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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2424/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2 assistitI dall'avv. CARDENA' MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELLESI 66 - FERMO, presso il difensore
UR AR , P.I. Parte_3 P.IVA_1 non assistita né difesa --- CONTUMACE all'esito della riassunzione nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. SILEONI SARA, elettivamente domiciliato in Via Carducci , 67, presso il difensore;
CP_1
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da Parte_2
e (fideiussori, con contratto sottoscritto da entrambi il 05.04.2019 -quella Parte_1
pagina 1 di 8 omnibus - e il 30.12.2019 -quella specifica-), entrambi in proprio e la seconda anche quale legale rappresentante della (debitore principale sottoposta nelle more del giudizio a Parte_3 liquidazione giudiziale, cui ha fatto seguito l'interruzione dell'odierno giudizio, ritualmente riassunto, senza costituzione della UR), avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2022 del
01.07.2022, notificato il 09.08.2022 per l'importo di euro 70.574,89, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della , quale residuo dovuto in Parte_4 Con forza dei seguenti contratti di mutuo chirografario stipulati tra la e la Parte_3
: n. M01-022183499 del 30.12.2019 originariamente di 50.000,00 euro Parte_4 garantito da fideiussione specifica rilasciata da e nei limiti Parte_2 Parte_1 dell'importo finanziato;
n. M01-022800089 del 26.05.2020 originariamente di euro 25.000,00.
1.1- Il 05.04.2019 e rilasciano all'odierno ingiungente Parte_2 Parte_1 ulteriori fideiussioni, omnibus con limitazione all'importo di euro 20.000,00 a garanzia di qualunque operazione della Parte_3
1.2 – La banca ingiungente aziona entrambe le fideiussioni.
2 – Infondate alcune eccezioni sollevate dagli opponenti, e segnatamente:
3 - nullità delle garanzie fideiussorie per violazione della normativa antitrust ex art. 2 della
L. n. 287/90 alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
La normativa antitrust tutela esclusivamente i consumatori, qualifica da escludersi in capo alla in quanto rappresentate legale della e quindi collegata Parte_1 Parte_3 economicamente e funzionalmente alla debitrice principale la Parte_3
Per quanto invece concerne l'opponente in relazione al quale non sono stati posti Pt_3 all'attenzione di questo giudice elementi tali da farne individuare la qualifica diversa da quella di consumatore, si osserva quanto segue.
3.1 – Lo schema ABI 2003 elaborato dalla prassi bancaria cui gli ingiunti sostengono essere conformi le fideiussioni sottoscritte, individua 13 tipologie di clausole tipiche dei contratti di fideiussione, delle quali la Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 sancisce la nullità. Tuttavia, la sancita nullità va riferita esclusivamente alla fideiussione omnibus, mentre quella riferita al contratto di mutuo del 30.12.2019 e stipulata in pari data, oggetto dell'azione monitoria (insieme a quella riferita al mutuo n. M01-022800089 del
26.05.2020), è specificamente riferita al mutuo chirografario individuato con precisione a mezzo indicazione del relativo codice n. M01-022183499: la disciplina invocata dall'opponente non risulta pertanto applicabile al contratto di fideiussione in questione.
pagina 2 di 8 3.2 – La fideiussione omnibus del 05.04.2019 si colloca in un periodo successivo a quello
(2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia col detto provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005; di conseguenza grava sugli intimati l'onere probatorio relativo all'esistenza “a monte” di una intesa illecita (tra un numero adeguato di istituti di credito, idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione) all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione (Cass. Sez. Un.
n. 41994/2021).
