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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/10/2025, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2021 promossa da:
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARRA PAOLO e dell'avv. MERONI P.IVA_1
AR GA ) CORSO ITALIA, 13 20122 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 13 20123 MILANO presso il difensore avv. MARRA PAOLO attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
DI RL, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA,
46 20122 MILANO presso il difensore avv. DI RL convenuto
Oggetto: somministrazione – cessione del credito CONCLUSIONI per Controparte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Cont In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del Comune di dei seguenti importi: CP_3
€ 7.168,45 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
€ 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 11-
15;
€ 841,07 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
€ 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_3 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
Comune di delle diverse somme, a titolo di: CP_3
pag. 2 di 9 sorte capitale;
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note
Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in CP_3 Cont favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_3 Cont persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_3 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
CONCLUSIONI per il Comune di CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte così giudicare:
- accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione di (già ) CP_1 Controparte_2
a richiedere al Comune di il pagamento di importi inerenti le cessioni di CP_3 credito per cui è causa, stante la mancata adesione del Comune di a tali CP_3 cessioni;
pag. 3 di 9 - in subordine, dichiarare la nullità della domanda proposta da (già CP_1 [...]
ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la mancanza degli elementi previsti Controparte_2 dall'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.;
- in ulteriore subordine: respingere ogni domanda proposta da (già CP_1 [...]
nei confronti del Comune di Controparte_2 CP_3
Con i compensi e le spese per la difesa del Controparte_3
Il Comune di dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove CP_3 domande che fossero ex adverso precisate.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2020, già Controparte_1 [...]
Cont
di seguito anche solo ) premessa la sua Controparte_2 qualità di istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, ha dichiarato di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti del Controparte_3
da vari fornitori di quest'ultimo e, in particolare, da Eni Gas e Luce
[...]
S.p.A. e Eni S.p.A., chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al pagamento di importi asseritamente dovuti a titolo di capitale, interessi e risarcimento forfettario del danno. Cont In particolare. ha dedotto l'esistenza dei crediti ceduti di cui all'elenco stilato nel documento prodotto sub 3) ove sono riportati gli estremi di n. 5 fatture (una emessa nel 2015 e quattro nel 2019) con allegazione di un credito residuo sulla prima fattura ( €3.835,47 a fronte di un importo originario di €
5.323,18) e di un credito riferito agli interi importi delle altre fatture
(rispettivamente € 277,20, € 153,67, €2.044,79 e € 857,32 per un importo complessivo di € 3.332,98) e così complessivamente €7.168,45.
Oltre all'importo capitale, parte attrice ha rivendicato il diritto al pagamento degli interessi legali di mora ex art. 1263 c.c., nella misura di € 2.110,69 alla pag. 4 di 9 data del 18.12.2020; degli interessi anatocistici prodotti dagli stessi interessi moratori ex art.1283 c.c., del risarcimento di 200 € (40 € x 5 fatture) di costi di recupero del credito delle fatture scadute ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 nonché di ulteriori € 841,07 a titolo di interessi moratori da ritardato pagamento, degli interessi anatocistici maturati sugli stessi e di €
2.560,00 (40 € x 64 fatture) di costi di recupero del credito come da note di debito interessi non contestate dall'ente convenuto.
2. Si è costituito tempestivamente il che ha eccepito in via preliminare CP_3 il mancato preventivo espletamento del procedimento di negoziazione assistita e il difetto di legittimazione attiva della attrice per carenza di consenso CP_2 alla cessione del credito da parte dell'amministrazione convenuta, come previsto dall'art. 9 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E
In ordine alle richieste attoree, il ha sostenuto che: CP_3
- due delle fatture insolute (precisamente quella di € 5.323,18 e quella di €
2.044,79) risultano documentalmente pagate per intero ad Eni Gas e Luce dall' ente convenzionato alla gestione degli immobili di proprietà del CP_5
CP_3
- -le altre tre fatture insolute emesse da Eni e Eni Gas e Luce non erano mai state ricevute dall'ente convenuto;
- in ogni caso le richieste di interessi moratori, anatocistici e di costo recupero crediti quest'ultimo comunque non dovuto) devono essere rivolte solo all' tenuta ai pagamenti delle società, e non al ai sensi CP_5 CP_3 dell'art.3 del DLGS 231/02;
- parimenti non dovuta e incongrua deve ritenersi la richiesta di ulteriori €
841,07 con correlati interessi di mora, anatocistici e costi di recupero crediti.
pag. 5 di 9 3. All'esito della prima udienza, tenutasi il 15.7.2021, la giudice allora procedente ha concesso i termini pe il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza successiva del 7.4.2022 la causa è stata rinviata al 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa sul ruolo per consentire alla giudice procedente di definire prioritariamente le cause aventi data di iscrizione più risalente.
