Articolo 25 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 24Articolo 26
Versione
18 febbraio 1979
Art. 25.
I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' alla soppressa gestione viveri "La Provvida" - in costanza di rapporto d'appalto delle ditte con l'Azienda stessa o con "La Provvida" - sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
La domanda di computo e' accoglibile - fermo restando che il rapporto d'appalto risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - sempreche' il personale interessato, in mancanza di altra idonea documentazione, produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante le ulteriori circostanze non altrimenti documentabili, ed a condizione che i periodi da computare risultino coperti da contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro con le imprese anzidette sia comprovato dal libretto di lavoro ma i versamenti nella assicurazione generale obbligatoria non siano stati a suo tempo effettuati, si procede al riscatto ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico, come modificato dall' articolo 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Nei confronti del personale ferroviario sono altresi' computabili a domanda, in base all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , i pregressi periodi di prestazioni rese all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualita' di cottimista.
Ove, per altro, risulti che l'Azienda stessa non abbia a suo tempo provveduto agli adempimenti concernenti l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il computo avverra' senza alcun onere a carico degli interessati.
Se le disposizioni di cui ai precedenti commi risultano piu' favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento di computo puo' chiederne la revisione, fermo restando che gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e salva l'applicazione dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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