3.3 - Onere non assolto dagli opponenti, i quali a sostegno della tesi hanno allegato una serie di moduli di fideiussione bancaria: tuttavia questi si riferiscono o a fideiussioni specifiche
(quella di Medioleasing spa del 06.04.2006 e del 22.11.2010; della Banca Tercas spa del
15.02.2013 e del 26.07.2012; della Banca Popolare di Ancona del 26.01.2012; della Banca di
Legnano del 07.01.2005) o a fideiussioni, siano pure omnibus, sottoscritte in epoca diversa
(Banca Popolare di Ancona del 21.04.2004; Banca del Controparte_2
03.03.2005; Banca Toscana del 14.03.2003; Banca Popolare di Ancona del 14.06.2013,
04.10.2010 e del 24.02.2016; Banca Popolare Valconca del 06.04.2009) rispetto a quella del contratto (05.04.2019) per cui è causa.
4 – Seguendo l'ordine logico-giudico nell'esame delle doglianze degli opponenti, va esaminata preliminarmente (rispetto a quella concernente l'ammortamento secondo interessi composti) quella di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione degli opponenti dalla prestata garanzia, sul presupposto di avere la banca agito giudizialmente
(considerando quale primo atto la notifica del decreto ingiuntivo ora opposto avvenuta il
09.08.2022) nei confronti del debitore oltre il termine di sei mesi asseritamente decorrenti dalla scadenza di ogni singola rata inadempiuta e cioè dal 26.01.2022 al 26.04.2022, periodo nel quale sono venute a scadenza mensile n. 4 rate (la n. 20, n. 21, n. 22 e n. 23) previste in restituzione del mutuo n. 01/022800089; e dal 30.01.2022 al 30.03.2022 periodo nel quale sono venute a scadenza n. 3 rate (la n. 9, la n. 10 e la n. 11) previste in restituzione del mutuo n. M01-
022183499.
Aggiungono gli opponenti che, alla nullità delle clausole di cui agli artt. 2 (“
1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. 2
Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce
l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. 3 Il fideiussore si
pagina 3 di 8 impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite ce che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi…”) e 8 (“
1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale., già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo 2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.”) dei contratti di fideiussione, in quanto corrispondenti agli artt. 2, 6, ed 8 dello schema
ABI, segue la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. che impone al creditore di agire entro sei mesi della scadenza dell'obbligazione principale.
4.1 - Premessa l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale delle clausole di cui all'art. 2
e 8 delle fideiussioni per quanto già ampiamente illustrato nei superiori punti 2.1.2 e 2.1.3, va osservato che, nell'art. 7 del contratto medesimo si legge che “…
1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore ecc…”.
4.2 - Tale clausola non reca alcuna deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 comma 1
c.c., ma piuttosto una deroga parziale nel senso che, per evitare la liberazione del fideiussore è sufficiente che il creditore rivolga una semplice richiesta scritta stragiudiziale di pagamento e non invece una formale iniziativa giudiziaria: deroga, dunque, alla forma -e non al termine- della istanza.
4.3 – Tale clausola, rappresentando una limitazione alla facoltà dei fideiussori di sollevare la relativa eccezione, andrebbe doppiamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., integrando uno dei casi di cui al secondo comma della richiamata norma. Tuttavia, anche nel caso della doppia sottoscrizione, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. T) del d.lgs 206/2005 se rivolta ad un consumatore, in quanto limitante la facoltà di sollevare eccezioni.
4.4 - Premesso quanto sopra, il "dies a quo" del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. va individuato nella scadenza delle singole prestazioni restitutorie (rata mensile) e non già da in pagina 4 di 8 quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto (risoluzione contrattuale), “… dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere” (Cass. ez. III,
06/08/2002, n. 11759).
4.5 - Nel caso di specie, la clausola pattuita nell'art. 7 pur risultando sottoscritta da entrambi i fideiussori, è applicabile solo alla ma non anche al (cfr. superiore punto 3), Parte_1 Pt_3 nei confronti del quale opera quindi la disciplina codicistica con conseguente necessaria preventiva iniziativa giudiziaria contro il debitore principale.
