia di rispetto del depuratore.
Sulla base di queste premesse il consulente ha determinato il valore di mercato del fondo in euro 2,05 a metro quadro, per un totale di euro 3.977,00 (euro 2,05 x mq 1.940).
Ritiene questo Tribunale di poter aderire a tale valutazione perché sufficientemente motivata ed effettuata applicando il metodo sintetico, e quindi tenendo conto della zona in cui il bene oggetto di stima è situato, delle caratteristiche del terreno, della legge economica della domanda e dell'offerta, degli eventuali vantaggi o svantaggi che l'espropriazione apporta alla ditta proprietaria.
Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno di occupazione illegittima sono pari ad euro 198,85 (5% di 3.977,00) per ciascuna delle 21 annualità dall'1.8.2004 all'1.8.2025, per un totale di euro 4.175,85; e ad euro 49,71 per la frazione di anno dal 2.8.2025 all'8.10.2025 (198,85:12=16,57x3=49,71), arrotondando in mese la frazione di mese dal 2.10.2025 all'8.10.2025.
E così per una cifra complessiva di euro 4.225,56, complessivamente spettante agli odierni ricorrenti secondo le loro rispettive quote ereditarie.
Ciascuna delle annualità o frazioni di anno costituenti il detto totale, così come più sopra quantificate, consistendo in debiti di valore, devono essere di anno in anno rivalutate dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed inoltre su di esse, così come di anno in anno rivalutate, decorrono gli interessi compensativi, che si ritiene di commisurare al tasso legale, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr., proprio in tema di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene a seguito di illegittima occupazione, Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018; sulla circostanza che il credito risarcitorio per lucro cessante, derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralità di anni, viene a maturare anno per anno e che, pertanto,
è con riferimento ed a partire da ciascuna annualità che va effettuata la rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, cfr.
Cass., Sezioni Unite, n° 5814 del 23/11/1985).
14 Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Quanto al soggetto tenuto all'obbligo di pagamento della detta somma risarcitoria, ritiene questo Tribunale che esso vada individuato nella . Controparte_2
E' incontestato, e comunque documentalmente provato, che sia l'approvazione del progetto definitivo dei lavori nell'ambito dei quali è avvenuta l'occupazione che qui ci occupa (lavori di potenziamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete idrica di collettamento a servizio del ) con contestuale dichiarazione di Controparte_4
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi sia il conseguente decreto di occupazione di urgenza (n° 1921 del 4.7.2002) sono stati emessi dal Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione . CP_2
Risulta altresì documentato (cfr. produzione dell'Avvocatura dello Stato) che tale stato di emergenza è cessato con ordinanza n° 57 del 4.3.2013, che ha altresì disposto il subentro della Regione Calabria-Assessorato alle politiche ambientali nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi.
La chiusura della gestione emergenziale ha quindi comportato il subentro a titolo di successione universale della sia nei rapporti processuali attivi e passivi Controparte_2
già facenti capo alle cessate strutture commissariali e relativi ai procedimenti giurisdizionali pendenti, secondo il meccanismo delineato dall'art. 110 c.p.c. (e, nel caso di specie, il presente giudizio è iniziato dinanzi al Tribunale di Catanzaro nel lontano marzo 2005), sia comunque in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343.
Ciò in forza dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
Stabilità 2014”), che così recita:
“Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter e 4-1 quater, della legge
15 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.
La detta norma è stata abrogata dall'art. 48 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sostituita dall'art. 24, comma 6 del medesimo decreto legislativo, che analogamente così dispone:
“Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo
25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.
Con la cessazione dello stato di emergenza, per un verso, viene dunque meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, quindi nel caso di specie la . Controparte_2
Né nel caso di specie è ostativo l'inciso secondo cui “Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo
25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”: invero, nel caso di specie il Commissario
16 delegato che ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori nell'ambito dei quali è avvenuta l'occupazione che qui ci occupa, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi, e che ha inoltre proceduto all'emissione del decreto di occupazione di urgenza (n° 1921 del 4.7.2002) è stato il Presidente della CP_2
, rimasto in carica sino al settembre 2004.
[...]
…
Quanto alle spese processuali, nel rapporto tra i ricorrenti e la soccombente CP_2
, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione nella
[...]
misura del 50%, tenuto conto che solo una delle domande dai ricorrenti proposta è stata accolta e che, pertanto, vi è stata soccombenza reciproca.