All'udienza del 15.5.2024 la scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa a seguito di provvedimento di variazione tabellare in data 27.3.2024, ha posto in decisione la causa provvedendo in seguito, con ordinanza del
12.6.2024 a concedere termine alla parte attrice per l'avvio della negoziazione assistita, condizione di procedibilità della causa.
Quindi le parti hanno chiesto congiuntamente due rinvii delle udienze del
6.2.2025 e 13.3.2025, fissate per consentire il completamento della negoziazione e all'udienza del 28.5.2025 è stata fissata l'udienza del
24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, la causa è stata nuovamente posta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
4. Deve innanzi tutto ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, essendosi svolta detta procedura in corso di causa.
Quanto alla lamentata carenza di legittimazione attiva di parte attrice, il ha richiamato l'art. 9 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E che CP_3 stabilisce: “sul prezzo dei contratti in corso non potrà… convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, disposizione legislativa da considerarsi tuttora vigente, come più volte confermato dalla Suprema Corte, in deroga al principio generale dell'art. 1260 c.c..
pag. 6 di 9 Ne consegue che, secondo il convenuto, in corso di esecuzione del contratto, la cessione del credito nei confronti del è efficace solo qualora CP_3 quest'ultimo abbia espresso il proprio assenso, presupposto non verificatosi nel caso in esame ove controparte si è limitata a produrre gli atti di cessione di crediti inerenti la fornitura del gas, in assenza di documenti attestanti l'assenso del alle varie cessioni. CP_3
Parte attrice si è opposta a tale difesa facendo rilevare che “ai fini della validità nonché dell'opponibilità delle cessioni, non occorre l'espressa adesione dell'Ente ma semplicemente che quest'ultimo non le rifiuti, con notifica da effettuarsi sia al cedente che al cessionario nel termine di 45 gg dalla comunicazione di avvenuta cessione” (così in comparsa conclusionale Cont
.
5. Ritiene il Tribunale che la difesa svolta dal in punto di legittimazione CP_3 attiva di parte attrice sia fondata.
Si richiama sul punto, il recente arresto della Corte di legittimità (sez. III – ord. n. 34173 del 23 dicembre 2024) che, pronunciandosi in un caso in cui la Cont medesima aveva agito in giudizio nei confronti di un quale CP_3 cessionaria di crediti per forniture di energia, ha affermato che, in tema di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, il divieto di cessione senza l'adesione del debitore ceduto, sancito dall'art. 70 del R.D. 18 novembre
1923 n. 2440, trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni, compresi gli enti comunali precisando che tale disciplina ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti d'impresa, la quale è stata estesa ai crediti verso le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e di progettazione,
pag. 7 di 9 ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, con esclusione dei crediti derivanti da contratti di fornitura.
La Suprema Corte ha quindi statuito che la cessione di crediti derivanti da contratti di fornitura verso enti comunali richiede l'accettazione espressa dell'ente debitore e tale tutela sussiste quando il contratto è ancora in essere al momento della cessione, al fine di mettere l'amministrazione in condizioni di esercitare un controllo sulle ragioni della cessione, che potrebbero essere indicative dello stato di salute economica del cedente tenuto a continuare ad erogare la prestazione.
Tale principio, con riguardo alla cessione di crediti elativi a contratti in essere al momento della cessione, è stato riaffermato da una recentissima pronuncia della sezione terza della Suprema Corte (n. 26997 del 7 ottobre 2025) ove è stato altresì chiarito che un contratto di fornitura si considera 'in corso' finché il rapporto non è concluso, anche se i crediti si riferiscono a prestazioni già eseguite.