4.6 - Precisa la Cassazione che, per “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. devono intendersi le sole iniziative di carattere giudiziario assunte secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
nel caso di specie, poiché l'iniziativa è stata assunta con ricorso (per decreto ingiuntivo), la data cui avere riguardo è quella del deposito dello stesso e non anche quella successiva della notificazione del relativo provvedimento giudiziale (Cass. sez. II,
20 aprile 2004, n. 7502).
4.7 - In tal senso non può pronunciarsi la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria di entrambi gli opponenti – a prescindere dalla differente qualifica e senza necessità di verificare le richieste stragiudiziali di pagamento rivolte tanto ai debitori quanto ai fideiussori del
03.05.2022 (per il mutuo n. 01/022800089) e del 22.04.2022 (per il mutuo n. 022183499)- in quanto non ci sono rate inadempiute scadute anteriormente ai sei mesi decorrenti a ritroso dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo risalente alla data del 28.06.2022 (rate dunque anteriori al 28.12.2021): la prima rata impagata con riferimento al mutuo n. 01/022800089 risulta scaduta il 26.01.2022, mentre la prima rata impagata con riferimento al mutuo n. 022183499 risulta scaduta il 30.01.2022.
5 – Parimenti infondata l'eccezione relativa alla mancata indicazione dello sviluppo del piano di ammortamento del mutuo secondo capitalizzazione composta, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse e applicazione dell'art. 117 TUB.
5.1- Tale doglianza è da respingersi, in ragione del differente (rispetto a quello previsto per l'ammortamento cd. all'italiana) calcolo degli interessi, basato sulla differente (sempre rispetto all'ammortamento all'italiana) composizione della singola rata che caratterizza l'ammortamento alla francese.
Infatti: nell'ammortamento alla francese la rata ha importo sempre uguale (tale che la quota di capitale restituito è via via maggiore in ragione del diminuire della quota interessi, che nelle pagina 5 di 8 prime rate è assai elevata e tale da comportare via via la diminuzione assai modesta della quota capitale); mentre nell'ammortamento all'italiana la rata è di importo complessivamente via via meno elevato, in quanto resta fissa la quota capitale restituito –che quindi diminuisce più rapidamente che nell'ammortamento alla francese- e via via diminuisce la quota interessi.
Così, a parità di saggio di interessi e di durata del periodo di restituzione, la somma che complessivamente viene pagata dal mutuatario è inferiore nell'ammortamento all'italiana che in quello alla francese: ma non perché il secondo contempli un calcolo composito di interessi, ma invece perché la restituzione del capitale avviene più lentamente e gli interessi sul maggiore capitale residuo sono ovviamente di importo (ma non di tasso) maggiore.
Si tratta di accordo negoziale che –ove non connotato da vizi della volontà (nella specie neppure dedotti) è perfettamente valido.
5.2- In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese,
“non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (Sul punto Cass. N. 15130/2024 e Cas n.
15340/2024).
5.3 – Non ravvisandosi profili di illegittimità delle clausole contrattuali con riferimento al rapporto principale di mutuo, come sopra precisato, non può pronunciarsi la liberazione dei fideiussori dal rapporto accessorio.
6- Infondata la doglianza relativa all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo n. 01/022800089, infatti: risulta in contratto pattuito, e nel relativo piano di ammortamento, tasso di interesse nominale annuo pari al 1,80% fisso.
7- Fondata invece la medesima doglianza relativa al contratto di mutuo n. 11.21.83499: il riferimento in contratto è al tasso variabile indicizzato al parametro “Eur 6/M/360 puntuale arr.
10/100 sup..”.
La mancata indicazione della fonte di pubblicazione del tasso Euribor di riferimento per l'applicazione del tasso d'interesse, come contestata, rende all'evidenza la nullità della pattuizione.
7.1 – Infatti La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 luglio 2024 n. 20801, ha ricordato che, “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi
pagina 6 di 8 corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio
d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”. Il generico riferimento “alla stampa specialistica” contenuto nel documento relativo al contratto di mutuo n. 11.21.83499 non consente di determinare un tasso univoco.
