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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1653/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Antonio Lidonnici appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tolone Controparte_1
appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere l'appello, come proposto, con integrale riforma della sentenza appellata, con ogni conseguenziale provvedimento, compreso spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., in subordine, rigettare il proposto l'appello confermando nella sua integralità la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone il 17.08.21, n. 715/21…a definizione del giudizio, iscritto al n. 2015/14
R.G.”.
Svolgimento del processo
, a seguito di procedimento per ATP, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Crotone, il esponendo: di essere proprietario di un immobile, Parte_1
sito in , alla Via Otto Marzo nn. 2 - 4 - 6 – 8; che nell'anno 2009, sulla predetta via, Parte_1
venivano eseguiti, dal Comune di , lavori di posizionamento di tubature d'acqua Parte_1 potabile e lavori di asfaltatura, in seguito ai quali l'immobile veniva interessato da imponenti infiltrazioni e ristagno di acqua a carico delle fondazioni;
che la situazione si era aggravata in seguito all'esecuzione, da parte dell' di ulteriori lavori su un pozzetto di scarico, posto a monte CP_2
del predetto fabbricato, sul Viale Gramsci, determinando una situazione pericolosa - per la salute delle persone ivi abitanti, nonché per la stabilità strutturale dello stesso – a causa del convogliamento di acqua piovana e scarico fognario verso lo stabile;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la responsabilità del convenuto per la mancata esecuzione dei lavori di collegamento tra la condotta fognaria originaria, sita nelle immediate adiacenze del fabbricato, e la nuova condotta cittadina e, conseguentemente, ordinare l'esecuzione di tutte le opere atte ad eliminare il pregiudizio subito;
chiedeva, altresì, la condanna del al risarcimento di tutti i danni, compresi Parte_1
quelli morali, per il grave stato d'ansia e di preoccupazione vissuti, oltre al rimborso della somma di
€. 7.300,00, versata per il pagamento di indagini geotecniche sui luoghi di causa.
Si costituiva in giudizio, il che eccepiva la nullità dell'atto di Parte_1
citazione ai sensi degli artt. 163, nn. 2,3 e 4 e 164, n. I e IV, c.p.c.; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, il Tribunale di Crotone emetteva ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dal ordinava al Comune di CP_1 Parte_1
di provvedere agli interventi indicati dal c.t.u. in sede di ATP,, fatta salva comunque
[...]
l'esecuzione di ogni ulteriore intervento necessario o opportuno per porre fine al fenomeno infiltrativo;
disponeva, altresì, che il provvedesse all'avvio dei suddetti interventi con Pt_1
sollecitudine e, comunque, non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione della medesima ordinanza;
stabiliva, a suo carico, la somma di €. 50,00, da versarsi in favore del per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, rispetto al termine fissato;
incaricava il c.t.u., arch. di sovraintendere all'esecuzione degli interventi sopra specificati. CP_3
Il giudizio, istruito con prova testi, comparizione del c.t.u., nominato nell'ambito del procedimento di Atp, e nuova c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 715/21 del 17.08.21, il Tribunale di Crotone condannava il Parte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 10.034,05 a titolo di risarcimento dei
[...] danni patrimoniali relativi all'immobile, oltre accessori;
nonché della somma di €.11.000,00, oltre accessori e della somma di €. 7.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
condannava infine, il al pagamento delle spese di Atp e del giudizio di merito, nonché delle Pt_1
spese delle cc.tt.uu. espletate nei giudizi, cautelare e di merito;
infine, condannava il convenuto all'esecuzione degli interventi indicati dal c.t.u., nella relazione depositata in data 05.06.20 e meglio precisati alle pagg. 5 e 6 della “risposta alle osservazioni delle parti”. Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo Parte_1
ai motivi che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 15.03.22, la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.23, rimettendo, all'esito, la decisione sulla richiesta di c.t.u.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 19.09.23.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata. 3.- Con un primo motivo, l'appellante censura la pronuncia laddove il Tribunale ha disposto la condanna all'esecuzione dei lavori, ritenuti utili e necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni, lamentate dal senza considerare che detti lavori erano stati già eseguiti. CP_1
L'espletamento dei lavori, invero, sarebbe stato attestato sia dal proprio consulente di parte che dal c.t.u., nominato in sede di accertamento tecnico preventivo;
tuttavia, non è stato riconosciuto dall'ausiliare, nominato nel giudizio di merito.
