TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23280
TAR
Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
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TAR
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Impugnazione parziale del provvedimento di avanzamento

    Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di avanzamento è vincolato al precedente inquadramento, contestato tardivamente. L'impugnazione è stata considerata inammissibile per tardività, non avendo rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti originari di nomina e avanzamento.

  • Inammissibile
    Impugnazione parziale del provvedimento di avanzamento

    Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di avanzamento è vincolato al precedente inquadramento, contestato tardivamente. L'impugnazione è stata considerata inammissibile per tardività, non avendo rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti originari di nomina e avanzamento.

  • Inammissibile
    Impugnazione parziale del provvedimento di avanzamento

    Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di avanzamento è vincolato al precedente inquadramento, contestato tardivamente. L'impugnazione è stata considerata inammissibile per tardività, non avendo rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti originari di nomina e avanzamento.

  • Inammissibile
    Impugnazione parziale del provvedimento di avanzamento

    Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di avanzamento è vincolato al precedente inquadramento, contestato tardivamente. L'impugnazione è stata considerata inammissibile per tardività, non avendo rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti originari di nomina e avanzamento.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa e differenze retributive

    Il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivo, non avendo il ricorrente rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare i provvedimenti originari di nomina e avanzamento, che fissavano la decorrenza dell'anzianità. La tardività non è sanata da diffide ad adempiere o dalla qualificazione della richiesta come diritto soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23280
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23280
    Data del deposito : 19 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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