Per il residuo 50% la va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, Controparte_2
della somma di euro 272,50 per spese vive (euro 545,00 : 2) e di euro 900,00 per onorari
(fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro 500,00; totale euro 1.800,00 : 2 = euro 900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M.
n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei confronti degli altri convenuti, rispetto ai quali i ricorrenti risultano soccombenti, ritiene questo Tribunale che l'obiettiva difficoltà di individuare il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica la totale compensazione delle spese.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della
[...]
e nei confronti del;
Controparte_9 Controparte_4
17 - rigetta la domanda avanzata dai ricorrenti nei confronti della di Controparte_2
risarcimento per equivalente del danno subito per la perdita definitiva del fondo;
- accoglie nei confronti della la domanda di risarcimento del danno per la Controparte_2
perdita del godimento del fondo e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima (a partire dall'1.8.2004 e fino all'8.10.2025) e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dei ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, della somma complessiva di euro 4.225,56, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) su ciascuna delle singole annualità o frazioni di anno costituenti la detta somma complessiva, così come quantificate in motivazione, a partire dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulle suddette singole annualità o frazioni di anno così come di anno in anno progressivamente rivalutate, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma finale così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese processuali sostenute dai ricorrenti per il presente giudizio compensate nella misura del 50% nei confronti della e, per il resto, condanna Controparte_2
quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dei ricorrenti di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 272,50 per spese vive ed in euro
900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra i ricorrenti ed i resistenti e Controparte_9 CP_4
.
[...]
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES IZ UL VI DA
18
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI DA Presidente;
2) Dr. ES ES IZ UL Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 3826/2020, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), nonché C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: , quest'ultima nella qualità di erede di Parte_4 C.F._4
e in rappresentazione di , premorto, tutti nella qualità di eredi Persona_1 CP_1
legittimi di (C.F.: , rappresentati e difesi, in Persona_2 C.F._5
virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato SANTO MANES (C.F.:
), con il quale elettivamente domiciliano in Paola alla via Valitutti n. C.F._6
18
1 - ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato MASSIMILIANO
AN (C.F.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Loc. C.F._7
Germaneto, Cittadella Regionale presso l'Avvocatura Regionale
- resistente -
e
- Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639)
- resistente -
e
- P.I.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato PALMA LOSSO (C.F.: ), con il quale elettivamente C.F._8
domicilia in alla via Cristoforo Colombo n. 1 Controparte_4
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_2
, la ed il
[...] Controparte_5
, con cui hanno premesso: Controparte_4
- che, con atto di citazione notificato in data 15.03.2005, aveva convenuto Persona_2
dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della onde sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dell'indennità di Controparte_2
occupazione legittima relativamente al fondo di sua proprietà, sito in , riportato CP_4
al catasto al foglio 3, p.lla 16, nonché di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni per occupazione sine titulo in conseguenza dell'intervenuta irreversibile destinazione del fondo medesimo all'opera pubblica oggetto del procedimento ablatorio;
- che, a fondamento della pretesa, l'attore aveva evidenziato:
2 - che, con decreto n. 1921 del 03.07.2002, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della - in seguito alla ordinanza n. 1872 del 07.06.2002 di Controparte_2
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi al potenziamento ed all'ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete di collettamento a servizio del
Comune di - aveva decretato l'occupazione temporanea d'urgenza di alcuni Controparte_4
immobili siti nel medesimo Comune, tra cui l'area agricola innanzi descritta, senza successivamente emanare il decreto definitivo di esproprio;
- di non aver percepito per tutto il periodo di occupazione d'urgenza alcuna indennità di occupazione;
- che i lavori avevano inciso in modo definitivo sulla natura del fondo, comportandone la irreversibile trasformazione e causandogli, pertanto, un danno patrimoniale pari ad €
21.066,08, così come quantificato dal ctp ing. ; Persona_3
- che si erano costituiti in giudizio prima il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della e, a seguito di interruzione e tempestiva riassunzione del giudizio, Controparte_2
anche la e la Controparte_2 Controparte_3
- che, con sentenza n. 1395/2018, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, riguardo alla domanda di risarcimento danni derivanti da occupazione illegittima nonché la propria incompetenza per la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello di Catanzaro;
- che essi ricorrenti avevano tempestivamente riassunto il giudizio (nella qualità di eredi legittimi del de cuius ) dinanzi al TAR Calabria-Catanzaro, che, con sentenza Persona_2
n. 1968/2019 passata in giudicato, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spettando le controversie relative al risarcimento del danno per occupazione illegittima, se connesse alla costruzione o manutenzione di un'opera idraulica, alla cognizione dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.