Nel supplemento di perizia del 15.10.13 (nel procedimento di ATP) al quesito - su quali opere il è tenuto ad eseguire per eliminare i vizi lamentati dal ricorrente - il c.t.u. Parte_1 Parte_1 rispondeva testualmente: “i lavori che il è tenuto ad eseguire riguardano la realizzazione di Pt_1
un modesto tratto di condotta fognaria pari a metri 20 circa e la costruzione di due pozzetti, di cui uno con caditoia, compresi i lavori di collegamento alle condotte esistenti. In sostanza i lavori comprendono le fasi di scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, fornitura e posa di tubi, diametro 60 cm, idonei allo scopo, letto di sabbia a granulometria omogenea, rinterro con materiale di scavo, pavimentazione stradale, costruzione di due pozzetti, smaltimento e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, opere di collegamento alle condotte esistenti, prova a tenuta stagna acque reflue nelle condotte (tanta acqua versata a monte uguale a tanta acqua raccolta
a valle, tenuto conto delle perdite naturali per assorbimento dei materiali durante il tragitto del liquido”.
I suddetti lavori - prosegue l'appellante - sarebbero stati eseguiti regolarmente, ma il c.t.u., ing. sullo stato di esecuzione, da parte del , degli interventi suindicati Per_1 Parte_1 Pt_1
così affermava: “durante le operazioni di sopralluogo del 27.02.20, in contraddittorio con tutti gli intervenuti, si è constatato che tale modalità di esecuzione, prevista dal precedente c.t.u., arch.
e meglio sopra richiamate, non è stata messa in atto.” CP_3
Ebbene, tale affermazione non avrebbe tenuto conto delle risposte fornite proprio dall'arch.
all'udienza del 10 luglio 2019, il quale ha dichiarato: “preliminarmente faccio presente di CP_3
non aver mai ricevuto da parte del Tribunale comunicazione dell'ordinanza del 28 luglio 2015. Ho appreso dell'esistenza di questa ordinanza mediante l'assessore il quale mi ha riferito che Pt_2
dovevo sovraintendere ai lavori di cui alla predetta ordinanza, della quale ho preso successivamente copia in cancelleria, non ricordo quando sia successo. In seguito, ho proceduto a sovraintendere i lavori, ma non ho eseguito il collaudo. Posso dire che sono stati eseguiti i seguenti lavori: ampliamento della vasca antistante la villetta atteso che la precedente vasca ostruiva il deflusso naturale delle acque. Nell'ampliamento non è stato seguito il precedente allaccio che percorreva la proprietà del Sig. ma è stato eseguito l'allaccio verso la quota più bassa che va dritto Parte_3
lungo la strada. Questo tipo di allaccio è stato suggerito da me. Per me, questo intervento è risolutivo della problematica lamentata. Faccio presente di non aver eseguito il collaudo non per mia negligenza, ma perché non mi è stato richiesto”.
Dunque, sarebbe evidente che i suddetti lavori sono stati realizzati, sebbene non nel luogo inizialmente individuato dal c.t.u. arch. ma, come lo stesso ausiliare afferma, nella ormai CP_3
urbanizzata via Roberta Lanzino in quanto la stessa si trovava ad una quota più bassa (v. controd. tecniche, pagg. 6-7).
Il rileva, altresì, che entrambi i consulenti tecnici ( e non avrebbero Pt_1 CP_3 Per_1
considerato che è storicamente risaputo che l'area in oggetto è interessata dal passaggio nel sottosuolo di falde acquifere sotterranee le quali provocano, nella stragrande maggioranza delle abitazioni della zona, fenomeni di umidità di risalita se non viene predisposta un'adeguata opera di drenaggio e impermeabilizzazione delle fondazioni.
Dalle operazioni peritali del 27.02.20, effettuate dal c.t.u. in contraddittorio con tutte le Per_1
parti in causa, i fenomeni infiltrativi e di umidità di risalita, lamentati dal ricorrente nella propria abitazione, allo stato, erano del tutto irrilevanti avendo, il effettuato nel corso degli anni CP_1 un'ottima opera di drenaggio, oltre che di impermeabilizzazioni delle fondazioni, come si evincerebbe, peraltro, dal report fotografico, allegato alla relazione peritale.