Solo per completezza, si sottolinea l'esistenza di almeno due fonti di pubblicazione del tasso Euribor che rivestono rango di fonte primaria: IL SOLE 24 ORE o il sito EURIBOR.ORG.
8 – Dal rilievo che precede, consegue la sostituzione del tasso convenzionale con quello previsto dall'art. 117, co. 7, lett. a) del TUB (“…
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione…”).
8.1 – Con riferimento al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, lett. a) del TUB, Il CTU
d.ssa a precisato che “dal primo trimestre 2016 i tassi minimi dei BOT hanno assunto Per_1 valore negativo (vedi Tavola 6) e che, quindi, secondo una diffusa prassi giuridica, si assumono pari a zero. Il piano di ammortamento, per ambedue i mutui, ricalcolato ex art 117 TUB nel caso specifico è dato dalle sole quote capitale (Tavola 7, Tavola 8). Si evidenzia che le quote di interessi su scadenze future andrebbero calcolate al migliore fra il tasso minimo futuro dei BOT e il tasso minimo dei 12 mesi anteriori a ciascuna scadenza che abbiamo posto pari a zero dato che esso era negativo. Se ne deduce che il più favorevole (ai sensi dell'art. 117 TUB) è sempre pari a zero”.
8.2 - Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto di mutuo n. 11.21.83499, il CTU, applicando per tutte le scadenze mensili il tasso minimo dei BOT dei 12 mesi precedenti che, per quanto già precisato porta l'azzeramento degli interessi- ha rilevato un indebito pari ad euro
1.395,80; somma da detrarre dall'importo di euro 45.568,71 intimato per il contratto di mutuo in parola nel ricorso per decreto ingiuntivo.
8.3 – Segue la illegittimità della richiesta degli interessi di mora nella misura di quelli corrispettivi maggiorati di due punti percentuali;
la dichiarata illegittimità dei primi riverbera la sua inefficacia anche sui secondi che su questi vengono calcolati.
9 – L'impugnato decreto ingiuntivo va pertanto revocato e gli opponenti costituiti vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro 69.179,09: di cui euro 45.568,71 per il pagina 7 di 8 mutuo n. M01/022800089 (importo in decreto ingiuntivo, cui va detratto l'indebito accertato in euro 1.395,80) ed euro 25.006,18 relativa al mutuo M01/022800089.
Sulla somma così individuata decorrono gli interessi al tasso legale (v. superiore punto 8.3) dalla domanda (deposito ricorso per decreto ingiuntivo, 28.6.22) al soddisfo. Pa 10 – Non coltivata dalla UR la opposizione proposta dalla nessuna pronuncia quindi in relazione a questa;
intendendo come di condanna la domanda della Banca sottesa alla istanza per decreto ingiuntivo, ne va rilevata la improcedibilità.
11 - Le spese del giudizio sono compensate nella misura di un terzo in virtù della reciproca soccombenza mentre la restante quota va posta in capo agli opponenti, in solido;
non solo perché condannati al pagamento di somma quasi pari a quella ingiunta, ma soprattutto perché di tutte le molteplici eccezioni sollevate solo una è risultata fondata. La liquidazione segue in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, DICHIARA improcedibile la domanda nei confronti della nelle more assoggettata a Controparte_3
Liquidazione Giudiziale;
nel parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da Parte_2
e , entrambi fideiussori, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 620/2022 del Parte_1
01.07.2022, notificato il 09.08.2022; CONDANNA gli opponenti, e Parte_2 Parte_1
, in solido, al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Parte_4
69.179,09 oltre interessi legali secondo le indicazioni in parte motiva, punto 9, dal 28.6.22 al soddisfo;
COMPENSA le spese di lite nella misura di un terzo e condanna gli opponenti, in solido, a sostenere la restante quota che liquida in favore della ingiungente Parte_4
nella indicata quota in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...]