Hanno, quindi, nuovamente riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale delle acque, avanzando richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'occupazione illegittima nonché per l'irreversibile destinazione del fondo all'opera pubblica oggetto del procedimento ablatorio.
…
3 Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio, altresì, la Controparte_6
, la quale ha reiterato anch'essa l'eccezione di carenza di legittimazione
[...]
passiva, sostenendo che, con ordinanza del Capo del Controparte_7
n. 57 del 14.03.2013, era cessato lo stato di emergenza ed era stata individuata quale amministrazione competente la . Controparte_2
Si è costituito, infine, il , il quale anch'esso ha dedotto la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva in favore della , sostenendo di essere Controparte_2
rimasto del tutto estraneo alla procedura espropriativa ed all'attività amministrativa illegittima, imputabile alla Autorità commissariale.
…
Acquisiti i fascicoli processuali dei precedenti giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di
Catanzaro, conclusosi con sentenza n° 1395/18, e dinanzi al , conclusosi Controparte_8
con sentenza n° 01968/19, con provvedimento del 07.03.2023 il consigliere delegato - avendo parte ricorrente depositato la consulenza tecnica d'ufficio a suo tempo effettuata dinanzi al Tribunale di Catanzaro - ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione della consulenza stessa e, ritenendo la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio all'udienza del 09.01.2024 per la precisazione delle conclusioni.
I ricorrenti hanno concluso nel modo che segue:
“voglia l'adito tribunale, in accoglimento della domanda, accertata e dichiarata la rinuncia abdicativa alla restituzione del bene immobile da parte degli istanti , Parte_1 [...]
, , e (eredi) ; accertato e dichiarato, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
altresì, il diritto di costoro ad essere risarciti dei danni subiti per la perdita definitiva del bene, nonché quello ad essere risarciti del danno per il periodo – successivo a quello di scadenza dell'occupazione legittima – di mancato godimento ed utilità che da esso avrebbero potuto ricavare;
condannare, per l'effetto, la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché il
[...] CP_4
, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore degli istanti di una
[...]
4 somma di denaro, da quantificarsi, relativamente al primo, secondo la stima contenuta nella relazione di perizia a firma dell'ing. , ovvero secondo quella contenuta nella ctu del Per_3
procedimento n. 931/2005 del tribunale di Catanzaro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dalla data di illegittima occupazione;
relativamente al danno subito per la perdita di godimento del bene, condannare i suddetti convenuti al pagamento di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa, utilizzando come possibile parametro il canone di mercato per l'affitto, ovvero altro parametro ritenuto adeguato, oltre rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza nonché degli interessi sulla somma rivalutata decorrenti dal 01.08.2004. In caso di condanna del solo , condannare Controparte_4
quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore degli attori, con esclusione degli eredi di
per espressa rinuncia alla domanda nei confronti di tale ente. Con vittoria di Persona_1
spese ed onorari del giudizio”.
Le parti convenute hanno invece concluso chiedendo il rigetto della domanda in conformità ai rispettivi atti di costituzione.
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
In punto di fatto è incontestato tra le parti e, comunque, documentalmente provato, che con ordinanza n° 1872 del 7 giugno 2002 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della provvedeva alla dichiarazione di pubblica utilità, Controparte_2
urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi al potenziamento ed all'ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete di collettamento a servizio del . Controparte_4
Successivamente, in data 3 luglio 2002, con decreto n° 1921, il Commissario delegato disponeva in suo favore l'occupazione temporanea d'urgenza, tra gli altri, dell'immobile di proprietà di (dante causa degli odierni ricorrenti), identificato nel N.C.T. del Persona_2
Comune di al foglio 3, p.lla n. 16: l'occupazione veniva autorizzata per un CP_4
periodo di due anni dalla data di immissione in possesso, dovendo entro tale termine essere convertita in espropriazione definitiva;
5 - in data 31 luglio 2002 si provvedeva all'immissione in possesso nell'immobile del , Per_1
come da verbale redatto in pari data: in tale verbale si dava atto che la superficie occupata ammontava a metri quadrati 1.940;
- alla scadenza dei due anni di occupazione legittima non si provvedeva alla emissione del decreto di esproprio, né l'immobile veniva restituito.
