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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 3 Febbraio 2025
e il 16 Aprile 2025 in sostituzione dell'udienza del 18 Aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2209 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Bologna n. 77, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini CodiceFiscale_1
del presente giudizio, ad Agrigento, in via Enrico La Loggia n. 37/A, presso lo studio dell'Avv.
Assunta Roberta Russo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio avente N. R.G. 522/2022,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 Luglio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini sia della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio
1980; sia del riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 19 Luglio 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 Aprile 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 3 Febbraio 2025 e il
16 Aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dalla ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. , nominato nel corso della fase Persona_1
di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetta la signora risultano di entità tale da renderla Parte_1
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%.
Affermando che, le stesse, in relazione al quadro clinico che la caratterizza, non appaiono di entità tale da renderla totalmente inabile, né incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e necessitante di assistenza continua, né portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. Ciò in quanto, non le hanno ridotto notevolmente l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale, o di relazione (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successive brevi note sulle note avverso la bozza della tessa formulate dal legale
2 della istante). Quindi, la ricorrente non presenta i requisiti sanitari stabiliti dalle leggi superiormente richiamate per accedere ai benefici richiesti.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, la signora Pt_1
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise
[...]
ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la medesima ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. Laddove, anche i chiarimenti resi dal
Dott. alle osservazioni critiche sollevate avverso la bozza della enunciata Persona_1
C.T.U. dal difensore della istante consentono di ritenere infondate le doglianze poste alla base del ricorso introduttivo della controversia in esame. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, la signora non ha allegato nel proprio fascicolo, né ha prodotto nel Parte_1
corso del presente giudizio nuovi documenti sanitari attestanti un aggravamento delle patologie da cui risulta affetta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla ricorrente.
La signora soccombente, non avendo prodotto in entrambe le fasi la Parte_1 dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, deve essere condannata al pagamento a favore dell' delle spese processuali sia del presente giudizio, che del procedimento di CP_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come liquidate nella parte dispositiva.
Infine, vanno poste definitivamente a carico della odierna istante le spese della consulenza tecnica d'ufficio predisposta durante la fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
3 - rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento sia della dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980; sia dello stato di soggetto portatore di handicap a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992;
- condanna la ricorrente a rifondere all' le spese sia del presente giudizio, sia del CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in complessivi €
2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- infine, pone definitivamente a carico della signora le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio espletata nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 18 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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