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 12 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2424/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2 assistitI dall'avv. CARDENA' MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELLESI 66 - FERMO, presso il difensore
UR AR , P.I. Parte_3 P.IVA_1 non assistita né difesa --- CONTUMACE all'esito della riassunzione nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. SILEONI SARA, elettivamente domiciliato in Via Carducci , 67, presso il difensore;
CP_1
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da Parte_2
e (fideiussori, con contratto sottoscritto da entrambi il 05.04.2019 -quella Parte_1
pagina 1 di 8 omnibus - e il 30.12.2019 -quella specifica-), entrambi in proprio e la seconda anche quale legale rappresentante della (debitore principale sottoposta nelle more del giudizio a Parte_3 liquidazione giudiziale, cui ha fatto seguito l'interruzione dell'odierno giudizio, ritualmente riassunto, senza costituzione della UR), avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2022 del
01.07.2022, notificato il 09.08.2022 per l'importo di euro 70.574,89, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della , quale residuo dovuto in Parte_4 Con forza dei seguenti contratti di mutuo chirografario stipulati tra la e la Parte_3
: n. M01-022183499 del 30.12.2019 originariamente di 50.000,00 euro Parte_4 garantito da fideiussione specifica rilasciata da e nei limiti Parte_2 Parte_1 dell'importo finanziato;
n. M01-022800089 del 26.05.2020 originariamente di euro 25.000,00.
1.1- Il 05.04.2019 e rilasciano all'odierno ingiungente Parte_2 Parte_1 ulteriori fideiussioni, omnibus con limitazione all'importo di euro 20.000,00 a garanzia di qualunque operazione della Parte_3
1.2 – La banca ingiungente aziona entrambe le fideiussioni.
2 – Infondate alcune eccezioni sollevate dagli opponenti, e segnatamente:
3 - nullità delle garanzie fideiussorie per violazione della normativa antitrust ex art. 2 della
L. n. 287/90 alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
La normativa antitrust tutela esclusivamente i consumatori, qualifica da escludersi in capo alla in quanto rappresentate legale della e quindi collegata Parte_1 Parte_3 economicamente e funzionalmente alla debitrice principale la Parte_3
Per quanto invece concerne l'opponente in relazione al quale non sono stati posti Pt_3 all'attenzione di questo giudice elementi tali da farne individuare la qualifica diversa da quella di consumatore, si osserva quanto segue.
3.1 – Lo schema ABI 2003 elaborato dalla prassi bancaria cui gli ingiunti sostengono essere conformi le fideiussioni sottoscritte, individua 13 tipologie di clausole tipiche dei contratti di fideiussione, delle quali la Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 sancisce la nullità. Tuttavia, la sancita nullità va riferita esclusivamente alla fideiussione omnibus, mentre quella riferita al contratto di mutuo del 30.12.2019 e stipulata in pari data, oggetto dell'azione monitoria (insieme a quella riferita al mutuo n. M01-022800089 del
26.05.2020), è specificamente riferita al mutuo chirografario individuato con precisione a mezzo indicazione del relativo codice n. M01-022183499: la disciplina invocata dall'opponente non risulta pertanto applicabile al contratto di fideiussione in questione.
pagina 2 di 8 3.2 – La fideiussione omnibus del 05.04.2019 si colloca in un periodo successivo a quello
(2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia col detto provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005; di conseguenza grava sugli intimati l'onere probatorio relativo all'esistenza “a monte” di una intesa illecita (tra un numero adeguato di istituti di credito, idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione) all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione (Cass. Sez. Un.
n. 41994/2021).