I principi ora richiamati trovano applicazione nel caso in esame ove è incontestato che non sia stato richiesto consenso alcuno al all'atto CP_3 delle cessioni dei crediti azionati nel presente giudizio, nascenti da contratti di somministrazione ancora in essere al momento della cessione (non avendo Cont contestato l'allegazione in fatto della controparte, limitandosi a contestare in diritto la necessità di richiesta di consenso al . CP_3
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la Cont soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi - e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
pag. 8 di 9 1.701,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di ad agire nei Controparte_1 confronti del per crediti ceduti nascenti da Controparte_3 contratti di somministrazione in assenza di consenso dell'Ente debitore;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti di liquidate in € 5.077,00 per Controparte_3 compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 25/10/2025
La giudice
IA RE
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2021 promossa da:
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARRA PAOLO e dell'avv. MERONI P.IVA_1
AR GA ) CORSO ITALIA, 13 20122 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 13 20123 MILANO presso il difensore avv. MARRA PAOLO attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
DI RL, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA,
46 20122 MILANO presso il difensore avv. DI RL convenuto
Oggetto: somministrazione – cessione del credito CONCLUSIONI per Controparte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Cont In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del Comune di dei seguenti importi: CP_3
€ 7.168,45 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
€ 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 11-
15;
€ 841,07 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
€ 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_3 Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Cont In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
Comune di delle diverse somme, a titolo di: CP_3
pag. 2 di 9 sorte capitale;
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note
Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in CP_3 Cont favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_3 Cont persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_3 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
CONCLUSIONI per il Comune di CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte così giudicare:
- accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione di (già ) CP_1 Controparte_2
a richiedere al Comune di il pagamento di importi inerenti le cessioni di CP_3 credito per cui è causa, stante la mancata adesione del Comune di a tali CP_3 cessioni;
pag. 3 di 9 - in subordine, dichiarare la nullità della domanda proposta da (già CP_1 [...]
ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la mancanza degli elementi previsti Controparte_2 dall'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.;
- in ulteriore subordine: respingere ogni domanda proposta da (già CP_1 [...]
nei confronti del Comune di Controparte_2 CP_3
Con i compensi e le spese per la difesa del Controparte_3
Il Comune di dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove CP_3 domande che fossero ex adverso precisate.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2020, già Controparte_1 [...]
Cont
di seguito anche solo ) premessa la sua Controparte_2 qualità di istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, ha dichiarato di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti del Controparte_3
da vari fornitori di quest'ultimo e, in particolare, da Eni Gas e Luce
[...]
S.p.A. e Eni S.p.A., chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al pagamento di importi asseritamente dovuti a titolo di capitale, interessi e risarcimento forfettario del danno. Cont In particolare. ha dedotto l'esistenza dei crediti ceduti di cui all'elenco stilato nel documento prodotto sub 3) ove sono riportati gli estremi di n. 5 fatture (una emessa nel 2015 e quattro nel 2019) con allegazione di un credito residuo sulla prima fattura ( €3.835,47 a fronte di un importo originario di €
5.323,18) e di un credito riferito agli interi importi delle altre fatture
(rispettivamente € 277,20, € 153,67, €2.044,79 e € 857,32 per un importo complessivo di € 3.332,98) e così complessivamente €7.168,45.
Oltre all'importo capitale, parte attrice ha rivendicato il diritto al pagamento degli interessi legali di mora ex art. 1263 c.c., nella misura di € 2.110,69 alla pag. 4 di 9 data del 18.12.2020; degli interessi anatocistici prodotti dagli stessi interessi moratori ex art.1283 c.c., del risarcimento di 200 € (40 € x 5 fatture) di costi di recupero del credito delle fatture scadute ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 nonché di ulteriori € 841,07 a titolo di interessi moratori da ritardato pagamento, degli interessi anatocistici maturati sugli stessi e di €
2.560,00 (40 € x 64 fatture) di costi di recupero del credito come da note di debito interessi non contestate dall'ente convenuto.
2. Si è costituito tempestivamente il che ha eccepito in via preliminare CP_3 il mancato preventivo espletamento del procedimento di negoziazione assistita e il difetto di legittimazione attiva della attrice per carenza di consenso CP_2 alla cessione del credito da parte dell'amministrazione convenuta, come previsto dall'art. 9 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E
In ordine alle richieste attoree, il ha sostenuto che: CP_3
- due delle fatture insolute (precisamente quella di € 5.323,18 e quella di €
2.044,79) risultano documentalmente pagate per intero ad Eni Gas e Luce dall' ente convenzionato alla gestione degli immobili di proprietà del CP_5
CP_3
- -le altre tre fatture insolute emesse da Eni e Eni Gas e Luce non erano mai state ricevute dall'ente convenuto;
- in ogni caso le richieste di interessi moratori, anatocistici e di costo recupero crediti quest'ultimo comunque non dovuto) devono essere rivolte solo all' tenuta ai pagamenti delle società, e non al ai sensi CP_5 CP_3 dell'art.3 del DLGS 231/02;
- parimenti non dovuta e incongrua deve ritenersi la richiesta di ulteriori €
841,07 con correlati interessi di mora, anatocistici e costi di recupero crediti.
pag. 5 di 9 3. All'esito della prima udienza, tenutasi il 15.7.2021, la giudice allora procedente ha concesso i termini pe il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza successiva del 7.4.2022 la causa è stata rinviata al 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa sul ruolo per consentire alla giudice procedente di definire prioritariamente le cause aventi data di iscrizione più risalente.
