Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2915 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. LONARDO CARMINA, presso la quale elettivamente domicilia nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE SCALA, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 10/01/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Teano (CE) in data
25/07/2021 e che dal matrimonio è nata una figlia , nata il [...]), con ricorso ex art. Per_1
473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con l'obbligo di tempestiva comunicazione in caso di cambio di residenza;
2. I coniugi si impegnano a rilasciarsi, reciprocamente, la dichiarazione liberatoria in caso di richiesta di passaporto;
3. Il contratto di fitto relativo alla casa sita in Salsomaggiore è stato già risolto e la casa già liberata;
4. La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma con Per_1 domiciliazione esclusiva presso l'abitazione in uso alla sig.ra Parte_1 residente presso l'abitazione dei genitori sita in Teano (CE) al vico San Benedetto
n.1;
5. Si precisa che, limitatamente al periodo che va dal 01.01.2028 al 31.12.2031, qualora la sig.ra provveda a trasferirsi in un autonomo alloggio, il sig. verserà Pt_1 Pt_2 la somma mensile di €.130.00 a titolo di contributo al pagamento del canone di
tale condizione verrà meno qualora la sig. dovesse Parte_1 iniziare una convivenza con terze persone;
6. Il sig. contribuirà alle spese di mantenimento della minore Parte_2 Per_1 corrispondendo un assegno di € 600,00 (seicento) entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico su c/c intestato alla madre. Tale importo sarà automaticamente annualmente rivalutato come per legge in base all' indice ISTAT;
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a pretese alimentari e/o di mantenimento;
8. Il sig. , fino al dicembre 2027 verserà alla sig.ra la somma del Parte_2 Pt_1
20% sull'importo netto dei premi di produzione (incentivo quadrimestrale) ricevuti dalla società Autogrill cui presta servizio, così come risulterà dai relativi cedolini di riferimento ed entro cinque giorni dalla data di emissione degli stessi.
Successivamente al dicembre 2027, la sig.ra null'altro potrà pretendere dal Pt_1 marito in relazione ai premi suddetti. Tali somme non costituiscono mantenimento della sig.ra né integrazione al mantenimento della figlia;
Pt_1 Per_1
9. Tutte le spese straordinarie, preventivamente concordate dalle parti, saranno a carico di entrambi i coniugi e precisamente: il 50% a carico del IG. Parte_2 ed il 50% a carico della IG.ra ; (Per spese straordinarie devono Parte_1 intendersi quelle di cui al protocollo del Tribunale di S. Maria C.V.);
10. Per ciò che concerne la frequenza all'asilo nido, limitatamente al periodo che non consente l'iscrizione all'asilo pubblico (tre anni di età) della piccola , il IG. Per_1
provvederà al pagamento della retta dovuta comprensiva della mensa Parte_2 scolastica;
11. Si precisa inoltre, che l'importo totale dell'eventuale assegno unico universale sarà integralmente accreditato dall'Inps su conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
come già concordato tra i coniugi;
[...]
12. Tutti gli aspetti patrimoniali tra i coniugi sono stati già disciplinati tra le parti e con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi ed ulteriore pretesa di natura economica e/o azione derivante sia dal loro rapporto di comunione legale che da rapporti di altra natura. In particolare, si precisa che il
IG. continuerà a versare le rate del finanziamento sottoscritto in Parte_2 costanza di matrimonio;
13. Il padre terrà con sé la figlia per due giorni alla settimana dalle ore 16.00 alle 19,00 ed, ogni fine settimana, alternativamente il sabato e la domenica per l'intera giornata dalle ore 9.00 alle 19.00. La tenera età della bimba non consente ancora il pernottamento con il papà, che verrà introdotto gradualmente nel rispetto delle esigenze della bambina e, comunque, a far data dal suo terzo anno di età. In ogni caso si precisa che fintantoché il papà lavorerà in provincia di Pavia o in futuro in altra provincia previa preventiva comunicazione alla moglie, egli terrà con sé la figlia nei giorni di permanenza dello stesso in Teano, liberamente e senza necessità di rispettare i giorni innanzi fissati Si specifica altresì che, laddove il sig. Pt_2 dovesse permanere in Teano per più giorni, escluso il periodo di ferie, il sig. Pt_2 potrà tenere con sé la bambina alternativamente il sabato o la domenica;
14. In occasione delle festività natalizie e sempre nel preminente rispetto dei ritmi e delle abitudini della bambina e dei turni di lavoro del IG. , trascorrerà ad Pt_2 Per_1 anni alterni con ciascun genitore, l'intera giornata (dalle 10,00 alle 21,00 fino al raggiungimento dei tre anni di età della bambina) della Vigilia di Natale ( 24 dicembre) e del Natale (25 dicembre) oppure l'ultimo giorno dell'anno (31 gennaio) ed il primo dell'anno (01 gennaio); la bambina, altresì, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore l'intera giornata di S. TE (26 dicembre) e dell'Epifania (6
Gennaio). Durante le festività Pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 15. Durante il periodo estivo, a partire dal terzo anno di età della minore, la bambina trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre (tale periodo dovrà essere concordato preventivamente con la sig. con un preavviso di Parte_1 almeno 50 giorni). Ciascun genitore, quando avrà con sé la minore, dovrà preventivamente comunicare all'altro genitore le località di vacanza in cui intenderà recarsi con la figlia (con obbligo di comunicare anche il nominativo dell'alloggio ed il relativo indirizzo);
16. In occasione di compleanni, onomastici o altre festività, entrambi i coniugi potranno rispettivamente trascorrere tali giornate insieme alla bambina;
in ogni caso la minore potrà permanere con il padre nel giorno dell'onomastico e del compleanno nonché per la Festa del Papà e con la madre potrà permanere nel giorno dell'onomastico, del compleanno nonché della Festa della Mamma;
inoltre, in modo alternato per ogni annualità per i giorni dell'onomastico e del compleanno della piccola;
Per_1
17. I coniugi, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nasceranno problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia,
l'indirizzo scolastico o, comunque le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro della minore. In ogni caso entrambi i genitori si impegnano a non frequentare alla presenza della minore terze persone con le quali intrattengono relazioni Per_1 affettive;
18. È diritto del IG. di effettuare ogni giorno almeno una videotelefonata alla Pt_2 figlia (alle ore 19,00) sull'utenza telefonica della moglie che, a tal proposito, favorirà tale forma di quotidiana comunicazione. Si precisa, inoltre che, allorquando, la bimba sarà in vacanza con il padre anche la sig.ra potrà effettuare una Pt_1 videotelefonata alla figlia sull'utenza telefonica del sig. alle ore 19.00 di ogni Pt_2 giorno;
19. Le parti dichiarano di voler dare attuazione alle condizioni di separazione sopra elencate all'atto del deposito del ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 10/01/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 8, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/01/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso