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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7735 /2024 promossa da:
) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Elisa Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EG, Via Col Di Lana
n. 11;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta,
Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri in data Parte_2
18.06.2016 e regolarmente trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio di detto Comune come segue: n. 25, parte 1, ufficio 1, anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento dello stesso presso Persona_1
l'abitazione materna presso la quale manterrà la propria residenza.
2) Disporre il proseguo del monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti dei rapporti tra padre e il figlio minore con determinazione da parte dei medesimi delle modalità e calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlio in Spazio Neutro.
3) Determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma mensile di €
600,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente, ordinando (come già disposto dal Tribunale di Monza – Sez. IV – sia nelle more della causa di separazione giudiziale dei coniugi RG n. 12775/2018 che nella relativa Sentenza n.
183/2023) al datore di lavoro del Sig. , , di versare mensilmente e CP_1 Parte_3 direttamente alla Sig.ra la somma determinata a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio a carico del padre mediante bonifico sul conto bancario della stessa mediante prelievo delle somme spettanti al lavoratore da effettuarsi nel medesimo giorno di accredito dello stipendio del proprio dipendente.
4) Disporre, inoltre, a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie per il figlio misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 e precisamente: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
4) Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione
5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
pagina 2 di 10 6) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 3 di 10 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
- Vitto e mensa scolastica,
- Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
- Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi),
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
- Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
5) Le detrazioni per il figlio spetteranno ai genitori secondo quanto disposto per legge, mentre l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla madre.
6) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio di passaporto per sé e per il figlio minore, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio.
7) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria refuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
La ricorrente chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
pagina 4 di 10 a) Ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in premessa ai capitoli dal n. 1) al n. 8) da intendersi qui ritrascritti e preceduti da “vero è che”, con riserva di indicare i nomi dei testi.
b) Ordinare ai Servizi Sociali di EG (quale Ente territorialmente per la residenza della madre e del figlio minore) e di AT (quale Ente territorialmente competente per la residenza del padre) di depositare relazioni di aggiornamento.
c) Ordinare al Sig. l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc di quanto segue: dichiarazioni dei CP_1 redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante il percepimento del proprio stipendio lavorativo e di eventuali altre entrate e la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati o di quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari/postali e finanziari relativi agli ultimi tre anni, sia in Italia che all'estero, o in subordine disporre i relativi accertamenti mediante la Polizia Tributaria.
d) Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti i capitoli di prova che saranno formulati da controparte e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttori avversarie.
e) Ammettere la prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova che saranno dedotti da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, proporre, modificare e/o precisare domande, e produrre sia nel merito che in via istruttoria nel proseguo della presente causa.
pagina 5 di 10 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data con;
che dalla unione nasceva il 23.02.2018; che la coppia si separava giusta CP_1 PE
Sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Monza, che addebitava la separazione al marito e lo condannava al risarcimento del danno a favore della moglie nell'importo di euro 5.000 a causa delle percosse infertele, e stabiliva l'affido del minore al Comune di residenza, con collocamento presso la madre, esercizio del diritto di visita paterno in spazio neutro;
determinazione del contributo al mantenimento di a carico del PE padre nell'importo di euro 250 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e percezione da parte della ricorrente del 100% dell'assegno unico per il figlio;
che il Tribunale di Como nel 2022 condannava il resistente per i reati di cui agli articoli 572 C.P., con l'aggravante ex art. 61 n. 11 quinquies
C.P. per aver commesso alcuni fatti all'epoca in cui la moglie si trovava in stato di gravidanza, oltre che per il reato di lesioni ex art. 582 C.P., con l'aggravante di aver commesso i fatti in relazione al reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, con condanna dello stesso alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione;
che detta sentenza era stata confermata in Appello;
che frequentava ancora la scuola PE con orario ridotto, era seguito da insegnate di sostegno ed educatrice, continuava il percorso di psicomotricità ed effettuava lezioni di nuoto ed ippoterapia;
che aveva ricevuto diagnosi funzionale PE dell'AST Brianza del 14.09.2022 di disturbo dello spettro autistico e un ritardo globale dello sviluppo ed era percettore di pensione di invalidità civile;
che il padre nulla aveva versato per il suo mantenimento, nè del risarcimento del danno dovuto alla ricorrente;
di aver promosso pignoramento e chiesto ed ottenuto versamento del mantenimento da parte del datore di lavoro di che a carico del resistente sussisteva CP_1 anche procedimento penale per il reato di cui all'articolo 570 bis c.p.; esponeva di essere pienamente in grado di occuparsi del figlio, anche con il supporto dei nonni materni, e che dunque erano venute meno le ragioni dell'affido all'Ente; di essersi dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio dei documenti di identità, l'iscrizione scolastica, l'autorizzazione alla circoncisione;
che il padre avrebbe dovuto vedere il figlio in spazio neutro, ma spesso non rispettava il relativo calendario;
di lavorare con contratto di lavoro subordinato (da Settembre '21 a tempo indeterminato) come O.S.S. presso la Provincia Religiosa
San Marziano Don Orione di EG;
di vivere in immobile di proprietà gravato da mutuo e che erano maturate morosità nel pagamento delle rate;
che solo il di lei padre percepiva reddito mensile (pensione di euro 600 mensili); domandava lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo di con PE collocamento presso di sé e prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali;
che fosse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 600, oltre al 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto da parte del datore di lavoro, e di poter percepire integralmente l'assegno unico per il figlio.
