Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1178/2024 promossa dal sig.:
(codice fiscale ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo PISTILLI (PEC:
, del foro di Viterbo, come da procura in calce al Email_1
ricorso e con elezione di domicilio presso il di lui studio in Viterbo (VT), via Belluno 69
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, _1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. delegato dal CP_2 dirigente dell' pro tempore, domiciliato presso la sede Controparte_3 dell' , in Genova, via Assarotti, 38 (PEC CP_3 Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1° c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario”;
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché il diritto di credito azionato è ormai prescritto e, comunque, perché la pretesa della ricorrente è infondata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 2.3.2024, il sig. , premesso Parte_1 di essere lavoratore dipendente del (nel seguito, _1
Cont per brevità, anche solo ”), con contratto a tempo indeterminato (sottoscritto l'1.9.2013), quale appartenente al personale ATA con il profilo di Collaboratore scolastico, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro:
-contestando la correttezza della ricostruzione di carriera (ed anche, in conseguenza, della
Cont successiva “progressione di carriera”) effettuata dal (v. doc. 1 ric.) in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo di “precariato” (lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n.
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato
2 [secondo la clausola: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” - punto 1; inoltre “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” - punto 4]; Cont
-chiedendo la condanna del alla ricostruzione della carriera valorizzando l'intero periodo di servizio pre-ruolo su contratti a termine e attribuendogli, con decorrenza ex tunc, il corretto grado di anzianità a fini giuridici ed economici;
-chiedendo altresì la condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., CP_1
eccependo e rilevando:
-l'introduzione di precedente analoga vertenza, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem;
-la prescrizione del credito vantato dalla controparte;
-l'infondatezza della domanda della lavoratrice, poiché la ricostruzione di carriera è stata effettuata conformemente alla previsione di cui all'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994.
La causa è stata istruita documentalmente.
Nell'udienza dell'11.7.2024, il Tribunale, nell'ambito del tentativo di conciliazione, ha Cont invitato il a valutare la possibilità di adeguare il provvedimento di ricostruzione di carriera alle indicazioni della sentenza del 29/12/2021 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, con conseguente corresponsione delle eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Spese integralmente compensate tra le parti.
Non è stato tuttavia possibile pervenire ad una soluzione conciliativa (v. verbale odierna udienza).
Nell'udienza odierna i difensori delle parti hanno discusso oralmente la vertenza.
3 Il difensore di parte ricorrente ha richiamato il conteggio depositato il 2.12.24, che calcola le differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera nell'importo complessivo di € 1.099,72 con decorrenza maggio 2022 e ha chiesto che, in sede di decisione, il Tribunale quantifichi conformemente le differenze dovute al ricorrente.
Per il resto, ha insistito come in ricorso.
Cont
Il difensore del ha insistito come in memoria e non ha contestato la correttezza del conteggio redatto da controparte, convenendo sull'opportunità di una condanna specifica in caso di denegata soccombenza.
2. Il ricorrente, come detto e come pacifico, appartiene al personale ATA. La Suprema
Corte, in recenti e del tutto condivisibili arresti, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA, in sede di “ricostruzione di carriera”, alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato (“in ruolo”).
La rivendicazione avanzata deriva dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che: <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia la progressione stipendiale in genere lo svolgimento del rapporto.>Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli
4 dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. … Va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.»
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio
1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone
«1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili
5 a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.»
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.».
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla
6 contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970
"e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. … La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il
7 meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che… per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo…
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute>> (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020, Cass. n. ).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, <perch la corte di giustizia ha da tempo chiarito che disposizione non cessa spiegare effetti una volta il lavoratore abbia acquistato lo status dipendente a indeterminato.>Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
8 Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana).
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una “discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato
(si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n.
124/1999.
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, <… non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_2
giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli… inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato
9 differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una
«finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza
Motter)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché assunto con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA:
10 <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia la progressione stipendiale in genere lo svolgimento del rapporto.>>.
Venendo più specificamente al caso in questione, appare pacifico (v. doc. 1 ric. e doc. 6 conv.) che la ricostruzione di carriera del ricorrente sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i menzionati criteri “limitativi”, da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poiché (anche) in relazione al lavoratore instante, non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Al riconoscimento del diritto del lavoratore alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, non osterebbe neppure la circostanza che la richiesta riguardasse rapporti a termine collocati temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.2001), venendo in rilievo (come nella specie) la correttezza di decreti di ricostruzione della carriera adottati nella vigenza della direttiva (v. Cass. n. 31149/2019).
3. S'impongono, tuttavia, alcune precisazioni.
Innanzitutto, deve rilevarsi che i soli periodi di lavoro a termine che possono assumere rilievo nel presente procedimento sono quelli valorizzati da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo e nel conteggio prodotto il 2.12.2024, che trovano corrispondenza nel decreto di ricostruzione della carriera (doc. 1 ric., pag. 3), ove al ricorrente sono stati riconosciti, alla data d'immissione in ruolo (1.9.2013) 6 anni e 4 mesi di servizio a fini giuridici ed economici e 1 anno ai soli fini economici.
