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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3726/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3726/2023 promossa da:
nato a [...] il giorno 8 novembre 1962, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Giuseppina Gatti e dall'Avv. Antonella Barbaglia, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Matteo Gaj, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 10 gennaio 2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'on.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritenga la propria residenza, con assegnazione della casa già coniugale al marito, che ne è l'unico proprietario;
2. dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciproci impegni di mantenimento;
3. autorizzarsi il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti. Vinte le spese, che vorrà liquidare il Giudice secondo Giustizia”. Parte resistente, depositando note scritte lo stesso 10 gennaio 2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Nel merito: - Rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
In via principale: - Pronunciare la separazione personale dei coniugi per la condotta addebitabile esclusivamente al NO , per i fatti meglio descritti negli atti di Parte_1 causa al medesimo imputabili, del matrimonio concordatario celebrato presso il Comune di Borgo Val di Taro tra la dott.ssa e il NO , registro degli atti di matrimonio anno 1997, CP_1 Pt_1 n. 13, P. II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge;
Nel merito: - Dato atto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, dichiarare entrambi rispettivamente autonomi ed autosufficienti;
- dichiarare l'esclusiva proprietà della dott.ssa dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al terzo piano CP_1 fuori terra e relativo box pertinenziale, in quanto il prezzo di acquisto e il relativo mutuo sono stati integralmente pagati dalla medesima;
- assegnare in favore della dott.ssa la proprietà CP_1 dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al quarto e quinto piano fuori terra, e relativo box pertinenziale;
- condannare il NO alla restituzione in favore della dott.ssa Pt_1 dei tutti i beni ancora presenti nell'abitazione ex coniugale che non sono stati mai CP_1 restituiti, oppure, in subordine, condannare al risarcimento dell'equivalente valore economico accertando in corso di causa;
- condannare il NO al risarcimento del danno morale in Pt_1 favore della dott.ssa alla somma accertanda in corso di causa. In via istruttoria: si CP_1 reiterano le istanze istruttorie già formulate nel limite del non ammesso. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in Borgo Val di Taro (PR), il 13 settembre 1997, e Controparte_1 che dalla loro unione non erano nati figli.
Allegando la sopravvenienza di una irrimediabile crisi matrimoniale e deducendo la condizione di indipendenza economica di entrambi i coniugi, chiedeva dichiararsi la separazione dalla moglie con ogni conseguenza di legge.
Depositando comparsa il 23 febbraio 2024 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio
, senza opporsi alla domanda di separazione giudiziale e confermando, a propria Controparte_1 volta, la cessazione dell'affectio coniugalis.
Esponendo, tuttavia, che la crisi matrimoniale era stata determinata dal comportamento infedele del marito, il quale avrebbe allacciato una relazione extraconiugale fin dall'anno 2018 (relazione da lei scoperta fortuitamente nell'ottobre 2021), e lamentando ulteriori contegni illeciti serbati dall'uomo successivamente all'interruzione della loro convivenza (in particolare, il compimento di atti persecutori e la mancata restituzione di effetti personali), formulava domande analoghe a quelle infine riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. (con le quali, tra l'altro, parte ricorrente si opponeva e chiedeva il rigetto delle domande avversarie), all'udienza di comparizione del 26 marzo 2024 le parti escludevano possibilità di conciliazione e si riportavano ai rispettivi atti processuali.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, era quindi pronunciata sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 635/2024 pubblicata il 22 aprile 2024).
Il processo era istruito in seguito con l'assunzione delle prove orali ammesse e, segnatamente, con l'escussione dei testimoni dedotti da parte convenuta nelle persone di e Testimone_1
. Testimone_2
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e depositavano in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza celebrata in data 11 marzo 2025. *****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre osservare che, a seguito della sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi (sent. n. 635/2024 pubblicata il 22 aprile 2024), il thema decidendum è ora confinato alle ulteriori domande formulate dalle parti e, segnatamente, da parte resistente.