Alla udienza del 10.4.2025 il resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia e la ricorrente dichiarava: vivo a EG, vivo in una casa di mia proprietà esclusiva, c'è un mutuo, di 500 euro mensili, però ci sono degli arretrati, lavoro in una casa di riposo per disabili ed anziani a EG, 40 ore la settimana, con reddito di 1200 euro massimo, oltre 13ma. prendo 200 euro di assegno unico, poi ha pensione ed accompagnamento di euro 500 mensili. PE lo vede in spazio neutro ogni 15 giorni, ma spesso salta, non viene sempre, sto prendendo il mantenimento dal datore di CP_1 pagina 6 di 10 lavoro. Ma arriva sempre all'ultimo. Non versa le spese extra. Non ho altri finanziamenti, pago la ricarica mensile del telefono, non ho un finanziamento.
Il Giudice rinviava al 15.5.2025 per consentire ai servizi sociali l'invio della relazione di aggiornamento.
Alla udienza del 15.5.2025 il legale della ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-nel caso di specie si ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di (23.02.2018) alla madre, che potrà PE assumere anche le determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale: i provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n.
663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c.;
-la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Ora, la sentenza di separazione pronunciata il 30.1.2023 in punto di affido accertava che Nel caso di specie, dalla lunga istruttoria dei servizi sociali competenti per il territorio emerge che il ricorrente ha sempre mantenuto la ferma volontà di rapportarsi con il figlio, non ha compreso le ragioni della separazione;
si è in ogni caso mantenuto collaborante a tutti gli interventi disposti;
la resistente apparsa adeguata, collaborante e ben supportata dai genitori nella gestione del minore, ha saputo interfacciarsi con gli operatori e richiedere aiuto ove necessario per la crescita di (cfr. relm in vista della PE udienza del 12.12.2019).
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio dell'ottobre 2022 emerge che la resistente ha mantenuto un atteggiamento collaborante ed ha richiesto l'intervento degli operatori ogni volta che ciò si è reso necessario nell'interesse di
gli insegnanti della scuola dell'infanzia hanno invero evidenziato difficoltà linguistiche e relazionali del minore, che ne PE hanno determinato l'invio in neuropsichiatria, ove è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico ed un ritardo globale dello sviluppo.
pagina 7 di 10 Egli effettua dunque psicomotricità e la madre rileva dei progressi nel minore;
a scuola è affiancato da insegnante di sostegno;
gli incontri con il padre proseguono in spazio neutro con cadenza quindicinale operatori riportano un buon andamento degli stessi: il minore è felice di incontrare il padre che a sua volta si mostra affettuoso e presente.
Gli operatori suggeriscono di mantenere tali modalità di incontro per consolidare la relazione;
evidenziano anche la necessità di mantenere l'affido all'Ente e di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità per la resistente.
Alla luce di quanto precede, devono essere confermate le attuali statuizioni afferenti affido, collocamento e modalità di incontro padre figlio: le parti non hanno alcun rapporto e la relazione tra loro irrimediabilmente compromessa anche in ragione degli esiti del procedimento penale a carico di i genitori non appaiono dunque in grado di assumere in modo concordato le CP_1 scelte educative necessarie per PE
Nonostante l'affetto manifestato per il figlio, la commissione da parte del ricorrente di gravi fatti di reato anche alla presenza del minore inducono fondati dubbi sulla capacità di di coglierne i bisogni anche emotivi ed assumere le determinazioni CP_1 necessarie al suo benessere.