4.- Con un secondo motivo il chiede la rivisitazione della sentenza con riferimento Pt_1
al riconoscimento del danno non patrimoniale laddove il Tribunale afferma: “alla luce delle emergenze documentali e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, deve essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla ripetuta presenza di infiltrazioni, protrattesi per circa un decennio, tali da pregiudicare il godimento della propria abitazione e da provocare, nell'attore, uno stato di stress e di frustrazione rilevanti, essendo emersi rilevanti profili di insalubrità ed antigienicità dell'ambiente domestico. Invero, sebbene debba escludersi la risarcibilità del danno morale ex art. 185 c.p., posto che non è ravvisabile alcun fatto di reato, tuttavia si deve affermare che tale risarcibilità discende dal combinato disposto dell'art. 2059 c.c. con norme di rango costituzionale”.
Orbene, la Suprema Corte - prosegue l'appellante - in tema di prova specifica del c.d. danno non patrimoniale, afferma che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche. Nel caso di specie, nessuna prova è stata mai fornita dal neanche presunta, tale da CP_1
giustificare la decisione del Giudice di prime cure il quale, erroneamente, peraltro, in violazione del contraddittorio, ha liquidato il danno non patrimoniale.
3.-1 Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Si rende necessario ripercorrere alcuni passaggi della vicenda.
In sede di accertamento tecnico preventivo, il consulente, arch. con supplemento CP_3 datato 15.10.13, specificava che: “i lavori che il è tenuto ad eseguire riguardano la Pt_1
realizzazione di un modesto tratto di condotta fognaria pari a mt 20,00 circa e la costruzione di due pozzetti di cui uno con caditoia compresi i lavori di collegamento alle condotte esistenti…In sostanza
i lavori comprendono le fasi di: scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, fornitura e posa in opera di tubi del diametro 60 cm, idonei allo scopo, letto di sabbia a granulometria omogenea, rinterro con materiale di scavo, pavimentazione stradale, costruzione di due pozzetti, smaltimento e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, opere di collegamento alle condotte esistenti, prova di tenuta stagna acque reflue nelle condotte”.
Nel corso del successivo giudizio di merito, il Tribunale di Crotone, con ordinanza del
28.07.15, a definizione del procedimento d'urgenza, nelle more proposto dal così statuiva: CP_1
“ordina al Comune di di provvedere all'effettuazione degli interventi già Parte_1
analiticamente indicati dal c.t.u., arch. , alla pag.
7 - punto E della relazione Persona_2
peritale depositata in data 14.11.12, fatta salva comunque l'esecuzione di ogni ulteriore intervento necessario o opportuno a porre fine al fenomeno infiltrativo che interessa la proprietà del ricorrente, sita in , tra Viale Gramsci e Via 8 Marzo;
dispone che il resistente provveda Parte_1 Pt_1 all'avvio degli interventi sopra descritti al più presto e comunque non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;
stabilisce, sin d'ora, a carico del Parte_1
la somma di €. 50,00 da versarsi in favore del ricorrente, , per ogni
[...] Controparte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento rispetto al termine come sopra fissato;
incarica il c.t.u., arch. , di sovraintendere all'esecuzione, da parte del Persona_2 [...]
, degli interventi sopra specificati”. Parte_1
Successivamente, all'udienza del 10.07.19, compariva l'arch. al fine di rendere CP_3
chiarimenti in ordine all'ottemperanza del suddetto provvedimento, il quale così dichiarava:
“preliminarmente faccio presente di non aver mai ricevuto da parte del Tribunale comunicazione dell'ordinanza del 28 luglio 2015. Ho appreso dell'esistenza di questa ordinanza mediante
l'assessore il quale mi ha riferito che dovevo sovraintendere ai lavori di cui alla predetta Pt_2
ordinanza, della quale ho preso successivamente copia in cancelleria, non ricordo quando sia successo. In seguito, ho proceduto a sovraintendere i lavori, ma non ho eseguito il collaudo. Posso dire che sono stati eseguiti i seguenti lavori: ampliamento della vasca antistante la villetta atteso che la precedente vasca ostruiva il deflusso naturale delle acque. Nell'ampliamento non è stato seguito il precedente allaccio che percorreva la proprietà del Sig. ma è stato eseguito l'allaccio Parte_3
verso la quota più bassa che va dritto lungo la strada. Questo tipo di allaccio è stato suggerito da me. Per me, questo intervento è risolutivo della problematica lamentata. Faccio presente di non aver eseguito il collaudo non per mia negligenza, ma perché non mi è stato richiesto”.