…
Così ricostruita la vicenda amministrativa che ha dato origine all'occupazione di cui si discute, va evidenziato che nel corso del presente giudizio parte ricorrente ha precisato di chiedere sia il risarcimento per equivalente del danno subito per la perdita definitiva del bene sia il risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima.
Contrariamente a quanto eccepito dalla tali precisazioni non incorrono in Controparte_2
alcuna preclusione processuale, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il rito dinanzi al Tribunale delle Acque rispetto al rito civile ordinario.
Sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n° 1775/33, emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016;
Cass., Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017).
Peraltro ritiene questo Tribunale di poter sostenere che entrambe le domande risarcitorie in questa sede avanzate fossero già contenute, seppure in maniera confusa e poco chiara
(tant'è che il consigliere delegato all'istruzione aveva chiesto alla parte ricorrente chiarimenti in proposito), nel ricorso introduttivo, rispetto al quale, quindi, ci troviamo di fronte ad una mera precisazione delle domande (si legge, infatti, nelle conclusioni del detto ricorso introduttivo che i ricorrenti chiedono che venga accertato il loro diritto ad essere risarciti “dei danni subiti per effetto della occupazione illegittima del fondo menzionato in ricorso con decorrenza dal 01.08.2004; per l'effetto condannare….al pagamento in favore degli istanti di una somma di denaro, da quantificarsi in conseguenza della irreversibile destinazione del
6 fondo all'opera pubblica oggetto del procedimento ablatorio a titolo di risarcimento del danno…”).
Occorre quindi esaminare ambedue le domande proposte da parte ricorrente.
In proposito va evidenziato che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n°
735 del 19/01/2015, la Suprema Corte ha affermato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche nel caso di irreversibile trasformazione del fondo, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, salvo che non decida volontariamente di abdicare al suo diritto di proprietà e di chiederne il risarcimento del danno per equivalente (cfr. anche, in senso pienamente conforme alle Sezioni Unite, anche Cass., sez. 1, n° 4476 del 05/03/2015 e Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
Alla parte spetta, inoltre, il risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima, che potrà essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno (o, al contrario, salva la prova che nessun danno vi sia stato), secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. le già richiamate Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015 nonché, già in precedenza, Cass., sez. 1, n° 4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite
n° 33645/2022).
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha chiesto la restituzione del fondo occupato, bensì ha chiesto il risarcimento per equivalente, pari al valore del bene, del danno subito per la perdita definitiva del fondo, con contestuale rinuncia abdicativa allo stesso.
Ritiene questo Tribunale che, ferma restando l'indiscutibile facoltà del privato (riconosciuta dalle Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015) di chiedere sempre e comunque la restituzione del fondo occupato (facoltà nel caso di specie non esercitata), si debba invece dissentire
7 circa il diritto della parte di chiedere, anziché la restituzione del fondo, il controvalore dello stesso, volontariamente abdicando al suo diritto di proprietà.
Invero, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015 (che ha riconosciuto tale facoltà in alternativa a quella di chiedere la restituzione del bene), vi è stata un'autorevole pronunzia del massimo consesso della giustizia amministrativa, che si pronunciata in senso contrario a tale facoltà, con affermazioni che questo Tribunale ritiene di poter condividere appieno.
Come già si è evidenziato, nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte la facoltà di chiedere, anziché la restituzione del bene previa eventuale riduzione in pristino, il controvalore del fondo a titolo risarcitorio, è correlata alla rinunzia abdicativa del privato al suo diritto di proprietà sul fondo stesso, che sarebbe addirittura implicita nella stessa richiesta di risarcimento del danno per equivalente.