Il comportamento della resistente nel corso degli anni ha manifestato una quota non indifferente di fragilità: ella ha più volte denunciato il marito, e quindi rimesso la querela;
ha faticato ad assumere la decisione separativa necessaria al benessere proprio e del figlio, ha dimostrato che il supporto degli operatori dei servizi le è assolutamente necessario per la corretta gestione del minore: sebbene infatti ella abbia saputo collaborare e chiedere aiuto agli operatori nell'interesse di non PE sussistono oggi elementi che possano consentire di ritenerla in grado di gestire il figlio e le sue importanti problematiche sanitarie in modo autonomo.
Tutti gli elementi che precedono inducono a ritenere necessario il mantenimento dell'affido del minore al Comune di residenza, come peraltro suggerito dagli operatori stessi (pagine 12 e 13 sentenza separazione documento 1 ricorrente).
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di EG in vista della udienza del 15.5.2025 emerge che la ricorrente ha mantenuto contatti regolari con i servizi sociali, si è mostrata molto attenta alle esigenze di (il quale ha avuto diagnosi di autismo) e in grado di attivarsi anche in autonomia per PE soddisfarle;
il minore appare molto ben seguito, e sta effettuando terapia presso centro specialistico;
egli è stato inserito in modo graduale presso la scuola primaria di secondo grado;
la madre ha adattato i propri orari lavorativi alle esigenze del figlio.
Di contro, non si è reso disponibile a un confronto con gli operatori, ha annullato molti incontri in CP_1 spazio neutro, nonostante il fatto il minore gli sia molto legato;
il resistente non accetta la diagnosi di autismo del figlio e riconduce alcuni comportamenti evitanti che talvolta pone in essere come PE effetto di manipolazioni materne.
Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto il resistente non ha nemmeno colto la grave diagnosi del figlio e non appare in grado di sintonizzarsi sui suoi bisogni evolutivi.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, che appare assolutamente in grado di sintonizzarsi sulle esigenze del minore e soddisfarne i bisogni.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che PE effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, pagina 8 di 10 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
-il collocamento viene mantenuto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi fin dalla separazione di fatto.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio, in spazio neutro, al fine di consentire una gestione dei rapporti con modalità osservate e tutelanti per il minore;
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di euro 19.886 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1.444 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; vive con la madre in immobile gravato da mutuo, di euro
500 mensili;
percepisce euro 199 di assegno unico.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 643.
L'attuale condizione abitativa e reddituale del resistente non sono note;
in sentenza di separazione si dava atto che egli dichiarava redditi mensili di circa 700 euro, gravati da pignoramento di un terzo e viveva ospite dei genitori;
che i redditi non erano connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito l'effettuazione di alcuna spesa voluttuaria;
in considerazione della capacità lavorativa e reddituale, il Tribunale poneva a suo carico un contributo al mantenimento di euro 250 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto precede, visiti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze del figlio ed i suoi tempi di permanenza presso i genitori, atteso che anche ove fosse attualmente CP_1 disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
-non è ammissibile la domanda di condanna del datore di lavoro del resistente al versamento dell'importo del contributo dovuto: l'articolo 473bis.37 c.p.c. legittima invero il creditore del mantenimento ad agire stragiudizialmente per ottenere dal datore di lavoro l'importo dovuto, il che rende inammissibile la relativa domanda giudiziale.
-Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.7735/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: pagina 9 di 10 1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(MAROCCO) il 23/02/1981 e nato a [...] il [...], che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 18.6.2016 a EG (atto n. 25 parte 1 registro atti di matrimonio del
Comune di EG);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di EG e, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
3. in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore Persona_2 interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
4. colloca il minore presso la ricorrente;
5.dispone che il padre tenga con sé in spazio neutro, alla presenza di un educatore dei servizi sociali PE competenti per territorio;
6. con decorrenza maggio 2025 pone a carico del resistente l'importo di euro 300,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
7 dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
8. dichiara inammissibili le restanti domande;
9. spese irripetibili
10. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di
EG per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7735 /2024 promossa da:
) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Elisa Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EG, Via Col Di Lana
n. 11;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta,
Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri in data Parte_2
18.06.2016 e regolarmente trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio di detto Comune come segue: n. 25, parte 1, ufficio 1, anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento dello stesso presso Persona_1
l'abitazione materna presso la quale manterrà la propria residenza.