Periodi, del resto, da ritenersi pacifici, documentalmente provati e non specificamente contestati da parte convenuta.
11 La verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo, a condizione che “… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n.
2232/2020).
Infatti, come indicato dai giudici di legittimità:
<
2.2. l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità… e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio…;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi…;
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola… - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto
12 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
[…]
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>.
Cont 4. Venendo alle (ulteriori) specificità del giudizio in trattazione, deve rilevarsi che il ha formulato due eccezioni.
L'una relativa all'esistenza di un giudicato tra le parti, tale da determinare l'inammissibilità
(in tutto o in parte) dell'odierna vertenza.
L'altra alla prescrizione (quinquennale) dei crediti azionati dalla controparte.
Sotto il primo aspetto, dalle produzioni documentali di parte ricorrente (sentenze n.
1684/2011 Tribunale di Genova, nella causa – , e n. 883/2021 Tribunale di Pt_1 CP_5
Genova, nelle cause riunite di opposizioni a dd.ii. – ) è emerso CP_5 CP_6 Pt_1
che le pronunce già ottenute dal ricorrente nei confronti del – datore di lavoro, hanno CP_1
riguardato il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, prima del passaggio in ruolo, “in ragione dell'anzianità di servizio conseguita per la successione dei contratti a tempo determinato” (la prima) e il diritto al pagamento delle (ulteriori) differenze retributive maturate
(oggetto del d.i. opposto dal ), in conseguenza del precedente “accertamento giudiziale CP_1
con efficacia di giudicato, rappresentato dalle sentenze dichiarative [due erano i lavoratori opposti, tra cui l'odierno ricorrente] del diritto alla progressione retributiva”, che “unitamente all'avvenuto deposito nella fase monitoria di conteggi immuni da vizi di natura contabile”, dava luogo, secondo
13 il Tribunale, a “una inversione dell'onere probativo, spettando all'Amministrazione la dimostrazione di aver corrisposto somme interamente satisfattive e comportanti il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante la vigenza dei contratti a tempo determinato”.
Può pertanto escludersi che vi sia stata una pronuncia in merito alla corretta “ricostruzione di carriera” del ricorrente con valorizzazione, a fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità pre-ruolo e che, quindi, l'odierno ricorso sia inammissibile, in parte qua.
Per quanto attiene ai temi della prescrizione, ma anche, a ben vedere, delle differenze retributive già ottenute dal ricorrente in forza delle statuizioni giudiziali, essi hanno perso di attualità, avendo parte ricorrente limitato la domanda alle differenze retributive maturate a decorrere dal maggio 2022 (per effetto del conseguimento, un anno prima del riconoscimento da
Cont parte del ed in ragione dell'anzianità pre-ruolo complessiva, della fascia stipendiale 9-15 aa.), di cui al conteggio, integrato dalla nota esplicativa, depositato il 2.12.2024 (che “neutralizza”
l'anzianità riferita all'anno 2013, per cui non v'è richiesta).
Come osservato, l'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, ma le differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Cont Alla luce del detto conteggio, che il non ha contestato, le parti hanno anche concordato circa l'opportunità della quantificazione, in sede di (eventuale) pronuncia di condanna, del credito del lavoratore per differenze retributive.
Cont Il deve essere condannato, pertanto, a ricostruire la carriera del ricorrente e a rideterminarne la progressione tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo di cui al decreto di ricostruzione della carriera in atti e, quindi, dell'ulteriore anzianità di mesi 12, nonché a corrispondergli le conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal 1.5.2022, pari a complessivi euro 1.099,72 (1.015,13 + 84,59 per tredicesima mensilità).
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Al lavoratore spetta, altresì, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
14 5. Quanto alle spese di lite, alla luce della limitazione della domanda e, dunque, della parziale soccombenza del ricorrente, appare equo compensarle, tra le parti, nella misura di un terzo.
Per la parte residua, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione della natura seriale della controversia e delle limitate e semplici
Cont questioni giuridiche e di fatto trattate), a carico del on distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara tenuto e pertanto condanna il , _1
in persona del Ministro pro tempore, a ricostruire la carriera del ricorrente sig. , Parte_1
tenendo conto per intero, a fini giuridici ed economici, dei periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera, in atti;
-per l'effetto dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il _1
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente sig.
[...] Pt_1
le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, maturate a
[...]
decorrere dall'1.5.2022, pari a complessivi euro 1.099,72; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per un terzo, tra le parti, le spese di giudizio;
-condanna, infine, il a rifondere al _1
ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione che liquida nella somma di euro 3.087,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Massimo Pistilli.
Genova, il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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