Sennonché, come evidenziato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n° 2 del 20 gennaio 2020, a tale ricostruzione ostano le seguenti considerazioni, che questo Tribunale condivide pienamente:
- la rinuncia abdicativa del fondo illegittimamente occupato effettuata dal privato a favore dell'autorità occupante - pur essendo attinente ad un ambito, quello dell'espropriazione, dove vige il rispetto del principio di legalità sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.) sia a livello di diritto europeo – è priva di qualsivoglia supporto normativo e quindi finisce per essere affetta dallo stesso difetto (mancanza di base legale) che caratterizzava proprio quell'istituto, l'occupazione "appropriativa" o "acquisitiva", che, con la nuova elaborazione che qui si critica, le Sezioni Unite hanno inteso superare perché ritenuto illegittimo dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo (osserva in proposito il Consiglio di Stato: “Al riguardo, si deve ricordare in primo luogo che, ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, Cost., la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, "ne determina i modi di acquisto") e può essere, "nei casi preveduti dalla legge", e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla legge.Anzi, in una certa prospettiva, sembra richiamare - come si accennava - l'ormai tramontato istituto dell'occupazione acquisitiva, di cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato la contrarietà alla Convenzione europea. Come è noto, l'istituto della c.d. occupazione "appropriativa" o "acquisitiva", che determinava l'acquisizione della proprietà
8 del fondo a favore della pubblica amministrazione per "accessione invertita", allorché si fosse verificata l'irreversibile trasformazione dell'area, è un istituto di origine pretoria, sorto con la sentenza della Corte di cassazione 26 febbraio 1983, n. 1464. L'istituto, che pure rispondeva, nel silenzio della legge, all'esigenza pratica e sistematica di definire l'assetto proprietario di un bene illegittimamente occupato e il conseguente assetto degli interessi, risultava peraltro evidentemente privo di base legale ed è stato pertanto ritenuto illegittimo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la conseguenza che, attualmente, il mero fatto dell'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non assurge a titolo di acquisto, non determina il trasferimento della proprietà e non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. L'istituto della rinuncia abdicativa, di chiara matrice pretoria, finirebbe per presentare gli stessi problemi e dubbi interpretativi entrando in eliminabile tensione con i principi enunciati dalla Corte europea e con le guarentigie apprestate al diritto di proprietà dalla nostra Carta costituzionale”);
- non si comprende in base a quale principio giuridico l'effetto traslativo della rinuncia abdicativa del fondo illegittimamente occupato si verificherebbe in capo all'Autorità espropriante anziché in capo allo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c. (osserva in proposito il
Consiglio di Stato: “…si deve rilevare, infatti, che se l'atto abdicativo è astrattamente idoneo
a determinare la perdita della proprietà privata, non è altrettanto idoneo a determinare
l'acquisto della proprietà in capo all'Autorità espropriante. Nel diritto privato, è discusso se
l'art. 827 c.c. possa essere la base legale di una dichiarazione di rinuncia del proprietario di un diritto reale immobiliare, a parte i casi previsti dalla legge, ed effettivamente tale norma prevede che gli immobili che non sono in proprietà di alcuno spettino al patrimonio dello
Stato, quale effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene). Tuttavia, tale acquisto, peraltro a titolo originario e non derivativo, si realizzerebbe in capo allo Stato e non in capo all'Autorità espropriante, attuale occupante e in possesso del bene, che sarebbe del tutto esclusa dalla vicenda giuridica pur avendone costituito la causa efficiente tramite l'illecita apprensione del bene del privato”);
- la rinuncia abdicativa da parte del privato del proprio fondo illegittimamente occupato, se contenuta esclusivamente nella domanda giudiziale di risarcimento del danno, manca dei requisiti necessari per produrre l'effetto traslativo, tra i quali la provenienza dell'atto dal titolare del bene (osserva sul punto il Consiglio di Stato: “Nel caso di specie, tuttavia, l'istituto
9 della rinuncia abdicativa si pone come radicalmente estraneo alla teorica degli atti impliciti che, così come ricordato, riguarda solo gli atti amministrativi e non gli atti del privato. Né è possibile, evidentemente, utilizzare lo stesso paradigma per ricondurre la volontà di chiedere il risarcimento del danno alla volontà di abdicare alla proprietà privata. In primo luogo, sul piano sostanziale, non sembra che da una domanda risarcitoria sia possibile univocamente desumere (null'altro che) la rinuncia del privato al bene: la domanda risarcitoria, infatti, denuncia inequivocabilmente un illecito di cui la parte richiede la riparazione;
ma a fronte della pluralità di strumenti offerti dall'ordinamento nonché in presenza di una disciplina legale del procedimento espropriativo, la domanda risarcitoria non può costituire univoca volontà espressa di rinuncia al bene. Sul piano formale, poi, va considerato che la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso giurisdizionale amministrativo è una domanda redatta e sottoscritta dal difensore e non dalla parte proprietaria del bene che ha la disponibilità dello stesso e che è l'unico soggetto avente la legittimazione ad abdicarvi, in quanto atto incidente e dispositivo di un bene immobiliare proprio della parte. Né è, altrettanto evidentemente rinvenibile una procura a vendere