Infine, il c.t.u., ing. nominato nel giudizio di primo grado, accertava, nel corso del Per_1
sopralluogo del 27.02.20, quanto segue: “il fabbricato del è circondato da una corte di CP_1
proprietà esclusiva, oggetto di alcune lavorazioni, che hanno interessato in particolare le fondazioni dello stesso ed in particolare: l'impermeabilizzazione delle fondazioni del fabbricato;
la realizzazione di nuovi pozzetti prefabbricati per la raccolta e l'allontanamento delle acque presenti in falda, sia nella corte esterna al fabbricato e sia all'interno dello stesso immobile al piano interrato;
la realizzazione di nuove condotte fognarie;
la nuova condotta realizzata dal comune di Parte_1
sulla Via VIII Marzo, che parte dal pozzetto con griglia e si collega con il pozzetto più a valle”.
[...]
Tuttavia, l'ausiliare concludeva ritenendo che le modalità di esecuzione, previste dal precedente c.t.u., non sono state attuate.
Ebbene, ritiene la Corte che il primo giudice non abbia correttamente valutato le emergenze documentali e, in particolare, i chiarimenti resi all'udienza del 10.07.19 dall'arch. ove ha CP_3
affermato quanto segue: “posso dire che sono stati eseguiti i seguenti lavori: ampliamento della vasca antistante la villetta atteso che la precedente vasca ostruiva il deflusso naturale delle acque.
Nell'ampliamento non è stato seguito il precedente allaccio che percorreva la proprietà ma Pt_4
è stato eseguito l'allaccio verso la quota più bassa che va dritto lungo la strada. Questo tipo di allaccio è stato suggerito da me. Per me, questo intervento è risolutivo della problematica lamentata”.
Dunque, è lo stesso c.t.u. - al quale il Tribunale aveva dato incarico di sovraintendere all'esecuzione degli interventi proposti - che ha suggerito una diversa soluzione idonea a porre fine alla problematica delle infiltrazioni lamentate.
Peraltro, il non ha denunciato - dopo l'esecuzione di detti lavori - il verificarsi di CP_1
ulteriori fenomeni infiltrativi e dunque di danni al fabbricato in questione, ciò a riprova dell'efficacia e funzionalità della soluzione suggerita dall'arch. CP_3
L'errore in cui è incorso il c.t.u. – a parere della Corte – è quello di aver ritenuto che i Per_1
lavori eseguiti dal non corrispondevano, esattamente, a quelli individuati in sede di ATP, Pt_1
nella modalità ivi indicata, e che erano, dunque, necessari ulteriori “interventi di ripristino”, da intendersi quelli indicati dall'arch. CP_3 Invero, la diversa modalità di esecuzione dei lavori, proposta dall'arch. ha CP_3
definitivamente risolto la problematica, sia relativamente alle acque bianche, mediante l'ampliamento della vasca di raccolta atteso che “la precedente vasca ostruiva il deflusso naturale delle acque”; sia relativamente alla condotta fognaria mediante “l'allaccio verso la quota più bassa che va dritto lungo la strada”.
Alla luce delle superiori motivazioni, dunque, la richiesta di rinnovo della c.t.u. deve essere rigettata.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza appellata dovrà essere riformata quanto al capo in cui il Tribunale ha condannato il all'esecuzione Parte_1
degli interventi indicati dal c.t.u., ing. nella relazione depositata in data 05.06.20 e meglio Per_1 precisati alle pagg. 5 e 6 della “risposta alle osservazioni delle parti”.
4.-1 Il secondo motivo di doglianza è infondato.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha liquidato il danno non patrimoniale, in favore del dandone adeguata motivazione, conformemente all'elaborazione giurisprudenziale di CP_1
legittimità, a partire dalla nota sentenza, resa a Sezioni Unite, dalla Suprema Corte, n. 26972/08.
In detta pronuncia, la Corte, infatti, ha precisato che: “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa”.
Ebbene, il ha allegato e provato i pregiudizi e le ricadute della vicenda sulla qualità CP_1
della vita e della salute.
Quanto all'onere probatorio, è pacifico che il danno può essere dimostrato con ogni mezzo anche ricorrendo al notorio, alle massime di comune esperienza ed alle presunzioni semplici (ex multis, Cass. n. 2203/24; n. 21649/21; n.1361/14).