3.3 - Onere non assolto dagli opponenti, i quali a sostegno della tesi hanno allegato una serie di moduli di fideiussione bancaria: tuttavia questi si riferiscono o a fideiussioni specifiche
(quella di Medioleasing spa del 06.04.2006 e del 22.11.2010; della Banca Tercas spa del
15.02.2013 e del 26.07.2012; della Banca Popolare di Ancona del 26.01.2012; della Banca di
Legnano del 07.01.2005) o a fideiussioni, siano pure omnibus, sottoscritte in epoca diversa
(Banca Popolare di Ancona del 21.04.2004; Banca del Controparte_2
03.03.2005; Banca Toscana del 14.03.2003; Banca Popolare di Ancona del 14.06.2013,
04.10.2010 e del 24.02.2016; Banca Popolare Valconca del 06.04.2009) rispetto a quella del contratto (05.04.2019) per cui è causa.
4 – Seguendo l'ordine logico-giudico nell'esame delle doglianze degli opponenti, va esaminata preliminarmente (rispetto a quella concernente l'ammortamento secondo interessi composti) quella di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione degli opponenti dalla prestata garanzia, sul presupposto di avere la banca agito giudizialmente
(considerando quale primo atto la notifica del decreto ingiuntivo ora opposto avvenuta il
09.08.2022) nei confronti del debitore oltre il termine di sei mesi asseritamente decorrenti dalla scadenza di ogni singola rata inadempiuta e cioè dal 26.01.2022 al 26.04.2022, periodo nel quale sono venute a scadenza mensile n. 4 rate (la n. 20, n. 21, n. 22 e n. 23) previste in restituzione del mutuo n. 01/022800089; e dal 30.01.2022 al 30.03.2022 periodo nel quale sono venute a scadenza n. 3 rate (la n. 9, la n. 10 e la n. 11) previste in restituzione del mutuo n. M01-
022183499.
Aggiungono gli opponenti che, alla nullità delle clausole di cui agli artt. 2 (“
1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. 2
Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce
l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. 3 Il fideiussore si
pagina 3 di 8 impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite ce che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi…”) e 8 (“
1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale., già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo 2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.”) dei contratti di fideiussione, in quanto corrispondenti agli artt. 2, 6, ed 8 dello schema
ABI, segue la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. che impone al creditore di agire entro sei mesi della scadenza dell'obbligazione principale.
4.1 - Premessa l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale delle clausole di cui all'art. 2
e 8 delle fideiussioni per quanto già ampiamente illustrato nei superiori punti 2.1.2 e 2.1.3, va osservato che, nell'art. 7 del contratto medesimo si legge che “…
1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore ecc…”.
4.2 - Tale clausola non reca alcuna deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 comma 1
c.c., ma piuttosto una deroga parziale nel senso che, per evitare la liberazione del fideiussore è sufficiente che il creditore rivolga una semplice richiesta scritta stragiudiziale di pagamento e non invece una formale iniziativa giudiziaria: deroga, dunque, alla forma -e non al termine- della istanza.
4.3 – Tale clausola, rappresentando una limitazione alla facoltà dei fideiussori di sollevare la relativa eccezione, andrebbe doppiamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., integrando uno dei casi di cui al secondo comma della richiamata norma. Tuttavia, anche nel caso della doppia sottoscrizione, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. T) del d.lgs 206/2005 se rivolta ad un consumatore, in quanto limitante la facoltà di sollevare eccezioni.
4.4 - Premesso quanto sopra, il "dies a quo" del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. va individuato nella scadenza delle singole prestazioni restitutorie (rata mensile) e non già da in pagina 4 di 8 quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto (risoluzione contrattuale), “… dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere” (Cass. ez. III,
06/08/2002, n. 11759).
4.5 - Nel caso di specie, la clausola pattuita nell'art. 7 pur risultando sottoscritta da entrambi i fideiussori, è applicabile solo alla ma non anche al (cfr. superiore punto 3), Parte_1 Pt_3 nei confronti del quale opera quindi la disciplina codicistica con conseguente necessaria preventiva iniziativa giudiziaria contro il debitore principale.
4.6 - Precisa la Cassazione che, per “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. devono intendersi le sole iniziative di carattere giudiziario assunte secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
nel caso di specie, poiché l'iniziativa è stata assunta con ricorso (per decreto ingiuntivo), la data cui avere riguardo è quella del deposito dello stesso e non anche quella successiva della notificazione del relativo provvedimento giudiziale (Cass. sez. II,
20 aprile 2004, n. 7502).
4.7 - In tal senso non può pronunciarsi la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria di entrambi gli opponenti – a prescindere dalla differente qualifica e senza necessità di verificare le richieste stragiudiziali di pagamento rivolte tanto ai debitori quanto ai fideiussori del
03.05.2022 (per il mutuo n. 01/022800089) e del 22.04.2022 (per il mutuo n. 022183499)- in quanto non ci sono rate inadempiute scadute anteriormente ai sei mesi decorrenti a ritroso dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo risalente alla data del 28.06.2022 (rate dunque anteriori al 28.12.2021): la prima rata impagata con riferimento al mutuo n. 01/022800089 risulta scaduta il 26.01.2022, mentre la prima rata impagata con riferimento al mutuo n. 022183499 risulta scaduta il 30.01.2022.
5 – Parimenti infondata l'eccezione relativa alla mancata indicazione dello sviluppo del piano di ammortamento del mutuo secondo capitalizzazione composta, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse e applicazione dell'art. 117 TUB.
5.1- Tale doglianza è da respingersi, in ragione del differente (rispetto a quello previsto per l'ammortamento cd. all'italiana) calcolo degli interessi, basato sulla differente (sempre rispetto all'ammortamento all'italiana) composizione della singola rata che caratterizza l'ammortamento alla francese.
Infatti: nell'ammortamento alla francese la rata ha importo sempre uguale (tale che la quota di capitale restituito è via via maggiore in ragione del diminuire della quota interessi, che nelle pagina 5 di 8 prime rate è assai elevata e tale da comportare via via la diminuzione assai modesta della quota capitale); mentre nell'ammortamento all'italiana la rata è di importo complessivamente via via meno elevato, in quanto resta fissa la quota capitale restituito –che quindi diminuisce più rapidamente che nell'ammortamento alla francese- e via via diminuisce la quota interessi.
Così, a parità di saggio di interessi e di durata del periodo di restituzione, la somma che complessivamente viene pagata dal mutuatario è inferiore nell'ammortamento all'italiana che in quello alla francese: ma non perché il secondo contempli un calcolo composito di interessi, ma invece perché la restituzione del capitale avviene più lentamente e gli interessi sul maggiore capitale residuo sono ovviamente di importo (ma non di tasso) maggiore.
Si tratta di accordo negoziale che –ove non connotato da vizi della volontà (nella specie neppure dedotti) è perfettamente valido.
5.2- In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese,
“non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (Sul punto Cass. N. 15130/2024 e Cas n.
15340/2024).
5.3 – Non ravvisandosi profili di illegittimità delle clausole contrattuali con riferimento al rapporto principale di mutuo, come sopra precisato, non può pronunciarsi la liberazione dei fideiussori dal rapporto accessorio.
6- Infondata la doglianza relativa all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo n. 01/022800089, infatti: risulta in contratto pattuito, e nel relativo piano di ammortamento, tasso di interesse nominale annuo pari al 1,80% fisso.
7- Fondata invece la medesima doglianza relativa al contratto di mutuo n. 11.21.83499: il riferimento in contratto è al tasso variabile indicizzato al parametro “Eur 6/M/360 puntuale arr.
10/100 sup..”.
La mancata indicazione della fonte di pubblicazione del tasso Euribor di riferimento per l'applicazione del tasso d'interesse, come contestata, rende all'evidenza la nullità della pattuizione.
7.1 – Infatti La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 luglio 2024 n. 20801, ha ricordato che, “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi
pagina 6 di 8 corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio
d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”. Il generico riferimento “alla stampa specialistica” contenuto nel documento relativo al contratto di mutuo n. 11.21.83499 non consente di determinare un tasso univoco.