2) Disporre il proseguo del monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti dei rapporti tra padre e il figlio minore con determinazione da parte dei medesimi delle modalità e calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlio in Spazio Neutro.
3) Determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma mensile di €
600,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente, ordinando (come già disposto dal Tribunale di Monza – Sez. IV – sia nelle more della causa di separazione giudiziale dei coniugi RG n. 12775/2018 che nella relativa Sentenza n.
183/2023) al datore di lavoro del Sig. , , di versare mensilmente e CP_1 Parte_3 direttamente alla Sig.ra la somma determinata a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio a carico del padre mediante bonifico sul conto bancario della stessa mediante prelievo delle somme spettanti al lavoratore da effettuarsi nel medesimo giorno di accredito dello stipendio del proprio dipendente.
4) Disporre, inoltre, a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie per il figlio misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 e precisamente: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
4) Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione
5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
pagina 2 di 10 6) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 3 di 10 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
- Vitto e mensa scolastica,
- Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
- Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi),
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
- Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
5) Le detrazioni per il figlio spetteranno ai genitori secondo quanto disposto per legge, mentre l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla madre.
6) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio di passaporto per sé e per il figlio minore, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio.
7) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria refuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
La ricorrente chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
pagina 4 di 10 a) Ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in premessa ai capitoli dal n. 1) al n. 8) da intendersi qui ritrascritti e preceduti da “vero è che”, con riserva di indicare i nomi dei testi.
b) Ordinare ai Servizi Sociali di EG (quale Ente territorialmente per la residenza della madre e del figlio minore) e di AT (quale Ente territorialmente competente per la residenza del padre) di depositare relazioni di aggiornamento.
c) Ordinare al Sig. l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc di quanto segue: dichiarazioni dei CP_1 redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante il percepimento del proprio stipendio lavorativo e di eventuali altre entrate e la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati o di quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari/postali e finanziari relativi agli ultimi tre anni, sia in Italia che all'estero, o in subordine disporre i relativi accertamenti mediante la Polizia Tributaria.
d) Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti i capitoli di prova che saranno formulati da controparte e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttori avversarie.
e) Ammettere la prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova che saranno dedotti da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, proporre, modificare e/o precisare domande, e produrre sia nel merito che in via istruttoria nel proseguo della presente causa.
pagina 5 di 10 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data con;
che dalla unione nasceva il 23.02.2018; che la coppia si separava giusta CP_1 PE
Sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Monza, che addebitava la separazione al marito e lo condannava al risarcimento del danno a favore della moglie nell'importo di euro 5.000 a causa delle percosse infertele, e stabiliva l'affido del minore al Comune di residenza, con collocamento presso la madre, esercizio del diritto di visita paterno in spazio neutro;
determinazione del contributo al mantenimento di a carico del PE padre nell'importo di euro 250 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e percezione da parte della ricorrente del 100% dell'assegno unico per il figlio;
che il Tribunale di Como nel 2022 condannava il resistente per i reati di cui agli articoli 572 C.P., con l'aggravante ex art. 61 n. 11 quinquies
C.P. per aver commesso alcuni fatti all'epoca in cui la moglie si trovava in stato di gravidanza, oltre che per il reato di lesioni ex art. 582 C.P., con l'aggravante di aver commesso i fatti in relazione al reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, con condanna dello stesso alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione;
che detta sentenza era stata confermata in Appello;
che frequentava ancora la scuola PE con orario ridotto, era seguito da insegnate di sostegno ed educatrice, continuava il percorso di psicomotricità ed effettuava lezioni di nuoto ed ippoterapia;
che aveva ricevuto diagnosi funzionale PE dell'AST Brianza del 14.09.2022 di disturbo dello spettro autistico e un ritardo globale dello sviluppo ed era percettore di pensione di invalidità civile;
che il padre nulla aveva versato per il suo mantenimento, nè del risarcimento del danno dovuto alla ricorrente;
di aver promosso pignoramento e chiesto ed ottenuto versamento del mantenimento da parte del datore di lavoro di che a carico del resistente sussisteva CP_1 anche procedimento penale per il reato di cui all'articolo 570 bis c.p.; esponeva di essere pienamente in grado di occuparsi del figlio, anche con il supporto dei nonni materni, e che dunque erano venute meno le ragioni dell'affido all'Ente; di essersi dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio dei documenti di identità, l'iscrizione scolastica, l'autorizzazione alla circoncisione;
che il padre avrebbe dovuto vedere il figlio in spazio neutro, ma spesso non rispettava il relativo calendario;
di lavorare con contratto di lavoro subordinato (da Settembre '21 a tempo indeterminato) come O.S.S. presso la Provincia Religiosa
San Marziano Don Orione di EG;
di vivere in immobile di proprietà gravato da mutuo e che erano maturate morosità nel pagamento delle rate;
che solo il di lei padre percepiva reddito mensile (pensione di euro 600 mensili); domandava lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo di con PE collocamento presso di sé e prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali;
che fosse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 600, oltre al 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto da parte del datore di lavoro, e di poter percepire integralmente l'assegno unico per il figlio.