Nella fattispecie, è emerso, sia documentalmente, che a mezzo prova testi, l'antigienicità dell'abitazione dell'appellato, sin dal 16.12.11, data in cui, a seguito di sopralluogo, l'Ufficio d'Igiene di Crotone ha attestato la condizione di antigienicità riscontrata in più locali del fabbricato CP_4
in oggetto, la persistenza di essa, da più anni, e la conseguente condizione di pregiudizio per la salute di chi vi dimora (v. all. sub e, fasc. di parte . CP_5
Inoltre, vi sono, in atti, diverse relazioni di servizio della Polizia Municipale di Parte_1
(prot- n. 114/12 P.M. del 26/11/12 e prot. n. 26/14 P.M. del 3/3/14i), che attestano fuoriuscite e sversamenti d'acqua con conseguenti problemi d'umidità, relazioni, corredate da allegata documentazione fotografica.
Tutti i consulenti, sia d'ufficio, che di parte, che hanno accertato il fenomeno ne hanno, altresì, attestato la pericolosità per le strutture e per la salubrità degli ambienti interni, sottolineando il particolare allarme destato dal fenomeno, nel suo ripetersi nel tempo.
Da non trascurare, inoltre, le diverse prove tecniche e analisi di parte sulle travi di fondazione del fabbricato nonché i saggi geotecnici sul terreno pertinenziale e la ctp (a firma ing. ) del CP_6
14.06.14 ove si attesta una situazione di dissesto delle strutture portanti da fenomeni corrosivi in atto.
Infine, devono essere richiamate le dichiarazioni, rese da , in qualità di Parte_5
informatore, all'udienza del 01.04.15, in sede di giudizio cautelare, laddove ha affermato che: “circa tre mesi fa ho iniziato dei lavori su richiesta del sig. che sono tuttora in corso. ...si CP_1 vedevano segni già dall'esterno dei muri... Il cemento esterno, in vari punti, era rigonfiato e veniva via con le mani. Abbiamo fatto un saggio alle strutture interne e verificato la presenza d'acqua anche all'interno. L'acqua era maleodorante. Abbiamo fatto subito un sistema di drenaggio e convogliamento dell'acqua, anche dall'interno elle strutture. Al momento... quando l'acqua arriva, viene convogliata con il predetto sistema di drenaggio. Fino a stamattina, infatti, il fenomeno infiltrativo persiste. Abbiamo anche impermeabilizzato... risanato anche le parti in ferro interne alle strutture murarie, tanto che al momento la situazione è stabilizzata e sicura. Persistono danni da rigonfiamento e rialzamento... Non so la causa delle infiltrazioni, ma provengono da 2 metri sotto il terreno dalla parte nord. Preciso che il fenomeno infiltrativo è tuttora in atto, ma gli interventi eseguiti ad ora lo contrastano. Preciso che all'interno vi sono tracce di umido...”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il danno non patrimoniale, tenendo conto della natura del fatto (danno alla proprietà del Potenzone, alla sua sicurezza, nonché alla salute e all'incolumità degli abitanti), della durata e dell'intensità del turbamento subito - protrattosi per circa un decennio - nonché del contegno della parte convenuta che ha omesso di eseguire tempestivamente i lavori necessari a porre rimedio alla situazione lamentata.
La Corte condivide, pertanto, la motivazione resa sul punto, laddove si legge: “alla luce delle emergenze documentali e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, deve essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla ripetuta presenza di infiltrazioni, protrattesi per circa un decennio, tali da pregiudicare il godimento della propria abitazione e da provocare, nell'attore, uno stato di stress e di frustrazione rilevanti, essendo emersi rilevanti profili di insalubrità ed antigienicità dell'ambiente domestico…. in caso di gravi dissesti o ammaloramenti del proprio spazio vitale, va riconosciuto un danno non patrimoniale fondato sull'art. 2 Cost., valorizzando il bene immobile quale luogo di vita e riconoscendo alla casa, se d'abitazione, il rilievo di un punto di riferimento fondamentale della persona, quale componente indispensabile dell'equilibrio esistenziale”.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore di , ai sensi dei DD.MM 55/14 e 147/22, (scaglione Controparte_1 compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) per tutte le quattro fasi del giudizio, nei parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, previa compensazione, nella misura di un terzo, in considerazione del parziale accoglimento del gravame.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 715/21, pubblicata il 17.08.21, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede:
a. in parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara che il non Parte_1
è tenuto all'esecuzione degli interventi, indicati nella pronuncia di primo grado;
b. condanna il al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1
in favore di , che già compensate, nella misura di un terzo, liquida in Controparte_1 complessivi €. 1.102, per esborsi, ed €. 2.539, per compensi, e delle spese del grado che, già compensate nella stessa misura, liquida in complessivi €.
3.331 per compensi, il tutto, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa c. conferma, nel resto.
d. Si dà atto che non ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)