A tale riguardo vanno anzitutto dichiarate inammissibili in questa sede tutte le domande prive di un legame di connessione qualificata con la domanda di separazione giudiziale, ovvero, comunque, esulanti dall'ambito applicativo di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Si tratta, segnatamente delle domande intese a: “dichiarare l'esclusiva proprietà della dott.ssa dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al terzo piano fuori terra e CP_1 relativo box pertinenziale, in quanto il prezzo di acquisto e il relativo mutuo sono stati integralmente pagati dalla medesima;
assegnare in favore della dott.ssa la proprietà CP_1 dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al quarto e quinto piano fuori terra, e relativo box pertinenziale;
condannare il NO alla restituzione in favore della dott.ssa Pt_1 dei tutti i beni ancora presenti nell'abitazione ex coniugale che non sono stati mai CP_1 restituiti, oppure, in subordine, condannare al risarcimento dell'equivalente valore economico accertando in corso di causa”.
Occorre invece procedere allo scrutinio nel merito delle domande d'addebito della separazione e di risarcimento del danno morale eventualmente suscettibile di ristoro per equivalente monetario.
Quanto al primo tema oggetto di controversia, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, ha ascritto Controparte_1
a la responsabilità della crisi coniugale, e della conseguente separazione, per Parte_1 avere egli intrattenuto una relazione sentimentale con altra donna (tale ) fin dall'anno Per_1
2018, precisando di avere avuto contezza fortuita di tale rapporto infedele soltanto in una domenica dell'ultima decade di ottobre 2021 e di essere perciò uscita in quel frangente dalla casa familiare.
si è opposto alla domanda di addebito, pur non contestando il proprio contegno Parte_1
d'infedeltà.
Piuttosto, assumendo che la moglie sarebbe venuta a conoscenza del proprio legame extraconiugale già nell'agosto 2019, ne ha sostenuto l'irrilevanza causale rispetto alla cessazione dell'affectio coniugalis, sostenendo essere venuta meno quest'ultima soltanto a seguito del rigetto della domanda di adozione di minorenne presentata unitamente alla stessa nel Controparte_1 settembre 2019.
Così ricostruite le rispettive posizioni, può dirsi anzitutto incontroverso che le parti avevano posto termine al loro legame di coabitazione nell'ottobre 2021.
E', altresì, oggetto di confessione che aveva allacciato un rapporto sentimentale Parte_1 extraconiugale con fin da un tempo senz'altro anteriore all'agosto 2019. Per_1 Secondo la prospettazione di parte resistente, dunque, la risolutiva crisi coniugale sarebbe stata determinata unicamente dalla scoperta di tale relazione dello stesso ottobre 2021.
Diversamente e alternativamente, secondo l'assunto di parte ricorrente, la definitiva vulnerazione del progetto comune di vita matrimoniale sarebbe stata causata dal rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, della domanda delle parti (presentata nel settembre 2019) finalizzata all'adozione di un bambino.
Non sono stati prodotti gli atti di tale procedimento, ma è anzitutto incontroverso che il suddetto provvedimento reiettivo era stato pronunciato nel corso dell'anno 2021.
Per quanto affermato nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., peraltro, Parte_1 avrebbe fatto richiesta alla moglie di lasciare la casa familiare già all'inizio dello stesso anno 2021.
Per quanto di primario interesse, poi, non vi è dubbio alcuno che la relazione fedifraga tra l'odierno ricorrente e la suddetta si era protratta continuativamente anche ben oltre il Per_1
2019.
Anzi, i due generavano una figlia il 23 luglio 2022 e davano corso a un rapporto di convivenza che, secondo le stesse allegazioni articolate in ricorso, risulta tuttora attuale.
Gli esiti istruttori hanno dato univoca conferma di tale continuità del contegno infedele dell'uomo.
Dalla deposizione della teste (dipendente della stessa farmacia diretta dalla Testimone_1 convenuta e conoscente da tempo di entrambe le parti), ancora, è emerso che, verso la fine dell'anno 2021, le aveva rivelato di avere avuto confessione del tradimento dai Controparte_1 diretti protagonisti della vicenda (appunto, il marito ed ), mentre, soltanto attorno al Per_1
2019, la stessa le aveva parlato della prospettiva di adottare un bambino unitamente al CP_1 coniuge . Parte_1
Tenuto conto di tali risultanze, dunque, può dirsi adeguatamente dimostrato che il comportamento violativo dell'obbligo di fedeltà (di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) tenuto dallo stesso ha svolto un sicuro ruolo causale nel determinare la rottura della comunione Pt_1 materiale e spirituale dei coniugi.
Esso, invero, si è protratto, ininterrottamente, prima e dopo la cessazione della convivenza con la moglie.
Se anche, per ipotesi, ne avesse avuto contezza nell'agosto 2019, è evidente che Controparte_1 la congiunta instaurazione del procedimento per adozione di minorenne scanditosi tra il settembre 2019 e il 2021 doveva presupporre la (poi tradita) convinzione della donna che il marito avrebbe fatto definitiva interruzione della sua alternativa relazione extraconiugale.
In ogni caso, tale ipotesi non pare propriamente conciliare con la deposizione della teste Tes_1
– le cui circostanze rilevanti non riguardano tanto il merito dei fatti appresi de relato dalla parte, bensì i tempi delle diverse rivelazioni ottenute dalla stessa convenuta – laddove ha evocato di avere ricevuto confidenza, proprio in concomitanza con la conclamata crisi coniugale (ossia, alla fine dell'anno 2021), del tradimento e della confessione di e non, invece, della Parte_1 fattispecie processuale promossa per l'adozione di un soggetto minore di età (di cui la convenuta le aveva parlato due anni prima circa).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto addebitata la separazione al medesimo ricorrente.
Non ha trovato, al contrario, fondamento la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento del danno morale “per la sofferenza causata dall'infedeltà coniugale e dalla lesione dell'onore per aver il ricorrente formato una nuova famiglia con altra donna, con la quale è immediatamente andato a convivere nella casa ex coniugale” (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione).
La domanda in oggetto è sprovvista di specifiche allegazioni descrittive o, anche soltanto, indicative del danno lamentato, rispetto alla cui dimostrazione, peraltro, la parte interessata non ha dedotto alcun mezzo di prova.
A prescindere dal fatto che ha allegato di avere iniziato la convivenza con Parte_1
soltanto nel settembre 2022, non è stato precisato, né, tanto meno, provato o offerto Per_1 di provare in quali modalità particolarmente offensive e in quali forme di pubblica diffusione si sarebbe eventualmente consumato il legame infedele per poter ledere in termini significativi l'onore e la dignità della dott.ssa (cfr., nuovamente, pag. 8 della comparsa di risposta). CP_1
Al difetto di adeguate allegazioni al riguardo, e, così, alla mancanza di elementi probatori suscettibili di utile apprezzamento (anche, eventualmente, a livello di semplici presunzioni), consegue inevitabilmente il rigetto della domanda.
Una diversa soluzione potrebbe derivare infatti, in via di pura astrazione, soltanto dall'inammissibile presupposto secondo cui ogni cessazione di rapporto matrimoniale causata da infedeltà coniugale è, di per sé, foriera di pregiudizi meritevoli di ristoro.
Tenuto conto dei profili di bilanciata soccombenza reciproca sussistono infine congrue ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo, preso atto della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi (sent. n. 635/2024 pubblicata il 22 aprile 2024):
1) dichiara l'inammissibilità delle domande formulate da parte resistente intese a: “dichiarare l'esclusiva proprietà della dott.ssa dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, CP_1 immobile al terzo piano fuori terra e relativo box pertinenziale, in quanto il prezzo di acquisto e il relativo mutuo sono stati integralmente pagati dalla medesima;
assegnare in favore della dott.ssa la proprietà dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al quarto e CP_1 quinto piano fuori terra, e relativo box pertinenziale;
condannare il NO alla restituzione Pt_1 in favore della dott.ssa dei tutti i beni ancora presenti nell'abitazione ex coniugale che non CP_1 sono stati mai restituiti, oppure, in subordine, condannare al risarcimento dell'equivalente valore economico accertando in corso di causa”;
2) addebita la separazione a;
Parte_1
3) rigetta la domanda di condanna risarcitoria formulata da parte resistente;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025.