Alla udienza del 10.4.2025 il resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia e la ricorrente dichiarava: vivo a EG, vivo in una casa di mia proprietà esclusiva, c'è un mutuo, di 500 euro mensili, però ci sono degli arretrati, lavoro in una casa di riposo per disabili ed anziani a EG, 40 ore la settimana, con reddito di 1200 euro massimo, oltre 13ma. prendo 200 euro di assegno unico, poi ha pensione ed accompagnamento di euro 500 mensili. PE lo vede in spazio neutro ogni 15 giorni, ma spesso salta, non viene sempre, sto prendendo il mantenimento dal datore di CP_1 pagina 6 di 10 lavoro. Ma arriva sempre all'ultimo. Non versa le spese extra. Non ho altri finanziamenti, pago la ricarica mensile del telefono, non ho un finanziamento.
Il Giudice rinviava al 15.5.2025 per consentire ai servizi sociali l'invio della relazione di aggiornamento.
Alla udienza del 15.5.2025 il legale della ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-nel caso di specie si ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di (23.02.2018) alla madre, che potrà PE assumere anche le determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale: i provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n.
663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c.;
-la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Ora, la sentenza di separazione pronunciata il 30.1.2023 in punto di affido accertava che Nel caso di specie, dalla lunga istruttoria dei servizi sociali competenti per il territorio emerge che il ricorrente ha sempre mantenuto la ferma volontà di rapportarsi con il figlio, non ha compreso le ragioni della separazione;
si è in ogni caso mantenuto collaborante a tutti gli interventi disposti;
la resistente apparsa adeguata, collaborante e ben supportata dai genitori nella gestione del minore, ha saputo interfacciarsi con gli operatori e richiedere aiuto ove necessario per la crescita di (cfr. relm in vista della PE udienza del 12.12.2019).
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio dell'ottobre 2022 emerge che la resistente ha mantenuto un atteggiamento collaborante ed ha richiesto l'intervento degli operatori ogni volta che ciò si è reso necessario nell'interesse di
gli insegnanti della scuola dell'infanzia hanno invero evidenziato difficoltà linguistiche e relazionali del minore, che ne PE hanno determinato l'invio in neuropsichiatria, ove è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico ed un ritardo globale dello sviluppo.
pagina 7 di 10 Egli effettua dunque psicomotricità e la madre rileva dei progressi nel minore;
a scuola è affiancato da insegnante di sostegno;
gli incontri con il padre proseguono in spazio neutro con cadenza quindicinale operatori riportano un buon andamento degli stessi: il minore è felice di incontrare il padre che a sua volta si mostra affettuoso e presente.
Gli operatori suggeriscono di mantenere tali modalità di incontro per consolidare la relazione;
evidenziano anche la necessità di mantenere l'affido all'Ente e di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità per la resistente.
Alla luce di quanto precede, devono essere confermate le attuali statuizioni afferenti affido, collocamento e modalità di incontro padre figlio: le parti non hanno alcun rapporto e la relazione tra loro irrimediabilmente compromessa anche in ragione degli esiti del procedimento penale a carico di i genitori non appaiono dunque in grado di assumere in modo concordato le CP_1 scelte educative necessarie per PE
Nonostante l'affetto manifestato per il figlio, la commissione da parte del ricorrente di gravi fatti di reato anche alla presenza del minore inducono fondati dubbi sulla capacità di di coglierne i bisogni anche emotivi ed assumere le determinazioni CP_1 necessarie al suo benessere.
