Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23280 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23280/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2022, proposto da PP SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del D.D. del Ministero della Difesa prot. M_D GMIL REG2021 0534314 del 9.12.2021, notificato in data 31.12.2021, nella parte in cui viene fissata la decorrenza dell’anzianità assoluta e decorrenza assegni del ricorrente nel grado di Maggiore al 31.12.2021; 2) del provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL REG2016 0177921 del 23.3.2016, nella parte in cui viene fissata la decorrenza dell’anzianità assoluta e decorrenza assegni del ricorrente nel grado di Capitano al 31.12.2014; 3) del provvedimento del Ministero della prot. n. Difesa M_D/GMIL II 4 1 0054736 del 7.2.2011, nella parte in cui viene fissata la decorrenza dell’anzianità assoluta e decorrenza assegni del ricorrente nel grado di Tenente al 31.12.2009; 4) del provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL I 1 2 0349326 del 3.8.2009, nella parte in cui viene fissata la decorrenza dell’anzianità assoluta e decorrenza assegni del ricorrente nel grado di Sottotenente al 31.12.2007; 5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. MI Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente, ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, agisce per l’accertamento e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive discendenti dal mancato riconoscimento dell’anzianità maturata prima dell’avvio del servizio effettivo permanente.
2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata.
3. Giusta ordinanza n. 2064/2025, del 19.05.2025, è stato ha ordinato alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.
4. La Pubblica Amministrazione ha provveduto al suddetto incombente istruttorio producendo in giudizio, in data 30.05.2025, relazione difensiva nota prot. M_D AB05933 REG2022 0677913, del 16.11.2022.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 10 ottobre 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili d’irricevibilità del ricorso.
6. All’esito, la causa è stata introitata a sentenza.
7. Esaurita l’illustrazione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esposizione delle censure spiegate con l’atto di impugnazione.
8. A fondamento del ricorso, viene lamentata la mancata retrodatazione dell’anzianità maturata e la conseguente mancata corresponsione delle differenze retributive: infatti, sin dal 2003 il ricorrente avrebbe prestato servizio e solo nel 2011 sarebbe stato finalmente stabilizzato nei ruoli dell’Arma. Inoltre, avrebbe svolto sempre i medesimi compiti degli ufficiali in servizio effettivo permanente, pur essendo in ferma prefissata: circostanza corroborata dal mantenimento delle stesse mansioni dopo la stabilizzazione.
Il mancato riconoscimento del precedente servizio sarebbe contrario al diritto dell’Unione europea, non sussistendo una ragione obiettiva di tale disparità di trattamento.
9. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, come rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., all’udienza del 10 ottobre 2025.
10. Difatti, la censura proposta afferisce alla decorrenza dell’anzianità di servizio, fissata, ab origine , nel bando del concorso di stabilizzazione (decreto del Ministero della difesa 12 gennaio 2009, n. 14): i successivi decreti di avanzamento, impugnati in parte qua dal ricorrente, sono sotto tale profilo rigidamente vincolati, non potendo essi determinarsi altrimenti che seguendo l’originario inquadramento.
11. Pertanto, avendo prestato l’esponente acquiescenza a tale collocazione in ruolo non è possibile dolersene in questa sede, atteso che si assisterebbe ad un’inammissibile rimessione in termini dopo lo spirare di un termine decadenziale (in termini, Tar Lazio, sez. I- bis , 29 luglio 2024, n. 15371).
12. Il ricorso in esame, invero, è stato notificato soltanto in data 2.02.2022, a molti anni di distanza dal provvedimento di nomina del 2009 e dopo lungo lasso di tempo anche rispetto ai successivi provvedimenti di promozione.
Non è stato, pertanto, osservato dal ricorrente il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dal codice del processo amministrativo per impugnare ciascuno di detti provvedimenti, come era suo onere fare, anche al fine della sola contestazione delle decorrenze di anzianità, rispettivamente fissate da ciascuno di detti provvedimenti
Giova rammentare che tutti i provvedimenti citati sono atti a carattere autoritativo, come tali sottoposti al termine decadenziale di impugnativa, termine impermeabile agli effetti (pretesamente interruttivi) della diffida ad adempiere inviata dal ricorrente al Ministero resistente il 2.11.2021.
La stessa qualificazione della richiesta avanzata come volta alla tutela di un diritto soggettivo non consente di eludere i termini tassativi previsti dalla legge per l’impugnativa di provvedimenti di nomina e inquadramento nel grado, aventi tutti carattere autoritativo (ex multis, TAR Lazio Roma, Prima Quater, sentenza del 04/07/2025, n. 13222/2025; TAR Lazio Roma, Prima Bis, sentenza del 18/08/2025, n. 15570).
Al riguardo, il Collego non può che condividere gli argomenti recentemente sviluppati, in caso analogo al presente, dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza del 30/11/2023 n. 10361, ove si legge che “i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall’inquadramento, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico” (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2012, n. 5881).
13. Per tutto quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto tardivo rispetto gli atti in epigrafe impugnati.
14. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IN, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
MI Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di NO | NA IN |
IL SEGRETARIO