All'udienza del 15.5.2024 la scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa a seguito di provvedimento di variazione tabellare in data 27.3.2024, ha posto in decisione la causa provvedendo in seguito, con ordinanza del
12.6.2024 a concedere termine alla parte attrice per l'avvio della negoziazione assistita, condizione di procedibilità della causa.
Quindi le parti hanno chiesto congiuntamente due rinvii delle udienze del
6.2.2025 e 13.3.2025, fissate per consentire il completamento della negoziazione e all'udienza del 28.5.2025 è stata fissata l'udienza del
24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, la causa è stata nuovamente posta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
4. Deve innanzi tutto ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, essendosi svolta detta procedura in corso di causa.
Quanto alla lamentata carenza di legittimazione attiva di parte attrice, il ha richiamato l'art. 9 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E che CP_3 stabilisce: “sul prezzo dei contratti in corso non potrà… convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, disposizione legislativa da considerarsi tuttora vigente, come più volte confermato dalla Suprema Corte, in deroga al principio generale dell'art. 1260 c.c..
pag. 6 di 9 Ne consegue che, secondo il convenuto, in corso di esecuzione del contratto, la cessione del credito nei confronti del è efficace solo qualora CP_3 quest'ultimo abbia espresso il proprio assenso, presupposto non verificatosi nel caso in esame ove controparte si è limitata a produrre gli atti di cessione di crediti inerenti la fornitura del gas, in assenza di documenti attestanti l'assenso del alle varie cessioni. CP_3
Parte attrice si è opposta a tale difesa facendo rilevare che “ai fini della validità nonché dell'opponibilità delle cessioni, non occorre l'espressa adesione dell'Ente ma semplicemente che quest'ultimo non le rifiuti, con notifica da effettuarsi sia al cedente che al cessionario nel termine di 45 gg dalla comunicazione di avvenuta cessione” (così in comparsa conclusionale Cont
.
5. Ritiene il Tribunale che la difesa svolta dal in punto di legittimazione CP_3 attiva di parte attrice sia fondata.
Si richiama sul punto, il recente arresto della Corte di legittimità (sez. III – ord. n. 34173 del 23 dicembre 2024) che, pronunciandosi in un caso in cui la Cont medesima aveva agito in giudizio nei confronti di un quale CP_3 cessionaria di crediti per forniture di energia, ha affermato che, in tema di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, il divieto di cessione senza l'adesione del debitore ceduto, sancito dall'art. 70 del R.D. 18 novembre
1923 n. 2440, trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni, compresi gli enti comunali precisando che tale disciplina ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti d'impresa, la quale è stata estesa ai crediti verso le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e di progettazione,
pag. 7 di 9 ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, con esclusione dei crediti derivanti da contratti di fornitura.
La Suprema Corte ha quindi statuito che la cessione di crediti derivanti da contratti di fornitura verso enti comunali richiede l'accettazione espressa dell'ente debitore e tale tutela sussiste quando il contratto è ancora in essere al momento della cessione, al fine di mettere l'amministrazione in condizioni di esercitare un controllo sulle ragioni della cessione, che potrebbero essere indicative dello stato di salute economica del cedente tenuto a continuare ad erogare la prestazione.
Tale principio, con riguardo alla cessione di crediti elativi a contratti in essere al momento della cessione, è stato riaffermato da una recentissima pronuncia della sezione terza della Suprema Corte (n. 26997 del 7 ottobre 2025) ove è stato altresì chiarito che un contratto di fornitura si considera 'in corso' finché il rapporto non è concluso, anche se i crediti si riferiscono a prestazioni già eseguite.
I principi ora richiamati trovano applicazione nel caso in esame ove è incontestato che non sia stato richiesto consenso alcuno al all'atto CP_3 delle cessioni dei crediti azionati nel presente giudizio, nascenti da contratti di somministrazione ancora in essere al momento della cessione (non avendo Cont contestato l'allegazione in fatto della controparte, limitandosi a contestare in diritto la necessità di richiesta di consenso al . CP_3
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la Cont soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi - e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
pag. 8 di 9 1.701,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di ad agire nei Controparte_1 confronti del per crediti ceduti nascenti da Controparte_3 contratti di somministrazione in assenza di consenso dell'Ente debitore;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti di liquidate in € 5.077,00 per Controparte_3 compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 25/10/2025
La giudice
IA RE
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