Il comportamento della resistente nel corso degli anni ha manifestato una quota non indifferente di fragilità: ella ha più volte denunciato il marito, e quindi rimesso la querela;
ha faticato ad assumere la decisione separativa necessaria al benessere proprio e del figlio, ha dimostrato che il supporto degli operatori dei servizi le è assolutamente necessario per la corretta gestione del minore: sebbene infatti ella abbia saputo collaborare e chiedere aiuto agli operatori nell'interesse di non PE sussistono oggi elementi che possano consentire di ritenerla in grado di gestire il figlio e le sue importanti problematiche sanitarie in modo autonomo.
Tutti gli elementi che precedono inducono a ritenere necessario il mantenimento dell'affido del minore al Comune di residenza, come peraltro suggerito dagli operatori stessi (pagine 12 e 13 sentenza separazione documento 1 ricorrente).
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di EG in vista della udienza del 15.5.2025 emerge che la ricorrente ha mantenuto contatti regolari con i servizi sociali, si è mostrata molto attenta alle esigenze di (il quale ha avuto diagnosi di autismo) e in grado di attivarsi anche in autonomia per PE soddisfarle;
il minore appare molto ben seguito, e sta effettuando terapia presso centro specialistico;
egli è stato inserito in modo graduale presso la scuola primaria di secondo grado;
la madre ha adattato i propri orari lavorativi alle esigenze del figlio.
Di contro, non si è reso disponibile a un confronto con gli operatori, ha annullato molti incontri in CP_1 spazio neutro, nonostante il fatto il minore gli sia molto legato;
il resistente non accetta la diagnosi di autismo del figlio e riconduce alcuni comportamenti evitanti che talvolta pone in essere come PE effetto di manipolazioni materne.
Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto il resistente non ha nemmeno colto la grave diagnosi del figlio e non appare in grado di sintonizzarsi sui suoi bisogni evolutivi.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, che appare assolutamente in grado di sintonizzarsi sulle esigenze del minore e soddisfarne i bisogni.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che PE effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, pagina 8 di 10 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
-il collocamento viene mantenuto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi fin dalla separazione di fatto.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio, in spazio neutro, al fine di consentire una gestione dei rapporti con modalità osservate e tutelanti per il minore;
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di euro 19.886 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1.444 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; vive con la madre in immobile gravato da mutuo, di euro
500 mensili;
percepisce euro 199 di assegno unico.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 643.
L'attuale condizione abitativa e reddituale del resistente non sono note;
in sentenza di separazione si dava atto che egli dichiarava redditi mensili di circa 700 euro, gravati da pignoramento di un terzo e viveva ospite dei genitori;
che i redditi non erano connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito l'effettuazione di alcuna spesa voluttuaria;
in considerazione della capacità lavorativa e reddituale, il Tribunale poneva a suo carico un contributo al mantenimento di euro 250 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto precede, visiti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze del figlio ed i suoi tempi di permanenza presso i genitori, atteso che anche ove fosse attualmente CP_1 disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
-non è ammissibile la domanda di condanna del datore di lavoro del resistente al versamento dell'importo del contributo dovuto: l'articolo 473bis.37 c.p.c. legittima invero il creditore del mantenimento ad agire stragiudizialmente per ottenere dal datore di lavoro l'importo dovuto, il che rende inammissibile la relativa domanda giudiziale.
-Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.7735/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: pagina 9 di 10 1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(MAROCCO) il 23/02/1981 e nato a [...] il [...], che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 18.6.2016 a EG (atto n. 25 parte 1 registro atti di matrimonio del
Comune di EG);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di EG e, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
3. in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore Persona_2 interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
4. colloca il minore presso la ricorrente;
5.dispone che il padre tenga con sé in spazio neutro, alla presenza di un educatore dei servizi sociali PE competenti per territorio;
6. con decorrenza maggio 2025 pone a carico del resistente l'importo di euro 300,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
7 dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
8. dichiara inammissibili le restanti domande;
9. spese irripetibili
10. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di
EG per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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