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3726/2023 promossa da:
nato a [...] il giorno 8 novembre 1962, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Giuseppina Gatti e dall'Avv. Antonella Barbaglia, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Matteo Gaj, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 10 gennaio 2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'on.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritenga la propria residenza, con assegnazione della casa già coniugale al marito, che ne è l'unico proprietario;
2. dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciproci impegni di mantenimento;
3. autorizzarsi il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti. Vinte le spese, che vorrà liquidare il Giudice secondo Giustizia”. Parte resistente, depositando note scritte lo stesso 10 gennaio 2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Nel merito: - Rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
In via principale: - Pronunciare la separazione personale dei coniugi per la condotta addebitabile esclusivamente al NO , per i fatti meglio descritti negli atti di Parte_1 causa al medesimo imputabili, del matrimonio concordatario celebrato presso il Comune di Borgo Val di Taro tra la dott.ssa e il NO , registro degli atti di matrimonio anno 1997, CP_1 Pt_1 n. 13, P. II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge;
Nel merito: - Dato atto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, dichiarare entrambi rispettivamente autonomi ed autosufficienti;
- dichiarare l'esclusiva proprietà della dott.ssa dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al terzo piano CP_1 fuori terra e relativo box pertinenziale, in quanto il prezzo di acquisto e il relativo mutuo sono stati integralmente pagati dalla medesima;
- assegnare in favore della dott.ssa la proprietà CP_1 dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al quarto e quinto piano fuori terra, e relativo box pertinenziale;
- condannare il NO alla restituzione in favore della dott.ssa Pt_1 dei tutti i beni ancora presenti nell'abitazione ex coniugale che non sono stati mai CP_1 restituiti, oppure, in subordine, condannare al risarcimento dell'equivalente valore economico accertando in corso di causa;
- condannare il NO al risarcimento del danno morale in Pt_1 favore della dott.ssa alla somma accertanda in corso di causa. In via istruttoria: si CP_1 reiterano le istanze istruttorie già formulate nel limite del non ammesso. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in Borgo Val di Taro (PR), il 13 settembre 1997, e Controparte_1 che dalla loro unione non erano nati figli.
Allegando la sopravvenienza di una irrimediabile crisi matrimoniale e deducendo la condizione di indipendenza economica di entrambi i coniugi, chiedeva dichiararsi la separazione dalla moglie con ogni conseguenza di legge.
Depositando comparsa il 23 febbraio 2024 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio
, senza opporsi alla domanda di separazione giudiziale e confermando, a propria Controparte_1 volta, la cessazione dell'affectio coniugalis.
Esponendo, tuttavia, che la crisi matrimoniale era stata determinata dal comportamento infedele del marito, il quale avrebbe allacciato una relazione extraconiugale fin dall'anno 2018 (relazione da lei scoperta fortuitamente nell'ottobre 2021), e lamentando ulteriori contegni illeciti serbati dall'uomo successivamente all'interruzione della loro convivenza (in particolare, il compimento di atti persecutori e la mancata restituzione di effetti personali), formulava domande analoghe a quelle infine riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. (con le quali, tra l'altro, parte ricorrente si opponeva e chiedeva il rigetto delle domande avversarie), all'udienza di comparizione del 26 marzo 2024 le parti escludevano possibilità di conciliazione e si riportavano ai rispettivi atti processuali.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, era quindi pronunciata sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 635/2024 pubblicata il 22 aprile 2024).
Il processo era istruito in seguito con l'assunzione delle prove orali ammesse e, segnatamente, con l'escussione dei testimoni dedotti da parte convenuta nelle persone di e Testimone_1
. Testimone_2
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e depositavano in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza celebrata in data 11 marzo 2025. *****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre osservare che, a seguito della sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi (sent. n. 635/2024 pubblicata il 22 aprile 2024), il thema decidendum è ora confinato alle ulteriori domande formulate dalle parti e, segnatamente, da parte resistente.