(rectius: a rinunciare) nel mandato difensivo della parte al proprio difensore, che non contiene neppure implicitamente una legittimazione al difensore a rinunciare al diritto di proprietà del proprio assistito”);
- il legislatore, introducendo la figura dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n°
327 del 2001, ha previsto uno strumento specifico affinché la pubblica amministrazione possa acquisire un bene da essa illegittimamente occupato, riservando peraltro l'emanazione o meno di tale atto ad una scelta discrezionale delle stessa pubblica amministrazione (e non del privato proprietario !), che potrà valutare se acquisire il bene oppure se restituirlo (sul punto osserva il Consiglio di Stato: “Ad avviso dell'Adunanza, dunque, per le fattispecie disciplinate dall'art. 42-bis una rigorosa applicazione del principio di legalità, in materia affermato dall'art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, richiede una base legale certa perché si determini l'effetto dell'acquisto della proprietà in capo all'espropriante. E se la norma non prevede alcun riferimento a un'ipotesi di rinuncia abdicativa - che, peraltro, così delineata, avrebbe tutti i caratteri strutturali e gli effetti di una rinuncia traslativa - è stato per converso introdotto nell'ordinamento una disciplina specifica e articolata che attribuisce all'amministrazione una
10 funzione autoritativa in forza della quale essa può scegliere tra restituzione del bene o acquisizione della proprietà nel rispetto dei requisiti sostanziali e secondo le modalità ivi previsti. Nessuna norma attribuisce per contro al soggetto espropriato, pur a fronte dell'illegittimità del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare
l'attribuzione della proprietà all'amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno. Inoltre, poiché l'art. 42-bis dispone che il titolo di acquisto possa essere l'atto di acquisizione (espressione di una scelta dell'autorità), si ritiene che non si possa attribuire alcun rilievo a tal fine a un atto diverso, vale a dire al successivo atto di liquidazione del danno, peraltro emanato in esecuzione di una sentenza;
in altre parole, né dall'art. 42-bis né da altra norma può ricavarsi l'attribuzione dell'effetto giuridico di rinuncia abdicativa alla fattispecie complessa derivante dalla coesistenza della sentenza di condanna e dell'atto di liquidazione del danno. Invero, per l'art. 42-bis l'autorità può acquisire il bene con un atto discrezionale, in assenza del quale scattano gli ordinari rimedi di tutela, compreso quello restitutorio, non residuando alcuno spazio per giustificare la perdurante inerzia dell'amministrazione, che non solo apprende in modo illecito il bene del privato, ma che attraverso una propria omissione (non esercitando il potere all'uopo previsto dalla legge) finirebbe per ottenere la proprietà del bene stesso ancora una volta al di fuori delle procedure legali previste dall'ordinamento. La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall'autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all'esito del giudizio di cognizione o del giudizio d'ottemperanza, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 114 c.p.a): in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'autorità individuata dall'art. 42-bis”).
A tali autorevoli e condivisibili osservazioni del massimo consesso della giustizia amministrativa va aggiunto che le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, con la recentissima pronuncia n° 23093/2025, nell'ammettere in via generale la configurabilità nel nostro ordinamento dell'istituto della rinuncia alla proprietà immobiliare quale atto unilaterale non recettizio avente la funzione di dismettere il diritto, hanno affermato che tale rinuncia produce “……ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene”:
a maggior ragione, quindi, non si comprende in forza di quale principio e di quale norma la
11 rinuncia alla proprietà immobiliare illegittimamente occupata dalla pubblica amministrazione dovrebbe invece produrre l'effetto dell'acquisto del bene non a favore dello Stato in forza dell'art. 827 c.c. bensì a favore dell'autorità occupante.
Peraltro, in motivazione, le succitate Sezioni Unite precisano pure che tale dichiarazione di rinuncia “va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi…”: e pertanto, nuovamente, non si comprende perché invece la rinuncia alla proprietà immobiliare illegittimamente occupata dalla pubblica amministrazione potrebbe essere effettuata con una semplice domanda giudiziale di risarcimento del danno sottoscritta dal difensore, e potrebbe addirittura essere implicita nella stessa richiesta di risarcimento del danno per equivalente.
In conclusione, alla luce delle dette osservazioni, ritiene questo Tribunale che la domanda avanzata dai ricorrenti di risarcimento per equivalente del danno subito per la perdita definitiva del fondo deve essere rigettata, dovendosi ritenere che detto bene immobile sia rimasto di loro proprietà e non acquisito alla proprietà dell'amministrazione pubblica occupante.
…
Deve invece essere accolta l'altra domanda risarcitoria, quella per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima.