Solo per completezza, si sottolinea l'esistenza di almeno due fonti di pubblicazione del tasso Euribor che rivestono rango di fonte primaria: IL SOLE 24 ORE o il sito EURIBOR.ORG.
8 – Dal rilievo che precede, consegue la sostituzione del tasso convenzionale con quello previsto dall'art. 117, co. 7, lett. a) del TUB (“…
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione…”).
8.1 – Con riferimento al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, lett. a) del TUB, Il CTU
d.ssa a precisato che “dal primo trimestre 2016 i tassi minimi dei BOT hanno assunto Per_1 valore negativo (vedi Tavola 6) e che, quindi, secondo una diffusa prassi giuridica, si assumono pari a zero. Il piano di ammortamento, per ambedue i mutui, ricalcolato ex art 117 TUB nel caso specifico è dato dalle sole quote capitale (Tavola 7, Tavola 8). Si evidenzia che le quote di interessi su scadenze future andrebbero calcolate al migliore fra il tasso minimo futuro dei BOT e il tasso minimo dei 12 mesi anteriori a ciascuna scadenza che abbiamo posto pari a zero dato che esso era negativo. Se ne deduce che il più favorevole (ai sensi dell'art. 117 TUB) è sempre pari a zero”.
8.2 - Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto di mutuo n. 11.21.83499, il CTU, applicando per tutte le scadenze mensili il tasso minimo dei BOT dei 12 mesi precedenti che, per quanto già precisato porta l'azzeramento degli interessi- ha rilevato un indebito pari ad euro
1.395,80; somma da detrarre dall'importo di euro 45.568,71 intimato per il contratto di mutuo in parola nel ricorso per decreto ingiuntivo.
8.3 – Segue la illegittimità della richiesta degli interessi di mora nella misura di quelli corrispettivi maggiorati di due punti percentuali;
la dichiarata illegittimità dei primi riverbera la sua inefficacia anche sui secondi che su questi vengono calcolati.
9 – L'impugnato decreto ingiuntivo va pertanto revocato e gli opponenti costituiti vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro 69.179,09: di cui euro 45.568,71 per il pagina 7 di 8 mutuo n. M01/022800089 (importo in decreto ingiuntivo, cui va detratto l'indebito accertato in euro 1.395,80) ed euro 25.006,18 relativa al mutuo M01/022800089.
Sulla somma così individuata decorrono gli interessi al tasso legale (v. superiore punto 8.3) dalla domanda (deposito ricorso per decreto ingiuntivo, 28.6.22) al soddisfo. Pa 10 – Non coltivata dalla UR la opposizione proposta dalla nessuna pronuncia quindi in relazione a questa;
intendendo come di condanna la domanda della Banca sottesa alla istanza per decreto ingiuntivo, ne va rilevata la improcedibilità.
11 - Le spese del giudizio sono compensate nella misura di un terzo in virtù della reciproca soccombenza mentre la restante quota va posta in capo agli opponenti, in solido;
non solo perché condannati al pagamento di somma quasi pari a quella ingiunta, ma soprattutto perché di tutte le molteplici eccezioni sollevate solo una è risultata fondata. La liquidazione segue in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, DICHIARA improcedibile la domanda nei confronti della nelle more assoggettata a Controparte_3
Liquidazione Giudiziale;
nel parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da Parte_2
e , entrambi fideiussori, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 620/2022 del Parte_1
01.07.2022, notificato il 09.08.2022; CONDANNA gli opponenti, e Parte_2 Parte_1
, in solido, al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Parte_4
69.179,09 oltre interessi legali secondo le indicazioni in parte motiva, punto 9, dal 28.6.22 al soddisfo;
COMPENSA le spese di lite nella misura di un terzo e condanna gli opponenti, in solido, a sostenere la restante quota che liquida in favore della ingiungente Parte_4
nella indicata quota in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...]
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 12 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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