A tale riguardo vanno anzitutto dichiarate inammissibili in questa sede tutte le domande prive di un legame di connessione qualificata con la domanda di separazione giudiziale, ovvero, comunque, esulanti dall'ambito applicativo di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Si tratta, segnatamente delle domande intese a: “dichiarare l'esclusiva proprietà della dott.ssa dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al terzo piano fuori terra e CP_1 relativo box pertinenziale, in quanto il prezzo di acquisto e il relativo mutuo sono stati integralmente pagati dalla medesima;
assegnare in favore della dott.ssa la proprietà CP_1 dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al quarto e quinto piano fuori terra, e relativo box pertinenziale;
condannare il NO alla restituzione in favore della dott.ssa Pt_1 dei tutti i beni ancora presenti nell'abitazione ex coniugale che non sono stati mai CP_1 restituiti, oppure, in subordine, condannare al risarcimento dell'equivalente valore economico accertando in corso di causa”.
Occorre invece procedere allo scrutinio nel merito delle domande d'addebito della separazione e di risarcimento del danno morale eventualmente suscettibile di ristoro per equivalente monetario.
Quanto al primo tema oggetto di controversia, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, ha ascritto Controparte_1
a la responsabilità della crisi coniugale, e della conseguente separazione, per Parte_1 avere egli intrattenuto una relazione sentimentale con altra donna (tale ) fin dall'anno Per_1
2018, precisando di avere avuto contezza fortuita di tale rapporto infedele soltanto in una domenica dell'ultima decade di ottobre 2021 e di essere perciò uscita in quel frangente dalla casa familiare.
si è opposto alla domanda di addebito, pur non contestando il proprio contegno Parte_1
d'infedeltà.
Piuttosto, assumendo che la moglie sarebbe venuta a conoscenza del proprio legame extraconiugale già nell'agosto 2019, ne ha sostenuto l'irrilevanza causale rispetto alla cessazione dell'affectio coniugalis, sostenendo essere venuta meno quest'ultima soltanto a seguito del rigetto della domanda di adozione di minorenne presentata unitamente alla stessa nel Controparte_1 settembre 2019.
Così ricostruite le rispettive posizioni, può dirsi anzitutto incontroverso che le parti avevano posto termine al loro legame di coabitazione nell'ottobre 2021.
E', altresì, oggetto di confessione che aveva allacciato un rapporto sentimentale Parte_1 extraconiugale con fin da un tempo senz'altro anteriore all'agosto 2019. Per_1 Secondo la prospettazione di parte resistente, dunque, la risolutiva crisi coniugale sarebbe stata determinata unicamente dalla scoperta di tale relazione dello stesso ottobre 2021.
Diversamente e alternativamente, secondo l'assunto di parte ricorrente, la definitiva vulnerazione del progetto comune di vita matrimoniale sarebbe stata causata dal rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, della domanda delle parti (presentata nel settembre 2019) finalizzata all'adozione di un bambino.
Non sono stati prodotti gli atti di tale procedimento, ma è anzitutto incontroverso che il suddetto provvedimento reiettivo era stato pronunciato nel corso dell'anno 2021.
Per quanto affermato nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., peraltro, Parte_1 avrebbe fatto richiesta alla moglie di lasciare la casa familiare già all'inizio dello stesso anno 2021.
Per quanto di primario interesse, poi, non vi è dubbio alcuno che la relazione fedifraga tra l'odierno ricorrente e la suddetta si era protratta continuativamente anche ben oltre il Per_1
2019.
Anzi, i due generavano una figlia il 23 luglio 2022 e davano corso a un rapporto di convivenza che, secondo le stesse allegazioni articolate in ricorso, risulta tuttora attuale.
Gli esiti istruttori hanno dato univoca conferma di tale continuità del contegno infedele dell'uomo.
Dalla deposizione della teste (dipendente della stessa farmacia diretta dalla Testimone_1 convenuta e conoscente da tempo di entrambe le parti), ancora, è emerso che, verso la fine dell'anno 2021, le aveva rivelato di avere avuto confessione del tradimento dai Controparte_1 diretti protagonisti della vicenda (appunto, il marito ed ), mentre, soltanto attorno al Per_1
2019, la stessa le aveva parlato della prospettiva di adottare un bambino unitamente al CP_1 coniuge . Parte_1
Tenuto conto di tali risultanze, dunque, può dirsi adeguatamente dimostrato che il comportamento violativo dell'obbligo di fedeltà (di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) tenuto dallo stesso ha svolto un sicuro ruolo causale nel determinare la rottura della comunione Pt_1 materiale e spirituale dei coniugi.