Come si è già anticipato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale danno può essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno, secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione virtuale) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. Cass., sez. 1, n°
4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite n° 33645/2022).
Peraltro appare ora più corretto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 42 bis comma 3 del
D.P.R. n° 327/01, piuttosto che ricorrere al criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima, ricorrere al diverso criterio dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in analogia a quanto previsto dal succitato art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01: tale norma rappresenta infatti un sicuro criterio di riferimento dettato dal legislatore per ipotesi del tutto analoghe a quella che qui ci occupa, dove la pubblica amministrazione ben avrebbe potuto adottare un provvedimento
12 di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n° 327/01; ragione per la quale appare ingiustificato che il soggetto titolare del bene occupato si venga a trovare in una posizione ingiustificatamente deleteria rispetto a quella di un soggetto già titolare di un bene poi acquisito dalla pubblica amministrazione con un provvedimento di acquisizione sanante (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n.4799/2016: “A titolo risarcitorio per il mancato godimento della proprietà per tutto il periodo di occupazione sine titulo, in analogia a quanto previsto dall'art.
42-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 e in difetto di prova di un danno di diversa entità, deve essere computato l'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento del periodo di occupazione illecita, da determinarsi secondo il metodo sintetico comparativo che tenga conto delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per aree omogenee. Su tali importi devono essere calcolati gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alla data della proposta;
la somma risultante è poi produttiva di interessi dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo”).
Passando quindi ad esaminare la domanda di parte ricorrente va osservato quanto segue.
Come si è già avuto modo di evidenziare, l'occupazione legittima ha avuto termine in data
31.7.2004 (il verbale di immissione in possesso è del 31.7.2002 ed il decreto di occupazione d'urgenza prevedeva che l'occupazione dovesse avere la durata di anni due dall'immissione in possesso): pertanto il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima va quantificato a partire dall'1.8.2004 e fino all'8.10.2025
(data di discussione del presente processo dinanzi al collegio, essendo pacifico che l'occupazione è ancora in corso).
Il valore del fondo è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio a suo tempo nominato dal
Tribunale di Catanzaro prima della dichiarazione di incompetenza.
Tale valutazione (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Catanzaro, chiamata a determinare l'indennità di occupazione legittima) è utilizzabile anche nel presente giudizio:
è vero che il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima, maturando di giorno in giorno, deve essere commisurato tenendo conto anche delle eventuali variazioni di valore che subisce il bene nel corso del tempo, ma nel caso di specie nessuna delle parti in causa ha sostenuto che il fondo in oggetto abbia subito variazioni di valore.
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato:
13 - che il terreno interessato dall'occupazione aveva una superficie di mq 1.940;
- che esso aveva giacitura quasi pianeggiante ed era destinato a seminativo, con presenza di piante di ulivi e fichi;
- che si trattava di terreno “agricolo”, individuato nello strumento urbanistico “zona V9”, fascia di rispetto del depuratore.
Sulla base di queste premesse il consulente ha determinato il valore di mercato del fondo in euro 2,05 a metro quadro, per un totale di euro 3.977,00 (euro 2,05 x mq 1.940).
Ritiene questo Tribunale di poter aderire a tale valutazione perché sufficientemente motivata ed effettuata applicando il metodo sintetico, e quindi tenendo conto della zona in cui il bene oggetto di stima è situato, delle caratteristiche del terreno, della legge economica della domanda e dell'offerta, degli eventuali vantaggi o svantaggi che l'espropriazione apporta alla ditta proprietaria.
Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno di occupazione illegittima sono pari ad euro 198,85 (5% di 3.977,00) per ciascuna delle 21 annualità dall'1.8.2004 all'1.8.2025, per un totale di euro 4.175,85; e ad euro 49,71 per la frazione di anno dal 2.8.2025 all'8.10.2025 (198,85:12=16,57x3=49,71), arrotondando in mese la frazione di mese dal 2.10.2025 all'8.10.2025.
E così per una cifra complessiva di euro 4.225,56, complessivamente spettante agli odierni ricorrenti secondo le loro rispettive quote ereditarie.
Ciascuna delle annualità o frazioni di anno costituenti il detto totale, così come più sopra quantificate, consistendo in debiti di valore, devono essere di anno in anno rivalutate dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed inoltre su di esse, così come di anno in anno rivalutate, decorrono gli interessi compensativi, che si ritiene di commisurare al tasso legale, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr., proprio in tema di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene a seguito di illegittima occupazione, Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018; sulla circostanza che il credito risarcitorio per lucro cessante, derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralità di anni, viene a maturare anno per anno e che, pertanto,
è con riferimento ed a partire da ciascuna annualità che va effettuata la rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, cfr.
Cass., Sezioni Unite, n° 5814 del 23/11/1985).
14 Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Quanto al soggetto tenuto all'obbligo di pagamento della detta somma risarcitoria, ritiene questo Tribunale che esso vada individuato nella . Controparte_2
E' incontestato, e comunque documentalmente provato, che sia l'approvazione del progetto definitivo dei lavori nell'ambito dei quali è avvenuta l'occupazione che qui ci occupa (lavori di potenziamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione e della rete idrica di collettamento a servizio del ) con contestuale dichiarazione di Controparte_4
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi sia il conseguente decreto di occupazione di urgenza (n° 1921 del 4.7.2002) sono stati emessi dal Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione . CP_2
Risulta altresì documentato (cfr. produzione dell'Avvocatura dello Stato) che tale stato di emergenza è cessato con ordinanza n° 57 del 4.3.2013, che ha altresì disposto il subentro della Regione Calabria-Assessorato alle politiche ambientali nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi.
La chiusura della gestione emergenziale ha quindi comportato il subentro a titolo di successione universale della sia nei rapporti processuali attivi e passivi Controparte_2
già facenti capo alle cessate strutture commissariali e relativi ai procedimenti giurisdizionali pendenti, secondo il meccanismo delineato dall'art. 110 c.p.c. (e, nel caso di specie, il presente giudizio è iniziato dinanzi al Tribunale di Catanzaro nel lontano marzo 2005), sia comunque in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343.
Ciò in forza dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
Stabilità 2014”), che così recita:
“Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter e 4-1 quater, della legge
15 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.
La detta norma è stata abrogata dall'art. 48 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sostituita dall'art. 24, comma 6 del medesimo decreto legislativo, che analogamente così dispone:
“Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo
25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.
Con la cessazione dello stato di emergenza, per un verso, viene dunque meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, quindi nel caso di specie la . Controparte_2
Né nel caso di specie è ostativo l'inciso secondo cui “Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo
25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”: invero, nel caso di specie il Commissario
16 delegato che ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori nell'ambito dei quali è avvenuta l'occupazione che qui ci occupa, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi, e che ha inoltre proceduto all'emissione del decreto di occupazione di urgenza (n° 1921 del 4.7.2002) è stato il Presidente della CP_2
, rimasto in carica sino al settembre 2004.
[...]
…
Quanto alle spese processuali, nel rapporto tra i ricorrenti e la soccombente CP_2
, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione nella
[...]
misura del 50%, tenuto conto che solo una delle domande dai ricorrenti proposta è stata accolta e che, pertanto, vi è stata soccombenza reciproca.
Per il residuo 50% la va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, Controparte_2
della somma di euro 272,50 per spese vive (euro 545,00 : 2) e di euro 900,00 per onorari
(fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro 500,00; totale euro 1.800,00 : 2 = euro 900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M.
n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei confronti degli altri convenuti, rispetto ai quali i ricorrenti risultano soccombenti, ritiene questo Tribunale che l'obiettiva difficoltà di individuare il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica la totale compensazione delle spese.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della
[...]
e nei confronti del;
Controparte_9 Controparte_4
17 - rigetta la domanda avanzata dai ricorrenti nei confronti della di Controparte_2
risarcimento per equivalente del danno subito per la perdita definitiva del fondo;
- accoglie nei confronti della la domanda di risarcimento del danno per la Controparte_2
perdita del godimento del fondo e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione illegittima (a partire dall'1.8.2004 e fino all'8.10.2025) e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dei ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, della somma complessiva di euro 4.225,56, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) su ciascuna delle singole annualità o frazioni di anno costituenti la detta somma complessiva, così come quantificate in motivazione, a partire dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulle suddette singole annualità o frazioni di anno così come di anno in anno progressivamente rivalutate, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma finale così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese processuali sostenute dai ricorrenti per il presente giudizio compensate nella misura del 50% nei confronti della e, per il resto, condanna Controparte_2
quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dei ricorrenti di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 272,50 per spese vive ed in euro
900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra i ricorrenti ed i resistenti e Controparte_9 CP_4
.
[...]
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES IZ UL VI DA
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