Esso, invero, si è protratto, ininterrottamente, prima e dopo la cessazione della convivenza con la moglie.
Se anche, per ipotesi, ne avesse avuto contezza nell'agosto 2019, è evidente che Controparte_1 la congiunta instaurazione del procedimento per adozione di minorenne scanditosi tra il settembre 2019 e il 2021 doveva presupporre la (poi tradita) convinzione della donna che il marito avrebbe fatto definitiva interruzione della sua alternativa relazione extraconiugale.
In ogni caso, tale ipotesi non pare propriamente conciliare con la deposizione della teste Tes_1
– le cui circostanze rilevanti non riguardano tanto il merito dei fatti appresi de relato dalla parte, bensì i tempi delle diverse rivelazioni ottenute dalla stessa convenuta – laddove ha evocato di avere ricevuto confidenza, proprio in concomitanza con la conclamata crisi coniugale (ossia, alla fine dell'anno 2021), del tradimento e della confessione di e non, invece, della Parte_1 fattispecie processuale promossa per l'adozione di un soggetto minore di età (di cui la convenuta le aveva parlato due anni prima circa).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto addebitata la separazione al medesimo ricorrente.
Non ha trovato, al contrario, fondamento la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento del danno morale “per la sofferenza causata dall'infedeltà coniugale e dalla lesione dell'onore per aver il ricorrente formato una nuova famiglia con altra donna, con la quale è immediatamente andato a convivere nella casa ex coniugale” (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione).
La domanda in oggetto è sprovvista di specifiche allegazioni descrittive o, anche soltanto, indicative del danno lamentato, rispetto alla cui dimostrazione, peraltro, la parte interessata non ha dedotto alcun mezzo di prova.
A prescindere dal fatto che ha allegato di avere iniziato la convivenza con Parte_1
soltanto nel settembre 2022, non è stato precisato, né, tanto meno, provato o offerto Per_1 di provare in quali modalità particolarmente offensive e in quali forme di pubblica diffusione si sarebbe eventualmente consumato il legame infedele per poter ledere in termini significativi l'onore e la dignità della dott.ssa (cfr., nuovamente, pag. 8 della comparsa di risposta). CP_1
Al difetto di adeguate allegazioni al riguardo, e, così, alla mancanza di elementi probatori suscettibili di utile apprezzamento (anche, eventualmente, a livello di semplici presunzioni), consegue inevitabilmente il rigetto della domanda.
Una diversa soluzione potrebbe derivare infatti, in via di pura astrazione, soltanto dall'inammissibile presupposto secondo cui ogni cessazione di rapporto matrimoniale causata da infedeltà coniugale è, di per sé, foriera di pregiudizi meritevoli di ristoro.
Tenuto conto dei profili di bilanciata soccombenza reciproca sussistono infine congrue ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo, preso atto della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi (sent. n. 635/2024 pubblicata il 22 aprile 2024):
1) dichiara l'inammissibilità delle domande formulate da parte resistente intese a: “dichiarare l'esclusiva proprietà della dott.ssa dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, CP_1 immobile al terzo piano fuori terra e relativo box pertinenziale, in quanto il prezzo di acquisto e il relativo mutuo sono stati integralmente pagati dalla medesima;
assegnare in favore della dott.ssa la proprietà dell'immobile in Borgo Val di Taro, via Fortunati n. 6, immobile al quarto e CP_1 quinto piano fuori terra, e relativo box pertinenziale;
condannare il NO alla restituzione Pt_1 in favore della dott.ssa dei tutti i beni ancora presenti nell'abitazione ex coniugale che non CP_1 sono stati mai restituiti, oppure, in subordine, condannare al risarcimento dell'equivalente valore economico accertando in corso di causa”;
2) addebita la separazione a;
Parte_1
3) rigetta la domanda di condanna risarcitoria formulata da parte resistente;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025.
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto